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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5250/2022 di R.G. avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume, dall'avv. Giovanni Gomez Paloma, dall'avv. Giuseppe
Cardona e dall'avv. Michele Del Bene, giusta procura a margine dell'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, il , per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento, di euro 133.396,31 per sorte capitale, oltre interessi, crediti dei quali l'attrice assumeva di essere divenuta titolare in virtù di una cessione pro soluto.
In via principale, parte attrice chiedeva il pagamento dei suddetti crediti rilevando, in particolare che, con riferimento ai servizi erogati da RA
CO PA, sulla base di quanto previsto dalla normativa in tema di erogazione dei servizi a tutele graduali, non sarebbe prevista la forma scritta per la costituzione del rapporto negoziale.
In via subordinata, formulava domanda di condanna Parte_1
dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di euro 133.396,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in quanto l'ente avrebbe pacificamente usufruito dei servizi e delle forniture erogati dalle società fornitrici.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
che risulta regolarmente citato ma mai costituito (all. prod.
[...]
attrice).
Occorre dare atto del fatto che, in data 28.04.2025, il procuratore di parte attrice ha depositato una nota con cui ha dichiarato: “di proseguire il presente giudizio con esclusivo riferimento ai crediti portati dalla sorte capitale portata dalle
fatture cedute a dalla società RA CO e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 correlate alla
sorte capitale azionata e di rinunciare agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati nel presente giudizio, precisando che la rinuncia
concerne esclusivamente gli atti del presente giudizio mentre la rinuncia non concerne i crediti stessi”.
Come statuito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del
convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem,
in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le
domande e le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. civ. 19.02.2019,
n.4837).
La Cassazione ha inoltre stabilito che: “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare
ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che
gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli
interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore
speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza
l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa,
che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a
determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso” (Cass. 17.12.2013, n.
28146; Cass. 04.02.2002 n. 1439; Cass. 08.01.2002 n. 140; Cass.
07.03.1998, n. 2572).
Come chiarito a più riprese dalla Cassazione, dunque, la rinunzia alla domanda o a capi specifici della domanda, come avvenuto nel caso di specie, non richiede formule sacramentali e si sostanzia, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte.
In considerazione delle coordinate sopra esposte, deve ritenersi valida la nota depositata dal procuratore di parte attrice, il quale ha manifestato una volontà di rinunciare ai capi di domanda inizialmente formulati.
Si intendono validamente rinunciati, dunque, i capi di domanda, che non siano riferiti ai crediti portati dalla sorte capitale relativa alle fatture cedute a dalla società RA CO e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02
correlate alla sorte capitale azionata.
agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di Parte_1
condanna al pagamento del convenuto di una serie di crediti, CP_1
maturati in virtù di una cessione pro soluto dalla società RA CO.
Va premesso che, come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma, è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, la domanda principale non può essere accolta, in quanto in atti non risulta depositato il titolo da cui la stessa deriva ovvero il contratto tra le società erogatrici dei servizi e il Comune di CP_1
, debitamente sottoscritto.
[...]
Sul punto, si ricorda che, in omaggio al dato normativo, la Cassazione ha statuito in maniera costante che “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di
garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della
verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., Sez. 1. 19 settembre 2013, n. 21477; 24 gennaio
2007. n. 1606; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò comporta non solo
l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una
manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia
consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” (Cass. civ., 13.10.2016, n.20690; cfr. Cass., sez. un., 22 marzo
2010, n. 6827; Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Per la Cassazione, in particolare: “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a
pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono
funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle
risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da
adempiere” (ex multis, Cass. Sez. I, n.6555/2014; id. n.5263/2015; S.U.
n.6827/2010 e n.7297/2009); l'onere della forma scritta sussiste, del resto, anche
per le modifiche contrattuali” (Cass. civ., sez. I, n.8539/2011).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, va rigettata,
dunque, la domanda principale formulata dalla società attrice, in quanto, in atti, non è depositato il contratto scritto da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento del per i servizi svolti. Controparte_1
Nemmeno può conferirsi valore alle fatture depositate in atti a nome della società RA CO (cfr. prod. attrice), in quanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione, la “fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli
ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 17659 del 2019).
Per quanto attiene ai crediti ceduti e facenti capo a RA CO PA, parte attrice ha sostenuto che l'erogazione del servizio non prevederebbe la sottoscrizione di un contratto, ma tale affermazione è priva di pregio, in quanto, nella legge volta a disciplinare il servizio a tutele graduali del 4
agosto 2017, n.124, non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui le disposizioni in essa contenute non possono essere considerate norme speciali rispetto all'art. 191 TUEL.
In tal senso, alcun rilievo probatorio può essere attribuito alla comunicazione effettuata dalla società fornitrice al momento dell'attivazione del servizio mediante la “welcome letter”, in quanto è
necessaria la dimostrazione dei presupposti in base ai quali il rapporto contrattuale viene instaurato.
Alcun valore può assumere in questo ambito, dunque, la non contestazione del poiché contrastante con la ratio sottesa all'art. CP_1
191, comma 1, T.U.E.L., ove è stabilito che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Per questo motivo, alcun valore probatorio può essere attributo al parziale pagamento eventualmente effettuato dall'amministrazione, quale ratifica per facta concludentia.
Per le stesse motivazioni, non può essere accolta, in quanto infondata, la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
In punto di diritto, va premesso che la disciplina dell'azione di ingiustificato arricchimento è dettata ex art. 2041 c.c., ove è stabilito che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei
limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui
che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
L'ingiustificato arricchimento del convenuto deve essere riconosciuto, in quanto il servizio prestato abbia arrecato un'indubbia utilità al Comune, sulla base di una documentazione che accerti l'avvenuta erogazione dei servizi fondante la cifra richiesta.
Va infatti evidenziato che: “per configurare la fattispecie dell'arricchimento senza
causa occorre che una parte abbia conseguito un vantaggio patrimoniale (arricchimento inteso anche nel senso di risparmio di spesa o di perdita evitata) con contestuale
impoverimento dell'altra parte, che può concretarsi anche nella perdita o mancato utilizzo di un bene, o nel mancato pagamento di una prestazione. Vi deve essere
pertanto tra i due eventi (locupletazione/depauperamento) un nesso di causalità inteso anche nel senso che deve sussistere un unico fatto che genera lo squilibrio patrimoniale”
(Trib. Ferrara, sez. I, 11.11.2021, n.723).
In particolare, il nesso causale tra il vantaggio patrimoniale ottenuto dal
Comune di e l'impoverimento della società erogatrice Controparte_1
non risulta fondato su un'adeguata documentazione, in quanto non vi è
prova, in atti, che i servizi siano stati effettivamente erogati nella misura indicata da parte attrice.
Conseguentemente le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5250/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5250/2022 di R.G. avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume, dall'avv. Giovanni Gomez Paloma, dall'avv. Giuseppe
Cardona e dall'avv. Michele Del Bene, giusta procura a margine dell'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, il , per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento, di euro 133.396,31 per sorte capitale, oltre interessi, crediti dei quali l'attrice assumeva di essere divenuta titolare in virtù di una cessione pro soluto.
In via principale, parte attrice chiedeva il pagamento dei suddetti crediti rilevando, in particolare che, con riferimento ai servizi erogati da RA
CO PA, sulla base di quanto previsto dalla normativa in tema di erogazione dei servizi a tutele graduali, non sarebbe prevista la forma scritta per la costituzione del rapporto negoziale.
In via subordinata, formulava domanda di condanna Parte_1
dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di euro 133.396,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in quanto l'ente avrebbe pacificamente usufruito dei servizi e delle forniture erogati dalle società fornitrici.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
che risulta regolarmente citato ma mai costituito (all. prod.
[...]
attrice).
Occorre dare atto del fatto che, in data 28.04.2025, il procuratore di parte attrice ha depositato una nota con cui ha dichiarato: “di proseguire il presente giudizio con esclusivo riferimento ai crediti portati dalla sorte capitale portata dalle
fatture cedute a dalla società RA CO e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 correlate alla
sorte capitale azionata e di rinunciare agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati nel presente giudizio, precisando che la rinuncia
concerne esclusivamente gli atti del presente giudizio mentre la rinuncia non concerne i crediti stessi”.
Come statuito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del
convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem,
in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le
domande e le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. civ. 19.02.2019,
n.4837).
La Cassazione ha inoltre stabilito che: “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare
ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che
gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli
interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore
speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza
l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa,
che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a
determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso” (Cass. 17.12.2013, n.
28146; Cass. 04.02.2002 n. 1439; Cass. 08.01.2002 n. 140; Cass.
07.03.1998, n. 2572).
Come chiarito a più riprese dalla Cassazione, dunque, la rinunzia alla domanda o a capi specifici della domanda, come avvenuto nel caso di specie, non richiede formule sacramentali e si sostanzia, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte.
In considerazione delle coordinate sopra esposte, deve ritenersi valida la nota depositata dal procuratore di parte attrice, il quale ha manifestato una volontà di rinunciare ai capi di domanda inizialmente formulati.
Si intendono validamente rinunciati, dunque, i capi di domanda, che non siano riferiti ai crediti portati dalla sorte capitale relativa alle fatture cedute a dalla società RA CO e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02
correlate alla sorte capitale azionata.
agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di Parte_1
condanna al pagamento del convenuto di una serie di crediti, CP_1
maturati in virtù di una cessione pro soluto dalla società RA CO.
Va premesso che, come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma, è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, la domanda principale non può essere accolta, in quanto in atti non risulta depositato il titolo da cui la stessa deriva ovvero il contratto tra le società erogatrici dei servizi e il Comune di CP_1
, debitamente sottoscritto.
[...]
Sul punto, si ricorda che, in omaggio al dato normativo, la Cassazione ha statuito in maniera costante che “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di
garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della
verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., Sez. 1. 19 settembre 2013, n. 21477; 24 gennaio
2007. n. 1606; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò comporta non solo
l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una
manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia
consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” (Cass. civ., 13.10.2016, n.20690; cfr. Cass., sez. un., 22 marzo
2010, n. 6827; Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Per la Cassazione, in particolare: “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a
pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono
funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle
risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da
adempiere” (ex multis, Cass. Sez. I, n.6555/2014; id. n.5263/2015; S.U.
n.6827/2010 e n.7297/2009); l'onere della forma scritta sussiste, del resto, anche
per le modifiche contrattuali” (Cass. civ., sez. I, n.8539/2011).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, va rigettata,
dunque, la domanda principale formulata dalla società attrice, in quanto, in atti, non è depositato il contratto scritto da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento del per i servizi svolti. Controparte_1
Nemmeno può conferirsi valore alle fatture depositate in atti a nome della società RA CO (cfr. prod. attrice), in quanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione, la “fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli
ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 17659 del 2019).
Per quanto attiene ai crediti ceduti e facenti capo a RA CO PA, parte attrice ha sostenuto che l'erogazione del servizio non prevederebbe la sottoscrizione di un contratto, ma tale affermazione è priva di pregio, in quanto, nella legge volta a disciplinare il servizio a tutele graduali del 4
agosto 2017, n.124, non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui le disposizioni in essa contenute non possono essere considerate norme speciali rispetto all'art. 191 TUEL.
In tal senso, alcun rilievo probatorio può essere attribuito alla comunicazione effettuata dalla società fornitrice al momento dell'attivazione del servizio mediante la “welcome letter”, in quanto è
necessaria la dimostrazione dei presupposti in base ai quali il rapporto contrattuale viene instaurato.
Alcun valore può assumere in questo ambito, dunque, la non contestazione del poiché contrastante con la ratio sottesa all'art. CP_1
191, comma 1, T.U.E.L., ove è stabilito che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Per questo motivo, alcun valore probatorio può essere attributo al parziale pagamento eventualmente effettuato dall'amministrazione, quale ratifica per facta concludentia.
Per le stesse motivazioni, non può essere accolta, in quanto infondata, la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
In punto di diritto, va premesso che la disciplina dell'azione di ingiustificato arricchimento è dettata ex art. 2041 c.c., ove è stabilito che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei
limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui
che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
L'ingiustificato arricchimento del convenuto deve essere riconosciuto, in quanto il servizio prestato abbia arrecato un'indubbia utilità al Comune, sulla base di una documentazione che accerti l'avvenuta erogazione dei servizi fondante la cifra richiesta.
Va infatti evidenziato che: “per configurare la fattispecie dell'arricchimento senza
causa occorre che una parte abbia conseguito un vantaggio patrimoniale (arricchimento inteso anche nel senso di risparmio di spesa o di perdita evitata) con contestuale
impoverimento dell'altra parte, che può concretarsi anche nella perdita o mancato utilizzo di un bene, o nel mancato pagamento di una prestazione. Vi deve essere
pertanto tra i due eventi (locupletazione/depauperamento) un nesso di causalità inteso anche nel senso che deve sussistere un unico fatto che genera lo squilibrio patrimoniale”
(Trib. Ferrara, sez. I, 11.11.2021, n.723).
In particolare, il nesso causale tra il vantaggio patrimoniale ottenuto dal
Comune di e l'impoverimento della società erogatrice Controparte_1
non risulta fondato su un'adeguata documentazione, in quanto non vi è
prova, in atti, che i servizi siano stati effettivamente erogati nella misura indicata da parte attrice.
Conseguentemente le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5250/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura