Sentenza 20 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2019, n. 27622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27622 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NC CL IN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 14/02/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla concessione delle sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, applicava a NC CL IN, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen., perché, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, attribuendo a sé le generalità di Magno Michele, indiceva in errore il gestore di telefonia Wind con cui attivare quattro schede telefoniche relative ad utenze mobili;
in Lucera, in epoca prossima al 24/11/2004. La detta pena veniva sospesa subordinatamente alla pubblicazione della sentenza, per estratto, sul quotidiano "Il Corriere del mezzogiorno".
2. In data 29/06/2017 CL IN NC, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Maria Carmela D'Aries, ricorre per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 444 cod. proc. pen. e 165 cod. pen., non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti circa la pubblicazione della sentenza, obbligo a cui non era stata subordinata la sospensione condizionale della pena;
peraltro, la sentenza impugnata non ha indicato a carico di chi dovessero essere poste le spese della pubblicazione, atteso che l'imputata era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
inoltre, la predetta pubblicazione presuppone la presenza della parte civile, del tutto mancante nel caso di specie, come indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Dal verbale dell'udienza del 14/02/2017 risulta che il pubblico ministero aveva precisato che la sospensione condizionale della pena era già stata applicata una volta nei confronti dell'imputata, per cui, trattandosi della seconda applicazione dell'istituto, la richiesta, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., non poteva che essere condizionata ad uno degli obblighi di cui alla detta disposizione;
rispetto a ciò la difesa si era rimessa al giudice, come risulta dal medesimo verbale. Peraltro anche la sentenza impugnata - nella parte in cui sono state riportate le conclusioni delle parti - riportando l'accordo raggiunto ex art. 444 cod. proc. pen., dà atto che la sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinato il patteggiamento, era da intendersi condizionata ad obblighi. Peraltro ciò risulta coerente, come detto, con l'art. 165, comma secondo, cod. pen., a norma del quale la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti al comma primo dello stesso articolo. In tal senso non può che ribadirsi come "In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo." (Sez. 6, sentenza n. 50214 del 11/10/2017, P.G. in proc.Ezzahir, Rv. 271586; Sez. 5, sentenza n. 13534 del 24/01/2017, Colangelo, Rv. 269395). Non vi è dubbio, quindi, che le argomentazioni difensive non possano che ritenersi applicabili ai casi in cui gli obblighi, condizionanti l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, siano riferibili all'applicazione del predetto beneficio per la prima volta, ossia ai casi in cui l'imposizione degli obblighi sia prevista dalla legge come facoltativa (Sez. 3, sentenza n. 19788 del 28/02/2003, Leto Di Priolo, Rv. 224887). Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso cui segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/05/2019 Il Con