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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Adrano
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63598 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/6/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Adrano, avverso l'avviso di accertamento n. 63598 relativo a Tari anno 2018 di euro 1.175,00
Eccepiva:
che la copia dell'atto consegnata al destinatario ricorrente, nell'aprile 2024, è priva di data dell'avvenuta notifica;
che per buona parte delle unità immobiliari non sussiste il presupposto del tributo secondo la legge istitutiva della Tari;
la imposta è inoltre esclusa dal regolamento comunale per l'ipotesi in specie;
che il comune è incorso nella decadenza e prescrizione;
che l'atto impugnato è nullo per assenza del presupposto impositivo, in particolare, il presupposto impositivo è indicato all'art. 1, comma 641 della legge 147/2013, che prevede che gli immobili siano
“suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Nel caso di specie, l'immobile è stato dichiarato inaccessibile e pericolante con provvedimenti dello stesso ente impositore. Invero, le unità in questione sono prive di mobilia e utenze, secondo i casi di scuola con cui la Cassazione Sez. Trib. esclude il presupposto delle tassa sui rifiuti. Ma sono addirittura dichiarate inaccessibili e rese pericolanti. Di conseguenza, manca il presupposto della tari. Orbene, le situazioni descritte ed accertate dallo stesso ente impositore (Comune di Adrano) rientrano altresì nelle fattispecie di esclusione prevista dal regolamento dello stesso Comune.
Il regolamento è Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 2 settembre 2014 (pdf 8).
All'art. 12D (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti) prevede per l'esclusione varie ipotesi, alcune rispondenti al caso di specie: l'ipotesi a) per le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
l'ipotesi d) per le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; l'ipotesi e) per le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione. Le predette fattispecie sostanziano l'assenza del presupposto del tributo previsto dalla sua legge istitutiva vista prima;
che la incapacità a produrre rifiuti, è conclamata da perizie tecniche, redatte e distinte per ciascuna unità
(zip 15);
che la detta inidoneità è retrodata sin al 2016 dagli atti e provvedimenti citati.
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, comunque invalidi ed inefficaci, annullare in tutto o in parte le somme di cui alle singole partite di credito e gli atti così come descritti ed impugnati in narrativa;
in estremo subordine, senza per ciò recedere su nulla di quanto esposto, condannare l'opponente per le somme eventualmente accertate come legittime, decurtandone le sanzioni, gli interessi e gli aggi, per avverata loro prescrizione, con distrazione a favore del difensore antistatario
Allegava documentazione: procura alle liti, copia atto impugnato, accettazione PEC, ricevuta PEC, perizie tecniche, atti e provvedimenti citati, foto.
In forma subordinata, faceva istanza per perizia d'ufficio. In data 2/8/2024 si costituiva il Comune di Adrano il quale controdeduceva:
che il ricorso è infondato e le contestazioni in esso contenute sono sprovviste di prova. Faceva riserva di dedurre più approfonditamente nel merito nel corso del giudizio.
Concludeva chiedendo: nel merito dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perché infondato. Con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 12/1/2026 il comune resistente rilevava:
che dai documenti prodotti dalla ricorrente si evince che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti. Pertanto, prestava acquiescenza al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese non avendo la ricorrente segnalato in via amministrativa le condizioni di inapplicabilità del tributo.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni formulate in ricorso ed insisteva nella condanna al pagamento delle spese processuali, come da specifica, i stante che, non è giustificabile la compensazione delle spese così come richiesta dal comune resistente.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato appare infondata ed illegittima, tanto è vero che, lo stesso comune resistente con la memoria difensiva depositata il 12/01/2026 ha dedotto che dai documenti prodotti dalla ricorrente appare pacifico che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti, per cui, prestava acquiescenza al ricorso.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in euro 400,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Adrano
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63598 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/6/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Adrano, avverso l'avviso di accertamento n. 63598 relativo a Tari anno 2018 di euro 1.175,00
Eccepiva:
che la copia dell'atto consegnata al destinatario ricorrente, nell'aprile 2024, è priva di data dell'avvenuta notifica;
che per buona parte delle unità immobiliari non sussiste il presupposto del tributo secondo la legge istitutiva della Tari;
la imposta è inoltre esclusa dal regolamento comunale per l'ipotesi in specie;
che il comune è incorso nella decadenza e prescrizione;
che l'atto impugnato è nullo per assenza del presupposto impositivo, in particolare, il presupposto impositivo è indicato all'art. 1, comma 641 della legge 147/2013, che prevede che gli immobili siano
“suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Nel caso di specie, l'immobile è stato dichiarato inaccessibile e pericolante con provvedimenti dello stesso ente impositore. Invero, le unità in questione sono prive di mobilia e utenze, secondo i casi di scuola con cui la Cassazione Sez. Trib. esclude il presupposto delle tassa sui rifiuti. Ma sono addirittura dichiarate inaccessibili e rese pericolanti. Di conseguenza, manca il presupposto della tari. Orbene, le situazioni descritte ed accertate dallo stesso ente impositore (Comune di Adrano) rientrano altresì nelle fattispecie di esclusione prevista dal regolamento dello stesso Comune.
Il regolamento è Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 2 settembre 2014 (pdf 8).
All'art. 12D (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti) prevede per l'esclusione varie ipotesi, alcune rispondenti al caso di specie: l'ipotesi a) per le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
l'ipotesi d) per le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; l'ipotesi e) per le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione. Le predette fattispecie sostanziano l'assenza del presupposto del tributo previsto dalla sua legge istitutiva vista prima;
che la incapacità a produrre rifiuti, è conclamata da perizie tecniche, redatte e distinte per ciascuna unità
(zip 15);
che la detta inidoneità è retrodata sin al 2016 dagli atti e provvedimenti citati.
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, comunque invalidi ed inefficaci, annullare in tutto o in parte le somme di cui alle singole partite di credito e gli atti così come descritti ed impugnati in narrativa;
in estremo subordine, senza per ciò recedere su nulla di quanto esposto, condannare l'opponente per le somme eventualmente accertate come legittime, decurtandone le sanzioni, gli interessi e gli aggi, per avverata loro prescrizione, con distrazione a favore del difensore antistatario
Allegava documentazione: procura alle liti, copia atto impugnato, accettazione PEC, ricevuta PEC, perizie tecniche, atti e provvedimenti citati, foto.
In forma subordinata, faceva istanza per perizia d'ufficio. In data 2/8/2024 si costituiva il Comune di Adrano il quale controdeduceva:
che il ricorso è infondato e le contestazioni in esso contenute sono sprovviste di prova. Faceva riserva di dedurre più approfonditamente nel merito nel corso del giudizio.
Concludeva chiedendo: nel merito dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perché infondato. Con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 12/1/2026 il comune resistente rilevava:
che dai documenti prodotti dalla ricorrente si evince che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti. Pertanto, prestava acquiescenza al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese non avendo la ricorrente segnalato in via amministrativa le condizioni di inapplicabilità del tributo.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni formulate in ricorso ed insisteva nella condanna al pagamento delle spese processuali, come da specifica, i stante che, non è giustificabile la compensazione delle spese così come richiesta dal comune resistente.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato appare infondata ed illegittima, tanto è vero che, lo stesso comune resistente con la memoria difensiva depositata il 12/01/2026 ha dedotto che dai documenti prodotti dalla ricorrente appare pacifico che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti, per cui, prestava acquiescenza al ricorso.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in euro 400,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES