CASS
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2024, n. 43080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43080 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR AL FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato ANTONINO PRIOLO, del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa di TR AL FR, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43080 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza pronunciata, nei riguardi di VA NC ES, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 17 aprile 2023 che, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva condannato per i reati di detenzione di un fucile marca AB avente la matricola abrasa (capo a), di ricettazione della stessa arma (capo b), infine per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., concernente la detenzione di più munizioni per fucile da caccia. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a una perquisizione domiciliare in un'abitazione nella disponibilità del ricorrente, erano rinvenute, unitamente a diverso materiale per la relativa fabbricazione, il fucile a canne mozze in imputazione, recante la matricola impressa sulla bascula, sotto il chiavistello di apertura, del tutto abrasa (arma risultata efficiente alla prova di fuoco), nonché varie munizioni per fucile da caccia a pallini e a palla asciutta. Sulla scorta di tali evidenze, i Giudici di merito ritenevano integrati tutti i reati così come contestati e respingevano l'eccezione di prescrizione del reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione ES, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Antonino Priolo, e - con unico e articolato motivo - deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo b). A sostegno della censura, il ricorrente richiama l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo dev'essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. Lamenta, pertanto, l'illogicità della sentenza impugnata che ha trascurato di considerare, che il fucile era stato sottratto al legittimo proprietario nell'anno 2006 e che ES era stato condannato per il reato di partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso, con il ruolo di armiere, con condotta temporalmente coincidente con l'epoca del furto, mentre era poi stato tratto in arresto nel 2009. Tali elementi - secondo il ricorrente - imporrebbero, in assenza di elementi certi sulla datazione della ricezione dell'arma clandestina, di retrodatare la stessa a epoca successiva e prossima al furto e, comunque, a un epoca antecedente alla restrizione in carcere;
di qui la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato di ricettazione della menzionata arma. 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato di ricettazione - deducendo che, non essendovi prova riguardo alla data di commissione di tale delitto, l'incertezza deve essere risolta a vantaggio dell'imputato - è inammissibile perché reiterativo del pedissequo motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Com'è noto, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535). Con particolare riferimento al reato di ricettazione, questa Corte ha già chiarito che «Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (ex multis, Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307;Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Glicora, Rv. 246287), Tuttavia, quest'affermazione non va considerata in termini di assolutezza, poiché - come pure precisato dalla giurisprudenza che qui si ribadisce e condivide - in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei appena indicato opera solo in caso d'incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye Cheikh, Rv. 285953; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 e, con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 2, n. 2865 del 06/12/1991, dep. 1992, Giura, Rv. 189896, in occasione della quale la Corte ha osservato che 3 rubata in epoca prossima alla data dell'accertamento, proprio perché il ricettatore non detiene a lungo una vettura di provenienza furtiva prima di rivenderla, ma, «ricevendola al fine di cederla ad altri, compie il primo atto poco prima del secondo, sia per fini speculativi sia per garantirsi l'impunità»). 3. Nel caso che ci occupa, il Giudice di appello - nel respingere l'eccezione dell'appellante - si è posto nel solco dei principi sin qui esposti. Ha, infatti, osservato che ES - dopo un lungo periodo di carcerazione che aveva avuto inizio nel 2009 - nel maggio del 2022 era stato rimesso in libertà e aveva la disponibilità esclusiva di un immobile nel quale, nel novembre dello stesso anno, in seguito a perquisizione, era stata trova l'arma oggetto di imputazione. Tali elementi - valutati unitamente alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio di garanzia dallo stesso imputato, in occasione del quale egli, lungi dal dichiarare di possedere l'arma sin da epoca antecedente alla sua restrizione in carcere nel 2009, aveva affermato di non «saperne nulla» al riguardo (salvo a essere smentito dalla diretta osservazione da parte dei militari che, in occasione della perquisizione, l'avevano sorpreso nell'atto di nascondere il fucile, sul quale era viepiù rilevata una sua impronta papillare) - ad avviso della Corte di appello conducevano alla univoca conclusione dell'individuazione dell'epoca della ricezione dell'arma in un momento successivo alla sua scarcerazione. Con tale motivazione - non manifestamente illogica - il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, ma s'è limitato con il ricorso a riproporre la tesi, a ragione ritenuta inverosimile nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato avrebbe commesso il reato di ricettazione dell'arma prima dell'ultra decennale periodo di detenzione;
tesi che non trova alcun sostegno in elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalla difesa e, anzi, osserva il Collegio, non rende ragione della circostanza che l'arma fu trovata in un immobile di cui l'imputato aveva acquisito la disponibilità solo in epoca successiva alla scarcerazione nel 2022. Per le ragioni sin qui esposte, la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui il reato di ricettazione è stato commesso in prossimità della perquisizione e, comunque, in epoca successiva a maggio 2022, dunque abbondantemente successiva a quella utile per ritenere decorso il termine, di dieci anni, necessario a prescrivere il reato di ricettazione, è immune dai vizi logici denunziati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n.186 del 4 2000), la condanna al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato ANTONINO PRIOLO, del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa di TR AL FR, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43080 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza pronunciata, nei riguardi di VA NC ES, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 17 aprile 2023 che, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva condannato per i reati di detenzione di un fucile marca AB avente la matricola abrasa (capo a), di ricettazione della stessa arma (capo b), infine per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., concernente la detenzione di più munizioni per fucile da caccia. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a una perquisizione domiciliare in un'abitazione nella disponibilità del ricorrente, erano rinvenute, unitamente a diverso materiale per la relativa fabbricazione, il fucile a canne mozze in imputazione, recante la matricola impressa sulla bascula, sotto il chiavistello di apertura, del tutto abrasa (arma risultata efficiente alla prova di fuoco), nonché varie munizioni per fucile da caccia a pallini e a palla asciutta. Sulla scorta di tali evidenze, i Giudici di merito ritenevano integrati tutti i reati così come contestati e respingevano l'eccezione di prescrizione del reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione ES, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Antonino Priolo, e - con unico e articolato motivo - deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo b). A sostegno della censura, il ricorrente richiama l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo dev'essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. Lamenta, pertanto, l'illogicità della sentenza impugnata che ha trascurato di considerare, che il fucile era stato sottratto al legittimo proprietario nell'anno 2006 e che ES era stato condannato per il reato di partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso, con il ruolo di armiere, con condotta temporalmente coincidente con l'epoca del furto, mentre era poi stato tratto in arresto nel 2009. Tali elementi - secondo il ricorrente - imporrebbero, in assenza di elementi certi sulla datazione della ricezione dell'arma clandestina, di retrodatare la stessa a epoca successiva e prossima al furto e, comunque, a un epoca antecedente alla restrizione in carcere;
di qui la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato di ricettazione della menzionata arma. 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato di ricettazione - deducendo che, non essendovi prova riguardo alla data di commissione di tale delitto, l'incertezza deve essere risolta a vantaggio dell'imputato - è inammissibile perché reiterativo del pedissequo motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Com'è noto, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535). Con particolare riferimento al reato di ricettazione, questa Corte ha già chiarito che «Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (ex multis, Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307;Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Glicora, Rv. 246287), Tuttavia, quest'affermazione non va considerata in termini di assolutezza, poiché - come pure precisato dalla giurisprudenza che qui si ribadisce e condivide - in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei appena indicato opera solo in caso d'incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye Cheikh, Rv. 285953; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 e, con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 2, n. 2865 del 06/12/1991, dep. 1992, Giura, Rv. 189896, in occasione della quale la Corte ha osservato che 3 rubata in epoca prossima alla data dell'accertamento, proprio perché il ricettatore non detiene a lungo una vettura di provenienza furtiva prima di rivenderla, ma, «ricevendola al fine di cederla ad altri, compie il primo atto poco prima del secondo, sia per fini speculativi sia per garantirsi l'impunità»). 3. Nel caso che ci occupa, il Giudice di appello - nel respingere l'eccezione dell'appellante - si è posto nel solco dei principi sin qui esposti. Ha, infatti, osservato che ES - dopo un lungo periodo di carcerazione che aveva avuto inizio nel 2009 - nel maggio del 2022 era stato rimesso in libertà e aveva la disponibilità esclusiva di un immobile nel quale, nel novembre dello stesso anno, in seguito a perquisizione, era stata trova l'arma oggetto di imputazione. Tali elementi - valutati unitamente alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio di garanzia dallo stesso imputato, in occasione del quale egli, lungi dal dichiarare di possedere l'arma sin da epoca antecedente alla sua restrizione in carcere nel 2009, aveva affermato di non «saperne nulla» al riguardo (salvo a essere smentito dalla diretta osservazione da parte dei militari che, in occasione della perquisizione, l'avevano sorpreso nell'atto di nascondere il fucile, sul quale era viepiù rilevata una sua impronta papillare) - ad avviso della Corte di appello conducevano alla univoca conclusione dell'individuazione dell'epoca della ricezione dell'arma in un momento successivo alla sua scarcerazione. Con tale motivazione - non manifestamente illogica - il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, ma s'è limitato con il ricorso a riproporre la tesi, a ragione ritenuta inverosimile nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato avrebbe commesso il reato di ricettazione dell'arma prima dell'ultra decennale periodo di detenzione;
tesi che non trova alcun sostegno in elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalla difesa e, anzi, osserva il Collegio, non rende ragione della circostanza che l'arma fu trovata in un immobile di cui l'imputato aveva acquisito la disponibilità solo in epoca successiva alla scarcerazione nel 2022. Per le ragioni sin qui esposte, la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui il reato di ricettazione è stato commesso in prossimità della perquisizione e, comunque, in epoca successiva a maggio 2022, dunque abbondantemente successiva a quella utile per ritenere decorso il termine, di dieci anni, necessario a prescrivere il reato di ricettazione, è immune dai vizi logici denunziati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n.186 del 4 2000), la condanna al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024