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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/02/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Iannetti G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 961/2019 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 14/05/2019 da , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Bagalini e Otello Bagalini del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito a San Benedetto del Tronto, via Togliatti n.14; RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: RO
, residente a [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avv. Giovanni Maria Bettoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a San Benedetto del Tronto (AP), via Mario Curzi n°62;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale Conclusioni per le parti:
All'udienza del 15/09/2022, tenutasi con trattazione scritta, il ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , Parte_1
, nato in [...] il [...] e , codice fiscale C.F._1 RO
, nato in [...] il [...], C.F._2 addebitandola a quest'ultima ex art. 151 c. c. comma 2°.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto.
3. Affidare i figli minori Per_1 nato il [...] e nata il [...] ad [...] i genitori. Domiciliare ER entrambi i figli minori presso il padre con indicazione dei periodi di visita in cui potranno stare con la madre che possono essere i seguenti: Un fine settimana dalla mattina di sabato alla sera di domenica ogni 15 gg. (compatibilmente con gli impegni scolastici); durante le vacanze di natale dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 7 gennaio negli anni pari;
durante le vacanze di pasqua ad anni alterni dal venerdì al lunedì santo compresi;
durante le vacanze estive per 20 giorni consecutivi nel periodo che di coniugi concorderanno.
4. Disporre il versamento dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori ed in Per_1 ER
€ 150,00 mensili per ciascuno di essi, rivalutabili annualmente secondo gli indici
.
5. Assegnare l'alloggio coniugale a .
6. Disporre che i Org_1 Parte_1 genitori contribuiscano in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche ed odontoiatriche, a quelle relative all'istruzione dei figli e allo svolgimento delle attività complementari ad esse connesse, nonché alle attività sportive che i figli decideranno di svolgere, dopo averle preventivamente concordate e documentate, sulla base di un protocollo di riferimento che potrebbe essere quello emesso dal Tribunale di Ancona.
7. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa stante la difficoltà di effettuare una valutazione e che comunque potrebbe essere parametrata nella misura di euro 3.000,00 per ogni anno di matrimonio e quindi in totale ammontanti a euro 60.000,00 per venti anni di convivenza matrimoniale (dal 1998 al 2018), ovvero a quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
8. Emettere ogni altro provvedimento di legge.
9. Rigettare le avverse domande. 10. Vinte le spese ed onorari di causa, compreso rimb. forf. e oneri fiscali”.
Per la parte resistente le conclusioni formulate da ultimo nella comparsa di costituzione sono le seguenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa:.
.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e RO [...]
, alle condizioni sottoelencate: Parte_1
a)autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b)assegnare la casa coniugale al sig. ; Parte_1 c)confermare, in ordine all'affidamento dei figli, i provvedimenti presidenziali già adottati;
d)confermare, in ordine al versamento dell'assegno quale contributo per il mantenimento dei figli, i provvedimenti presidenziali già adottati;
e)riguardo agli arredi ed alla mobilia attualmente presenti presso la casa coniugale, sitain Spinetoli (AP), Via Molino n°26/E, sancire che gli stessi rimangano nel possesso e nella proprietà del sig. ; Parte_1
f)riguardo all'autovettura FIAT Punto, intestata al sig. , sancire Parte_1 che la stessa rimanga nel possesso e nella proprietà dello stesso sig.
[...]
, mentre per l'autovettura NISSAN targata FP 660DL di proprietà della Parte_1 sig.ra che questa rimanga nel possesso e nella proprietà della stessa RO sig.ra RO
.respingere la domanda di addebito;
.respingere la richiesta di risarcimento dei danni così come valutati e quantificati;
.con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato, deduceva che Parte_1
5/09/1998 aveva contratto matrimonio con rito concordatario a San Benedetto del Tronto (AP) con;
l'atto veniva trascritto nei registri dello stato civile RO del Comune di San Benedetto del Tronto al n. 34, Parte 2, Serie A, deleg. 2; dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: nata il [...], , nato il Per_3 Per_1
06/11/2004 ed nata il [...]. ER
La vita coniugale aveva uno svolgimento sereno e tranquillo, fino al termine dell'estate 2018, quando iniziava ad avere un atteggiamento distaccato e RO scostante dal coniuge, a mostrare freddezza nei rapporti intimi e ad essere spesso taciturna, inducendo il a nutrire dei sospetti sulla fedeltà della moglie. La Pt_1 si appartava quando usava il telefono cellulare, evitava di lasciarlo in giro in CP_1 casa e mostrava indifferenza anche nei confronti dei due figli minori, e ER
, tanto che questi ultimi iniziavano a mostrare segni di malessere psichico. Per_1
Il affermava di aver provato a parlare con la moglie per cercare di aiutarla, ma Pt_1 ella era scostante ed iniziava ad assentarsi da casa anche il sabato mattina senza dare convincenti spiegazioni. Egli, dunque, incaricava un'agenzia investigativa e scopriva che la moglie frequentava un altro uomo con il quale intratteneva rapporti intimi presso un B&B di Sant'Elpidio a Mare.
cui il marito presentava le foto e la relazione dell'agenzia RO investigativa, confessava la relazione extraconiugale, procurando disorientamento all'interno della famiglia, anche nei figli che si erano avveduti del comportamento scostante della madre, tanto che iniziava ad avere problemi con la scuola Per_1 ed a frequentare compagnie poco affidabili, mentre mostrava altrettanti gravi ER disagi;
il affermava che la figlia gli aveva espresso le proprie sofferenze in Pt_1 una lettera.
La convivenza, dunque, era divenuta intollerabile, al punto da indurre il ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale con il figlio , anche per non creare tensioni Per_1
e per allontanare il giovane dai compagni che frequentava e con i quali si assentava spesso da scuola;
entrambi si trasferivano temporaneamente a Monteprandone, in un alloggio messo a disposizione dalla sorella, secondo il Parte_2 CP_1 tale decisione si era dimostrata positiva per il figlio , che aveva cominciato Per_1 ad ottenere buoni risultati nel nuovo istituto scolastico. Anche la figlia ER manifestava la volontà di stare con il padre, in quanto neanche lei veniva seguita dalla madre nei compiti scolastici.
Poste tali premesse, il formulava le seguenti domande: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , , nato in [...]_1 C.F._1 il 17/01/1973 e , codice fiscale , nato in [...] C.F._2
Benedetto del Tronto il 26/02/1979, addebitandola a quest'ultima ex art. 151 c. c. comma 2°.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto.
3. Affidare i figli minori nato il [...] e nata il [...] ad [...] entrambi i genitori. Domiciliare entrambi i figli minori presso il padre con indicazione dei periodi di visita in cui potranno stare con la madre che possono essere i seguenti: Un fine settimana dalla mattina di sabato alla sera di domenica ogni 15 gg.
(compatibilmente con gli impegni scolastici); durante le vacanze di natale dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 7 gennaio negli anni pari;
durante le vacanze di pasqua ad anni alterni dal venerdì al lunedì santo compresi;
durante le vacanze estive per 20 giorni consecutivi nel periodo che i coniugi concorderanno.
4. Disporre il versamento dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori
ed in € 150,00 mensili per ciascuno di essi, rivalutabili Per_1 ER annualmente secondo gli indici .
5. Assegnare l'alloggio coniugale a Org_1 [...]
.
6. Disporre che i genitori contribuiscano in ragione del 50% a tutte le Parte_1 spese straordinarie, mediche ed odontoiatriche, a quelle relative all'istruzione dei figli e allo svolgimento delle attività complementari ad esse connesse, nonché alle attività sportive che i figli decideranno di svolgere, dopo averle preventivamente concordate
e documentate, sulla base di un protocollo di riferimento che potrebbe essere quello emesso dal Tribunale di Ancona.
7. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni che verranno quantificati in corso di causa.
8. Emettere ogni altro provvedimento di legge.
9. Vinte le spese ed onorari di causa, compreso rimb. forf. e oneri fiscali”.
costituitasi in giudizio, contestava integralmente la ricostruzione RO della parte ricorrente delle circostanze che avevano causato la separazione e deduceva che la relazione coniugale, tra alti e bassi, si era svolta in maniera regolare, fino al 19 ottobre del 2010, quando la resistente aveva scoperto una relazione adulterina del
. Il tradimento, unitamente alle assenze ed al disinteresse affettivo del marito, Pt_1 determinavano una rottura della regolare prosecuzione del ménage familiare.
Nonostante tutto, la sig.ra continuava la convivenza con il coniuge, nei cui CP_1 confronti aveva perso ogni fiducia, solo per il bene dei figli e per la convivenza con la suocera;
ella provvedeva da sola all'andamento della casa e dell'educazione dei figli, mentre il marito, a fronte delle sue richieste di aiuto, continuava ad anteporre il proprio lavoro. Ciò sino all'estate del 2018, quando, riuscendo a trovare il coraggio di porre fine ad un matrimonio lacerato da tempo, rappresentava al che la loro storia Pt_1 era finita sin dal momento della scoperta del suo tradimento;
nel settembre 2018, la si recava da un legale, prima da sola, poi insieme al marito, per procedere alla CP_1 separazione.
Veniva raggiunto un accordo tra i coniugi, con l'aiuto di un legale, per proporre congiuntamente un ricorso per separazione consensuale entro un mese. Nelle more della proposizione del ricorso per separazione, la conosceva un uomo, che CP_1 frequentava solo a livello di amicizia e con il quale parlava della propria situazione affettiva e relazionale, trovandovi conforto. Il marito, nonostante fossero stati raggiunti accordi per una separazione consensuale, faceva seguire la da un'agenzia CP_1 investigativa e, appreso che la moglie si incontrava con altro uomo, abbandonava le trattative per la separazione consensuale. Sosteneva, inoltre, la resistente che dall'estate 2018 il ricorrente aveva cercato di mettere in cattiva luce la figura della madre agli occhi dei figli, rivelando persino agli stessi il presunto tradimento della CP_1
Dunque, la formulava tali istanze: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Signor Presidente, contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e RO
, alle condizioni sottoelencate: - autorizzare i coniugi a vivere Parte_1 separatamente;
- assegnare la casa coniugale al sig. ; - affidare Parte_1
i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 ER collocazione prevalente presso la residenza della madre - in ordine alle visite, disporre che a) i figli potranno trascorre, previo espresso consenso degli stessi, almeno un giorno a settimana da decidere volta per volta e due fine settimane al mese, con il padre, mentre la permanenza con il padre o la madre durante le festività natalizie e pasquali sarà alternata di anno in anno per un massimo di 5 (cinque) giorni a Natale
e 3 (tre) giorni a Pasqua;
b) durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno un periodo di venti giorni con il padre in date da concordarsi;
- disporre il versamento da parte del sig. , quale contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1 la somma mensile complessiva di €.300,00, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici decorso un anno dalla separazione;
nonché a contribuire nella Org_1 misura del 50% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e per ogni altra esigenza di vita dei figli;
- gli arredi e la mobilia attualmente presenti presso la casa coniugale, sita in Spinetoli (AP), Via Molino n°26/E, rimarranno nel possesso e nella proprietà del sig. ; - l'autovettura FIAT Punto, intestata al sig. Parte_1
, rimarrà nel possesso e nella proprietà della sig.ra Parte_1 [...] mentre l'autovettura NISSAN targata FP 660DL di proprietà della sig.ra CP_1
rimarrà nel possesso e nella proprietà del sig. RO [...]
”. Parte_1
In data 13/11/2019 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;
dopo aver ascoltato le parti ed i minori, ed all'udienza Per_1 ER del 22/01/2020 e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti necessari e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori ed Per_1
disponendo che il figlio minore venisse collocato in via ER Per_1 prevalente presso il padre nella ex casa coniugale sita in Spinetoli (AP), Via Molino n. 26, abitazione che, pertanto, veniva assegnata al;
disponendo che la figlia Pt_1 minore venisse collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione ER sita in Monteprandone, Via Circonvallazione Sud n. 5; disponendo in ordine all'esercizio del diritto di visita di ciascun genitore al figlio minore non collocato presso di sé; disponendo che il provvedesse esclusivamente al mantenimento Pt_1 del figlio presso di lui collocato;
disponendo, quanto al mantenimento della Per_1 figlia collocata presso la madre, che il corrispondesse alla ER Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno mensile determinato nella misura di € 150,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT, rivalutazione da calcolarsi a decorrere dal mese di marzo 2021; disponendo, altresì, che entrambi i genitori dovessero contribuire in misura pari a due terzi, quanto al , ed in misura pari ad un terzo, quanto alla anche al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia maggiorenne studentessa universitaria e (al momento ed in assenza Per_3 di specifiche deduzioni delle parti sul punto), da considerare non economicamente autosufficiente;
disponendo, infine, che entrambi i genitori dovessero contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei due figli minori, nonché della figlia maggiorenne Per_3 non economicamente autosufficiente, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno al riguardo.
Le parti, successivamente, si costituivano davanti al Giudice istruttore;
dopo ampia istruttoria, all'udienza del 15/09/2022, il Giudice istruttore disponeva che la causa venisse trattenuta in decisione, rimettendola al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.; in data 20/09/2022, il PM esprimeva parere favorevole alla separazione dei coniugi;
con ordinanza collegiale istruttoria del 13/6/2023, si disponeva l'integrazione dell'attività istruttoria, esaurita la quale, all'udienza del 4/7/2023, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per espressa rinuncia delle parti.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale deve essere senz'altro accolta, in quanto, dalla lettura degli atti e dal contegno delle parti risulta evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata da tempo. Per quanto attiene alla domanda di addebito di colpa del fallimento dell'unione matrimoniale proposta dal nei confronti della , si osserva che, secondo CP_1 Pt_1 costante giurisprudenza di legittimità, può essere pronunciata la separazione con addebito di colpa solo ove si accerti la sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri da parte di un coniuge e la situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio per i figli (Cass. 27/06/2006, n. 14.840) e la relativa prova deve essere fornita dal coniuge che chiede la pronuncia con addebito all'altro coniuge (Cass. 27/6/18, n. 16980; 19/2/2018, n. 3923; 19/12/2012, n. 23429); in ogni caso, l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza (ovvero dalla prosecuzione del rapporto) soltanto formale esclude il nesso causale tra la violazione dei doveri e il fallimento dell'unione coniugale (Cass. 19/07/2010 n. 16.873; 02/09/2005, n. 17.710; 14/11/2001 n. 14.162).
Ne deriva che la violazione dei doveri imposti i coniugi non è sufficiente per pronunciare l'addebito, in quanto è necessario stabilire se la crisi coniugale sia causalmente riconducibile al comportamento volontario e consapevole di un coniuge diretto a violare tali doveri coniugali (Cass. 28/04/2006 n. 9877); la violazione cioè deve essere stata la causa della crisi tra i coniugi, per cui l'addebito non può essere pronunciato se la violazione è invece l'effetto della crisi (Cass. 28/05/2008 n. 14.042; 16/11/2005, n. 23.071; 09/09/2005 n. 18.000).
Dagli scritti difensivi della emerge che la nel settembre del 2018 si Pt_1 CP_1 era rivolta all'avv. Federica Poli per avviare un procedimento di separazione e che, successivamente, anche il si era recato dalla suddetta professionista, Pt_1 evidentemente in vista di una separazione consensuale;
nell'ordinanza istruttoria Collegiale del 13/6/2023, si osservava che per la decisione della causa era indispensabile assumere la testimonianza del predetto Avvocato in merito a tale fatto;
che l'avv. Poli, al contrario di quanto era avvenuto, non potesse astenersi dal testimoniare sul punto, trattandosi di fatti che in nessun caso avrebbero comportano la violazione del segreto professionale che si riferisce esclusivamente ai fatti appresi dal cliente nello svolgimento dell'attività difensiva. Si osservava, al riguardo, che l'articolo 249 c.p.c. rinvia, quanto alla facoltà di astensione, alle disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale e che l'articolo 200, comma n. 1 lett. B), c.p.p. stabilisce che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione…gli avvocati…”. L'avv. Poli, pertanto, veniva nuovamente citata a testimoniare e, all'udienza 4/7/2023, dichiarava di non ricordare con precisione i fatti, pur rammentando che le parti erano suoi assistiti in altri procedimenti, che aveva avuto già contatti con loro;
che sapeva che volevano separarsi e che li aveva ricevuti entrambi nel suo studio, non ricordando, però, in quale periodo.
La testimonianza del suddetto professionista consente di affermare che, sicuramente, già dal 2018, i rapporti fra i coniugi si erano incrinati;
ovviamente nulla si sa in merito a quanto i coniugi hanno riferito all'avvocato Poli per addivenire alla separazione;
tuttavia, il fatto che essi si siano recati insieme nel suo studio induce a ritenere che, effettivamente, essi volessero addivenire alla separazione consensuale;
sul piano logico, considerata anche la dinamica dei rapporti tra le parti dopo l'accertamento dell'infedeltà della è evidente che, all'epoca, tale infedeltà non era ancora CP_1 avvenuta e che, comunque e in ogni caso, essa non può aver causato la crisi matrimoniale, dal momento che la decisione della separazione era già stata presa. Gli accadimenti successivi, anche secondo la ricostruzione dei fatti del , non Pt_1 escludono, pertanto, che la crisi del rapporto matrimoniale (così come del resto, dimostrano anche le domande proposte in questo procedimento) fosse già in atto;
di conseguenza, considerato anche l'esito delle prove testimoniali assunte all'udienza del 24/06/2021, si deve affermare che mancano elementi sufficienti per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione a carico di , atteso che manca RO la prova che il fallimento dell'unione matrimoniale sia derivato dalla sua condotta colpevole.
La domanda relativa al risarcimento del danno spiegato dal nei confronti della Pt_1
pertanto, deve essere respinta, in quanto basata su fatti non provati;
in ogni CP_1 caso, secondo costante giurisprudenza di legittimità, sono manifestamente inammissibili, nel giudizio di separazione o divorzio, le domande aventi ad oggetto la restituzione di beni, il rimborso di somme, il risarcimento del danno ex artt. 2043, 2059 c.c., perché, pur essendo “connesse” soggettivamente, sono sottoposte a rito ordinario;
infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib.
Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). Più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870.
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle domande relative alle autovetture spiegate da parte resistente, con ulteriore osservazione che, trattandosi, in sostanza, di un'assegnazione, esse non sarebbero comunque accoglibili, in quanto l'ordinamento giuridico prevede, a tutela dei figli minori o, se maggiorenni, non autosufficienti economicamente, soltanto l'assegnazione della casa coniugale con norma che deve ritenersi di carattere eccezionale e, come tale non suscettibile di applicazione analogica.
Nel corso del giudizio non sono emersi fatti non valutati in fase presidenziale come sopra riportate o comunque dimostrativi della inadeguatezza delle statuizioni in essa contenute;
esse, pertanto, devono essere confermate, ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento e al diritto di visita al figlio che, nelle more del Per_1 giudizio, è divenuto maggiorenne. Non sussistono motivi ostativi al mantenimento dell'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia tuttora minorenne Per_4
pur dovendosi rilevare che, nel corso del giudizio, i rapporti tra la ragazzina
[...]
e il padre sono apparsi piuttosto conflittuali. In ogni caso, dalla relazione del Servizio
Sociale, si rileva che le maggiori criticità erano riferite al figlio , il merito Per_1 al quale, tuttavia, non è più possibile adottare alcun provvedimento considerato il raggiungimento della maggiore età; per quanto riguarda la figlia è emerso ER all'udienza nella quale è stata sentita, che i contrasti fra la ragazzina e il padre sembrano circoscritti al fatto che la minore (che in futuro sembra voler intraprendere una professione del settore della cura della persona e dell'estetica, ama truccarsi) abbia pubblicato sui “social” le foto del proprio volto dopo l'esecuzione di un “make up”, suscitando allarme e preoccupazione nel padre.
Allo stato, in mancanza di particolari criticità, è evidente che la soluzione migliore è il mantenimento della collocazione della ragazzina presso la madre, con conferma delle statuizioni presidenziali sul punto.
Per quanto concerne la figlia maggiorenne, si osserva che dall'ultima relazione del Servizio Sociale, datata 2/3/22, sembra che la ragazza svolga un'attività lavorativa;
nondimeno, considerato anche il tenore delle richieste delle parti, non si può ritenere provato che la medesima abbia raggiunto l'autosufficienza economica e, pertanto, anche sotto questo profilo, pare opportuno confermare le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, che, allo stato, conserva la sua attualità.
Data la reciproca soccombenza, è considerata la natura della causa, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di separazione personale giudiziale tra i coniugi, come sopra emarginata, così decide:
- dichiara la separazione giudiziale tra , nato a Parte_1
Termoli il 17/01/1973 e , nata a [...] RO il 26/02/1979, unitisi in matrimonio a San Benedetto del Tronto (AP)il 5/9/1998;
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune proceda alle conseguenti annotazioni, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, in quanto il relativo atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto al n. 34, Parte 2, Serie A, deleg. 2;
- Rigetta la domanda di addebito della colpa della separazione;
- Rigetta o comunque dichiara inammissibili tutte le altre domande;
- Conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza presidenziale in data 2/3/202, ad eccezione di quelle relative all'affido e al diritto di visita al figlio , divenuto maggiorenne;
Persona_5
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/1/2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Il Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis
Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Iannetti G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 961/2019 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 14/05/2019 da , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Bagalini e Otello Bagalini del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito a San Benedetto del Tronto, via Togliatti n.14; RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: RO
, residente a [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avv. Giovanni Maria Bettoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a San Benedetto del Tronto (AP), via Mario Curzi n°62;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale Conclusioni per le parti:
All'udienza del 15/09/2022, tenutasi con trattazione scritta, il ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , Parte_1
, nato in [...] il [...] e , codice fiscale C.F._1 RO
, nato in [...] il [...], C.F._2 addebitandola a quest'ultima ex art. 151 c. c. comma 2°.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto.
3. Affidare i figli minori Per_1 nato il [...] e nata il [...] ad [...] i genitori. Domiciliare ER entrambi i figli minori presso il padre con indicazione dei periodi di visita in cui potranno stare con la madre che possono essere i seguenti: Un fine settimana dalla mattina di sabato alla sera di domenica ogni 15 gg. (compatibilmente con gli impegni scolastici); durante le vacanze di natale dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 7 gennaio negli anni pari;
durante le vacanze di pasqua ad anni alterni dal venerdì al lunedì santo compresi;
durante le vacanze estive per 20 giorni consecutivi nel periodo che di coniugi concorderanno.
4. Disporre il versamento dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori ed in Per_1 ER
€ 150,00 mensili per ciascuno di essi, rivalutabili annualmente secondo gli indici
.
5. Assegnare l'alloggio coniugale a .
6. Disporre che i Org_1 Parte_1 genitori contribuiscano in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche ed odontoiatriche, a quelle relative all'istruzione dei figli e allo svolgimento delle attività complementari ad esse connesse, nonché alle attività sportive che i figli decideranno di svolgere, dopo averle preventivamente concordate e documentate, sulla base di un protocollo di riferimento che potrebbe essere quello emesso dal Tribunale di Ancona.
7. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa stante la difficoltà di effettuare una valutazione e che comunque potrebbe essere parametrata nella misura di euro 3.000,00 per ogni anno di matrimonio e quindi in totale ammontanti a euro 60.000,00 per venti anni di convivenza matrimoniale (dal 1998 al 2018), ovvero a quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
8. Emettere ogni altro provvedimento di legge.
9. Rigettare le avverse domande. 10. Vinte le spese ed onorari di causa, compreso rimb. forf. e oneri fiscali”.
Per la parte resistente le conclusioni formulate da ultimo nella comparsa di costituzione sono le seguenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa:.
.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e RO [...]
, alle condizioni sottoelencate: Parte_1
a)autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b)assegnare la casa coniugale al sig. ; Parte_1 c)confermare, in ordine all'affidamento dei figli, i provvedimenti presidenziali già adottati;
d)confermare, in ordine al versamento dell'assegno quale contributo per il mantenimento dei figli, i provvedimenti presidenziali già adottati;
e)riguardo agli arredi ed alla mobilia attualmente presenti presso la casa coniugale, sitain Spinetoli (AP), Via Molino n°26/E, sancire che gli stessi rimangano nel possesso e nella proprietà del sig. ; Parte_1
f)riguardo all'autovettura FIAT Punto, intestata al sig. , sancire Parte_1 che la stessa rimanga nel possesso e nella proprietà dello stesso sig.
[...]
, mentre per l'autovettura NISSAN targata FP 660DL di proprietà della Parte_1 sig.ra che questa rimanga nel possesso e nella proprietà della stessa RO sig.ra RO
.respingere la domanda di addebito;
.respingere la richiesta di risarcimento dei danni così come valutati e quantificati;
.con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato, deduceva che Parte_1
5/09/1998 aveva contratto matrimonio con rito concordatario a San Benedetto del Tronto (AP) con;
l'atto veniva trascritto nei registri dello stato civile RO del Comune di San Benedetto del Tronto al n. 34, Parte 2, Serie A, deleg. 2; dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: nata il [...], , nato il Per_3 Per_1
06/11/2004 ed nata il [...]. ER
La vita coniugale aveva uno svolgimento sereno e tranquillo, fino al termine dell'estate 2018, quando iniziava ad avere un atteggiamento distaccato e RO scostante dal coniuge, a mostrare freddezza nei rapporti intimi e ad essere spesso taciturna, inducendo il a nutrire dei sospetti sulla fedeltà della moglie. La Pt_1 si appartava quando usava il telefono cellulare, evitava di lasciarlo in giro in CP_1 casa e mostrava indifferenza anche nei confronti dei due figli minori, e ER
, tanto che questi ultimi iniziavano a mostrare segni di malessere psichico. Per_1
Il affermava di aver provato a parlare con la moglie per cercare di aiutarla, ma Pt_1 ella era scostante ed iniziava ad assentarsi da casa anche il sabato mattina senza dare convincenti spiegazioni. Egli, dunque, incaricava un'agenzia investigativa e scopriva che la moglie frequentava un altro uomo con il quale intratteneva rapporti intimi presso un B&B di Sant'Elpidio a Mare.
cui il marito presentava le foto e la relazione dell'agenzia RO investigativa, confessava la relazione extraconiugale, procurando disorientamento all'interno della famiglia, anche nei figli che si erano avveduti del comportamento scostante della madre, tanto che iniziava ad avere problemi con la scuola Per_1 ed a frequentare compagnie poco affidabili, mentre mostrava altrettanti gravi ER disagi;
il affermava che la figlia gli aveva espresso le proprie sofferenze in Pt_1 una lettera.
La convivenza, dunque, era divenuta intollerabile, al punto da indurre il ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale con il figlio , anche per non creare tensioni Per_1
e per allontanare il giovane dai compagni che frequentava e con i quali si assentava spesso da scuola;
entrambi si trasferivano temporaneamente a Monteprandone, in un alloggio messo a disposizione dalla sorella, secondo il Parte_2 CP_1 tale decisione si era dimostrata positiva per il figlio , che aveva cominciato Per_1 ad ottenere buoni risultati nel nuovo istituto scolastico. Anche la figlia ER manifestava la volontà di stare con il padre, in quanto neanche lei veniva seguita dalla madre nei compiti scolastici.
Poste tali premesse, il formulava le seguenti domande: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , , nato in [...]_1 C.F._1 il 17/01/1973 e , codice fiscale , nato in [...] C.F._2
Benedetto del Tronto il 26/02/1979, addebitandola a quest'ultima ex art. 151 c. c. comma 2°.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto.
3. Affidare i figli minori nato il [...] e nata il [...] ad [...] entrambi i genitori. Domiciliare entrambi i figli minori presso il padre con indicazione dei periodi di visita in cui potranno stare con la madre che possono essere i seguenti: Un fine settimana dalla mattina di sabato alla sera di domenica ogni 15 gg.
(compatibilmente con gli impegni scolastici); durante le vacanze di natale dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 7 gennaio negli anni pari;
durante le vacanze di pasqua ad anni alterni dal venerdì al lunedì santo compresi;
durante le vacanze estive per 20 giorni consecutivi nel periodo che i coniugi concorderanno.
4. Disporre il versamento dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori
ed in € 150,00 mensili per ciascuno di essi, rivalutabili Per_1 ER annualmente secondo gli indici .
5. Assegnare l'alloggio coniugale a Org_1 [...]
.
6. Disporre che i genitori contribuiscano in ragione del 50% a tutte le Parte_1 spese straordinarie, mediche ed odontoiatriche, a quelle relative all'istruzione dei figli e allo svolgimento delle attività complementari ad esse connesse, nonché alle attività sportive che i figli decideranno di svolgere, dopo averle preventivamente concordate
e documentate, sulla base di un protocollo di riferimento che potrebbe essere quello emesso dal Tribunale di Ancona.
7. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni che verranno quantificati in corso di causa.
8. Emettere ogni altro provvedimento di legge.
9. Vinte le spese ed onorari di causa, compreso rimb. forf. e oneri fiscali”.
costituitasi in giudizio, contestava integralmente la ricostruzione RO della parte ricorrente delle circostanze che avevano causato la separazione e deduceva che la relazione coniugale, tra alti e bassi, si era svolta in maniera regolare, fino al 19 ottobre del 2010, quando la resistente aveva scoperto una relazione adulterina del
. Il tradimento, unitamente alle assenze ed al disinteresse affettivo del marito, Pt_1 determinavano una rottura della regolare prosecuzione del ménage familiare.
Nonostante tutto, la sig.ra continuava la convivenza con il coniuge, nei cui CP_1 confronti aveva perso ogni fiducia, solo per il bene dei figli e per la convivenza con la suocera;
ella provvedeva da sola all'andamento della casa e dell'educazione dei figli, mentre il marito, a fronte delle sue richieste di aiuto, continuava ad anteporre il proprio lavoro. Ciò sino all'estate del 2018, quando, riuscendo a trovare il coraggio di porre fine ad un matrimonio lacerato da tempo, rappresentava al che la loro storia Pt_1 era finita sin dal momento della scoperta del suo tradimento;
nel settembre 2018, la si recava da un legale, prima da sola, poi insieme al marito, per procedere alla CP_1 separazione.
Veniva raggiunto un accordo tra i coniugi, con l'aiuto di un legale, per proporre congiuntamente un ricorso per separazione consensuale entro un mese. Nelle more della proposizione del ricorso per separazione, la conosceva un uomo, che CP_1 frequentava solo a livello di amicizia e con il quale parlava della propria situazione affettiva e relazionale, trovandovi conforto. Il marito, nonostante fossero stati raggiunti accordi per una separazione consensuale, faceva seguire la da un'agenzia CP_1 investigativa e, appreso che la moglie si incontrava con altro uomo, abbandonava le trattative per la separazione consensuale. Sosteneva, inoltre, la resistente che dall'estate 2018 il ricorrente aveva cercato di mettere in cattiva luce la figura della madre agli occhi dei figli, rivelando persino agli stessi il presunto tradimento della CP_1
Dunque, la formulava tali istanze: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Signor Presidente, contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e RO
, alle condizioni sottoelencate: - autorizzare i coniugi a vivere Parte_1 separatamente;
- assegnare la casa coniugale al sig. ; - affidare Parte_1
i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 ER collocazione prevalente presso la residenza della madre - in ordine alle visite, disporre che a) i figli potranno trascorre, previo espresso consenso degli stessi, almeno un giorno a settimana da decidere volta per volta e due fine settimane al mese, con il padre, mentre la permanenza con il padre o la madre durante le festività natalizie e pasquali sarà alternata di anno in anno per un massimo di 5 (cinque) giorni a Natale
e 3 (tre) giorni a Pasqua;
b) durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno un periodo di venti giorni con il padre in date da concordarsi;
- disporre il versamento da parte del sig. , quale contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1 la somma mensile complessiva di €.300,00, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici decorso un anno dalla separazione;
nonché a contribuire nella Org_1 misura del 50% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e per ogni altra esigenza di vita dei figli;
- gli arredi e la mobilia attualmente presenti presso la casa coniugale, sita in Spinetoli (AP), Via Molino n°26/E, rimarranno nel possesso e nella proprietà del sig. ; - l'autovettura FIAT Punto, intestata al sig. Parte_1
, rimarrà nel possesso e nella proprietà della sig.ra Parte_1 [...] mentre l'autovettura NISSAN targata FP 660DL di proprietà della sig.ra CP_1
rimarrà nel possesso e nella proprietà del sig. RO [...]
”. Parte_1
In data 13/11/2019 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;
dopo aver ascoltato le parti ed i minori, ed all'udienza Per_1 ER del 22/01/2020 e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti necessari e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori ed Per_1
disponendo che il figlio minore venisse collocato in via ER Per_1 prevalente presso il padre nella ex casa coniugale sita in Spinetoli (AP), Via Molino n. 26, abitazione che, pertanto, veniva assegnata al;
disponendo che la figlia Pt_1 minore venisse collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione ER sita in Monteprandone, Via Circonvallazione Sud n. 5; disponendo in ordine all'esercizio del diritto di visita di ciascun genitore al figlio minore non collocato presso di sé; disponendo che il provvedesse esclusivamente al mantenimento Pt_1 del figlio presso di lui collocato;
disponendo, quanto al mantenimento della Per_1 figlia collocata presso la madre, che il corrispondesse alla ER Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno mensile determinato nella misura di € 150,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT, rivalutazione da calcolarsi a decorrere dal mese di marzo 2021; disponendo, altresì, che entrambi i genitori dovessero contribuire in misura pari a due terzi, quanto al , ed in misura pari ad un terzo, quanto alla anche al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia maggiorenne studentessa universitaria e (al momento ed in assenza Per_3 di specifiche deduzioni delle parti sul punto), da considerare non economicamente autosufficiente;
disponendo, infine, che entrambi i genitori dovessero contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei due figli minori, nonché della figlia maggiorenne Per_3 non economicamente autosufficiente, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno al riguardo.
Le parti, successivamente, si costituivano davanti al Giudice istruttore;
dopo ampia istruttoria, all'udienza del 15/09/2022, il Giudice istruttore disponeva che la causa venisse trattenuta in decisione, rimettendola al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.; in data 20/09/2022, il PM esprimeva parere favorevole alla separazione dei coniugi;
con ordinanza collegiale istruttoria del 13/6/2023, si disponeva l'integrazione dell'attività istruttoria, esaurita la quale, all'udienza del 4/7/2023, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per espressa rinuncia delle parti.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale deve essere senz'altro accolta, in quanto, dalla lettura degli atti e dal contegno delle parti risulta evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata da tempo. Per quanto attiene alla domanda di addebito di colpa del fallimento dell'unione matrimoniale proposta dal nei confronti della , si osserva che, secondo CP_1 Pt_1 costante giurisprudenza di legittimità, può essere pronunciata la separazione con addebito di colpa solo ove si accerti la sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri da parte di un coniuge e la situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio per i figli (Cass. 27/06/2006, n. 14.840) e la relativa prova deve essere fornita dal coniuge che chiede la pronuncia con addebito all'altro coniuge (Cass. 27/6/18, n. 16980; 19/2/2018, n. 3923; 19/12/2012, n. 23429); in ogni caso, l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza (ovvero dalla prosecuzione del rapporto) soltanto formale esclude il nesso causale tra la violazione dei doveri e il fallimento dell'unione coniugale (Cass. 19/07/2010 n. 16.873; 02/09/2005, n. 17.710; 14/11/2001 n. 14.162).
Ne deriva che la violazione dei doveri imposti i coniugi non è sufficiente per pronunciare l'addebito, in quanto è necessario stabilire se la crisi coniugale sia causalmente riconducibile al comportamento volontario e consapevole di un coniuge diretto a violare tali doveri coniugali (Cass. 28/04/2006 n. 9877); la violazione cioè deve essere stata la causa della crisi tra i coniugi, per cui l'addebito non può essere pronunciato se la violazione è invece l'effetto della crisi (Cass. 28/05/2008 n. 14.042; 16/11/2005, n. 23.071; 09/09/2005 n. 18.000).
Dagli scritti difensivi della emerge che la nel settembre del 2018 si Pt_1 CP_1 era rivolta all'avv. Federica Poli per avviare un procedimento di separazione e che, successivamente, anche il si era recato dalla suddetta professionista, Pt_1 evidentemente in vista di una separazione consensuale;
nell'ordinanza istruttoria Collegiale del 13/6/2023, si osservava che per la decisione della causa era indispensabile assumere la testimonianza del predetto Avvocato in merito a tale fatto;
che l'avv. Poli, al contrario di quanto era avvenuto, non potesse astenersi dal testimoniare sul punto, trattandosi di fatti che in nessun caso avrebbero comportano la violazione del segreto professionale che si riferisce esclusivamente ai fatti appresi dal cliente nello svolgimento dell'attività difensiva. Si osservava, al riguardo, che l'articolo 249 c.p.c. rinvia, quanto alla facoltà di astensione, alle disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale e che l'articolo 200, comma n. 1 lett. B), c.p.p. stabilisce che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione…gli avvocati…”. L'avv. Poli, pertanto, veniva nuovamente citata a testimoniare e, all'udienza 4/7/2023, dichiarava di non ricordare con precisione i fatti, pur rammentando che le parti erano suoi assistiti in altri procedimenti, che aveva avuto già contatti con loro;
che sapeva che volevano separarsi e che li aveva ricevuti entrambi nel suo studio, non ricordando, però, in quale periodo.
La testimonianza del suddetto professionista consente di affermare che, sicuramente, già dal 2018, i rapporti fra i coniugi si erano incrinati;
ovviamente nulla si sa in merito a quanto i coniugi hanno riferito all'avvocato Poli per addivenire alla separazione;
tuttavia, il fatto che essi si siano recati insieme nel suo studio induce a ritenere che, effettivamente, essi volessero addivenire alla separazione consensuale;
sul piano logico, considerata anche la dinamica dei rapporti tra le parti dopo l'accertamento dell'infedeltà della è evidente che, all'epoca, tale infedeltà non era ancora CP_1 avvenuta e che, comunque e in ogni caso, essa non può aver causato la crisi matrimoniale, dal momento che la decisione della separazione era già stata presa. Gli accadimenti successivi, anche secondo la ricostruzione dei fatti del , non Pt_1 escludono, pertanto, che la crisi del rapporto matrimoniale (così come del resto, dimostrano anche le domande proposte in questo procedimento) fosse già in atto;
di conseguenza, considerato anche l'esito delle prove testimoniali assunte all'udienza del 24/06/2021, si deve affermare che mancano elementi sufficienti per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione a carico di , atteso che manca RO la prova che il fallimento dell'unione matrimoniale sia derivato dalla sua condotta colpevole.
La domanda relativa al risarcimento del danno spiegato dal nei confronti della Pt_1
pertanto, deve essere respinta, in quanto basata su fatti non provati;
in ogni CP_1 caso, secondo costante giurisprudenza di legittimità, sono manifestamente inammissibili, nel giudizio di separazione o divorzio, le domande aventi ad oggetto la restituzione di beni, il rimborso di somme, il risarcimento del danno ex artt. 2043, 2059 c.c., perché, pur essendo “connesse” soggettivamente, sono sottoposte a rito ordinario;
infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib.
Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). Più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870.
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle domande relative alle autovetture spiegate da parte resistente, con ulteriore osservazione che, trattandosi, in sostanza, di un'assegnazione, esse non sarebbero comunque accoglibili, in quanto l'ordinamento giuridico prevede, a tutela dei figli minori o, se maggiorenni, non autosufficienti economicamente, soltanto l'assegnazione della casa coniugale con norma che deve ritenersi di carattere eccezionale e, come tale non suscettibile di applicazione analogica.
Nel corso del giudizio non sono emersi fatti non valutati in fase presidenziale come sopra riportate o comunque dimostrativi della inadeguatezza delle statuizioni in essa contenute;
esse, pertanto, devono essere confermate, ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento e al diritto di visita al figlio che, nelle more del Per_1 giudizio, è divenuto maggiorenne. Non sussistono motivi ostativi al mantenimento dell'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia tuttora minorenne Per_4
pur dovendosi rilevare che, nel corso del giudizio, i rapporti tra la ragazzina
[...]
e il padre sono apparsi piuttosto conflittuali. In ogni caso, dalla relazione del Servizio
Sociale, si rileva che le maggiori criticità erano riferite al figlio , il merito Per_1 al quale, tuttavia, non è più possibile adottare alcun provvedimento considerato il raggiungimento della maggiore età; per quanto riguarda la figlia è emerso ER all'udienza nella quale è stata sentita, che i contrasti fra la ragazzina e il padre sembrano circoscritti al fatto che la minore (che in futuro sembra voler intraprendere una professione del settore della cura della persona e dell'estetica, ama truccarsi) abbia pubblicato sui “social” le foto del proprio volto dopo l'esecuzione di un “make up”, suscitando allarme e preoccupazione nel padre.
Allo stato, in mancanza di particolari criticità, è evidente che la soluzione migliore è il mantenimento della collocazione della ragazzina presso la madre, con conferma delle statuizioni presidenziali sul punto.
Per quanto concerne la figlia maggiorenne, si osserva che dall'ultima relazione del Servizio Sociale, datata 2/3/22, sembra che la ragazza svolga un'attività lavorativa;
nondimeno, considerato anche il tenore delle richieste delle parti, non si può ritenere provato che la medesima abbia raggiunto l'autosufficienza economica e, pertanto, anche sotto questo profilo, pare opportuno confermare le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, che, allo stato, conserva la sua attualità.
Data la reciproca soccombenza, è considerata la natura della causa, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di separazione personale giudiziale tra i coniugi, come sopra emarginata, così decide:
- dichiara la separazione giudiziale tra , nato a Parte_1
Termoli il 17/01/1973 e , nata a [...] RO il 26/02/1979, unitisi in matrimonio a San Benedetto del Tronto (AP)il 5/9/1998;
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune proceda alle conseguenti annotazioni, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, in quanto il relativo atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto al n. 34, Parte 2, Serie A, deleg. 2;
- Rigetta la domanda di addebito della colpa della separazione;
- Rigetta o comunque dichiara inammissibili tutte le altre domande;
- Conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza presidenziale in data 2/3/202, ad eccezione di quelle relative all'affido e al diritto di visita al figlio , divenuto maggiorenne;
Persona_5
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/1/2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Il Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis
Dott. Luigi Cirillo