TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5795 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Roberto Persico, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in VI NS (NA) alla Via Filangieri n. 12
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, ZI De CI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Salvator Rosa n. 256;
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso l' Controparte_2 CP_3
APPELLATA CONTUMACE
E
domiciliato presso l' CP_4 CP_3
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata, l' , in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei Controparte_2 CP_4 danni materiali subiti e delle lesioni personali patite a seguito al sinistro verificatosi in Pompei (NA) in data 24.10.2015, alle ore 15.45 circa.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava quale trasportata sull'auto Fiat Punto tg. EP185GX, di proprietà di;
l'autovettura Parte_2 stava percorrendo la SS 145 quando, giunta nei pressi del civico 97, veniva violentemente tamponata da tergo dall'auto Renault Clio con targa estera KH69432; a seguito del sinistro, Pt_1 riportava lesioni personali per le quali si recava presso il pronto Soccorso di VI NS,
[...] ove le veniva diagnosticato un trauma distorsivo rachide lombo sacrale e la contusione della parete addominale;
sottoposta a visita in data 15.06.2016, la dott.ssa valutava le Persona_1 suddette lesioni quantificando il danno biologico in 2-3 punti percentuale di postumi permanenti e
20 gg di ITP al 50%, pertanto il danno patito, comprensivo di spese mediche veniva quantificato Contr complessivamente in € 6.900,00; nonostante l'invio di messa in mora all' n data 15.04.2016 e nonostante la lesionata venisse sottoposta a visita medica da parte del fiduciario nominato dall'Ufficio, lo stesso non provvedeva a risarcire il danno.
Pertanto, l'attrice chiedeva di accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente della Renault Clio
– recante targa straniera- e di condannarsi i convenuti al risarcimento delle lesioni personali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite. Contr Instaurato il contradditorio, si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., che eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
sempre in via preliminare, eccepiva l'improponibilità e improcedibilità della domanda ex artt. 145 e
148 d.l.vo n. 209/2005 e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito contestava la legittimazione delle parti in causa e la cessata materia del contendere, atteso che la soc. Ergo ass.ni per conto della Contr provvedeva ad inviare la somma di euro 800,00 a totale risarcimento delle lesioni riportate da parte istante. Ancora, rilevava che, in assenza di indagini strumentali che potessero accertare la presenza di microlesioni permanenti patite dall'istante, non fosse possibile riconoscere un danno biologico risarcibile ed in via subordinata, contestava la quantificazione del danno poiché non supportata da adeguati elementi probatori. Contr Per tali ragioni, la hiedeva di dichiarare l'improcedibilità e la inammissibilità della domanda, la nullità degli atti del giudizio e dichiarare cessata la materia del contendere;
in via subordinata,
2 chiedeva di accogliere la domanda nei limiti del giusto e del provato grado di colpa del responsabile civile.
Pur se regolarmente evocati in giudizio, il responsabile civile – e la compagnia CP_4 assicurativa estera, non si costituivano e per cui ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, il giudice non ritenendo necessario l'espletamento di consulenza medico-legale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 01.04.2019; all'esito di tale udienza la causa veniva introitata a sentenza.
Con la sentenza n. 3101/2019, il Giudice di Pace adito, accertata la procedibilità e l'ammissibilità della domanda e ritenuta non fondata l'eccezione di nullità della citazione, rigettava la pretesa attorea poiché non provata;
difatti, il giudice di prime cure valutava le dichiarazioni rese dal teste contraddittorie e dunque, riteneva l'evento non provato nelle modalità di accadimento prospettate dall'attrice.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di un unico motivo di Parte_1 impugnazione, ovvero eccependo l'erronea, superficiale, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla interpretazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicata, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_5 pagamento della somma di € 6.800,00, detratto dell'acconto inviato;
chiedeva, nel caso non venisse ritenuta sufficiente la relazione del consulente di parte prodotta in primo grado, di ammettersi consulenza medica per la valutazione e quantificazione dei danni subiti. Instava altresì per la condanna della convenuta alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Incardinato il giudizio, si costituiva la in persona del l.r.p.t., che eccepiva l'inammissibilità CP_3 dell'appello ai sensi degli artt. 342-348 c.p.c. e la nullità dell'atto di citazione in appello;
nel merito contestava la fondatezza del gravame ed instava per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, considerato che l'importo di euro 800,00 liquidato dalla compagnia in favore di Pt_1 era da ritenersi del tutto congruo sulla scorta della documentazione medica e della relazione
[...] peritale del fiduciario nominato dalla Ergo ass.ni.
Dunque, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 06.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
3 Con ordinanza del 20.02.2024, il giudice, ai fini della decisione, ravvisava l'opportunità di ricorrere all'ausilio di un consulente d'ufficio medico legale;
pertanto, nominava la dott.ssa , Persona_2 rimettendo la causa su ruolo e fissando l'udienza del 19.06.2024 per il conferimento dell'incarico.
Accettato l'incarico ed espletate le operazioni peritali, la relazione medico legale veniva depositata in data 20.09.2024 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del
26.05.2025 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 3101/2019 è stata depositata in data 09.04.2019 e l'appello notificato in data 25.09.2019).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 01.10.2019.
e la pur se regolarmente evocati in giudizio, non si CP_4 Controparte_2 costituivano, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Né può ritenersi nullo l'atto di citazione in appello, il quale contiene elementi sufficienti per la individuazione della causa petendi e del petitum della domanda.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
4 Merito.
L'appello può accogliersi per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
L'appellante si duole dell'erroneità della decisione del Giudice di Pace laddove dichiarava la domanda non provata per inattendibilità del teste, nonostante la causa avesse per oggetto la sola differenza di pagamento delle lesioni sofferte a seguito del sinistro, il quale veniva in parte già liquidato dalla Controparte_6
In particolare, censura l'errata valutazione della prova testimoniale da parte del Parte_1 giudice di prime cure, il quale affermava che “nel caso di specie la teste escussa non ha indicato la esatta posizione in cui si trovava al momento dell'evento, né la distanza dall'avvenuto tamponamento ed inoltre, non si comprende come la stessa avesse visto che l'attrice fosse seduta sul sediolino posteriore lato conducente, se prima aveva dichiarato che la stessa scendeva dalla
Fiat Punto;
né ancora il momento in cui ha abbandonato il luogo del sinistro, anche in considerazione che l'attrice lamentava forte dolore alla schiena”.
Sul punto, l'appellante evidenzia che la teste escussa precisava l'esatta posizione in cui si trovava al momento in cui assisteva all'evento e riferiva di aver visto prima la danneggiata seduta sul sediolino posteriore lato conducente e, successivamente, dopo l'impatto di averla vista uscire dal veicolo. Contr A tali considerazioni, la nel resistere al gravame, oppone la correttezza della decisione impugnata rilevando che le dichiarazioni rese dall'unico testimone risultavano scarne, laconiche e contraddittorie in ordine a punti e circostanze importanti ai fini della ricostruzione del sinistro in esame e delle attribuzioni delle relative responsabilità. Inoltre, rilevava che l'importo di euro 800,00 liquidato dalla compagnia comparente in favore di era da ritenersi del tutto congruo Parte_1 sulla scorta della documentazione medica prodotta.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla deposizione testimoniale resa da Testimone_1 indifferente alle parti, la quale veniva escussa all'udienza dell'18.02.2019 e che in tale sede riferiva:
“ADR. Era la fine di ottobre dell'anno 2015 verso le 15.30-16.00 circa in Pompei sulla SS145, altezza civico 97 in prossimità del negozio , dove mi trovavo all'esterno a piedi ed assistevo al Pt_3 tamponamento tra una Renault Clio di colore scuro e targa straniera, se ben ricordo polacca, che tamponava a tergo una Fiat Punto di colore bianco dalla quale scendeva la signorina Pt_1
, che conosco, in quanto residente nel mio stesso paese di abitazione. ADR. La era
[...] Pt_1 seduta sul sediolino posteriore lato conducente e fuoriuscendo dall'auto lamentava forte dolore alla schiena. ADR. Il conducente dell'auto straniera che era di nazionalità italiana ammise le proprie responsabilità fornendo tutti gli estremi identificativi propri e dell'auto da lui condotta.
ADR. Non sono intervenute autorità di polizia sul posto né di soccorso. ADR. So che il padre successivamente ritornava a VI NS dove accompagnava la figlia in Ospedale per le cure del
5 caso. ADR. Non pioveva quel giorno e la strada era asciutta. ADR. La strada è normalmente illuminata. ADR. La Fiat Punto era totalmente ferma nel traffico, al momento dell'impatto violento”.
Ebbene, da un'attenta analisi delle dichiarazioni testimoniali, le informazioni rese da Tes_1
appaiono specifiche e dettagliate, avendo la testimone riportato informazioni, oltre che
[...] sulle modalità del sinistro e circa la posizione dalla quale assisteva all'evento, anche sul tipo e sul colore dei veicoli coinvolti, sui conducenti degli stressi e sui punti di impatto, sulle lesioni riportate dai soggetti e circa il contegno delle parti subito dopo l'impatto.
Le dichiarazioni del teste trovano supporto probatorio anche nel verbale di pronto soccorso n.
2015/63654 del 24.10.2025, dal quale risulta il ricovero alle ore 17.30 di a seguito di Parte_1 riferito incidente stradale in Castellammare di Stabia alle ore 16.45, con responsabilità di terzi e senza omissione di soccorso e con diagnosi di “distorsione e distrazione lombare, distorsione e distrazione del sacro, contusione della parete addominale” (cfr verbale di pronto soccorso allegato alla produzione del primo grado di giudizio). Contr Si evidenzia altresì che la convenuta in giudizio, non contestava il verificarsi del sinistro ma chiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere, in quanto era già stata corrisposta all'attrice la somma di euro 800,00 a titolo di risarcimento delle lesioni personali, da ritenersi satisfattiva in base alla documentazione medica allegata agli atti.
Ritenuto provato il fatto, va, senz'altro affermata la responsabilità esclusiva del conducente della
Renault Clio tg. EP185GX nella causazione del sinistro, atteso che – così come confermato la teste- il veicolo su cui viaggiava si trovava fermo nel traffico quando veniva tamponata da Parte_1 tergo dall'autovettura di proprietà di e che, dunque, nulla poteva fare per evitare CP_4
l'impatto.
All'uopo si osserva che in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando
6 da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr Cassazione civile sez. III, 09/05/2024,
n.12663).
Peraltro l'odierna appellante viaggiava nell'auto tamponata in qualità di terzo trasportato, ed il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lg. n. 209/2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 d.lg. n. 209/2005, avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito (cfr
Cassazione civile sez. III, 09/09/2025, n.24840).
Ritenuto provato l'an debeatur, ai fini dell'accertamento del quantum debeatur si è ritenuto opportuno procedere in appello ad una consulenza tecnica d'ufficio medico -legale, all'esito della quale l'ausiliario rassegnava le seguenti conclusioni: “Trattasi di postumi di un “TRAUMA
MINORE DEL RACHIDE LOMBO-SACRO-COCCIGEO CON PERSISTENTE RACHIALGIA E
LIMITAZIONE ANTALGICA DEI MOVIMENTI DEL TRONCO”. Allo stato attuale non sembra possa essere negato “il rapporto causa-effetto” fra la dinamica dell'incidente riferito e il traumatismo riportato e tra la stessa e la menomazione rilevata in corso di ctu risultando soddisfatti i criteri richiesti dalla corretta prassi medico-legale, per l'accertamento del nesso di causalità materiale. L'incidente è compatibile in quanto la lesione si determinò per un trauma distorsivo al rachide lombo-sacro-coccigeo.
Tenuto conto i tempi di recupero di un trauma distorsivo del rachide, si può riconoscere:
ITT al 100 % di giorni 3 (giusta prognosi di P.S.)
ITP al 50% giorni 20 ITP al 25% giorni 15 (per il recupero funzionale del distretto traumatizzato).
Per quanto concerne il danno biologico, si ritiene equo e congruo una valutazione nella misura del
2%, senza interferenza sulla sfera relazionale, individuale, né sull' integrità psicofisica, e su quella di attendere alle attività lavorativa quotidiane (non lavorative) e né sulla capacità lavorativa specifica.
Per quanto concerne il livello di sofferenza patito dal periziando è considerarsi lieve.
Le spese mediche documentate sono pari congrue”.
Ebbene, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla specifica competenza tecnica del consulente d'ufficio, il quale nel rispondere al consulente tecnico di parte della appellata evidenziava che barèmes di comune consultazione ( Parte_4
“la valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile”) attribuiscono agli esiti di un trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti un range del 2-5% e le linee guida SIMLA attribuiscono un range dal 1-3%.
7 Si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 139 cod. ass. — che impone, in materia di micropermanenti, un accertamento rigoroso della lesione e del postumo in rapporto alla singola patologia — “non può essere interpretato nel senso che la prova debba essere fornita esclusivamente con referto strumentale, posto che un simile vincolo non sarebbe conforme a criteri di ragionevolezza, in rapporto alla tutela del diritto alla salute quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione” (cfr Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7753).
Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornati dal dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.ripartiti come di seguito illustrato, per un soggetto di anni 23 al momento del sinistro.
Pertanto, il danno biologico patito da (nata il [...]) (valutato alla luce dell'età Parte_5 della danneggiata al momento del sinistro –) deve essere quantificato come segue: Danno biologico permanente al 2%: € 1.981,71; Invalidità temporanea totale (03 giorni) € 168,54 ;Invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) € 561,80; Invalidità temporanea parziale al 25% (15 giorni) € 140,45; Totale danno biologico temporaneo € 870,79.
Ne discende un definitivo importo risarcitorio a titolo di danno biologico permanente e transitorio di euro 2.852,50.
Nulla può essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno morale. Parte_1
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, §
4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
"fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
8 In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché
a titolo di ristoro del danno morale, in quanto l'odierna appellante si è limitata a richiedere il risarcimento di tale voce senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita né ha dimostrato in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Relativamente alle spese mediche documentate, risulta allegata agli atti la sola ricevuta n. 58722/21 del 07/01/2016, con la quale veniva corrisposto l'importo di euro 40,66 per visita ortopedica.
Il danno complessivo ammonta ad euro 2.893,16 importo dal quale deve essere sottratta la somma di euro 800,00 già liquidata dalla Ergo ass.ni, per conto dell' , che rivalutato Controparte_1 all'attualità dalla data del pagamento (agosto 2016, data dell'assegno della Ergo Assicurazioni spa) ammonta ad euro 972,80.
Come chiarito da giurisprudenza costante della Suprema Corte “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
Dunque nella fattispecie i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante del residuo importo di euro 1.920,36 oltre interessi compensativi computati al saggio legale e calcolati c1) sull'intero capitale, previamente devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (b), rivalutata anno per anno, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Tale importo deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
In definitiva in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza la domanda dell'odierna appellante va accolta e per l'effetto l' , in persona del Controparte_7
l.r.p.t., va condannata al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro1.920,36 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale, oltre la rivalutazione e gli interessi, computati come in parte motiva.
9 Per quanto attiene alle spese di lite, si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
In punto di spese di lite, trova, infatti, applicazione nella fattispecie il principio in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valuta-zione della soccombenza opera, ai fi-ni della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza ab-bia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass.
Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello per quanto di ragione, e dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 valori medi in primo grado ed in grado di appello, salvo che per la fase istruttoria) con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese di lite come liquidate con separato decreto si pongono in via definitiva a carico di parte appellata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 3101/19 del Giudice di Pace di
Torre Annunziata, accoglie la domanda e condanna l' , in Controparte_7 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, dell'ulteriore somma di euro 1.920,36, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_7 di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado si Parte_1 liquidano in euro 1.265,00 per competenze ed euro 264,00 per spese, oltre spese forfettarie
10 nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute e per il secondo grado in euro 406,35 per esborsi e di euro 2.127,00 per compensi, e rimborso di spese forfettarie nella misura del
15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
- Pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto in via definitiva a carico di parte appellata soccombente.
Torre Annunziata, 3.10.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
11