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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3148/2023
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato ex DL 117/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per oggetto : opposizione ex art.617 c.p.c.
promossa da:
in persona dell'amministratore delegato Dr. Parte_1 [...]
P.I. , con sede in Sassari, Reg. Predda Parte_2 P.IVA_1
Niedda strada n. 26
Difesa dall'avv. Giorgio Canetto e dall'avv. Luciano Manca
Attrice opponente contro
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._2 Convenuti- DEBITORI Difesi dall'avv. Ernesto Pacini ESECUTATI
Dr. titolare della Farmacia in Gonnesa, Corso Controparte_3
Matteotti n. 263
difeso dall'avv. Benedetto Ballero;
e , Controparte_4 CP_5
Terzo pignorato
E
, con sede legale in Cagliari, viale Elmas n. 59- 63, partita CP_6
iva P.IVA_2
rappresentata dagli avv. Giovanni Zucca e Michele Brundu.
Creditore intervenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex Parte_1
art 617 cpc proposta nell'esecuzione presso terzi n.46/2011 pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti dei signori ed CP_1
estinta dal GE con provvedimento 31.1.2022 poi sospeso dallo stesso giudice nel subprocedimento ex art 624 cpc
Pag. 2 di 9 In particolare ha allegato che dopo la formazione del titolo Pt_1
definitivo nei confronti dei debitori, notificato unitamente ad atto di precetto in data 19-1-2011 , nel 2011 procedeva alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi nell'ambito del quale, a seguito della dichiarazione del terzo pignorato dr. , emergeva la pendenza di CP_3
un contenzioso tra il predetto terzo pignorato e i debitori esecutati sig.ri e . Il Giudice dell'Esecuzione, Controparte_1 CP_2
disponeva pertanto, con provvedimento in data 19-1-2018, la sospensione dell'esecuzione sino alla definizione del predetto giudizio intervenuta poi con la sentenza 21 Aprile 2021 ( Giudice Dr. PaoloCorso), con cui il dott. era condannato al pagamento in favore degli esecutati della somma di CP_3
€ 111.824,72, oltre alle spese legali pari a € 19.595,98. . Veniva riassunta l'esecuzione e il G.E. fissava l'udienza del 20 Settembre 2021, interveniva nell'esecuzione anche il creditore soc. per un credito di € CP_6
232.476,53, oltre interessi di mora ed Il terzo pignorato , in Controparte_7
data 13 settembre 2021, provvedeva ad inviare una prima dichiarazione di terzo insufficiente. In pari data il procuratore di inviava al Parte_1
terzo pignorato una comunicazione via Pec contenente la richiesta di integrazione della dichiarazione, non risultando quella inviata conforme al dettato normativo, carente anche della quantificazione del debito nei confronti dei sig.ri e . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 20 Settembre 2021 la procedura veniva rinviata al 12
Novembre 2021 ma In data 22 settembre 2021, quindi successivamente alla predetta udienza del 20 settembre 2021, il terzo pignorato Dr. CP_3
provvedeva all'invio di una nuova dichiarazione nella quale è
[...]
Pag. 3 di 9 riportata la quantificazione del debito in € 111.824,72 per capitale ed interessi, oltre alle spese legali pari a € 19.595,98.
Successivamente la chiedeva l'assegnazione delle somme ed Parte_1
evidenziava la pendenza di altra procedura connessa ed avente ad oggetto lo stesso credito chiedendone la riunione ma all'udienza del 31 Gennaio
2022, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, il Giudice dell'esecuzione, richiamando la prima dichiarazione del Dr datata 13 CP_3
Settembre 22, estingueva la procedura esecutiva, ritenendo che il terzo pignorato avesse comunicato una dichiarazione negativa di credito.
Quindi proposta opposizione ex art 617 cpc il GE come già anticipato ha sospeso l'efficacia del proprio provvedimento di estinzione e dato termine per introdurre la presente fase.
Si sono costituiti i debitori eccependo la tardiva introduzione del CP_1
giudizio di merito e la nullità della procedura per non essere ancora sorto il credito ( ovvero non essere esigibile né certo )verso il dott. al CP_3
momento dell'instaurazione della stessa, come ricavabile anche dall'art 553 cpc.
In ogni caso detto credito era tuttora sub iudice ed il Giudice d'appello aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado. Ne seguiva , secondo i debitori, che anche la seconda dichiarazione di credito doveva ritenersi negativa.
Infine a seguito della prima dichiarazione il creditore avrebbe dovuto proporre formale istanza al GE , ex art 549 cpc , per l'accertamento in contraddittorio sull'esistenza del credito.
Pag. 4 di 9 Si è costituita aderendo alle motivazioni dell'opponente e rilevando CP_6
come il credito portato dalla sentenza richiamata nella seconda dichiarazione fosse assolutamente certo né contestato non essendovi pertanto ragione per attivare un accertamento nel contraddittorio delle parti.
Si è costituito infine il dott. sostenendo l'insussistenza allo stato di un CP_3
debito verso i sigg stante il provvedimento di sospensiva della CP_1
Corte d'Appello .
--000--
Si premette , quanto alle eccezioni sollevate dai convenuti ed CP_1 CP_3
ed in particolare l'eccepita tardività nell 'instaurare il merito che il giudice con provvedimento del 17.7.2023 aveva così disposto
“Dato atto che la presente causa ha ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art.617 c.p.c. ed instaurata con atto di citazione con il quale, fissata l'udienza di prima trattazione ex art.183 c.p.c.
è stato assegnato un termine di comparizione inferiore a 120 giorni ed è stato assegnato agli opposti il termine di 35 giorni prima dell'udienza indicata in citazione per la costituzione in giudizio;
rilevato che, evidentemente, nel seguire la disciplina del rito ordinario di cognizione vigente a decorrere dall'1.3.2023, l'opponente ha ritenuto applicabile anche la regola prevista dall'art.618 comma 2 c.p.c.;
ritenuto, tuttavia, che, nonostante il mancato coordinamento tra le norme che hanno modificato il rito ordinario di cognizione e la disposizione non modificata dell'art.618, comma 2, c.p.c., quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata nella parte in cui prevede che i termini di
Pag. 5 di 9 comparizione sono ridotti della metà, stante la sua incompatibilità strutturale con il nuovo rito di ordinario di cognizione e, in particolare, con i termini previsti dall'art.171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
ritenuto che, pertanto, il termine di costituzione da assegnare alle parti opposte avrebbe dovuto essere quello di 70 giorni prima dell'udienza;
rilevato che, essendo stato invece assegnato agli opposti il termine di costituzione di 35 giorni prima, la citazione sia nulla ai sensi dell'art.164
c.p.c.;
dato atto che è di conseguenza necessario disporre il rinnovo della citazione e fissare una nuova udienza ex art.183 c.p.c., di modo tale che sia rispettato il termine di comparizione previsto dall'art.163 bis c.p.c. e sia assegnato il termine di costituzione di 70 giorni prima dell'udienza previsto dall'art.163
n.7 c.p.c., così come novellati dal d. lgs. 149 del 10.10.2022;
p.q.m.
Dichiara la nullità della citazione e ne dispone il rinnovo entro il 15.9.2023.
Fissa l'udienza ex art.183 c.p.c. per il 24.4.2024, ore 9.20. Cagliari,
17/07/2023…”
Alla luce di tale provvedimento l'opponente non può ritenersi incorso in alcuna decadenza: e' infatti il termine stabilito dal giudice anche con un eventuale nuovo provvedimento ( di sostanziale rimessione in termini) ad avere carattere perentorio. Ed il termine stabilito nel decreto 17.7.2023 risulta rispettato. Ad abundantiam si evidenzia che il problema era generato
Pag. 6 di 9 dall'equivoca formulazione normativa dell'art.618 comma II cpc. secondo il primo provvedimento Cartabia – poi del resto risolta dal legislatore nella versione definitiva - dunque tale da consentire una nuova fissazione.
Venendo ai due fondamentali motivi di opposizione, da un lato ancora una volta non si è incorso in alcuna decadenza circa la tempestività della corretta dichiarazione del terzo giacchè il termine ex art 547 cpc non è perentorio ed è prevista una seconda udienza per la comparizione del medesimo. Sicchè è certamente possibile che anche la dichiarazione pervenga entro tale seconda udienza.
Nella specie ciò in effetti è avvenuto e con la seconda dichiarazione si è avuta l'ostensione del titolo ( la sentenza contro ed a favore di CP_3 CP_1
indicante analiticamente la somma dovuta dal debitor debitoris
Ciò consente fin d'ora di superare anche un'ulteriore eccezione e cioè la necessità di instaurare il sommario accertamento ex art 549 cpc nel contraddittorio delle parti: il credito era infatti certamente identificato.
Venendo all'ulteriore questione del difetto di certezza ed esigibilità del credito sottoposto a procedura al momento dell'instaurazione della stessa, anche tale eccezione è priva di consistenza giuridica.
I crediti condizionati, non esigibili o eventuali sono pignorabili, a condizione che siano riconducibili a un rapporto giuridico già esistente.
Infatti, la pignorabilità non dipende dall'esigibilità immediata del credito, ma dalla sua capacità satisfattiva futura. Anche i crediti non immediatamente esigibili possono essere oggetto di espropriazione forzata.
Pertanto:”L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche
Pag. 7 di 9 eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex articolo 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex articolo 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione“ ( Cfr Cass. sez.III, sent. 27.10.2022
n.31844)
Nella specie il rapporto sottostante al credito era perfettamente identificato e certamente antecedente.
Per le stesse ragioni poi anche la sospensione del titolo in appello non può sortire effetto sulla pendenza dell'esecuzione ma al più sulla sua immediata prosecuzione.
Pertanto è corretta e va riconfermata l'osservazione del GE in sede di sospensiva per cui : “ ritenuto che il GE per mero errore abbia tenuto conto della prima dichiarazione negativa di credito e non della seconda positiva depositata per l'udienza del 12novembre 2021”deve sospendersi il provvedimento di estinzione”. Ed Il GE ha i errato nel dichiarare l'estinzione perché ” la dichiarazione resa dal terzo pignorato sia negativa” ed “ il creditore non domanda l'accertamento dell'obbligo del terzo, nonostante la dichiarazione negativa” .
Infatti e come già precisato non vi era alcun onere ( o necessaria alcuna istanza) di accertamento del credito nel contraddittorio delle parti .
Pag. 8 di 9 L'opposizione può dunque essere accolta e revocato il provvedimento di estinzione atipica qui impugnato con onere di riassunzione dell'esecuzione nel termine di tre mesi.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti sig.ri e del Sig. CP_1
che hanno resistito in giudizio e si liquidano in dispositivo per tre fasi CP_3
in base al “peso” del credito dichiarato, ridotti della metà per la semplicità della lite
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
previo accoglimento dell'opposizione accerta l'irritualità del provvedimento di estinzione e ne pronuncia la revoca condanna i convenuti e e al CP_2 Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese di lite in favore di e nella CP_8 CP_6
misura di euro 4200,00 ognuno per compensi oltre accessori per legge
Cagliari 1.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3148/2023
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato ex DL 117/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per oggetto : opposizione ex art.617 c.p.c.
promossa da:
in persona dell'amministratore delegato Dr. Parte_1 [...]
P.I. , con sede in Sassari, Reg. Predda Parte_2 P.IVA_1
Niedda strada n. 26
Difesa dall'avv. Giorgio Canetto e dall'avv. Luciano Manca
Attrice opponente contro
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._2 Convenuti- DEBITORI Difesi dall'avv. Ernesto Pacini ESECUTATI
Dr. titolare della Farmacia in Gonnesa, Corso Controparte_3
Matteotti n. 263
difeso dall'avv. Benedetto Ballero;
e , Controparte_4 CP_5
Terzo pignorato
E
, con sede legale in Cagliari, viale Elmas n. 59- 63, partita CP_6
iva P.IVA_2
rappresentata dagli avv. Giovanni Zucca e Michele Brundu.
Creditore intervenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex Parte_1
art 617 cpc proposta nell'esecuzione presso terzi n.46/2011 pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti dei signori ed CP_1
estinta dal GE con provvedimento 31.1.2022 poi sospeso dallo stesso giudice nel subprocedimento ex art 624 cpc
Pag. 2 di 9 In particolare ha allegato che dopo la formazione del titolo Pt_1
definitivo nei confronti dei debitori, notificato unitamente ad atto di precetto in data 19-1-2011 , nel 2011 procedeva alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi nell'ambito del quale, a seguito della dichiarazione del terzo pignorato dr. , emergeva la pendenza di CP_3
un contenzioso tra il predetto terzo pignorato e i debitori esecutati sig.ri e . Il Giudice dell'Esecuzione, Controparte_1 CP_2
disponeva pertanto, con provvedimento in data 19-1-2018, la sospensione dell'esecuzione sino alla definizione del predetto giudizio intervenuta poi con la sentenza 21 Aprile 2021 ( Giudice Dr. PaoloCorso), con cui il dott. era condannato al pagamento in favore degli esecutati della somma di CP_3
€ 111.824,72, oltre alle spese legali pari a € 19.595,98. . Veniva riassunta l'esecuzione e il G.E. fissava l'udienza del 20 Settembre 2021, interveniva nell'esecuzione anche il creditore soc. per un credito di € CP_6
232.476,53, oltre interessi di mora ed Il terzo pignorato , in Controparte_7
data 13 settembre 2021, provvedeva ad inviare una prima dichiarazione di terzo insufficiente. In pari data il procuratore di inviava al Parte_1
terzo pignorato una comunicazione via Pec contenente la richiesta di integrazione della dichiarazione, non risultando quella inviata conforme al dettato normativo, carente anche della quantificazione del debito nei confronti dei sig.ri e . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 20 Settembre 2021 la procedura veniva rinviata al 12
Novembre 2021 ma In data 22 settembre 2021, quindi successivamente alla predetta udienza del 20 settembre 2021, il terzo pignorato Dr. CP_3
provvedeva all'invio di una nuova dichiarazione nella quale è
[...]
Pag. 3 di 9 riportata la quantificazione del debito in € 111.824,72 per capitale ed interessi, oltre alle spese legali pari a € 19.595,98.
Successivamente la chiedeva l'assegnazione delle somme ed Parte_1
evidenziava la pendenza di altra procedura connessa ed avente ad oggetto lo stesso credito chiedendone la riunione ma all'udienza del 31 Gennaio
2022, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, il Giudice dell'esecuzione, richiamando la prima dichiarazione del Dr datata 13 CP_3
Settembre 22, estingueva la procedura esecutiva, ritenendo che il terzo pignorato avesse comunicato una dichiarazione negativa di credito.
Quindi proposta opposizione ex art 617 cpc il GE come già anticipato ha sospeso l'efficacia del proprio provvedimento di estinzione e dato termine per introdurre la presente fase.
Si sono costituiti i debitori eccependo la tardiva introduzione del CP_1
giudizio di merito e la nullità della procedura per non essere ancora sorto il credito ( ovvero non essere esigibile né certo )verso il dott. al CP_3
momento dell'instaurazione della stessa, come ricavabile anche dall'art 553 cpc.
In ogni caso detto credito era tuttora sub iudice ed il Giudice d'appello aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado. Ne seguiva , secondo i debitori, che anche la seconda dichiarazione di credito doveva ritenersi negativa.
Infine a seguito della prima dichiarazione il creditore avrebbe dovuto proporre formale istanza al GE , ex art 549 cpc , per l'accertamento in contraddittorio sull'esistenza del credito.
Pag. 4 di 9 Si è costituita aderendo alle motivazioni dell'opponente e rilevando CP_6
come il credito portato dalla sentenza richiamata nella seconda dichiarazione fosse assolutamente certo né contestato non essendovi pertanto ragione per attivare un accertamento nel contraddittorio delle parti.
Si è costituito infine il dott. sostenendo l'insussistenza allo stato di un CP_3
debito verso i sigg stante il provvedimento di sospensiva della CP_1
Corte d'Appello .
--000--
Si premette , quanto alle eccezioni sollevate dai convenuti ed CP_1 CP_3
ed in particolare l'eccepita tardività nell 'instaurare il merito che il giudice con provvedimento del 17.7.2023 aveva così disposto
“Dato atto che la presente causa ha ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art.617 c.p.c. ed instaurata con atto di citazione con il quale, fissata l'udienza di prima trattazione ex art.183 c.p.c.
è stato assegnato un termine di comparizione inferiore a 120 giorni ed è stato assegnato agli opposti il termine di 35 giorni prima dell'udienza indicata in citazione per la costituzione in giudizio;
rilevato che, evidentemente, nel seguire la disciplina del rito ordinario di cognizione vigente a decorrere dall'1.3.2023, l'opponente ha ritenuto applicabile anche la regola prevista dall'art.618 comma 2 c.p.c.;
ritenuto, tuttavia, che, nonostante il mancato coordinamento tra le norme che hanno modificato il rito ordinario di cognizione e la disposizione non modificata dell'art.618, comma 2, c.p.c., quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata nella parte in cui prevede che i termini di
Pag. 5 di 9 comparizione sono ridotti della metà, stante la sua incompatibilità strutturale con il nuovo rito di ordinario di cognizione e, in particolare, con i termini previsti dall'art.171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
ritenuto che, pertanto, il termine di costituzione da assegnare alle parti opposte avrebbe dovuto essere quello di 70 giorni prima dell'udienza;
rilevato che, essendo stato invece assegnato agli opposti il termine di costituzione di 35 giorni prima, la citazione sia nulla ai sensi dell'art.164
c.p.c.;
dato atto che è di conseguenza necessario disporre il rinnovo della citazione e fissare una nuova udienza ex art.183 c.p.c., di modo tale che sia rispettato il termine di comparizione previsto dall'art.163 bis c.p.c. e sia assegnato il termine di costituzione di 70 giorni prima dell'udienza previsto dall'art.163
n.7 c.p.c., così come novellati dal d. lgs. 149 del 10.10.2022;
p.q.m.
Dichiara la nullità della citazione e ne dispone il rinnovo entro il 15.9.2023.
Fissa l'udienza ex art.183 c.p.c. per il 24.4.2024, ore 9.20. Cagliari,
17/07/2023…”
Alla luce di tale provvedimento l'opponente non può ritenersi incorso in alcuna decadenza: e' infatti il termine stabilito dal giudice anche con un eventuale nuovo provvedimento ( di sostanziale rimessione in termini) ad avere carattere perentorio. Ed il termine stabilito nel decreto 17.7.2023 risulta rispettato. Ad abundantiam si evidenzia che il problema era generato
Pag. 6 di 9 dall'equivoca formulazione normativa dell'art.618 comma II cpc. secondo il primo provvedimento Cartabia – poi del resto risolta dal legislatore nella versione definitiva - dunque tale da consentire una nuova fissazione.
Venendo ai due fondamentali motivi di opposizione, da un lato ancora una volta non si è incorso in alcuna decadenza circa la tempestività della corretta dichiarazione del terzo giacchè il termine ex art 547 cpc non è perentorio ed è prevista una seconda udienza per la comparizione del medesimo. Sicchè è certamente possibile che anche la dichiarazione pervenga entro tale seconda udienza.
Nella specie ciò in effetti è avvenuto e con la seconda dichiarazione si è avuta l'ostensione del titolo ( la sentenza contro ed a favore di CP_3 CP_1
indicante analiticamente la somma dovuta dal debitor debitoris
Ciò consente fin d'ora di superare anche un'ulteriore eccezione e cioè la necessità di instaurare il sommario accertamento ex art 549 cpc nel contraddittorio delle parti: il credito era infatti certamente identificato.
Venendo all'ulteriore questione del difetto di certezza ed esigibilità del credito sottoposto a procedura al momento dell'instaurazione della stessa, anche tale eccezione è priva di consistenza giuridica.
I crediti condizionati, non esigibili o eventuali sono pignorabili, a condizione che siano riconducibili a un rapporto giuridico già esistente.
Infatti, la pignorabilità non dipende dall'esigibilità immediata del credito, ma dalla sua capacità satisfattiva futura. Anche i crediti non immediatamente esigibili possono essere oggetto di espropriazione forzata.
Pertanto:”L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche
Pag. 7 di 9 eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex articolo 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex articolo 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione“ ( Cfr Cass. sez.III, sent. 27.10.2022
n.31844)
Nella specie il rapporto sottostante al credito era perfettamente identificato e certamente antecedente.
Per le stesse ragioni poi anche la sospensione del titolo in appello non può sortire effetto sulla pendenza dell'esecuzione ma al più sulla sua immediata prosecuzione.
Pertanto è corretta e va riconfermata l'osservazione del GE in sede di sospensiva per cui : “ ritenuto che il GE per mero errore abbia tenuto conto della prima dichiarazione negativa di credito e non della seconda positiva depositata per l'udienza del 12novembre 2021”deve sospendersi il provvedimento di estinzione”. Ed Il GE ha i errato nel dichiarare l'estinzione perché ” la dichiarazione resa dal terzo pignorato sia negativa” ed “ il creditore non domanda l'accertamento dell'obbligo del terzo, nonostante la dichiarazione negativa” .
Infatti e come già precisato non vi era alcun onere ( o necessaria alcuna istanza) di accertamento del credito nel contraddittorio delle parti .
Pag. 8 di 9 L'opposizione può dunque essere accolta e revocato il provvedimento di estinzione atipica qui impugnato con onere di riassunzione dell'esecuzione nel termine di tre mesi.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti sig.ri e del Sig. CP_1
che hanno resistito in giudizio e si liquidano in dispositivo per tre fasi CP_3
in base al “peso” del credito dichiarato, ridotti della metà per la semplicità della lite
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
previo accoglimento dell'opposizione accerta l'irritualità del provvedimento di estinzione e ne pronuncia la revoca condanna i convenuti e e al CP_2 Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese di lite in favore di e nella CP_8 CP_6
misura di euro 4200,00 ognuno per compensi oltre accessori per legge
Cagliari 1.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9