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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad avviso di addebito.
TRIBUNALE DI PERUGIA Art. 2112 del Codice civile Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 261/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
– (avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Domenico Mastrangeli)
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 08 settembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2022 la società Parte_3
e hanno proposto rituale e tempestiva opposizione l'avviso
[...] Parte_2 di addebito n. 380 20220000034137000, notificato il 24 febbraio 2022, con il quale l' ha intimato alla suddetta società il pagamento della somma di euro 7.603,96 a CP_1 titolo di contributi e sanzioni per il periodo febbraio 2018 - gennaio 2021.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno premesso di avere ricevuto in data 10 settembre 2021 il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. PG00001/2021-
333-01 del 03/09/2021, redatto all'esito degli accertamenti iniziati in data 20/04/2018, con il quale veniva contestato che la società la quanto segue: Parte_3
“- ha occupato irregolarmente col lavoro sommerso la lavoratrice dal Persona_1
01/02/2018 al 20/04/2018 per numero 12 giornate di lavoro effettivo;
Pag. 1 di 13 - ha occupato irregolarmente la lavoratrice dal 01/02/2018 al Persona_2
20/04/2018 per 8 giornate di lavoro effettivo;
- non ha effettuato il vardatori per i lavoratori transitati dalla Cav SRL alla Parte_3
al termine del contratto di affitto con la società Cav SRL-sommano 21 violazioni;
[...]
- non ha consegnato la lettera di assunzione ai lavoratori transitati da Cav alla
[...]
al fine di informarli della mutazione del datore di lavoro con conservazione Pt_3 di tutti i diritti acquisiti-sommano 21 violazioni”.
In via preliminare, i ricorrenti hanno eccepito la nullità del verbale ispettivo che, oltre a essere stato irragionevolmente emesso, in violazione dell'art. 14 della Legge n.
869/1981, con notevole ritardo rispetto all'inizio degli accertamenti, riporterebbe solo generiche indicazioni sulle modalità e sugli esiti dell'accertamento compiuto, sulle fonti di prova e sugli illeciti rilevanti, circostanza che violerebbe le previsioni dell'art. 13, comma 4, del Decreto legislativo n. 124/2004 del 23/04/2004 e della normativa regolamentare ministeriale, e che avrebbe loro impedito di difendersi in maniera specifica ed adeguata dalle contestazioni seguite all'ispezione.
Nel merito, i ricorrenti hanno contestato le conclusioni del verbale sostenendo:
- che deve considerarsi una collaboratrice familiare ex art. 230 bis del Codice Per_2 civile, stante l'esistenza di un rapporto di parentela (cugina di primo grado con i soci e ) e, in ogni caso, deve essere esclusa la natura Parte_2 Persona_3 subordinata del rapporto di lavoro con la medesima intrattenuto dei cui requisiti non è fatto alcuno cenno da parte degli Ispettori;
- la legittimità delle dimissioni rassegnate dai lavoratori nei confronti della società Cav
S.r.l. e poi assunti alle dipendenze della con la conseguenza che, a Parte_3 differenza di quanto sostenuto dall' , nel caso di specie non era necessaria la CP_1 comunicazione né la consegna ai lavoratori delle lettere per la Parte_4 conservazione delle posizioni di anzianità già maturate;
- l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 del Codice civile ai lavoratori passati alla società , avendo oltretutto gli stessi ricevuto dalla Cav. Parte_3
S.r.l. il pagamento del T.F.R.
In sintesi, in punto di merito, secondo i ricorrenti il verbale ispettivo e il conseguente avviso di addebito sarebbero illegittimi in quanto la lavoratrice era una Per_2 collaboratrice familiare di mentre le dimissioni rassegnate dai Parte_2
Pag. 2 di 13 lavoratori già dipendenti della , , Parte_5 Persona_4 Per_5
e devono considerarsi genuine, con conseguente inapplicabilità
[...] Persona_6 della disciplina contenuta nell'art. 2112 del Codice civile.
Su tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE
- ai sensi dell'art. 24, 6° co., D. Lgs. n. 46/99, disporre con ordinanza inoppugnabile la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto.
NEL MERITO accertare l'inammissibilità e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all' in relazione al CP_1 predetto avviso di addebito ed al verbale ispettivo presupposto, anche per intervenuta prescrizione estintiva.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA, CAP come per legge”. CP_ Costituitosi con memoria depositata in data 24/01/2025, l' ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e il difetto di Parte_2 legittimazione passiva della società Controparte_2
Contestate le censure sull'invalidità del verbale ispettivo ed evidenziato sul punto che, in ogni caso, la necessità di un accertamento giudiziale, nel merito, del credito contributivo portato dall'avviso di addebito impugnato, a prescindere da eventuali vizi del verbale ispettivo, l' resistente ha ribadito i vari motivi posti a fondamento CP_3 della pretesa contributiva avanzata, evidenziando come dall'accertamento ispettivo era emerso:
- che le società Cav S.r.l. e avevano gli stessi soci e la medesima sede Parte_3 legale;
- che la società svolge attività di bar, ristorante, parcheggio, sala ballo;
Parte_3
- che la società Cav gestisce la vendita di beni di monopoli all'interno del ristorante della società ; Parte_3
- che la società Cav aveva preso in affitto dal 15/01/14 al 2/2018 l'azienda della Pt_3
i cui dipendenti erano passati a lavorare alle dipendenze della Cav S.r.l. ai sensi
[...] dell'art. 2112 del Codice civile;
Pag. 3 di 13 - che, risolto il suddetto contratto di affitto di azienda in data 31/01/2018, i 21 lavoratori passati alle dipendenze della Cav S.r.l. erano tornati a lavorare per la società
a seguito di dimissioni rassegnate in data 31/01/2018 e di nuova Parte_3 assunzione presso quest'ultima in data 01/02/2018;
- che la maggior parte dei contratti di lavoro erano risultati di natura intermittente, ad esclusione dei lavoratori ed con i quali la odierna Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 società opponente aveva instaurato un rapporto di lunga durata;
- che il passaggio dei suddetti quattro lavoratori dalla Cav S.r.l. alla Parte_3 era avvenuto con azzeramento dell'anzianità di servizio, in violazione pertanto dell'art. 2112 del Codice civile, la cui disciplina non potrebbe essere elusa dalle formali dimissioni rassegnate dai lavoratori, stante la loro inopponibilità all' e, CP_1 comunque, l'indisponibilità degli obblighi contributivi;
- che, pertanto, rispetto alle posizioni dei suddetti quattro lavoratori l' aveva CP_3 provveduto a ricalcolare i contributi sulla base dei livelli retributivi acquisiti per l'anzianità di servizio dagli stessi già maturata;
- che, durante l'Ispezione, erano state trovate a lavorare al nero (nel guardaroba Per_2 della discoteca) e (nel bar della sala ballo); Per_1
- che l' non aveva nulla da vantare nei confronti della rispetto CP_3 Parte_3 alla lavoratrice avendo la società oggi ricorrente poi provveduto a regolarizzare Per_1 la suddetta posizione lavorativa;
- che la società pur non avendo effettuato alcun versamento Parte_3 contributivo, nel corso dell'accesso ispettivo aveva iscritto la lavoratrice presso Per_2
l'INAIL come coadiuvante familiare ex 230 bis del Codice civile, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'impresa familiare e che, ove anche non fosse riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e la suddetta lavoratrice, per tale posizione sarebbe comunque applicabile l'art. 2 del
Decreto legislativo n. 81/2015.
Sulla base di tali premesse, l' ha concluso chiedendo, in via preliminare, la CP_1 dichiarazione di difetto di legittimazione attiva di e di difetto di Parte_2 legittimazione passiva della società e, in via principale, il rigetto del Controparte_2 ricorso e la conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto.
Pag. 4 di 13 Con ordinanza riservata dell'11/0572025, ritenuta la superfluità ai fini del decidere delle istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata, per la sua definizione ai sensi dell'art. 429 del c.p.c., all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Questioni preliminari.
In via del tutto preliminare va rilevata (ex officio, cfr, per tutte, Cass. sez. VI-lavoro,
19226/2018) ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010
e dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 la tempestività del ricorso, in quanto presentato in data
29/03/2022 a fronte di notifica di avviso di addebito perfezionata, come risulta dalla documentazione in atti, in data 24/02/2022.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della società essendo la stessa priva di legittimazione passiva Controparte_2 non essendovi prova dell'intervenuta cessione del credito in capo a detta compagine CP_ da parte di coerentemente con i termini temporali indicati dall'art. 13 della Legge
n. 448/1998.
Inoltre, pur a fronte della personale responsabilità del socio di società di persone, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , stante la natura e i Parte_2 presupposti del credito contributivo preteso dall' tramite la notifica dell'avviso CP_1 di addebito impugnato, che riguarda esclusivamente la società dotata Parte_3 di una propria autonomia giuridica.
Ancora sul piano preliminare, anche in considerazione dei motivi di opposizione spesi dalla difesa della ricorrente sull'eccepita invalidità del verbale ispettivo, va osservato che la presente controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 14, del Decreto-legge n. 78/2010 e 24, comma 5, del Decreto legislativo n. 46/1999, ha ad CP_ oggetto la fondatezza della pretesa contributiva vantata dall' e non la regolarità formale del procedimento ispettivo i vizi del quale devono essere denunciati nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa dall'autorità competente ai sensi della legge n. 289/1981, potendo nella presente sede, al più, essere eccepita la carenza dei requisiti indefettibili dell'avviso di addebito prescritti dal secondo comma del menzionato art. 30.
02. Merito della controversia.
Pag. 5 di 13 Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Come già anticipato, i presupposti della pretesa creditoria, contributiva e sanzionatoria, portata nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio si fondano sulle seguenti conclusioni assunte dagli procedenti: CP_4
- l'occupazione irregolare (vale a dire, lavoro sommerso) alle dipendenze della società
della lavoratrice dal 01/02/2018 al 20/04/2018 per 8 Parte_3 Persona_2 giornate di lavoro effettivo;
- la mancata effettuazione del er i lavoratori transitati dalla società Parte_4
Cav S.r.l. alla società al termine del contratto di affitto stipulato tra le Parte_3 due società nel 2018;
- la mancata consegna ai lavoratori transitati dalla società Cav S.r.l. alla società
[...]
, della lettera di assunzione, al fine di informarli della mutazione del datore Parte_3 di lavoro con conservazione di tutti i diritti acquisiti.
Ciò precisato, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne l'inquadramento della posizione lavorativa di Persona_2 che a seguito dell'attività ispettiva è stata denunciata presso l'INAIL quale collaboratrice familiare di in considerazione del rapporto di Parte_2 parentela (cugina di primo grado), anzitutto, deve osservarsi che l'istituto dell'impresa familiare disciplinato dall'art. 230 del Codice civile presuppone il vincolo di parentela entro il 3° grado, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti che e sono cugini di primo grado in quanto Parte_2 Persona_2 figli di fratelli, gli stessi sono parenti collaterali di 4° grado ex art. 74 e seguenti del
Codice civile.
In ogni caso, come osservato dagli operatori nel verbale ispettivo difettano anche gli altri requisiti di legge per il riconoscimento di tale istituto, vale a dire un'attività continuativa svolta dalla collaboratrice familiare e la sua partecipazione agli utili e alle decisioni, tutti elementi insussistenti e, comunque, non provati nel caso di specie.
A tal ultimo proposito, va infatti osservato che, per stessa ammissione di Parte_2
e della medesima lavoratrice, quest'ultima risiedeva a Roma e che si recava
[...] presso l'azienda dei propri cugini in via del tutto saltuaria, come dimostrato anche da altre dichiarazioni raccolte dagli Ispettori (doc. n. 3 di parte resistente); in particolare:
Pag. 6 di 13 - il lavoratore ha dichiarato che la era una cliente del bar, 1, 2 volte a Tes_1 Per_2 settimana si occupa della cassa del bar, della sala discoteca
- il lavoratore ha dichiarato che era la prima volta che vedeva la signora Tes_2 che si trovava al guardaroba.
- la lavoratrice PELACA' riferisce della presenza familiare facendo esclusivamente riferimento a e al marito , ai figli e e a Per_3 CP_5 Per_11 Pt_5 [...]
Parte_2
Allo stesso tempo, è pur vero che, al di là di elementi meramente indiziari (lo svolgimento da parte della lavoratrice anche negli anni precedenti delle Persona_2 medesime elementari mansioni accertate dagli operanti nel corso dell'ispezione, ricompensate con voucher e inquadrate come prestazioni occasionali o intermittenti),
l' , quale attore sostanziale, non ha offerto e fornito la prova dell'eterodirezione CP_1 secondo i noti criteri delineati dal legislatore e su cui i ricorrenti hanno sviluppato ampie deduzioni in ricorso;
in ogni caso, deve comunque osservarsi che, come dedotto dalla difesa dell' , l'art. 2, primo comma, prima parte, del Decreto legislativo n. CP_1
81/2015 dispone:
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Ne deriva che, in ogni caso, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per l'inquadramento della suddetta lavoratrice quale coadiuvante familiare, la pretesa contributiva avanzata dall' sul punto appare del tutto legittima in considerazione CP_1 quantomeno della presunzione stabilita dal succitato testo normativo;
a tal ultimo proposito, appare appena il caso di osservare che non risulta oggetto di alcuna contestazione il periodo di lavoro assoggettato a contribuzione come anche i conteggi eseguiti dall'Istituto.
Venendo, infine, alla asserita violazione dell'art. 2112 del Codice civile, preliminarmente, va debitamente precisato che, in concreto, il credito contributivo vantato dall' riguarda i 4 lavoratori a tempo indeterminato CP_1 Parte_5 Per_4
, e per i quali la vicenda di dimissioni volontarie
[...] Persona_5 Persona_6 dalla Cav S.r.l. e la successiva nuova assunzione alle dipendenze dell'odierna società
Pag. 7 di 13 ricorrente, ove contraria alla suddetta norma, determinerebbe sicuramente la perdita dell'anzianità lavorativa maturata nel corso degli anni da questi lavoratori, pacificamente da considerarsi titolari di un rapporto di lavoro di lunga durata;
come anche evidenziato nel verbale ispettivo, invece, nessuna irregolarità è contestabile con riferimento alla posizione degli altri 17 lavoratori intermittenti, non avendo questi maturato alcuna anzianità e non potendo, pertanto, pretendere il riconoscimento dei benefici economici ad essa collegati.
Ciò precisato, come noto, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, l'art. 2112 del Codice civile recita:
“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
…
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
…”
Pag. 8 di 13 Alla base della pretesa avanzata dall' vi è il rilievo che, giuridicamente, le CP_1 vicende che hanno portato prima alle dimissioni dei 21 lavoratori dalla Cav S.r.l. e, poi, alla successiva loro assunzione, con le medesime mansioni, alle dipendenze della debba trovare la sua disciplina nel suddetto articolo. Parte_3
Preliminarmente, concordandosi sul punto con la difesa dell' , va osservato che le CP_1 dimissioni formalmente rassegnate dai lavoratori (come anche l'eventuale pagamento del Tfr: sul punto si osserva come dagli atti risulti che un lavoratore ha affermato di non ricordarsi di tale pagamento, mentre altro lavoratore ha dichiarato di avere percepito il Tfr alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Cav S.r.l.) non rivestono particolare rilevanza ai fini del presente giudizio, attesa la natura indisponibile dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Istituto di previdenza.
Ciò detto, va evidenziato che il contratto di affitto d'azienda concluso tra le due società in data 15/01/2014 prevedeva espressamente il trasferimento alla Cav S.r.l. di rapporti lavorativi già facenti capo alla cedente Parte_3
Nel documento contrattuale, infatti, viene dato espressamente atto del fatto che “… all'azienda affittata sono addetti lavoratori dipendenti;
il relativo rapporto continuerà con le attuali caratteristiche con la società conduttrice”.
In secondo luogo, va rilevato come sia indiscutibile la sostanziale coincidenza di assetti societari tra la e la Cav S.r.l., atteso che i soci di entrambe sono Parte_3
i fratelli e che, come risulta dalle visure camerali prodotte, le due società Parte_2 condividono la medesima sede sociale.
Deve, in particolare, evidenziarsi che nel succitato contratto di affitto i due fratelli compaiono in rappresentanza della mentre la Cav S.r.l. risulta Parte_3 rappresentata da che, in base, alla documentazione in atti, altri non Parte_6 sarebbe che il coniuge di;
peraltro, nel successivo contratto Persona_3 integrativo del 01/02/2016, con cui le due società avevano concordato un ampliamento degli spazi per l'esercizio dell'attività aziendale ceduta in affitto, in rappresentanza della compare mentre per la Cav S.r.l. compare Parte_3 Persona_3
Parte_2
Ulteriore elemento rilevante è la circostanza che, dopo che in data 29 gennaio 2018 la gestione delle aziende cedute in affitto era ritornata nelle mani della Parte_3 quest'ultima, in data 26/02/2018, ha provveduto ad eseguire due comunicazioni alla
Pag. 9 di 13 Camera di commercio di subingresso nella gestione aziendale sia per l'attività di sala da ballo sia per quella di bar e ristorazione, con la motivazione “Reintestazione del
Proprietario” (doc.
4.3 e 4.4 di parte resistente).
Da ultimo va rilevato che tutti i lavoratori già in forza alla dopo avere Parte_7 formalmente rassegnato le dimissioni, il giorno successivo, senza soluzione di continuità lavorativa e aziendale, sono stati riassunti, con le medesime mansioni, alle dipendenze della circostanza che depone per il fatto che, ovviamente, Parte_3 come già avvenuto nel 2014, il ritrasferimento dell'azienda nel suo complesso non poteva che tener conto anche del trasferimento delle risorse umane apportatrici di prestazioni lavorativa, pena la paralisi dell'attività aziendale;
né vi è dubbio che, a seguito della pur formale “nuova” assunzione dei 21 lavoratori, la sia Parte_3 tornata nella “titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”.
Come già in parte premesso, diventa allora irrilevante con quali modalità (la norma parla di “tipologia negoziale”, consentendo un'ampia applicazione della stessa) e passaggi l'azienda (o, meglio, i due rami di azienda) inizialmente ceduta in affitto dalla alla Cav S.r.l. con tutti i beni strumentali ed i rapporti di lavoro Parte_3 subordinato, sia ritornata alla essendo chiaro che la complessiva Parte_3 operazione, seppure basata su formali dimissioni, sia stata concretamente finalizzata alla riconsegna alla odierna società ricorrente di tutte i beni aziendali, compresi i rapporti di lavoro, a suo tempo ceduti in affitto alla società Cav S.r.l., come del resto reso palese dalle comunicazioni di “Reintestazione del Proprietario” eseguite dalla ricorrente presso la Camera di Commercio.
D'altronde, dall'esame dei fatti di causa emerge in maniera inconfutabile il passaggio, di fatto, (anche) dei dipendenti dall'una all'altra società, avvenuto, nella sostanza e al di là dello schema formale e apparente delle dimissioni volontarie dei lavoratori e della successiva riassunzione da parte dell'odierna società ricorrente, senza soluzione di continuità; circostanze tali da confermare la prospettazione dell' secondo cui vi CP_1 sarebbe stata una cessione d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 2112 del
Codice civile.
Pag. 10 di 13 Come già anticipato, tale disposizione, in deroga all'art. 1406 del Codice civile, dispone, per quanto d'interesse, come, nel caso di cessione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro.
Come pure già anticipato, dalla lettura della norma sopra riprodotta appare evidente che la nozione di trasferimento sia estremamente ampia e aperta, al fine di garantire la massima tutela a favore dei lavoratori coinvolti in processi di circolazione dell'azienda o di parte di essa;
e la stessa è connotata dal passaggio dei beni mobili o immobili che consentono lo svolgimento dell'attività d'impresa o comunque dalla sostanziale prosecuzione, da parte del secondo imprenditore, dell'attività già svolta dal primo.
Invero, la fattispecie in esame ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima.
Pertanto, costituisce un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario, apparendo, quindi, persino irrilevante l'insussistenza di un atto scritto di cessione (cfr. anche Corte di Cassazione, n. 12771/2012, n. 26808/2018 e
23242/2023).
In altri termini, ciò che rileva è l'esistenza di un nesso funzionale di interdipendenza e complementarità tra i diversi fattori della produzione trasferiti, sì da determinare l'acquisto di beni mobili e immobili necessari allo svolgimento di attività d'impresa unitamente ai rapporti di lavoro connessi a tale attività.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa e dalla pacifica ricostruzione dei fatti, deve concludersi per una evidente continuazione, da parte della Parte_3
(che, in tal modo, ha ripreso ad esercitate l'identità attività di impresa che già svolgeva
Pag. 11 di 13 precedentemente all'atto di cessione dell'azienda del 2014), della medesima attività di impresa già esercitata dalla cessionaria Cav. S.r.l., utilizzando i medesimi beni aziendali e le stesse attrezzature a suo tempo cedute con l'affitto dell'azienda, e i medesimi locali, oltre che la medesima forza lavoro.
Pertanto, seppure incidentalmente, va osservato che, a fronte di un dato di fatto inequivocabile circa la continuità dell'esercizio di impresa dalla Cav S.r.l. alla
[...]
le modalità con cui i lavoratori (dimissioni) hanno, formalmente, Parte_3 interrotto il rapporto con la Cav S.r.l. e quelle con cui la (assunzione Parte_3 ex novo) ha provveduto ad assumere la forza lavoro necessaria per la prosecuzione dell'attività di impresa a suo tempo ceduta in affitto, appaiono irrilevanti e inopponibili all' , stante l'autonomia del rapporto tra l' resistente e l'impresa CP_1 CP_3 assoggettata all'inderogabile obbligo contributivo considerarsi inesistente: diversamente opinando, verrebbe vanificata la ratio della previsione dell'art. 2112 del
Codice civile, finalizzata a tutelare il lavoratore da tutte le conseguenze derivanti da illegittime espulsioni dal lavoro, compreso l'aspetto contributivo-previdenziale.
Anche per questo aspetto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
A tal ultimo proposito, anche in questo caso, va osservato che non sono contestati i conteggi eseguiti dall' posti alla base dell'avviso di addebito impugnato, come CP_1 anche deve considerarsi circostanza pacifica la conseguente mancata comunicazione obbligatoria per tutti i 21 lavoratori transitati Parte_8 dalla società Cav alla società avendo la società ricorrente dedotto sul Parte_3 punto solamente che non sussistevano i presupposti di legge per l'esecuzione di tale adempimento.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della controversia, nonché dell'impegno professionale occorso;
stante il difetto di legittimazione passiva di
, si ritiene equo e di giustizia che le spese siano poste esclusivamente Parte_2
a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni contraria eccezione e domanda rigettate e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
Pag. 12 di 13 - in via preliminare, dichiara l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della società essendo la stessa priva di legittimazione passiva;
Controparte_2
- sempre in via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
[...]
- nel merito, rigetta il ricorso;
- condanna la società in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, a rifondere all' le spese di lite sostenute, che qui si CP_1 liquidano in complessivi euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 08 settembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 13 di 13