Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 6226 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico -OMISSIS- di -OMISSIS- in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento scolastico emesso in data 07.11.2025 – Reg. Cert. -OMISSIS- dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS-“-OMISSIS- di -OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale in particolare anche il PEI 2025/2026 – non datato ma rilasciato in pari data alla ricorrente ed il verbale GLO del 29.10.2025 – prot. -OMISSIS-) e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi legittimi del minore, nonchè per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’adozione di una legittima e/o motivata procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di un adeguato sostegno scolastico;
2) per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento di un adeguato sostegno specializzato, dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Circolo Didattico -OMISSIS- di -OMISSIS- in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la ricorrente è la madre, esercente potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- Campania (-OMISSIS-) l’-OMISSIS- risulta dagli allegati al ricorso (v., tra gli altri, la diagnosi funzionale), ed in tal modo va corretta l’indicazione del 10.01.2023, contenuta in ricorso, frutto di un evidente errore materiale).
Il minore -OMISSIS- è affetto da “disturbo della comunicazione e del comportamento”. Per tale patologia il Centro Medico Legale dell’INPS di -OMISSIS- ha riconosciuto il minore come portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/92; egli frequenta, per l’anno scolastico 2025/2026, la scuola di primo grado – classe 1° - Sezione E presso la Direzione Didattica Statale 7° Circolo “-OMISSIS- di -OMISSIS-” di -OMISSIS-.
Osservato che la Commissione medica dell’ASL di -OMISSIS- – Distretto Socio Sanitario 37, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 104/92 e dell’art. 2 del DPR del 24.02.94, ha confermato la patologia sofferta dal piccolo -OMISSIS-, nonché certificato la necessità di un sostegno scolastico specializzato sancendo che, per la complessità del profilo, è opportuno che usufruisca del massimo possibile delle ore consentite (all. 5 del ric.);
la ricorrente genitrice lamenta, quindi, che il minore -OMISSIS-, a causa della sua patologia clinica, ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero massimo di ore e/o comunque certamente adeguate alla sua patologia ovvero da un numero di ore deciso dal gruppo GLO e poi richiesto nella formazione e stesura del PEI 2025/2026.
Ciò nonostante, malgrado le condizioni in cui versa il minore, l’Amministrazione scolastica, in particolare l’Istituto Scolastico frequentato dal medesimo minore, nonostante la sussistenza della certificata e documentata patologia clinica di soggetto diversamente abile, a fronte di un orario di frequenza scolastica settimanale di 27 ore settimanali, gli ha riconosciuto, per l’anno scolastico 2025/2026, un sostegno di 11 ore settimanali, come appunto certificato nel provvedimento impugnato del 07.11.2025 – reg. cert. -OMISSIS-e nel PEI a.s. 2025/2026.
2. La ricorrente genitrice si duole, quindi, del fatto che, a causa della grave patologia da cui è affetto, il minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, mentre le ore di sostegno assegnategli sono state determinate, senza considerare la gravità della patologia di cui soffre. ed in ogni caso in misura inferiore, rispetto alla sua frequenza scolastica.
Osservato che il GLOH in atti (all. 2 del ric.) prescrive, per il minore, quanto segue: “Viste le difficoltà notevoli, si consiglia attribuzione di assistenza specialistica per il massimo delle ore”, e ciò al pari della citata diagnosi funzionale
3. Rilevato, come accennato, che, a fronte di un orario di frequenza scolastica settimanale di 27 ore settimanali, l’Istituto scolastico resistente gli ha riconosciuto per l’anno scolastico 2025/2026 un sostegno di 11 ore settimanali, come appunto certificato nel provvedimento impugnato del 07.11.2025 – reg. cert.-OMISSIS- e nel PEI a.s. 2025/2026;
Atteso che il MIM di è costituito il 3.12.2025 con memoria di stile senza produrre gli atti procedimentali;
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti preseti in camera di consiglio;
5. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione, con l’impugnato PEI, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
6. Considerato, che pur essendo stato adottato il P.E.I. per l’anno scolastico in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro conformemente ai principi giurisprudenziali citati e tenendo conto dell’osservazione diacronica del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Verbale di GLO 2025/2026 ove addita la necessità di attribuzione al minore del massimo delle ore di sostegno consentite; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) la diagnosi funzionale appena esaminata, che prescrive il rapporto normale ma con il massimo possibile delle ore consentite; d) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; e) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
7. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che il PEI a.s. 2025-2026 ed il provvedimento d’attribuzione delle ore di sostegno, oggetto di gravame, devono essere annullati, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; ciò tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno, in considerazione del suo, sopra illustrato e documentato, handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore il massimo possibile delle ore di sostegno scolastico, auspicabilmente in numero di 27 (ventisette) settimanali.
8. Ritenuto che va parimenti accolta la richiesta di risarcimento del danno, formulata ion ricorso nel senso di riconoscere alla ricorrente, nell’interesse del minore, un giusto ed equo risarcimento danni in considerazione della privazione di un sostegno scolastico (ad oggi già perpetratosi per quasi tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico).
Va rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Va evidenziato, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza; e ciò proprio in ragione delle sopra evidenziate prescrizioni contenuti negli atti collegiali richiamati (PEI 2024/2025 e diagnosi funzionale), che manifestano un quadro di evidente certezza della fattispecie concreta, quanto alla necessità che l’alunno necessitava di 30 ore di sostegno.
Quanto al nesso causale, va rimarcato, quindi, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
In via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1000,00 € per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Orbene, che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 15 settembre 2025, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025 in Campania.
È altresì certo il dies ad quem , che va fatto coincidere con il terzo mese dall’inizio dell’a.s. in corso, stando alla affermazione della parte ricorrente non contestata dall’Amministrazione, pur regolarmente costituita
Ragion per cui, in applicazione della ricordata giurisprudenza della Sezione, al ricorrente vanno riconosciuti € 1000,00 dal 15 settembre 2025, data di inizio dell’.a.s. in corso, per tre mesi, ossia fino al 15 dicembre 2025, per un totale di 3.000,00 (tremila) euro, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione da attuare entro il termine ivi fissato.
Accoglie la domanda risarcitoria nei termini di cui in motivazione e per l’effetto condanna le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente l’importo di € 3.000,00 (tremila) maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione all’Avvocato Vincenzo Ilvetti, antistatario ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.