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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50644/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to GIOJA MARINA;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to FARGIONE VINCENZO MARIA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 12/11/2016 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) ognuno dei coniugi ha fissato autonomo domicilio;
3) ognuno dei coniugi provvederà da solo al mantenimento personale;
4) il figlio è collocato presso la madre, in Roma, Via di Acqua Bullicante n. 175;
5) la frequentazione del figlio, il pernotto presso il padre ed i periodi di ferie sono liberamente determinati in base alle richieste del figlio ormai prossimo alla maggiore età;
6) il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.100,00
(millecento/00) con adeguamento ISTAT come per legge;
1 7) per le spese ordinarie e straordinarie i genitori si adeguano al Protocollo del Tribunale di
Roma del 17 dicembre 2014. Con particolare riferimento al College privato in Tivoli, frequentato dal figlio, il padre provvederà in via esclusiva al pagamento delle relative rette scolastiche fino al completamento degli studi. Inoltre i ricorrenti confermano il consenso per le spese, da suddividere in parti uguali, relative alle terapie già in corso per il figlio;
8) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 00028, parte 2, serie
A01);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50644/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to GIOJA MARINA;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to FARGIONE VINCENZO MARIA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 12/11/2016 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) ognuno dei coniugi ha fissato autonomo domicilio;
3) ognuno dei coniugi provvederà da solo al mantenimento personale;
4) il figlio è collocato presso la madre, in Roma, Via di Acqua Bullicante n. 175;
5) la frequentazione del figlio, il pernotto presso il padre ed i periodi di ferie sono liberamente determinati in base alle richieste del figlio ormai prossimo alla maggiore età;
6) il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.100,00
(millecento/00) con adeguamento ISTAT come per legge;
1 7) per le spese ordinarie e straordinarie i genitori si adeguano al Protocollo del Tribunale di
Roma del 17 dicembre 2014. Con particolare riferimento al College privato in Tivoli, frequentato dal figlio, il padre provvederà in via esclusiva al pagamento delle relative rette scolastiche fino al completamento degli studi. Inoltre i ricorrenti confermano il consenso per le spese, da suddividere in parti uguali, relative alle terapie già in corso per il figlio;
8) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 00028, parte 2, serie
A01);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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