TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1721/2025 promossa con ricorso congiunto in data
13.3.2025 da:
IC LI (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a C.F._1
IN SA (MI) in Via Guglielmo Marconi n.60, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesca Negri e dell'Avv. Rocco Maglione che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
NN GI (C.F. ), nata a [...] il [...] C.F._2
e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Domenico Marelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi MI LL e NN TI ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di IN SA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 4 2) Il Sig. MI LL manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in IN
SA (MI), Via G. Marconi n.60 e la Sig.ra TI presta la propria disponibilità alla cessione della propria quota del 50% a fronte della liberazione dagli obblighi di mutuo.
3) Il prezzo della cessione di quota è pattuito in €.86.063,30 e verrà corrisposto, quanto ad
€.46.063,30, pari al 50% del capitale residuo del mutuo cointestato alla data del deposito del ricorso, mediante estinzione del medesimo da parte del Sig. LL con le modalità di seguito descritte, e, quanto ad €.40.000,00, mediante versamento in sede di rogito.
4) Per l'acquisto della quota su indicata il Sig. MI LL si impegna a chiedere nuovo mutuo a lui intestato per un importo che garantisca l'estinzione del mutuo ipotecario cointestato stipulato in data 29.01.2019 con Credit Agricole Cariparma S.p.A. (cfr. doc.6) e modificato sempre con Credit
Agricole in data 20.07.2021 (cfr. doc.7) con contestuale liberazione dagli obblighi allo stesso connessi gravanti sulla Sig.ra TI, il saldo del residuo corrispettivo di €.40.000,00 a favore della Sig.ra TI, e la copertura delle spese relative a istruttoria, perizia, imposta sostitutiva ed eventuali altri costi connessi alla pratica di mutuo.
5) Ottenuta l'erogazione del mutuo da parte del Sig. LL, la Sig.ra NN TI, si impegna a cedere e trasferire, a mezzo idoneo atto in sede notarile da stipularsi entro 6 mesi dalla sentenza di separazione e comunque prima della fissanda udienza a trattazione scritta per lo scioglimento del matrimonio, al Sig. MI LL, che si impegna ad accettare, la propria quota pari al 50% dei seguenti immobili siti in IN SA (MI):
- appartamento ad uso abitazione posto al piano settimo, composto da 5,5 vani catastali e con pertinenziale cantina posta al piano primo sotterraneo distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 27, particella 140, subalterno 25, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5 (superficie catastale totale mq.82, totale escluse aree scoperte mq.80), rendita €.255,65, piano 7-S1, interno 280, scala G.
6) Ottenuta l'erogazione del nuovo mutuo, contestualmente al trasferimento immobiliare di cui al punto 5) e avanti al designando notaio, il Sig. MI LL si impegna ed obbliga a versare, giusto tramite del nuovo istituto di credito mutuante, alla Sig.ra NN TI, che accetta, l'importo complessivo di €.40.000,00 (Euro quarantamila/00), somma da imputarsi al saldo del prezzo di trasferimento della quota di cui alla precedente clausola.
7) La Sig.ra NN TI dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutte le somme pagate per ratei del mutuo ipotecario sino al deposito del presente ricorso, nonché agli eventuali ulteriori importi versati per le spese di ristrutturazione e per gli arredi dell'immobile, che vengono trasferiti parimenti in favore del Sig. LL.
8) Le spese per l'atto notarile, così come ogni altra spesa di natura tecnica o di qualsiasi altro genere
(compreso l'attestato di prestazione energetica) necessaria ad assicurare il trasferimento della proprietà, saranno a carico del Sig. LL quale parte acquirente. All'atto notarile verrà specificato che la sig.ra TI NN provvederà a mantenere a proprio nome la propria quota di credito fiscale per i lavori effettuati nell'immobile coniugale.
9) A perfezionamento del trasferimento immobiliare da effettuarsi nei termini concordati in sede notarile, i coniugi si impegnano ad effettuare immediatamente all'amministratore di condominio le comunicazioni del caso per il nuovo riparto delle spese condominiali.
10) Le spese straordinarie deliberate dopo la presentazione del ricorso rimarranno in capo al sig. LL nel caso di acquisto della quota della sig.ra TI, mentre rimarranno a carico di entrambe le parti nel caso di vendita a terzi. pagina 2 di 4 11) Tutte le utenze domestiche sono già state volturate a nome del Sig. LL e nulla è più dovuto in ordine alle stesse da parte della Sig.ra TI.
12) I mobili e le suppellettili resteranno nell'abitazione coniugale, in quanto la Sig.ra TI ha già provveduto ad asportare i beni di propria pertinenza;
13) Tutte le spese scadute dal 22.06.2024, data di cessazione di fatto della convivenza dei coniugi, per condominio, mutuo, tari, assicurazione sull'immobile e sul mutuo e simili, nonché quelle a scadere sino al deposito del ricorso, sono state computate al 50% tra i coniugi.
14) Dal 22.06.2024, data di cessazione di fatto della convivenza dei coniugi, sono maturate spese derivanti da obbligazioni condominiali, assicurative e comunali per la complessiva somma di
€.2.054,42, somma già comprensiva della rata condominiale di €.349,34 in scadenza il 6.03.2025, sostenute integralmente dal Sig. LL che ha anticipato anche la quota parte della Sig.ra TI.
A fronte di ciò e concordate le quote dei rispettivi dare/avere tra queste somme e quelle versate a titolo di fondo risparmio da parte dei coniugi sul conto corrente intestato al Sig. LL, di cui alle premesse, nonché dell'importo residuo del finanziamento mobili contratto con AG DU S.p.A. (cfr. doc.9) il Sig. LL si impegna a versare, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, la somma complessiva di €.1.825,33 a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra TI, che ne rilascerà contestuale quietanza.
15) In virtù di detto versamento le parti dichiarano di aver definitivamente conciliato ogni rapporto di dare/avere antecedente al deposito del presente ricorso.
16) A far data dal deposito del presente ricorso il Sig. MI LL si impegna ed obbliga a provvedere all'integrale pagamento delle rate a scadere di mutuo e delle spese condominiali ordinarie nonché delle rate a scadere del finanziamento AG (cfr. doc.9) sino all'atto notarile di trasferimento.
17) I predetti versamenti, per la quota di competenza della Sig.ra TI, sono preordinati all'acquisizione del 100% della casa coniugale da parte dei Sig. LL mediante l'acquisto della quota di pertinenza della Sig.ra TI.
18) Il conto corrente n.00285/0000043750466 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A. sul quale vengono mensilmente addebitate dagli istituti bancari le rate del mutuo e del finanziamento verrà estinto entro e non oltre giorni 60 dal perfezionamento del trasferimento immobiliare in sede notarile.
19) In ordine al predetto conto la Sig.ra TI conferma e dichiara di aver già provveduto a rimuovere gli addebiti ed accrediti personali e che le somme giacenti non sono di sua spettanza.
20) Ove non si dovesse pervenire entro il termine di cui al punto 5) all'acquisizione del 100% della casa coniugale da parte dei Sig. LL mediante l'acquisto della quota di pertinenza della Sig.ra
TI, i coniugi concordano sulla vendita della casa familiare e le spese tutte di cui al punto 16) verranno ripartite al 50% tra i coniugi dal giorno del deposito del presente ricorso alla vendita.
21) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e che nessun assegno di mantenimento a tale titolo sarà reciprocamente dovuto;
22) A fronte dell'adempimento di quanto precede, le parti dichiarano e riconoscono di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro, anche connessa al rapporto matrimoniale;
23) Le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. pagina 3 di 4 Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Sulbiate
(MB) in data 10.9.2022 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 31.3.2025 per l'udienza del 23.4.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra IC LI e NN GI;
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulbiate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4