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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ispettorato Generale Del Ministero Di IU - Via Arenula 70 00186 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250007501416000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/006053 C.U. 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 9/10/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3440/2025) contro il Ministero della IU e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
29620250007501416000, notificata il data 12/2/2025, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di €. 954,83 a titolo di contributo unificato spese e interessi relativo al procedimento civile R.
G.N. 11929/2016 del Tribunale di Palermo riguardante la causa Ricorrente_1/Nominativo_1.
La ricorrente, ritenendo la pretesa illegittima, in data 5/4/2025 aveva presentato istanza di sospensione, deducendo l'avvenuto pagamento delle somme dovute in data antecedente alla formazione del ruolo, ma l'istanza era stata rigettata.
Eccepiva, quindi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 DPR 115/2002- Sufficienza della dichiarazione di valore contenuta nella Nota di Iscrizione a ruolo. Evidenziava che la dichiarazione di valore, sebbene non materialmente inserita nel corpo dell'atto di citazione, era stata correttamente resa all'interno della Nota di
Iscrizione a ruolo generata dal software ministeriale e facente parte integrante della “busta Telematica” di deposito;
2) Illegittimità della pretesa per intervenuto pagamento- Carenza di presupposto impositivo.
Precisava che aveva provveduto al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo unificato in data antecedente alla formazione del ruolo ( €. 843,00 per contributo unificato ed €. 27 ,00 per spese processuali).
Chiedevano, pertanto, di annullare la cartelle di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Il Ministero della IU_ Tribunale di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni, con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Rilevava preliminarmente che l'Ufficio (Cancelleria del Tribunale di Palermo) aveva determinato il contributo unificato dovuto in €. 843,00 e prima di procedere alla richiesta di recupero del credito aveva segnalato l'omessa dichiarazione di valore al difensore incaricato con biglietto di cancelleria, spedito a mezzo pec il
4/7/2016. Vista la mancata regolarizzazione, gli atti venivano trasmessi all'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Palermo, che aveva poi trasmesso gli atti a UI. Successivamente la predetta
Concessionaria in data 21/3/2019 notificava l'invito al pagamento, avvertendo che, decorso inutilmente il termine di pagamento si sarebbe proceduto all'iscrizione a ruolo e all'apertura di altra partita di credito. Non avendo la ricorrente provveduto al pagamento, UI IU iscriveva le somme a ruolo e notificava la cartella di pagamento. Rilevava, quindi, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. 546/92, perchè la cartella di pagamento era stata notificata il 12/2/2025 e la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento entro e non oltre il 14/4/2025. Eccepiva, altresì, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le somme iscritte per spese di giustizia. Sempre, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell'invito al pagamento, atto prodromico alla cartella di pagamento. Nel merito, rilevava che era infondata la doglianza della ricorrente, secondo cui la dichiarazione era stata resa ugualmente con la produzione della nota di iscrizione, atteso che l'art. 14, co.2, DPR 115/2002 prevede che “ il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. Nel merito, rilevava, altresì, che da circolari e note ministeriali era stato ribadito l'obbligo della consegna all'Ufficio dell'originale del relativo contrassegno, atteso che “il mancato deposito della ricevuta equivale all'omesso versamento del contributo unificato” .
La Corte pone la causa indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, atteso che la cartella di pagamento impugnata
è stata notificata in data 12/2/2025 e il ricorso non è stato notificato alla controparte entro il termine di 60 giorni, così come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992.
Pertanto , va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento) in favore del Tribunale di Palermo. Così deciso in Palermo in data
06/02/2026. Il Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ispettorato Generale Del Ministero Di IU - Via Arenula 70 00186 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250007501416000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/006053 C.U. 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 9/10/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3440/2025) contro il Ministero della IU e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
29620250007501416000, notificata il data 12/2/2025, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di €. 954,83 a titolo di contributo unificato spese e interessi relativo al procedimento civile R.
G.N. 11929/2016 del Tribunale di Palermo riguardante la causa Ricorrente_1/Nominativo_1.
La ricorrente, ritenendo la pretesa illegittima, in data 5/4/2025 aveva presentato istanza di sospensione, deducendo l'avvenuto pagamento delle somme dovute in data antecedente alla formazione del ruolo, ma l'istanza era stata rigettata.
Eccepiva, quindi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 DPR 115/2002- Sufficienza della dichiarazione di valore contenuta nella Nota di Iscrizione a ruolo. Evidenziava che la dichiarazione di valore, sebbene non materialmente inserita nel corpo dell'atto di citazione, era stata correttamente resa all'interno della Nota di
Iscrizione a ruolo generata dal software ministeriale e facente parte integrante della “busta Telematica” di deposito;
2) Illegittimità della pretesa per intervenuto pagamento- Carenza di presupposto impositivo.
Precisava che aveva provveduto al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo unificato in data antecedente alla formazione del ruolo ( €. 843,00 per contributo unificato ed €. 27 ,00 per spese processuali).
Chiedevano, pertanto, di annullare la cartelle di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Il Ministero della IU_ Tribunale di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni, con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Rilevava preliminarmente che l'Ufficio (Cancelleria del Tribunale di Palermo) aveva determinato il contributo unificato dovuto in €. 843,00 e prima di procedere alla richiesta di recupero del credito aveva segnalato l'omessa dichiarazione di valore al difensore incaricato con biglietto di cancelleria, spedito a mezzo pec il
4/7/2016. Vista la mancata regolarizzazione, gli atti venivano trasmessi all'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Palermo, che aveva poi trasmesso gli atti a UI. Successivamente la predetta
Concessionaria in data 21/3/2019 notificava l'invito al pagamento, avvertendo che, decorso inutilmente il termine di pagamento si sarebbe proceduto all'iscrizione a ruolo e all'apertura di altra partita di credito. Non avendo la ricorrente provveduto al pagamento, UI IU iscriveva le somme a ruolo e notificava la cartella di pagamento. Rilevava, quindi, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. 546/92, perchè la cartella di pagamento era stata notificata il 12/2/2025 e la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento entro e non oltre il 14/4/2025. Eccepiva, altresì, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le somme iscritte per spese di giustizia. Sempre, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell'invito al pagamento, atto prodromico alla cartella di pagamento. Nel merito, rilevava che era infondata la doglianza della ricorrente, secondo cui la dichiarazione era stata resa ugualmente con la produzione della nota di iscrizione, atteso che l'art. 14, co.2, DPR 115/2002 prevede che “ il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. Nel merito, rilevava, altresì, che da circolari e note ministeriali era stato ribadito l'obbligo della consegna all'Ufficio dell'originale del relativo contrassegno, atteso che “il mancato deposito della ricevuta equivale all'omesso versamento del contributo unificato” .
La Corte pone la causa indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, atteso che la cartella di pagamento impugnata
è stata notificata in data 12/2/2025 e il ricorso non è stato notificato alla controparte entro il termine di 60 giorni, così come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992.
Pertanto , va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento) in favore del Tribunale di Palermo. Così deciso in Palermo in data
06/02/2026. Il Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"