Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 816
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della notifica del ricorso

    Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 12/2/2025 e il ricorso non è stato notificato alla controparte entro il termine di 60 giorni, così come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 816
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 816
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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