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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4950/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 03/10/2025, vertente
TRA
,nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. CARRILLO PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
"nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. RAUCCIO CLEMENTINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 03/10/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Parte_1 - premettendo che con2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, sentenza del 19/05/2022, resa dall'intestato Tribunale, era stata pronunciata la separazione personale dal sig. chiedeva la modifica delle condizioni della separazione personale, Controparte_1 " in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio Persona_1 posto a suo carico, in ragione del venir meno dei presupposti per la sua previsione;
porre a suo carico l'assegno di euro 100,00 (euro cento/00) in favore della figlia maggiorenne da Persona_2 corrispondere direttamente all'avente diritto;
la conferma delle altre disposizioni stabilite con la sentenza n. 1881/2022 del Tribunale di S. Maria C.V.; vittoria e competenze di lite.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava le avverse deduzioni e concludeva aderendo alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 divenuto economicamente و
indipendente; disporre un congruo aumento dell'assegno di mantenimento a carico della sig.ra [...] Pt_1 per la figlia Persona_2 di importo non inferiore a 300,00 euro mensili;
revocare l'assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1 non sussistendone i presupposti di legge;
vittoria e competenze di lite.
All'udienza del 20/12/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori. In particolare, revocava l'assegno a carico della ricorrente per il contributo al mantenimento del figlio e riduceva ad € 260,00 l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il mantenimento della moglie.
Infine, all'udienza del 03/10/2025, gli avvocati chiedevano di confermare i provvedimenti provvisori riservando le ulteriori domande all'esame del giudice del divorzio -Rg 4625/2025, con compensazione delle spese di lite, rinunciano ai termini.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori emessi in conformità della congiunta richiesta delle parti.
Le ulteriori questioni saranno esaminate dal giudice del divorzio.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4950/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni della separazione, così provvede:
a) revoca l'assegno a carico della ricorrente per il contributo al mantenimento del figlio;
b) riduce a € 260,00 l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il mantenimento della moglie;
c) ferme le altre condizioni della separazione;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/12/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4950/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 03/10/2025, vertente
TRA
,nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. CARRILLO PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
"nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. RAUCCIO CLEMENTINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 03/10/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Parte_1 - premettendo che con2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, sentenza del 19/05/2022, resa dall'intestato Tribunale, era stata pronunciata la separazione personale dal sig. chiedeva la modifica delle condizioni della separazione personale, Controparte_1 " in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio Persona_1 posto a suo carico, in ragione del venir meno dei presupposti per la sua previsione;
porre a suo carico l'assegno di euro 100,00 (euro cento/00) in favore della figlia maggiorenne da Persona_2 corrispondere direttamente all'avente diritto;
la conferma delle altre disposizioni stabilite con la sentenza n. 1881/2022 del Tribunale di S. Maria C.V.; vittoria e competenze di lite.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava le avverse deduzioni e concludeva aderendo alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 divenuto economicamente و
indipendente; disporre un congruo aumento dell'assegno di mantenimento a carico della sig.ra [...] Pt_1 per la figlia Persona_2 di importo non inferiore a 300,00 euro mensili;
revocare l'assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1 non sussistendone i presupposti di legge;
vittoria e competenze di lite.
All'udienza del 20/12/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori. In particolare, revocava l'assegno a carico della ricorrente per il contributo al mantenimento del figlio e riduceva ad € 260,00 l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il mantenimento della moglie.
Infine, all'udienza del 03/10/2025, gli avvocati chiedevano di confermare i provvedimenti provvisori riservando le ulteriori domande all'esame del giudice del divorzio -Rg 4625/2025, con compensazione delle spese di lite, rinunciano ai termini.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori emessi in conformità della congiunta richiesta delle parti.
Le ulteriori questioni saranno esaminate dal giudice del divorzio.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4950/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni della separazione, così provvede:
a) revoca l'assegno a carico della ricorrente per il contributo al mantenimento del figlio;
b) riduce a € 260,00 l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il mantenimento della moglie;
c) ferme le altre condizioni della separazione;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/12/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso