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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.U. Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2515/2022, promossa da:
, quale erede di rappresentata e difesa dall'avv. Monica Parte_1 Persona_1
Maccioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Scandicci (FI), Viale
Ferruccio Mangani n. 2, come da mandato in atti. attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Zani ed elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio del difensore in Firenze , Via de' Federighi n.3, come da mandato in atti. convenuto
Nonché
rappresentato e difeso dall'Avv. Ferraro Domenico ed elettivamente domiciliato in CP_2
Firenze, viale Belfiore n.32, presso lo studio del difensore, come da mandato in atti
Terzo proprietario esecutato
Nonché
pagina 1 di 14 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Vierucci ed elettivamente domiciliato in Santa CP_3
Croce sull'Arno (PI), via Caravaggio n.2, come da procura in atti.
Creditore intervenuto
rappresentata da . Contumace. CP_4 Controparte_5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso:
Per Parte_1
Che l'Ill.mo Giudice adito, nel giudizio R.G. n.2515/2022, Dott.ssa Pompei del Tribunale di Firenze, accolga la presente costituzione dell'erede riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, notificato altresì in rinnovazione ed alle memorie successive, nonché ai verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente riportate.
Con riserva di ogni richiesta istruttoria.
Per CP_1
Come da note di precisazione delle conclusioni del 25.3.2024
Per CP_2
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16.4.2024: nel riportarsi a quanto già dedotto in comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle note scritte del 4.10.2023, si dichiara remissivo alle conclusioni della parte opponente, ritenendo, nel merito, fondata l'opposizione proposta dalla Sig.ra e, in via istruttoria, rilevante la C.T.U. contabile Persona_1
richiesta dalla stessa opponente .
Per CP_3
pagina 2 di 14 Come da comparsa di costituzione e risposta : voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la prosecuzione del giudizio di esecuzione n.201/2020 e di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito del giudizio Persona_1 di opposizione ex art 615 c.p.c. all'esecuzione sub n. RG 201/2020, intrapresa da nei CP_1 confronti di essa attrice, chiedendo l'accertamento del difetto di legittimazione attiva del a procedere CP_1 all'esecuzione, e, conseguentemente, l'estinzione della procedura esecutiva, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
L'attrice ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, che con atto di precetto in data 20.05.2020, le era stato ingiunto dal il pagamento della somma di euro 65.000,00, oltre interessi e spese, in forza CP_1
della sentenza n. 4190/2007 del Tribunale di Firenze, recante la sua condanna al pagamento di detta somma a favore di società in liquidazione, credito successivamente ceduto all'odierno CP_6
opposto CP_1
L'attrice ha quindi eccepito, in primo luogo, l'inefficacia ai sensi dell'art. 1264 c.c. della cessione del credito, per la mancata notifica ad essa debitrice ceduta, e, comunque, la mancanza di prova dell'avvenuta cessione.
Ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto di cessione del credito, stante la già intervenuta cancellazione ed estinzione della società cedente al tempo della cessione, avvenuta nel CP_6
2017/2018, evidenziando che, essendo stato depositato nel 2005 l'ultimo bilancio della società, la stessa avrebbe dovuto essere cancellata d'ufficio dal registro delle imprese decorso il termine di tre anni, ex art. 2490, u.c. c.c., con conseguente estinzione della stessa, ed impossibilità, pertanto, di cedere il credito.
Infine, l'attrice ha dedotto la nullità della cessione ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1325 c.c., in quanto intervenuta tra il liquidatore della società cedente ed il in compensazione di un Per_2 CP_1
credito vantato dallo stesso cessionario nei confronti del liquidatore cedente, e, dunque, con compensazione di un credito di natura personale e non societario, con il credito vantato dalla società.
Si è costituito il contestando quanto dedotto dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 ed instando, comunque, per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., da effettuarsi pagina 3 di 14 da parte dell'attrice, nei confronti del terzo proprietario/esecutato nonché nei confronti CP_2
degli altri creditori intervenuti, già vocati in ius nella fase sommaria dell'opposizione.
Il ha dedotto, in particolare, che la “cancellazione d'ufficio” della società costituisce CP_1 CP_6
mera sanzione amministrativa, conseguente al mancato versamento delle tasse annuali, non sussistendo, comunque, alcun divieto per la società posta in liquidazione di cedere un proprio credito.
Ha aggiunto, altresì, che il credito vantato da è sorto nell'anno 2007, ed è stato regolarmente CP_6 inserito nel bilancio finale di liquidazione della società al 31/1/2020, alla voce “caparre versate”.
Ha quindi ulteriormente evidenziato come, vertendosi in materia di esecuzione contro il terzo proprietario ex artt. 602 e segg. c.p.c., il titolo e l'atto di precetto devono essere notificati sia al debitore sia al terzo proprietario, mentre gli atti di espropriazione, compreso il pignoramento, vanno effettuati soltanto nei confronti del terzo (cfr. Cass. 5/6/2020 n.10808).
Ancora, ha prodotto in atti la copia fronte – retro della cartolina di ritorno della comunicazione di cessione di credito del 30/4/2020 alla comprovante l'avvenuta ricezione della notifica in data Per_1
10/5/2020.
Infine, il ha contestato che il liquidatore della abbia ceduto un credito sociale per CP_1 CP_6
compensare un proprio debito personale nei confronti del richiamando il contratto di cessione CP_1 che, all' art.1.2 , prevede che con la cessione viene ad estinguersi per compensazione un credito vantato dal cessionario nei confronti del ed anche ogni altro credito nei confronti “…di Per_2 società a questi facenti riferimento…”, tra le quali, appunto, la di cui il era CP_6 Per_2
liquidatore.
Con ordinanza del 21.6.2022, è stato emanato ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 cpc e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGE 201/2020.
In data 28.11.2022 si è, quindi, costituito in giudizio terzo proprietario esecutato, CP_2 dichiarandosi remissivo alla domanda della di declaratoria di estinzione dell'esecuzione per Per_1 difetto di legittimazione attiva del ribadendo quanto dedotto dall'attrice circa il fatto che la CP_1
cessione era stata effettuata da società già estinta al momento dell'atto, e la legittimazione della Per_1
a chiedere la declaratoria di nullità della cessione del credito, essendo tra l'altro la titolare del Per_1
diritto di abitazione su uno dei beni pignorati, ed avendo, dunque, la stessa un evidente interesse ad agire, ai sensi dell'art. 1421 c.c., per far valere la nullità della cessione del credito e, di conseguenza, la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente.
Non si è costituita nessuna delle altre parti delle procedure esecutive riunite.
pagina 4 di 14 Quindi la causa, all'udienza del 17.4.24, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
Con ordinanza in data 26.6.2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di verificare l'eccepita estinzione del giudizio, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle procedure esecutive riunite, quali litisconsorti necessari, all'uopo fissando l'udienza di trattazione del 18.7. 2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ed è stata fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il 14 gennaio 2025.
In data 10 gennaio 2025, si è costituita in giudizio con intervento volontario ex art. 111 cpc Parte_1
in qualità di erede dell'attrice , dando atto del decesso di quest'ultima nelle
[...] Persona_1 more del giudizio, riportandosi alle difese formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Si è costituito anche creditore intervenuto, cui era stato notificato l'atto di citazione in CP_3
rinnovazione ai fini della corretta integrazione del contradditorio.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la prosecuzione del Giudizio di esecuzione n. RG. 201/2020 e di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si è costituita, invece, in giudizio, CP_4
rappresentata da .
[...] Controparte_5
All'udienza del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di rappresentata di CP_4 [...]
. CP_5
Va osservato che il ha chiesto, nelle sue conclusioni che, in via preliminare, sia dichiarata, con CP_1 ordinanza, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, 3° comma c.p.c., non avendo l'opponente provveduto alla regolare integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio fissato dal Giudice con l'ordinanza del 20/9/2022.
Il ha dedotto, al riguardo, che l'integrazione del contraddittorio non si è perfezionata, atteso che la CP_1 difesa dell'opponente ha effettuato una mera denuntiatio litis e non una vocatio in ius, Parte_2 essendo stata notificata alla banca intervenuta e al terzo proprietario/esecutato la mera copia dell'atto CP_2 di citazione introduttivo della presente fase di merito dell'opposizione, accompagnata dall'ordinanza giudiziale del 20/9/2022, senza minimamente convenire in giudizio i litisconsorti necessari.
Al riguardo va osservato che, secondo quella che è, anche, sul punto, la giurisprudenza della Suprema
Corte, nell'esecuzione contro il terzo proprietario disciplinata dagli artt. 602 e segg. c.p.c., il titolo e l'atto di precetto devono essere notificati sia al debitore sia al terzo proprietario (v. art.603 c.p.c.), mentre gli atti pagina 5 di 14 di espropriazione, compreso quindi il pignoramento, si compiono solo nei confronti del terzo (v. art.604
c.p.c. – cfr. Cass. 5/6/2020 n.10808, secondo la quale il debitore non è legittimato passivo nella procedura esecutiva che colpisce il bene di proprietà di un terzo).
Conseguentemente, posto che il titolo esecutivo (sentenza) e l'atto di precetto sono stati notificati sia al debitore che al terzo, il pignoramento immobiliare era ed è pienamente valido ed efficace.
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa in numerose pronunce sul ruolo del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a partire da un primo orientamento prevalente, secondo il quale la partecipazione al giudizio del terzo era necessaria solo in presenza di un interesse dello stesso.
La nozione d'interesse è stata, peraltro, nelle pronunce successive, notevolmente dilatata, ravvisandosi l'“interesse" in termini notevolmente ampi, e tali da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente.
Da ultimo la Corte, con la sentenza n. 13533/2021, ha affermato il principio secondo il quale costituisce ormai ius receptum il principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.
Secondo la Corte, invero, la qualità di litisconsorte necessario deriva da tre ordini di ragioni, di sistema, di semplicità e di coerenza.
Dal punto di vista sistematico, va infatti osservato che il pignoramento presso terzi grava il terzo pignorato di una serie di obblighi (art. 546 c.p.c.), i quali possono venire meno a seconda dell'esito dell'opposizione, e, per tale ragione, il terzo non può mai dirsi estraneo o indifferente a tale giudizio.
Invero, la Corte evidenzia che, se dopo il pignoramento il terzo paga il debitore esecutato (ossia il creditore originario), “paga male”, ed ha interesse a che l'opposizione si concluda con l'accertamento dell'insussistenza del credito o dell'irregolarità della procedura.
Se, invece, il terzo paga il creditore procedente in ossequio all'ordinanza di assegnazione e, dopo l'opposizione, viene dichiara l'inefficacia e/o l'annullamento del pignoramento, ha titolo per ottenere la ripetizione dell'indebito soggettivo (ex art. 2033 c.c.).
Se, ancora, il terzo paga il creditore procedente prima dell'ordinanza di assegnazione, ha interesse a che l'opposizione venga rigettata, perché in tal modo viene salvaguardata l'efficacia liberatoria del suo pagamento.
Sotto, invece, il profilo della semplicità, l'interprete deve preferire l'esegesi della norma che garantisca la maggiore chiarezza possibile, poiché interpretazioni troppo “sottili” delle norme processuali rischiano solo di aumentare la litigiosità; in tal senso depongono il principio della ragionevole durata del processo, consacrato nell'art. 111 Cost., e quello del giusto processo, di cui all'art. 6 CEDU, avendo, in ossequio a tale ultima disposizione normativa, spesso i giudici europei affermato che sono pagina 6 di 14 coerenti con l'art. 6 CEDU “solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche”.
Dal punto di vista della coerenza, i giudici di legittimità hanno invece rilevato che la giurisprudenza, in teoria, ha affermato che non sempre il terzo è un litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ma, in pratica, estendendo in modo così ampio i casi di processi oppositivi litisconsortili, hanno finito con il negare in fatto il principio espresso in teoria.
La Corte ha, anzi, richiamato le numerose soluzioni adottate, di volta in volta, dai giudici di merito, secondo i quali il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della validità e congruità della forma di pignoramento adottata (Cass. 2521/1969;
Cass. 3899/1977); il terzo pignorato può intervenire quando intende controllare la destinazione delle somme pignorate (Cass.1968/1973); oppure quando vuole “sostenere le ragioni dell'opponente” (Cass.
249/1983); quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento (Cass. 9571/1997;
Cass. 493/2003); oppure l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass.
9527/1987; Cass. 2423/1990); o ancora la validità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Cass.
3899/2020); ovvero, ancora, la validità dell'ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Cass. 10813/2020).
La Corte evidenzia, quindi, come, sulla scorta dell'ampliamento delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, debba pervenirsi alla conclusione che tale partecipazione costituisca la regola e non l'eccezione; invero, affermare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando abbia un interesse, e definire l'"interesse" in termini così ampi da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente, risulta poco coerente, conclude la Corte, con la necessaria chiarezza che ci si aspetta dal Giudice chiamato a salvaguardare l'uniformità d'interpretazione delle leggi, pervenendo, dunque, ad enunciare il principio di diritto secondo il quale nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad un'espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e segg., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.
Deve, dunque, ritenersi che in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario (ex multis Cass.n.2333/2017; Cass. n.26523/2017; n.17113/2018).
D'altro canto, nelle opposizioni esecutive (e nelle controversie distributive), sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione; il difetto originario del contraddittorio comporta la nullità della sentenza emessa pagina 7 di 14 senza la partecipazione di tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nullità rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, con obbligo di rinvio al giudice del merito per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio pieno e integro (Cass. n.
26211/2022).
L'integrazione del contraddittorio deve, dunque, sempre disporsi al fine di non pervenire alla pronuncia di una sentenza inutiliter data (Cass. ord. n. 26211/2022; Cass.n.11268/2020;Cass.n. 17441/2019).
Nel caso di specie, come osservato, con ordinanza in data 21.6.2022, è stata ordinata all'opponente l'integrazione del contradittorio, ai sensi dell'art 102 c.p.c., nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 c.p.c. e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGF
201/2022, quali litisconsorti necessari, assegnandosi a tal fine termine a parte ricorrente per la notifica dell'atto di citazione e del provvedimento ai litisconsorti necessari fino al 5 settembre 2022, e fissando per la costituzione del convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza del 19 dicembre 2022, per la comparizione delle parti.
Il ha quindi eccepito, come sempre già detto, nelle note scritte del 12.12.2022, ed all'udienza del CP_1
16.3.2023, che l'ordine d'integrazione del contraddittorio non è stato rispettato, essendo stato notificato solo l'atto introduttivo, e l'ordinanza con la quale è stata disposta detta integrazione del contraddittorio, essendosi, dunque, in presenza di una mera denuntiatio litis, e non di una vera e propria vocatio in ius.
Con successiva ordinanza in data 8.5.2023, il Giudice, ritenuto che ogni valutazione relativa alla mancata rituale integrazione del contraddittorio o in ordine alla rilevanza della mancata notifica nei confronti del creditore dovesse essere riservata alla decisione nel merito, ha fissato udienza per la Parte_3
precisazione delle conclusioni.
Al riguardo va osservato che, seppure in esecuzione dell'ordine del Giudice in data 21.6.2022, è stata notificata solo la copia dell'atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione, accompagnata dalla suddetta ordinanza in data 21.6.2022, non può ritenersi che l'ordine d'integrazione del contraddittorio non sia stato rispettato, e che, dunque, debba essere pronunciata l'estinzione del giudizio.
Invero, il Giudice, ordinando in data 21.6.2022 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 c.p.c. e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare
RGE 201/2020, ha assegnato a tal fine termine a parte ricorrente, per la notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza ai litisconsorti necessari, sino al 5 settembre 2022;
Sempre con detta ordinanza, il Giudice ha fissato per la costituzione del convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza del 19 dicembre 2022 ore 10,15, udienza fissata per la comparizione di tutte le parti avanti a sé.
pagina 8 di 14 Come si vede, dunque, l'ordinanza contiene l'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti, e, d'altro canto, nella citazione notificata sono contenuti gli avvertimenti di legge, quale quello di cui all'art. 167
c.p.c.; pertanto, essendo state notificate la citazione, e l'ordinanza contenente l'ordine d'integrazione del contraddittorio, può ritenersi integrata la vocatio in ius, necessaria al fine di ritenere la regolarità dell'integrazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi adempiuto l'ordine d'integrazione del contradittorio, nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 cpc e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGE 201/2020, entro il termine perentorio fissato dal giudicante con l'ordinanza del 21/6/2022.
E, invero, il precedente titolare del ruolo ha rimesso la causa in decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni, anche sull'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio
(ordinanza dell'8/5/2023, con la quale il giudicante ha ritenuto che “…ogni valutazione relativa alla mancata rituale integrazione del contraddittorio o in ordine alla rilevanza della mancata notifica nei confronti del creditore è riservata alla decisione nel merito”), laddove, qualora avesse Parte_3 ritenuto non integrato il contraddittorio, come disposto a norma dell'art. 102 c.p.c., avrebbe dovuto provvedere ad ordinare l cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza. con ordinanza.
Dunque l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio va respinta.
Ciò premesso, nel merito va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c., i motivi addotti dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda.
Considerata la natura necessariamente “bifasica” dell'opposizione, in quanto caratterizzata dalla fase cautelare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, e dal giudizio ordinario, relativo alla successiva fase di merito, deve ritenersi la necessaria correlazione tra i motivi di opposizione formulati nel ricorso introduttivo, e quelli sviluppati nella successiva fase di merito, non potendo, dunque, essere mutata la domanda, proponendosi motivi diversi da quelli articolati in sede di ricorso introduttivo del giudizio (in tal senso, Cass. n. 1328/2011; Tribunale di Nola, n. 1744/2022).
Nel caso di specie, va osservato che, nel ricorso in opposizione, l'odierna opponente ha, in primo luogo, dedotto l'inesistenza della notifica del pignoramento, evidenziando come il dopo la notifica CP_1 dell'atto di precetto, abbia del tutto omesso di notificarle l'atto di pignoramento, aggiungendo che tale omissione non può che comportare l'inesistenza del pignoramento stesso, con la conseguente necessaria estinzione della presente procedura esecutiva, non essendo detta inesistenza sanabile, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di nullità. .
pagina 9 di 14 Ancora, l'opponente, sempre nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che il ha instaurato il giudizio CP_1 fuorviando la verità dei fatti, poiché, pur avendo essa rinunciato al diritto di abitazione sul Per_1 compendio immobiliare oggetto di esecuzione, è altrettanto vero che tale rinuncia non riguarda l'intero compendio immobiliare, ma solo una parte dello stesso, oggetto di pignoramento, che, come noto, non può
aggredire il diritto di abitazione stesso.
Al riguardo, l'odierna opponente ha precisato, sempre nel ricorso in opposizione, che l'atto del Notaio specifica che “… La signora è venuta nella determinazione di rinunciare al diritto Per_3 Persona_1 di abitazione su porzione della sopra descritta unità immobiliare” e che “… L'unità abitativa sulla quale la signora continua a vantare il diritto di abitazione risulta ora rappresentata nel foglio di Persona_1 mappa 5 dalla particella 504 sub. 502 e dalle particelle 511,738,763 sub. 501 e 765 sub. 501, via Val di
Rose n. 48, piano T, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5 e rendita catastale proposta di euro
232,41” (cfr. pag. 2 doc. n. 4).
La parte ha poi ulteriormente evidenziato che il asserisce che la “ Parte_4 CP_1 Controparte_7
” ha ottenuto nei confronti di essa la sentenza n.1370/2009, emessa in data 20-
[...] Per_1
21/04/2009 dal Tribunale di Firenze, con la quale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art.2901 c.c. il contratto di compravendita dei beni immobili stipulato in data 08/05/2005 ai rogiti del Notaio Per_4
Rep. 33292, Fasc.6853, con cui ha venduto al la nuda proprietà di un quartiere ad uso
[...] Per_1 CP_2
civile abitazione, riservandosi il diritto di abitazione, e la piena proprietà di un laboratorio artigianale,
entrambi posti in Lastra a Signa (Fi) via Val di Rose, n.48/a, onde, o deve ritenersi che essa è Per_1
titolare di un diritto di abitazione, che, in tal caso, è insuscettibile di autonoma espropriazione e pertanto non può essere oggetto di pignoramento, o essa è titolare del diritto di proprietà proprio Per_1
in forza della sentenza citata, e ancora non è ben chiaro a cosa eventualmente essa avrebbe rinunciato, secondo le deduzioni di controparte.
Ancora, sempre nel ricorso, la parte ha eccepito la carenza di legittimazione del Parte_2 CP_1 evidenziando come nessun rapporto sia intercorso tra quest'ultimo ed essa opponente, ed eccependo la mancanza sia della comunicazione della cessione che il le avrebbe trasmesso, sia la mancanza del CP_1
sottostante contratto di cessione tra la cedente , originaria titolare del credito, e il Controparte_7 cessionario non essendo, oltretutto ben chiaro come la possa aver CP_1 Controparte_7 validamente concluso un contratto di cessione del credito nel 2017/2018, quando in tale data avrebbe dovuto da tempo essere cancellata d'ufficio dal Registro Imprese.
Nel giudizio di merito, le contestazioni formulate con riferimento al diritto di abitazione non sono state proposte nell'atto di opposizione, ma sono state riportate nella I memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., onde devono essere esaminate nel presente giudizio.
Nel merito, l'opposizione è comunque da ritenersi infondata.
pagina 10 di 14 Nel caso di specie, infatti, si verte in ipotesi di esecuzione contro il terzo proprietario, disciplinata dagli artt.602 e segg. c.p.c., in base ai quali il titolo e l'atto di precetto devono essere notificati sia al debitore sia al terzo proprietario (v. art.603 c.p.c.), mentre gli atti di espropriazione, compreso quindi il pignoramento, si compiono solo nei confronti del terzo (v. art.604 c.p.c. – cfr. Cass. 5/6/2020 n.10808, secondo la quale il debitore non è legittimato passivo nella procedura esecutiva che colpisce il bene di proprietà di un terzo).
Conseguentemente, posto che il titolo esecutivo (sentenza) e l'atto di precetto risultavano e risultano notificati sia al debitore che al terzo proprietario, l'opposizione, per quanto riguarda tale primo profilo, è da ritenersi infondata.
L'attrice ha poi formulato eccezione di nullità della cessione del credito sotto un duplice profilo, ossia per la mancata notifica della cessione al debitore ceduto, nonché per essere stata la cessione effettuata da società posta in liquidazione e da considerarsi cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.
Quanto al primo aspetto, va osservato che l'opposto ha provato documentalmente, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che l'avvenuta cessione del credito per cui si è proceduto a pignoramento da parte della all'odierno creditore procedente (docc.
1-2 allegati alla prima memoria nella CP_6
fase cautelare di parte , risulta essere stata formalmente notificata anche alla tramite racc. a.r. CP_1 Per_1
del 30/4/2020, ricevuta dalla debitrice ceduta in data 11/5/2020 (docc.
3-4 allegati alla prima memoria nella fase cautelare di parte . CP_1
La produzione della copia fronte-retro delle cartoline di ritorno della comunicazione di cessione del credito del 30/4/2020 in atti (come detto, docc.
3-4 allegati alle note autorizzate del 29/11/2021 di parte nella CP_1 fase cautelare), comprova che l'odierna debitrice opponente, parte ha regolarmente Parte_4
ricevuto in data 10/5/2020 tale raccomandata di notificazione di avvenuta cessione (v. docc.5-6).
Né rileva in contrario quanto eccepito, sempre da parte opponente, circa il fatto che la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla cessione del credito tra ed il inviata da CP_6 CP_1 quest'ultimo alla non sarebbe quella della medesima e che la raccomandata sarebbe stata Per_1 Per_1 inspiegabilmente recapitata ad un indirizzo di Firenze, e non a Lastra a Signa ove la risiedeva (come Per_1 da doc.9, depositato da quest'ultima); detta contestazione, invero, potrebbe essere sollevata solo con la proposizione della querela di falso, che, nella specie, non risulta essere stata proposta.
Anche il G.E. investito della fase sommaria della presente opposizione, nella parte motiva dell'ordinanza emessa in data 5/1/2022, ha evidenziato e ritenuto che la cessione del credito è stata regolarmente notificata alla parte con lettera Racc. A/R del 30 aprile 2020, regolarmente Parte_4
ricevuta dalla debitrice ceduta in data 10-11/5/2020 (cfr. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte , senza CP_1 che l'attrice abbia smentito, se non genericamente, tale circostanza.
Quanto, invece, al secondo dei motivi di opposizione, va osservato che, dall'esame della visura storica camerale (doc.7,14 e 15 del fascicolo di parte opponente), si evince che la società Controparte_7
pagina 11 di 14 liquidazione, in data 10 febbraio 2020, è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.2490 c.c., a seguito di provvedimento del Conservatore del 27.11.2019.
Poiché la stessa opponente dà atto della circostanza che la cessione del credito è avvenuta nel
2017/2018, è evidente che la società era ancora attiva al momento della cessione, a nulla rilevando che la stessa avrebbe dovuto, comunque, essere cancellata dal Registro delle Imprese, per il mancato deposito dei bilanci per oltre tre anni consecutivi.
L'opponente ha prodotto copia del bilancio di liquidazione di ( doc.6 del fascicolo di CP_6
parte opponente), ed anche il ha prodotto ( doc. 6, 7 e 7 bis del fascicolo di parte opposta), CP_1
documentazione dalla quale è dato evincere il deposito telematico del bilancio finale, nel quale, alla voce “ caparre versate” risulta un credito di euro.138.000, che il creditore cessionario deduce CP_1
ricomprendere anche il credito ceduto di euro 65.000 (doc. 6, fascicolo di parte . CP_1
Ancora, la deduce che il ha promosso l'esecuzione contro per effetto della sentenza che ha Per_1 CP_1 CP_2 accolto la domanda revocatoria di e che tale sentenza ha natura costitutiva, onde, in CP_6
considerazione dei vari gradi di giudizio e delle conseguenti pendenze, avrebbe prodotto i suoi effetti solo col passaggio in giudicato, avvenuto con la pronuncia della Corte di Cassazione, n.4691/2020, depositata in data 21.02.2020, allorché risultava già cancellata, anche formalmente, dal Registro delle CP_6
imprese.
Al riguardo non può, tuttavia, non ribadirsi che la società, nel periodo di mancato deposito dei bilanci, ha continuato ad operare, fino alla cancellazione formale dal Registro delle imprese e che, nel giudizio revocatorio, non è stato mai dichiarato l'evento interruttivo verificatosi nei confronti della parte CP_6
con la conseguenza che la pronuncia è passata in giudicato ( si veda, anche, Cass. 22.11.2016, n.
[...]
20141, sulla stabilizzazione della posizione processuale, e Cass. n. 17199/2016, nel senso che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono dettate a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo che, dunque, è l'unica legittimata a dolersi dell'eventuale irrituale prosecuzione del processo).
E', comunque, indiscusso che la per quanto in liquidazione, e senza deposito dei bilanci CP_6
per tre anni, aveva la capacità, fino al provvedimento di cancellazione del Conservatore, di di effettuare la cessione.
Quanto al diritto di abitazione, va osservato che lo stesso, in realtà, non può ritenersi opponibile alla procedura (e, quindi, al creditore pignorante), per il semplice fatto che al soggetto dante causa dell'odierno creditore procedente, vittorioso in revocatoria, spetta certamente il diritto di azione esecutiva sull'intera piena proprietà del bene, vista l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione derivante dall'esercizio vittorioso della revocatoria ex art.2901 c.c. (atto nel cui contesto la debitrice si era riservata, appunto, Per_1 il diritto di abitazione sui beni compravenduti).
pagina 12 di 14 Ciò, a maggior ragione considerando che la titolare del diritto di abitazione, dichiarato inefficace, assieme all'atto di compravendita, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, è anche la debitrice principale della società dante causa dell'odierno creditore pignorante già destinataria della notifica del CP_2 titolo esecutivo e del precetto.
In sede di operazioni di vendita delegate, è stato quindi specificato che la proprietà del bene verrà trasferita come libera dal diritto di abitazione, non opponibile al creditore procedente in quanto vittorioso in revocatoria; nel supplemento di C.T.U. effettuata è stata, poi, correttamente precisata dal perito l'inopponibilità del diritto di abitazione al creditore pignorante, proprio in quanto avente causa della società cedente il credito, vittoriosa in revocatoria (v. doc.1 allegato alla memoria istruttoria ex art.183, II
co c.p.c. di parte opposta).
L'opponente ha poi dedotto che il contratto di cessione del credito – sarebbe nullo ed in frode CP_6 CP_1
alla legge, poiché il Liquidatore della società avrebbe ceduto un credito sociale per compensare Per_2 un proprio debito nei confronti del cessionario odierno creditore procedente, come si ricaverebbe, a CP_1 dire dell'opponente, dalla lettura del contratto di cessione (art.
1.2 del contratto).
Al riguardo va però osservato che l'art.
1.2 prevede che con la cessione viene ad estinguersi per compensazione un credito vantato dal cessionario nei confronti del ma anche ogni altro Per_2 credito nei confronti “…di società a questi facenti riferimento…” (tra cui, appunto, la di CP_6
cui il era liquidatore). Per_2
In ogni caso, il compimento dell'atto potrebbe, al più, importare una responsabilità del nei Per_2 confronti della società, che, comunque, non coinvolgerebbe la piena validità dell'atto di cessione, che, dunque, non può essere definito come stipulato “in frode alla legge”.
Parimenti irrilevanti si appalesano, ai fini che qui interessano, le argomentazioni dell'opponente relative al fatto che la fattispecie sarebbe riconducibile nel novero delle operazioni soggettivamente inesistenti, che non sono realmente intercorse tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura, ovvero la cedente ed il cessionario poiché, ai fini che, appunto, CP_6 CP_1 interessano in questa sede, l'operazione risulta effettuata.
Pertanto, l'opposizione va respinta.
Al rigetto dell'opposizione, consegue la condanna della parte alla refusione, a Parte_4
favore di e di delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in CP_1 CP_3 proporzione all'attività svolta dai convenuti;
nulla sulle spese di lite nei confronti di CP_4
[...
rappresentata da ., rimasta contumace. Controparte_5
Stante la corrispondenza delle linee difensive, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra la parte e Parte_5 CP_2
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di rappresentata da;
CP_4 Controparte_5
2) Respinge l'opposizione;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, a favore dell'opposto CP_1
liquidate in complessive euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge,
nonché alla refusione delle spese di lite, a favore di liquidate in complessive euro CP_3
7.052,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) Dichiara compensate inter partes le spese tra l'opponente e CP_2
5) Nulla sulle spese tra l'opponente e rappresentata da Controparte_4 CP_5
[...]
Così deciso in Firenze, il 13.2.2025 Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.U. Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2515/2022, promossa da:
, quale erede di rappresentata e difesa dall'avv. Monica Parte_1 Persona_1
Maccioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Scandicci (FI), Viale
Ferruccio Mangani n. 2, come da mandato in atti. attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Zani ed elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio del difensore in Firenze , Via de' Federighi n.3, come da mandato in atti. convenuto
Nonché
rappresentato e difeso dall'Avv. Ferraro Domenico ed elettivamente domiciliato in CP_2
Firenze, viale Belfiore n.32, presso lo studio del difensore, come da mandato in atti
Terzo proprietario esecutato
Nonché
pagina 1 di 14 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Vierucci ed elettivamente domiciliato in Santa CP_3
Croce sull'Arno (PI), via Caravaggio n.2, come da procura in atti.
Creditore intervenuto
rappresentata da . Contumace. CP_4 Controparte_5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso:
Per Parte_1
Che l'Ill.mo Giudice adito, nel giudizio R.G. n.2515/2022, Dott.ssa Pompei del Tribunale di Firenze, accolga la presente costituzione dell'erede riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, notificato altresì in rinnovazione ed alle memorie successive, nonché ai verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente riportate.
Con riserva di ogni richiesta istruttoria.
Per CP_1
Come da note di precisazione delle conclusioni del 25.3.2024
Per CP_2
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16.4.2024: nel riportarsi a quanto già dedotto in comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle note scritte del 4.10.2023, si dichiara remissivo alle conclusioni della parte opponente, ritenendo, nel merito, fondata l'opposizione proposta dalla Sig.ra e, in via istruttoria, rilevante la C.T.U. contabile Persona_1
richiesta dalla stessa opponente .
Per CP_3
pagina 2 di 14 Come da comparsa di costituzione e risposta : voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la prosecuzione del giudizio di esecuzione n.201/2020 e di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito del giudizio Persona_1 di opposizione ex art 615 c.p.c. all'esecuzione sub n. RG 201/2020, intrapresa da nei CP_1 confronti di essa attrice, chiedendo l'accertamento del difetto di legittimazione attiva del a procedere CP_1 all'esecuzione, e, conseguentemente, l'estinzione della procedura esecutiva, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
L'attrice ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, che con atto di precetto in data 20.05.2020, le era stato ingiunto dal il pagamento della somma di euro 65.000,00, oltre interessi e spese, in forza CP_1
della sentenza n. 4190/2007 del Tribunale di Firenze, recante la sua condanna al pagamento di detta somma a favore di società in liquidazione, credito successivamente ceduto all'odierno CP_6
opposto CP_1
L'attrice ha quindi eccepito, in primo luogo, l'inefficacia ai sensi dell'art. 1264 c.c. della cessione del credito, per la mancata notifica ad essa debitrice ceduta, e, comunque, la mancanza di prova dell'avvenuta cessione.
Ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto di cessione del credito, stante la già intervenuta cancellazione ed estinzione della società cedente al tempo della cessione, avvenuta nel CP_6
2017/2018, evidenziando che, essendo stato depositato nel 2005 l'ultimo bilancio della società, la stessa avrebbe dovuto essere cancellata d'ufficio dal registro delle imprese decorso il termine di tre anni, ex art. 2490, u.c. c.c., con conseguente estinzione della stessa, ed impossibilità, pertanto, di cedere il credito.
Infine, l'attrice ha dedotto la nullità della cessione ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1325 c.c., in quanto intervenuta tra il liquidatore della società cedente ed il in compensazione di un Per_2 CP_1
credito vantato dallo stesso cessionario nei confronti del liquidatore cedente, e, dunque, con compensazione di un credito di natura personale e non societario, con il credito vantato dalla società.
Si è costituito il contestando quanto dedotto dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 ed instando, comunque, per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., da effettuarsi pagina 3 di 14 da parte dell'attrice, nei confronti del terzo proprietario/esecutato nonché nei confronti CP_2
degli altri creditori intervenuti, già vocati in ius nella fase sommaria dell'opposizione.
Il ha dedotto, in particolare, che la “cancellazione d'ufficio” della società costituisce CP_1 CP_6
mera sanzione amministrativa, conseguente al mancato versamento delle tasse annuali, non sussistendo, comunque, alcun divieto per la società posta in liquidazione di cedere un proprio credito.
Ha aggiunto, altresì, che il credito vantato da è sorto nell'anno 2007, ed è stato regolarmente CP_6 inserito nel bilancio finale di liquidazione della società al 31/1/2020, alla voce “caparre versate”.
Ha quindi ulteriormente evidenziato come, vertendosi in materia di esecuzione contro il terzo proprietario ex artt. 602 e segg. c.p.c., il titolo e l'atto di precetto devono essere notificati sia al debitore sia al terzo proprietario, mentre gli atti di espropriazione, compreso il pignoramento, vanno effettuati soltanto nei confronti del terzo (cfr. Cass. 5/6/2020 n.10808).
Ancora, ha prodotto in atti la copia fronte – retro della cartolina di ritorno della comunicazione di cessione di credito del 30/4/2020 alla comprovante l'avvenuta ricezione della notifica in data Per_1
10/5/2020.
Infine, il ha contestato che il liquidatore della abbia ceduto un credito sociale per CP_1 CP_6
compensare un proprio debito personale nei confronti del richiamando il contratto di cessione CP_1 che, all' art.1.2 , prevede che con la cessione viene ad estinguersi per compensazione un credito vantato dal cessionario nei confronti del ed anche ogni altro credito nei confronti “…di Per_2 società a questi facenti riferimento…”, tra le quali, appunto, la di cui il era CP_6 Per_2
liquidatore.
Con ordinanza del 21.6.2022, è stato emanato ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 cpc e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGE 201/2020.
In data 28.11.2022 si è, quindi, costituito in giudizio terzo proprietario esecutato, CP_2 dichiarandosi remissivo alla domanda della di declaratoria di estinzione dell'esecuzione per Per_1 difetto di legittimazione attiva del ribadendo quanto dedotto dall'attrice circa il fatto che la CP_1
cessione era stata effettuata da società già estinta al momento dell'atto, e la legittimazione della Per_1
a chiedere la declaratoria di nullità della cessione del credito, essendo tra l'altro la titolare del Per_1
diritto di abitazione su uno dei beni pignorati, ed avendo, dunque, la stessa un evidente interesse ad agire, ai sensi dell'art. 1421 c.c., per far valere la nullità della cessione del credito e, di conseguenza, la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente.
Non si è costituita nessuna delle altre parti delle procedure esecutive riunite.
pagina 4 di 14 Quindi la causa, all'udienza del 17.4.24, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
Con ordinanza in data 26.6.2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di verificare l'eccepita estinzione del giudizio, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle procedure esecutive riunite, quali litisconsorti necessari, all'uopo fissando l'udienza di trattazione del 18.7. 2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ed è stata fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il 14 gennaio 2025.
In data 10 gennaio 2025, si è costituita in giudizio con intervento volontario ex art. 111 cpc Parte_1
in qualità di erede dell'attrice , dando atto del decesso di quest'ultima nelle
[...] Persona_1 more del giudizio, riportandosi alle difese formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Si è costituito anche creditore intervenuto, cui era stato notificato l'atto di citazione in CP_3
rinnovazione ai fini della corretta integrazione del contradditorio.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la prosecuzione del Giudizio di esecuzione n. RG. 201/2020 e di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si è costituita, invece, in giudizio, CP_4
rappresentata da .
[...] Controparte_5
All'udienza del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di rappresentata di CP_4 [...]
. CP_5
Va osservato che il ha chiesto, nelle sue conclusioni che, in via preliminare, sia dichiarata, con CP_1 ordinanza, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, 3° comma c.p.c., non avendo l'opponente provveduto alla regolare integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio fissato dal Giudice con l'ordinanza del 20/9/2022.
Il ha dedotto, al riguardo, che l'integrazione del contraddittorio non si è perfezionata, atteso che la CP_1 difesa dell'opponente ha effettuato una mera denuntiatio litis e non una vocatio in ius, Parte_2 essendo stata notificata alla banca intervenuta e al terzo proprietario/esecutato la mera copia dell'atto CP_2 di citazione introduttivo della presente fase di merito dell'opposizione, accompagnata dall'ordinanza giudiziale del 20/9/2022, senza minimamente convenire in giudizio i litisconsorti necessari.
Al riguardo va osservato che, secondo quella che è, anche, sul punto, la giurisprudenza della Suprema
Corte, nell'esecuzione contro il terzo proprietario disciplinata dagli artt. 602 e segg. c.p.c., il titolo e l'atto di precetto devono essere notificati sia al debitore sia al terzo proprietario (v. art.603 c.p.c.), mentre gli atti pagina 5 di 14 di espropriazione, compreso quindi il pignoramento, si compiono solo nei confronti del terzo (v. art.604
c.p.c. – cfr. Cass. 5/6/2020 n.10808, secondo la quale il debitore non è legittimato passivo nella procedura esecutiva che colpisce il bene di proprietà di un terzo).
Conseguentemente, posto che il titolo esecutivo (sentenza) e l'atto di precetto sono stati notificati sia al debitore che al terzo, il pignoramento immobiliare era ed è pienamente valido ed efficace.
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa in numerose pronunce sul ruolo del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a partire da un primo orientamento prevalente, secondo il quale la partecipazione al giudizio del terzo era necessaria solo in presenza di un interesse dello stesso.
La nozione d'interesse è stata, peraltro, nelle pronunce successive, notevolmente dilatata, ravvisandosi l'“interesse" in termini notevolmente ampi, e tali da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente.
Da ultimo la Corte, con la sentenza n. 13533/2021, ha affermato il principio secondo il quale costituisce ormai ius receptum il principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.
Secondo la Corte, invero, la qualità di litisconsorte necessario deriva da tre ordini di ragioni, di sistema, di semplicità e di coerenza.
Dal punto di vista sistematico, va infatti osservato che il pignoramento presso terzi grava il terzo pignorato di una serie di obblighi (art. 546 c.p.c.), i quali possono venire meno a seconda dell'esito dell'opposizione, e, per tale ragione, il terzo non può mai dirsi estraneo o indifferente a tale giudizio.
Invero, la Corte evidenzia che, se dopo il pignoramento il terzo paga il debitore esecutato (ossia il creditore originario), “paga male”, ed ha interesse a che l'opposizione si concluda con l'accertamento dell'insussistenza del credito o dell'irregolarità della procedura.
Se, invece, il terzo paga il creditore procedente in ossequio all'ordinanza di assegnazione e, dopo l'opposizione, viene dichiara l'inefficacia e/o l'annullamento del pignoramento, ha titolo per ottenere la ripetizione dell'indebito soggettivo (ex art. 2033 c.c.).
Se, ancora, il terzo paga il creditore procedente prima dell'ordinanza di assegnazione, ha interesse a che l'opposizione venga rigettata, perché in tal modo viene salvaguardata l'efficacia liberatoria del suo pagamento.
Sotto, invece, il profilo della semplicità, l'interprete deve preferire l'esegesi della norma che garantisca la maggiore chiarezza possibile, poiché interpretazioni troppo “sottili” delle norme processuali rischiano solo di aumentare la litigiosità; in tal senso depongono il principio della ragionevole durata del processo, consacrato nell'art. 111 Cost., e quello del giusto processo, di cui all'art. 6 CEDU, avendo, in ossequio a tale ultima disposizione normativa, spesso i giudici europei affermato che sono pagina 6 di 14 coerenti con l'art. 6 CEDU “solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche”.
Dal punto di vista della coerenza, i giudici di legittimità hanno invece rilevato che la giurisprudenza, in teoria, ha affermato che non sempre il terzo è un litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ma, in pratica, estendendo in modo così ampio i casi di processi oppositivi litisconsortili, hanno finito con il negare in fatto il principio espresso in teoria.
La Corte ha, anzi, richiamato le numerose soluzioni adottate, di volta in volta, dai giudici di merito, secondo i quali il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della validità e congruità della forma di pignoramento adottata (Cass. 2521/1969;
Cass. 3899/1977); il terzo pignorato può intervenire quando intende controllare la destinazione delle somme pignorate (Cass.1968/1973); oppure quando vuole “sostenere le ragioni dell'opponente” (Cass.
249/1983); quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento (Cass. 9571/1997;
Cass. 493/2003); oppure l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass.
9527/1987; Cass. 2423/1990); o ancora la validità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Cass.
3899/2020); ovvero, ancora, la validità dell'ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Cass. 10813/2020).
La Corte evidenzia, quindi, come, sulla scorta dell'ampliamento delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, debba pervenirsi alla conclusione che tale partecipazione costituisca la regola e non l'eccezione; invero, affermare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando abbia un interesse, e definire l'"interesse" in termini così ampi da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente, risulta poco coerente, conclude la Corte, con la necessaria chiarezza che ci si aspetta dal Giudice chiamato a salvaguardare l'uniformità d'interpretazione delle leggi, pervenendo, dunque, ad enunciare il principio di diritto secondo il quale nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad un'espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e segg., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.
Deve, dunque, ritenersi che in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario (ex multis Cass.n.2333/2017; Cass. n.26523/2017; n.17113/2018).
D'altro canto, nelle opposizioni esecutive (e nelle controversie distributive), sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione; il difetto originario del contraddittorio comporta la nullità della sentenza emessa pagina 7 di 14 senza la partecipazione di tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nullità rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, con obbligo di rinvio al giudice del merito per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio pieno e integro (Cass. n.
26211/2022).
L'integrazione del contraddittorio deve, dunque, sempre disporsi al fine di non pervenire alla pronuncia di una sentenza inutiliter data (Cass. ord. n. 26211/2022; Cass.n.11268/2020;Cass.n. 17441/2019).
Nel caso di specie, come osservato, con ordinanza in data 21.6.2022, è stata ordinata all'opponente l'integrazione del contradittorio, ai sensi dell'art 102 c.p.c., nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 c.p.c. e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGF
201/2022, quali litisconsorti necessari, assegnandosi a tal fine termine a parte ricorrente per la notifica dell'atto di citazione e del provvedimento ai litisconsorti necessari fino al 5 settembre 2022, e fissando per la costituzione del convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza del 19 dicembre 2022, per la comparizione delle parti.
Il ha quindi eccepito, come sempre già detto, nelle note scritte del 12.12.2022, ed all'udienza del CP_1
16.3.2023, che l'ordine d'integrazione del contraddittorio non è stato rispettato, essendo stato notificato solo l'atto introduttivo, e l'ordinanza con la quale è stata disposta detta integrazione del contraddittorio, essendosi, dunque, in presenza di una mera denuntiatio litis, e non di una vera e propria vocatio in ius.
Con successiva ordinanza in data 8.5.2023, il Giudice, ritenuto che ogni valutazione relativa alla mancata rituale integrazione del contraddittorio o in ordine alla rilevanza della mancata notifica nei confronti del creditore dovesse essere riservata alla decisione nel merito, ha fissato udienza per la Parte_3
precisazione delle conclusioni.
Al riguardo va osservato che, seppure in esecuzione dell'ordine del Giudice in data 21.6.2022, è stata notificata solo la copia dell'atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione, accompagnata dalla suddetta ordinanza in data 21.6.2022, non può ritenersi che l'ordine d'integrazione del contraddittorio non sia stato rispettato, e che, dunque, debba essere pronunciata l'estinzione del giudizio.
Invero, il Giudice, ordinando in data 21.6.2022 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 c.p.c. e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare
RGE 201/2020, ha assegnato a tal fine termine a parte ricorrente, per la notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza ai litisconsorti necessari, sino al 5 settembre 2022;
Sempre con detta ordinanza, il Giudice ha fissato per la costituzione del convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza del 19 dicembre 2022 ore 10,15, udienza fissata per la comparizione di tutte le parti avanti a sé.
pagina 8 di 14 Come si vede, dunque, l'ordinanza contiene l'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti, e, d'altro canto, nella citazione notificata sono contenuti gli avvertimenti di legge, quale quello di cui all'art. 167
c.p.c.; pertanto, essendo state notificate la citazione, e l'ordinanza contenente l'ordine d'integrazione del contraddittorio, può ritenersi integrata la vocatio in ius, necessaria al fine di ritenere la regolarità dell'integrazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi adempiuto l'ordine d'integrazione del contradittorio, nei confronti del terzo proprietario esecutato ex art. 602 cpc e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGE 201/2020, entro il termine perentorio fissato dal giudicante con l'ordinanza del 21/6/2022.
E, invero, il precedente titolare del ruolo ha rimesso la causa in decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni, anche sull'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio
(ordinanza dell'8/5/2023, con la quale il giudicante ha ritenuto che “…ogni valutazione relativa alla mancata rituale integrazione del contraddittorio o in ordine alla rilevanza della mancata notifica nei confronti del creditore è riservata alla decisione nel merito”), laddove, qualora avesse Parte_3 ritenuto non integrato il contraddittorio, come disposto a norma dell'art. 102 c.p.c., avrebbe dovuto provvedere ad ordinare l cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza. con ordinanza.
Dunque l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio va respinta.
Ciò premesso, nel merito va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c., i motivi addotti dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda.
Considerata la natura necessariamente “bifasica” dell'opposizione, in quanto caratterizzata dalla fase cautelare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, e dal giudizio ordinario, relativo alla successiva fase di merito, deve ritenersi la necessaria correlazione tra i motivi di opposizione formulati nel ricorso introduttivo, e quelli sviluppati nella successiva fase di merito, non potendo, dunque, essere mutata la domanda, proponendosi motivi diversi da quelli articolati in sede di ricorso introduttivo del giudizio (in tal senso, Cass. n. 1328/2011; Tribunale di Nola, n. 1744/2022).
Nel caso di specie, va osservato che, nel ricorso in opposizione, l'odierna opponente ha, in primo luogo, dedotto l'inesistenza della notifica del pignoramento, evidenziando come il dopo la notifica CP_1 dell'atto di precetto, abbia del tutto omesso di notificarle l'atto di pignoramento, aggiungendo che tale omissione non può che comportare l'inesistenza del pignoramento stesso, con la conseguente necessaria estinzione della presente procedura esecutiva, non essendo detta inesistenza sanabile, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di nullità. .
pagina 9 di 14 Ancora, l'opponente, sempre nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che il ha instaurato il giudizio CP_1 fuorviando la verità dei fatti, poiché, pur avendo essa rinunciato al diritto di abitazione sul Per_1 compendio immobiliare oggetto di esecuzione, è altrettanto vero che tale rinuncia non riguarda l'intero compendio immobiliare, ma solo una parte dello stesso, oggetto di pignoramento, che, come noto, non può
aggredire il diritto di abitazione stesso.
Al riguardo, l'odierna opponente ha precisato, sempre nel ricorso in opposizione, che l'atto del Notaio specifica che “… La signora è venuta nella determinazione di rinunciare al diritto Per_3 Persona_1 di abitazione su porzione della sopra descritta unità immobiliare” e che “… L'unità abitativa sulla quale la signora continua a vantare il diritto di abitazione risulta ora rappresentata nel foglio di Persona_1 mappa 5 dalla particella 504 sub. 502 e dalle particelle 511,738,763 sub. 501 e 765 sub. 501, via Val di
Rose n. 48, piano T, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5 e rendita catastale proposta di euro
232,41” (cfr. pag. 2 doc. n. 4).
La parte ha poi ulteriormente evidenziato che il asserisce che la “ Parte_4 CP_1 Controparte_7
” ha ottenuto nei confronti di essa la sentenza n.1370/2009, emessa in data 20-
[...] Per_1
21/04/2009 dal Tribunale di Firenze, con la quale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art.2901 c.c. il contratto di compravendita dei beni immobili stipulato in data 08/05/2005 ai rogiti del Notaio Per_4
Rep. 33292, Fasc.6853, con cui ha venduto al la nuda proprietà di un quartiere ad uso
[...] Per_1 CP_2
civile abitazione, riservandosi il diritto di abitazione, e la piena proprietà di un laboratorio artigianale,
entrambi posti in Lastra a Signa (Fi) via Val di Rose, n.48/a, onde, o deve ritenersi che essa è Per_1
titolare di un diritto di abitazione, che, in tal caso, è insuscettibile di autonoma espropriazione e pertanto non può essere oggetto di pignoramento, o essa è titolare del diritto di proprietà proprio Per_1
in forza della sentenza citata, e ancora non è ben chiaro a cosa eventualmente essa avrebbe rinunciato, secondo le deduzioni di controparte.
Ancora, sempre nel ricorso, la parte ha eccepito la carenza di legittimazione del Parte_2 CP_1 evidenziando come nessun rapporto sia intercorso tra quest'ultimo ed essa opponente, ed eccependo la mancanza sia della comunicazione della cessione che il le avrebbe trasmesso, sia la mancanza del CP_1
sottostante contratto di cessione tra la cedente , originaria titolare del credito, e il Controparte_7 cessionario non essendo, oltretutto ben chiaro come la possa aver CP_1 Controparte_7 validamente concluso un contratto di cessione del credito nel 2017/2018, quando in tale data avrebbe dovuto da tempo essere cancellata d'ufficio dal Registro Imprese.
Nel giudizio di merito, le contestazioni formulate con riferimento al diritto di abitazione non sono state proposte nell'atto di opposizione, ma sono state riportate nella I memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., onde devono essere esaminate nel presente giudizio.
Nel merito, l'opposizione è comunque da ritenersi infondata.
pagina 10 di 14 Nel caso di specie, infatti, si verte in ipotesi di esecuzione contro il terzo proprietario, disciplinata dagli artt.602 e segg. c.p.c., in base ai quali il titolo e l'atto di precetto devono essere notificati sia al debitore sia al terzo proprietario (v. art.603 c.p.c.), mentre gli atti di espropriazione, compreso quindi il pignoramento, si compiono solo nei confronti del terzo (v. art.604 c.p.c. – cfr. Cass. 5/6/2020 n.10808, secondo la quale il debitore non è legittimato passivo nella procedura esecutiva che colpisce il bene di proprietà di un terzo).
Conseguentemente, posto che il titolo esecutivo (sentenza) e l'atto di precetto risultavano e risultano notificati sia al debitore che al terzo proprietario, l'opposizione, per quanto riguarda tale primo profilo, è da ritenersi infondata.
L'attrice ha poi formulato eccezione di nullità della cessione del credito sotto un duplice profilo, ossia per la mancata notifica della cessione al debitore ceduto, nonché per essere stata la cessione effettuata da società posta in liquidazione e da considerarsi cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.
Quanto al primo aspetto, va osservato che l'opposto ha provato documentalmente, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che l'avvenuta cessione del credito per cui si è proceduto a pignoramento da parte della all'odierno creditore procedente (docc.
1-2 allegati alla prima memoria nella CP_6
fase cautelare di parte , risulta essere stata formalmente notificata anche alla tramite racc. a.r. CP_1 Per_1
del 30/4/2020, ricevuta dalla debitrice ceduta in data 11/5/2020 (docc.
3-4 allegati alla prima memoria nella fase cautelare di parte . CP_1
La produzione della copia fronte-retro delle cartoline di ritorno della comunicazione di cessione del credito del 30/4/2020 in atti (come detto, docc.
3-4 allegati alle note autorizzate del 29/11/2021 di parte nella CP_1 fase cautelare), comprova che l'odierna debitrice opponente, parte ha regolarmente Parte_4
ricevuto in data 10/5/2020 tale raccomandata di notificazione di avvenuta cessione (v. docc.5-6).
Né rileva in contrario quanto eccepito, sempre da parte opponente, circa il fatto che la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla cessione del credito tra ed il inviata da CP_6 CP_1 quest'ultimo alla non sarebbe quella della medesima e che la raccomandata sarebbe stata Per_1 Per_1 inspiegabilmente recapitata ad un indirizzo di Firenze, e non a Lastra a Signa ove la risiedeva (come Per_1 da doc.9, depositato da quest'ultima); detta contestazione, invero, potrebbe essere sollevata solo con la proposizione della querela di falso, che, nella specie, non risulta essere stata proposta.
Anche il G.E. investito della fase sommaria della presente opposizione, nella parte motiva dell'ordinanza emessa in data 5/1/2022, ha evidenziato e ritenuto che la cessione del credito è stata regolarmente notificata alla parte con lettera Racc. A/R del 30 aprile 2020, regolarmente Parte_4
ricevuta dalla debitrice ceduta in data 10-11/5/2020 (cfr. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte , senza CP_1 che l'attrice abbia smentito, se non genericamente, tale circostanza.
Quanto, invece, al secondo dei motivi di opposizione, va osservato che, dall'esame della visura storica camerale (doc.7,14 e 15 del fascicolo di parte opponente), si evince che la società Controparte_7
pagina 11 di 14 liquidazione, in data 10 febbraio 2020, è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.2490 c.c., a seguito di provvedimento del Conservatore del 27.11.2019.
Poiché la stessa opponente dà atto della circostanza che la cessione del credito è avvenuta nel
2017/2018, è evidente che la società era ancora attiva al momento della cessione, a nulla rilevando che la stessa avrebbe dovuto, comunque, essere cancellata dal Registro delle Imprese, per il mancato deposito dei bilanci per oltre tre anni consecutivi.
L'opponente ha prodotto copia del bilancio di liquidazione di ( doc.6 del fascicolo di CP_6
parte opponente), ed anche il ha prodotto ( doc. 6, 7 e 7 bis del fascicolo di parte opposta), CP_1
documentazione dalla quale è dato evincere il deposito telematico del bilancio finale, nel quale, alla voce “ caparre versate” risulta un credito di euro.138.000, che il creditore cessionario deduce CP_1
ricomprendere anche il credito ceduto di euro 65.000 (doc. 6, fascicolo di parte . CP_1
Ancora, la deduce che il ha promosso l'esecuzione contro per effetto della sentenza che ha Per_1 CP_1 CP_2 accolto la domanda revocatoria di e che tale sentenza ha natura costitutiva, onde, in CP_6
considerazione dei vari gradi di giudizio e delle conseguenti pendenze, avrebbe prodotto i suoi effetti solo col passaggio in giudicato, avvenuto con la pronuncia della Corte di Cassazione, n.4691/2020, depositata in data 21.02.2020, allorché risultava già cancellata, anche formalmente, dal Registro delle CP_6
imprese.
Al riguardo non può, tuttavia, non ribadirsi che la società, nel periodo di mancato deposito dei bilanci, ha continuato ad operare, fino alla cancellazione formale dal Registro delle imprese e che, nel giudizio revocatorio, non è stato mai dichiarato l'evento interruttivo verificatosi nei confronti della parte CP_6
con la conseguenza che la pronuncia è passata in giudicato ( si veda, anche, Cass. 22.11.2016, n.
[...]
20141, sulla stabilizzazione della posizione processuale, e Cass. n. 17199/2016, nel senso che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono dettate a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo che, dunque, è l'unica legittimata a dolersi dell'eventuale irrituale prosecuzione del processo).
E', comunque, indiscusso che la per quanto in liquidazione, e senza deposito dei bilanci CP_6
per tre anni, aveva la capacità, fino al provvedimento di cancellazione del Conservatore, di di effettuare la cessione.
Quanto al diritto di abitazione, va osservato che lo stesso, in realtà, non può ritenersi opponibile alla procedura (e, quindi, al creditore pignorante), per il semplice fatto che al soggetto dante causa dell'odierno creditore procedente, vittorioso in revocatoria, spetta certamente il diritto di azione esecutiva sull'intera piena proprietà del bene, vista l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione derivante dall'esercizio vittorioso della revocatoria ex art.2901 c.c. (atto nel cui contesto la debitrice si era riservata, appunto, Per_1 il diritto di abitazione sui beni compravenduti).
pagina 12 di 14 Ciò, a maggior ragione considerando che la titolare del diritto di abitazione, dichiarato inefficace, assieme all'atto di compravendita, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, è anche la debitrice principale della società dante causa dell'odierno creditore pignorante già destinataria della notifica del CP_2 titolo esecutivo e del precetto.
In sede di operazioni di vendita delegate, è stato quindi specificato che la proprietà del bene verrà trasferita come libera dal diritto di abitazione, non opponibile al creditore procedente in quanto vittorioso in revocatoria; nel supplemento di C.T.U. effettuata è stata, poi, correttamente precisata dal perito l'inopponibilità del diritto di abitazione al creditore pignorante, proprio in quanto avente causa della società cedente il credito, vittoriosa in revocatoria (v. doc.1 allegato alla memoria istruttoria ex art.183, II
co c.p.c. di parte opposta).
L'opponente ha poi dedotto che il contratto di cessione del credito – sarebbe nullo ed in frode CP_6 CP_1
alla legge, poiché il Liquidatore della società avrebbe ceduto un credito sociale per compensare Per_2 un proprio debito nei confronti del cessionario odierno creditore procedente, come si ricaverebbe, a CP_1 dire dell'opponente, dalla lettura del contratto di cessione (art.
1.2 del contratto).
Al riguardo va però osservato che l'art.
1.2 prevede che con la cessione viene ad estinguersi per compensazione un credito vantato dal cessionario nei confronti del ma anche ogni altro Per_2 credito nei confronti “…di società a questi facenti riferimento…” (tra cui, appunto, la di CP_6
cui il era liquidatore). Per_2
In ogni caso, il compimento dell'atto potrebbe, al più, importare una responsabilità del nei Per_2 confronti della società, che, comunque, non coinvolgerebbe la piena validità dell'atto di cessione, che, dunque, non può essere definito come stipulato “in frode alla legge”.
Parimenti irrilevanti si appalesano, ai fini che qui interessano, le argomentazioni dell'opponente relative al fatto che la fattispecie sarebbe riconducibile nel novero delle operazioni soggettivamente inesistenti, che non sono realmente intercorse tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura, ovvero la cedente ed il cessionario poiché, ai fini che, appunto, CP_6 CP_1 interessano in questa sede, l'operazione risulta effettuata.
Pertanto, l'opposizione va respinta.
Al rigetto dell'opposizione, consegue la condanna della parte alla refusione, a Parte_4
favore di e di delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in CP_1 CP_3 proporzione all'attività svolta dai convenuti;
nulla sulle spese di lite nei confronti di CP_4
[...
rappresentata da ., rimasta contumace. Controparte_5
Stante la corrispondenza delle linee difensive, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra la parte e Parte_5 CP_2
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di rappresentata da;
CP_4 Controparte_5
2) Respinge l'opposizione;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, a favore dell'opposto CP_1
liquidate in complessive euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge,
nonché alla refusione delle spese di lite, a favore di liquidate in complessive euro CP_3
7.052,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) Dichiara compensate inter partes le spese tra l'opponente e CP_2
5) Nulla sulle spese tra l'opponente e rappresentata da Controparte_4 CP_5
[...]
Così deciso in Firenze, il 13.2.2025 Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
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