Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2023, proposto da
TO AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Andreina Degli Esposti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio;
contro
Comune di Badia Pavese, non costituito in giudizio;
nei confronti
Nonno Peppe Società Semplice Agricola di Di MM GI e C., Regione Lombardia – Direzione Regionale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Regione Lombardia – Servizio Vigilanza Ecologica - Nucleo di Inverno e Monteleone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del 28 ottobre 2022, prot. n. 2042, avente ad oggetto “Riscontro segnalazione del 21.09.2022 - Segnalazione spandimento liquami Comune di Badia Pavese - Località San Tommaso (PV)” con la quale il Comune di Badia Pavese ha “archiviato” la segnalazione dell'odierno ricorrente, degli atti presupposti, quali la “Relazione di Servizio” del 13 agosto 2022 del Servizio Vigilanza Ecologica di Regione Lombardia (Guardie Ecologiche Volontarie) e il “Verbale di sopralluogo” del 12 agosto 2022 della Polizia Locale (entrambi acclusi al doc. 1), nonché di ogni altro atto conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
La mancata costituzione dell’intimato Comune preclude qualsivoglia statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
IT RU, Presidente
OC MP, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | IT RU |
IL SEGRETARIO