Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 22421 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22421 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PERNA LETIZIA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ORLANDO GENNARO, C.F._2
TAMMARO ILENIA e TAMMARO PAOLA presso i quali elettivamente domicilia Indirizzo
Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
ROCCAROMANA (CE) l'11/07/2009 (atto n. 4, P. II, S. A, anno 2009).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 2/08/2011 e il 4/01/2018, Per_1 Per_2
minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
la casa coniugale sita in Napoli alla via Saverio Altamura n. 16 sarà assegnata alla Sig.ra
dove vivrà con i propri figli;
Parte_1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli
e : nei week-end, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10,00 alla domenica Per_1 Per_2
alle ore 21,30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana preferibilmente il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 21,30; il padre provvederà a prendere i bambini ed a riaccompagnarli dopo cena presso l'abitazione materna;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni ed trascorreranno con il padre il 24 e con la madre il 25 Per_1 Per_2
Dicembre, così come la vigilia di Capodanno ed il primo Gennaio e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno con la mamma il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma, viceversa trascorreranno con il papà il giorno del compleanno del Sig. ER ed il giorno della festa del papà; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno mensile di euro 500,00 CP_1 Parte_1
(cinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio).
Importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i piccoli ed Andrea, purché previamente concordate e debitamente Per_1
documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute,
2 mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
In merito al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed al pagamento delle rate ancora da scadere, le parti dichiarano quanto segue: il Sig. si impegna a versare CP_1 mensilmente il 70,00% dell'importo totale della rata di mutuo, oltre al pagamento della quota assicurativa variabile;
la Sig. si impegna a versare la restante quota pari al 30,00 % Parte_1 della rata di mutuo. Quanto alle spese condominiali ordinarie ed alle utenze dell'appartamento de quo, queste sarranno a carico della Sig.ra che, provvederà alla voltura dei contratti, Parte_1
le spese condominiali straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
Il Sig. lascerà la casa coniugale entro sette giorni dalla data di scadenza del CP_1
termine assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 5 cpc portando via con sé solo
i propri effetti personali;
Le parti si autorizzano sin da ora al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, di cui uno, peraltro, infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROCCAROMANA (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4,
3 P. II, S. A, anno 2009);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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