Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.