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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
GI AR, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1654/2021 depositato il 07/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1448/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 07/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF050405171-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF050405171-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF050405171-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento numero TVF050405171- 2019, anno d'imposta 2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al reddito di partecipazione correlato al maggiore reddito accertato in capo alla (estinta) società Società_1, destinataria del prodromico avviso di accertamento numero TVF030405168-2019. Nel richiedere la riunione del proprio ricorso a quello presentato dalla società, la ricorrente eccepiva l'assoluta erroneità del maggiore reddito di euro 294.000,00 accertato in capo alla società Società_1 nell'anno di imposta 2004, al riguardo esponendo che, nel mentre nell'ambito della propria attività di raccolta scommesse in nome e per conto della società maltese "Società_2 Ltd", la Società_1 aveva percepito, quale ricavo, l'aggio determinato contrattualmente in base all'aggio dell'8% sul volume delle scommesse al netto delle vincite, l'Ufficio aveva invece determinato la base imponibile in curo 294.940,00, come portati dalla differenza tra la raccolta di scommesse di complessivi euro 310.463,80 ed il relativo PREU di euro 15.463,80.
Inoltre, eccepiva l'illegittimità dell'atto qui gravato per non essersi ancora reso definitivo l'avviso di accertamento nei confronti della società.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir dichiarare il suo annullamento.
Con controdeduzioni l'Ufficio eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18, D. Lgs. 546/1992, perché del tutto carente dei motivi specifici di impugnazione. Inoltre, sempre in via preliminare sollevava una ulteriore questione di inammissibilità (relativa) strettamente connessa alla prima delle questioni/eccezioni sollevate dalla ricorrente;
ovverosia: quella relativa alla legittimazione processuale in capo alla società estinta, atteso che il ricorso era stato presentato a nome sia della società Società_1 S.r.l. attraverso l'ex liquidatore e legale rappresentante Ricorrente_1, che degli ex soci Nominativo_1 e Nominativo_2 nonché della stessa Ricorrente_1, mentre, in applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, l'avviso di accertamento in contestazione era stato notificato proprio alla Società_1 S. r.l., non essendo decorso il termine quinquennale pendente il quale la società cancellata si considera ancora in vita agli effetti fiscali e contributivi.
Previa richiesta di riunione ex art. 29, D. Lgs. 546/1992, del presente ricorso con quelli proposti dalla società e dall'altro socio Nominativo_2 ed opponendosi all'avversa richiesta di sospensiva, l'Ufficio concludeva per sentir dichiarare la sua inammissibilità ovvero il suo rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.”
All'esito del giudizio, l'adita Commissione Provinciale con sentenza n. 1448/2020 pronunciata il 17.11.2020
e depositata il 07.12.2020, rigettava il ricorso, accogliendo l'eccezione dell'Ufficio in ordine alla carenza di motivi specifici e autonomi di impugnazione.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello Ricorrente_1 lamentando che i Giudici, mal interpretando la punteggiatura del ricorso, avrebbero travisato i fatti e sarebbero altresì incorsi nell'omesso esame di fatto decisivo del motivo di ricorso.
Resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
Alla udienza pubblica del 12.12.2025 le parti discutevano la causa e il collegio la introitava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Va ricordato, in ordine alla attuale esistenza e validità di un atto impositivo originario a carico della società, che l'Ufficio ha notificato alla società Società_1 srl l'avviso di accertamento n. TVF030405168/2019 con il quale ha accertato maggiori ricavi non dichiarati per l'anno d'imposta 2014 (rilevanti ai fini IRES, IRAP ed IVA) pari ad € 294.940,00: avverso tale atto hanno proposto ricorso sia la società sia i soci Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1. Il 04/03/2021 il ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 572/2021 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari.
Va ribadito che al suddetto giudizio principale inerente la legittimità dell'atto impositivo originario ha partecipato anche l'attuale parte Ricorrente_1, che quindi ha fatto ritualmente valere anche le proprie ragioni avverso l'avviso di accertamento societario.
Il presente giudizio, per contro, verte sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Ufficio sulla base della presunzione che, stante la ristretta base societaria, il reddito di impresa sottratto ad imposizione, sia stato distribuito ai soci extra contabilmente nello stesso esercizio in cui è stato prodotto, essendo la società costituita da tre soci con eguale quota del capitale sociale del 33,33% e precisamente da Ricorrente_1, Nominativo_2 e il coniuge Nominativo_1.
Ciò premesso, va anzitutto ricordato che la distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nelle ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria – come nel caso in questione – è presunta, salva la prova contraria
(orientamento consolidato: Cass. n. 9519 del 22/04/2009, Cass. n. 24572 del 18/11/2014 , Cass. n. 1947 del 24/01/2019, Cass. n. 18042 del 09/07/2018). E ciò in quanto nel caso di società a ristretta base sociale
è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.
La ristrettezza della base sociale implica invero di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio (Cass. 24572/2014).
Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
Come detto, è sempre fatta salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione bensì accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr., ex multis, Cass. n. 27778 del 2017, n. 24534 del 2017, n. 13094 del 2016; v. anche Cass. n. 17928 del 2012;
n. 18640 del 2008; n. 6197 del 2007, n. 20851 del 2007, n. 441/2013); la mancata inclusione nella contabilità sociale dei ricavi accertati come conseguiti da operazioni “in nero” fa logicamente presumere che siano stati distribuiti ai soci, ai quali, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, non sarà di certo difficoltoso dimostrare che gli utili “in nero” conseguiti dalla società, invece che ripartiti tra essi, erano stati accantonati o reinvestiti.
Se così è, nulla osta all'applicabilità della presunzione in questione, a fronte della quale il socio contribuente non ha fornito alcuna valida prova contraria.
In sostanza, infatti, la Suprema Corte, nel ritenere e confermare la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci, ha anche “tipizzato” le prove contrarie che il socio può fornire per dimostrare l'erroneità della presunzione, ovvero un utilizzo diverso e legittimo degli utili “in nero”. Nella specie, al contrario, il socio non ha fornito alcuna di tali prove.
Nella specie, per contro, la socia si è limitata a proporre anche in questa sede le medesime censure e considerazioni svolte nell'ambito del giudizio avverso l'avviso di accertamento societario, con conseguente inconferenza delle stesse.
Le considerazioni suesposte si rivelano assorbenti nell'economia del giudizio.
Alla luce delle suddette osservazioni l'appello si rivela infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
GI AR, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1654/2021 depositato il 07/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1448/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 07/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF050405171-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF050405171-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF050405171-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento numero TVF050405171- 2019, anno d'imposta 2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al reddito di partecipazione correlato al maggiore reddito accertato in capo alla (estinta) società Società_1, destinataria del prodromico avviso di accertamento numero TVF030405168-2019. Nel richiedere la riunione del proprio ricorso a quello presentato dalla società, la ricorrente eccepiva l'assoluta erroneità del maggiore reddito di euro 294.000,00 accertato in capo alla società Società_1 nell'anno di imposta 2004, al riguardo esponendo che, nel mentre nell'ambito della propria attività di raccolta scommesse in nome e per conto della società maltese "Società_2 Ltd", la Società_1 aveva percepito, quale ricavo, l'aggio determinato contrattualmente in base all'aggio dell'8% sul volume delle scommesse al netto delle vincite, l'Ufficio aveva invece determinato la base imponibile in curo 294.940,00, come portati dalla differenza tra la raccolta di scommesse di complessivi euro 310.463,80 ed il relativo PREU di euro 15.463,80.
Inoltre, eccepiva l'illegittimità dell'atto qui gravato per non essersi ancora reso definitivo l'avviso di accertamento nei confronti della società.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir dichiarare il suo annullamento.
Con controdeduzioni l'Ufficio eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18, D. Lgs. 546/1992, perché del tutto carente dei motivi specifici di impugnazione. Inoltre, sempre in via preliminare sollevava una ulteriore questione di inammissibilità (relativa) strettamente connessa alla prima delle questioni/eccezioni sollevate dalla ricorrente;
ovverosia: quella relativa alla legittimazione processuale in capo alla società estinta, atteso che il ricorso era stato presentato a nome sia della società Società_1 S.r.l. attraverso l'ex liquidatore e legale rappresentante Ricorrente_1, che degli ex soci Nominativo_1 e Nominativo_2 nonché della stessa Ricorrente_1, mentre, in applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, l'avviso di accertamento in contestazione era stato notificato proprio alla Società_1 S. r.l., non essendo decorso il termine quinquennale pendente il quale la società cancellata si considera ancora in vita agli effetti fiscali e contributivi.
Previa richiesta di riunione ex art. 29, D. Lgs. 546/1992, del presente ricorso con quelli proposti dalla società e dall'altro socio Nominativo_2 ed opponendosi all'avversa richiesta di sospensiva, l'Ufficio concludeva per sentir dichiarare la sua inammissibilità ovvero il suo rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.”
All'esito del giudizio, l'adita Commissione Provinciale con sentenza n. 1448/2020 pronunciata il 17.11.2020
e depositata il 07.12.2020, rigettava il ricorso, accogliendo l'eccezione dell'Ufficio in ordine alla carenza di motivi specifici e autonomi di impugnazione.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello Ricorrente_1 lamentando che i Giudici, mal interpretando la punteggiatura del ricorso, avrebbero travisato i fatti e sarebbero altresì incorsi nell'omesso esame di fatto decisivo del motivo di ricorso.
Resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
Alla udienza pubblica del 12.12.2025 le parti discutevano la causa e il collegio la introitava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Va ricordato, in ordine alla attuale esistenza e validità di un atto impositivo originario a carico della società, che l'Ufficio ha notificato alla società Società_1 srl l'avviso di accertamento n. TVF030405168/2019 con il quale ha accertato maggiori ricavi non dichiarati per l'anno d'imposta 2014 (rilevanti ai fini IRES, IRAP ed IVA) pari ad € 294.940,00: avverso tale atto hanno proposto ricorso sia la società sia i soci Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1. Il 04/03/2021 il ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 572/2021 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari.
Va ribadito che al suddetto giudizio principale inerente la legittimità dell'atto impositivo originario ha partecipato anche l'attuale parte Ricorrente_1, che quindi ha fatto ritualmente valere anche le proprie ragioni avverso l'avviso di accertamento societario.
Il presente giudizio, per contro, verte sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Ufficio sulla base della presunzione che, stante la ristretta base societaria, il reddito di impresa sottratto ad imposizione, sia stato distribuito ai soci extra contabilmente nello stesso esercizio in cui è stato prodotto, essendo la società costituita da tre soci con eguale quota del capitale sociale del 33,33% e precisamente da Ricorrente_1, Nominativo_2 e il coniuge Nominativo_1.
Ciò premesso, va anzitutto ricordato che la distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nelle ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria – come nel caso in questione – è presunta, salva la prova contraria
(orientamento consolidato: Cass. n. 9519 del 22/04/2009, Cass. n. 24572 del 18/11/2014 , Cass. n. 1947 del 24/01/2019, Cass. n. 18042 del 09/07/2018). E ciò in quanto nel caso di società a ristretta base sociale
è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.
La ristrettezza della base sociale implica invero di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio (Cass. 24572/2014).
Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
Come detto, è sempre fatta salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione bensì accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr., ex multis, Cass. n. 27778 del 2017, n. 24534 del 2017, n. 13094 del 2016; v. anche Cass. n. 17928 del 2012;
n. 18640 del 2008; n. 6197 del 2007, n. 20851 del 2007, n. 441/2013); la mancata inclusione nella contabilità sociale dei ricavi accertati come conseguiti da operazioni “in nero” fa logicamente presumere che siano stati distribuiti ai soci, ai quali, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, non sarà di certo difficoltoso dimostrare che gli utili “in nero” conseguiti dalla società, invece che ripartiti tra essi, erano stati accantonati o reinvestiti.
Se così è, nulla osta all'applicabilità della presunzione in questione, a fronte della quale il socio contribuente non ha fornito alcuna valida prova contraria.
In sostanza, infatti, la Suprema Corte, nel ritenere e confermare la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci, ha anche “tipizzato” le prove contrarie che il socio può fornire per dimostrare l'erroneità della presunzione, ovvero un utilizzo diverso e legittimo degli utili “in nero”. Nella specie, al contrario, il socio non ha fornito alcuna di tali prove.
Nella specie, per contro, la socia si è limitata a proporre anche in questa sede le medesime censure e considerazioni svolte nell'ambito del giudizio avverso l'avviso di accertamento societario, con conseguente inconferenza delle stesse.
Le considerazioni suesposte si rivelano assorbenti nell'economia del giudizio.
Alla luce delle suddette osservazioni l'appello si rivela infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo