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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 56028 .2020
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
Giacomini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56028 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente:
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , in Parte_2 C.F._2 proprio e nella loro rispettiva qualità di fratello e sorella di Persona_1 rappresentati e difesi entrambi dall'avv. Luca Ranalli, presso il cui studio in Roma,
Via Antonio Allegri da Correggio n. 11 sono elettivamente domiciliati;
- attori -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dalle avvocate Valentina Ramella (C.F. P.IVA_1
) e Carlotta Nannini (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ramella in Milano, corso di
Porta Vittoria n.28.
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per lesione alla dignità della persona
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata, gli attori hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale lamentando l'illegittimità della Controparte_1 pubblicazione di alcune foto che ritraggono il fratello Persona_1 nell'immediatezza del suo omicidio;
chiedono pertanto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. il
1 risarcimento dei danni morali da essi patiti in ragione di tale pubblicazione.
2. In particolare, gli attori espongono che in data 07.08.2019 il fratello
[...]
noto con il soprannome di “ ”, veniva colpito da un colpo di arma Per_1 Per_2 da fuoco che ne causava l'immediato decesso all'interno del Parco degli Acquedotti in Roma e che tale omicidio, per l'efferatezza delle modalità e per la notorietà della vittima, ha scatenato da subito una “morbosa curiosità” da parte della stampa.
3. In tale contesto si inserisce la pubblicazione il giorno seguente, alle ore 11.01 sulla pagina web della Società convenuta, insieme all'estratto di un articolo de “Il
Corriere della Sera”, di tre fotografie che ritraggono il cadavere di Persona_1 riverso a terra, immediatamente dopo il suo assassinio (cfr. doc. 2 e 3 atto di citazione).
4. La pubblicazione di tali immagini, raccapriccianti e impressionanti, violerebbe secondo la prospettazione di parte attrice, l'art. 15 L. n. 47/1948 (Legge sulla stampa) e lederebbe la dignità del soggetto ritratto.
5. La società convenuta si è costituita in giudizio per l'udienza di prima comparizione, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
6. Innanzitutto, secondo la convenuta le immagini in questione, peraltro rimosse immediatamente a seguito dell'esplicita richiesta degli odierni attori, non possiedono in sé, per le loro concrete caratteristiche, un contenuto lesivo della dignità del defunto ed in via subordinata, si invoca la scriminante Persona_1 del diritto di cronaca giudiziaria.
7. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; la parti hanno depositato le rispettive memorie e la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione depositata in atti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con termini per conclusionali e repliche.
8. All'esito dell'istruttoria documentale espletata, la domanda formulata dagli attori non può trovare accoglimento, per le considerazioni che seguono.
9. Secondo la prospettazione di parte attrice, le fotografie che ritraggono
[...] nel momento immediatamente successivo al suo omicidio, sarebbero Per_1 lesive della dignità del defunto perché raccapriccianti e impressionanti e pubblicate
2 senza le accortezze idonee a mitigarne la brutalità. Da tale illegittima pubblicazione deriverebbe quindi il danno morale lamentato dagli attori, che si dichiarano fratelli del defunto senza che la circostanza sia contestata. Persona_1
10. Con riferimento alla pubblicazione di immagini lesive del decoro e della dignità della persona umana si osserva, in primo luogo, che l'ipotesi di reato prevista e punita dall´art. 15 della legge n. 47/1948, invocato da parte attrice, richiede per la sua integrazione l'utilizzo, nella descrizione od illustrazione dei fatti, di "particolari impressionanti o raccapriccianti" tali da "poter turbare il comune sentimento della morale". Tali elementi sono stati definiti dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 293/2000, nell´ambito del giudizio che vedeva la norma in questione tacciata di genericità e difetto di tassatività: in tale decisione la Corte, nel rigettare la richiesta declaratoria di illegittimità, ha statuito che il contenuto minimo della norma altro non è che "il rispetto della persona umana, valore che anima l´art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata". Ed ancora: "Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento". È evidente, quindi, che per la Corte non ogni pubblicazione dal contenuto impressionante o raccapricciante deve necessariamente essere oggetto di punizione ai sensi della predetta disposizione e che "a spiegare e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero".
11. Nel caso di specie questo Giudice, nella consapevolezza del contenuto delle fotografie, non ritiene che dalla loro pubblicazione derivi un'offesa per la dignità del defunto.
12. Invero, tali immagini (cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice) ritraggono il corpo inerme di all'interno del parco dove è rimasto vittima dell'agguato Persona_1 mortale, a notevole distanza, sdraiato sul terreno del parco a ridosso di una panchina, in posizione supina, senza che sia in alcun modo riconoscibile il volto della vittima e senza che risultino tracce di sangue sul corpo o nelle sue vicinanze od altri particolari che rispondano agli aggettivi “impressionante” e
3 “raccapricciante” (cfr., Corte Cost., n. 293/2000 e Cass. pen., n. 23356/2001)
13. La scelta editoriale, come osservato peraltro dalla convenuta, non è stata dunque improntata alla brutale esibizione del cadavere del defunto, quanto alla documentazione visiva della notizia, contemperando adeguatamente gli interessi in gioco, il diritto di cronaca e la tutela dei sentimenti dei congiunti.
14. Sul punto si evidenzia che, in tema di pubblicazioni giornalistiche, il rispetto del limite della dignità umana sancito all'art. 2 della nostra Costituzione, deve essere valutato, caso per caso, secondo un criterio di bilanciamento con diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, tra i quali rientra certamente il diritto di cronaca.
15. Nel caso che qui interessa è pacifico tra le parti che, sia per la notorietà del soggetto ritratto che per le modalità del suo omicidio, avvenuto in pieno giorno in un parco pubblico della Capitale, la vicenda riportata dalla pagina web di
“ ” non solo è vera, ma aveva certamente un enorme rilievo pubblico;
gli CP_1 stessi attori, del resto, evidenziano che la relativa vicenda giudiziaria non era ancora conclusa alla data di introduzione del presente giudizio.
16. Appare quindi pienamente rispettato anche il disposto dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti che prevede, al primo comma, che “Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine”, laddove, per le stesse caratteristiche sopra evidenziate, parte convenuta si è attenuta ai descritti parametri, proprio in termini di rispetto della dignità della persona;
invero, l'immagine del cadavere del a terra Per_1 nell'agosto 2019, posta a corredo di un brano, è finalizzata a riproporre al lettore l'efferatezza dell'esecuzione, avvenuta in pieno giorno ed all'interno di un parco pubblico della capitale, il tutto in un contesto di indagini all'epoca ancora in corso su esecutori e mandanti dell'omicidio.
17. Nessun pregiudizio all'immagine del defunto può quindi ritenersi verificato e, di conseguenza, alcun diritto al risarcimento del danno può essere configurato in favore dei suoi familiari.
18. Per i motivi sopra esposti, assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, le domande formulate dagli attori meritano di essere respinte.
4 19. Alla soccombenza segue la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande proposte;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.410,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
Giacomini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56028 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente:
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , in Parte_2 C.F._2 proprio e nella loro rispettiva qualità di fratello e sorella di Persona_1 rappresentati e difesi entrambi dall'avv. Luca Ranalli, presso il cui studio in Roma,
Via Antonio Allegri da Correggio n. 11 sono elettivamente domiciliati;
- attori -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dalle avvocate Valentina Ramella (C.F. P.IVA_1
) e Carlotta Nannini (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ramella in Milano, corso di
Porta Vittoria n.28.
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per lesione alla dignità della persona
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata, gli attori hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale lamentando l'illegittimità della Controparte_1 pubblicazione di alcune foto che ritraggono il fratello Persona_1 nell'immediatezza del suo omicidio;
chiedono pertanto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. il
1 risarcimento dei danni morali da essi patiti in ragione di tale pubblicazione.
2. In particolare, gli attori espongono che in data 07.08.2019 il fratello
[...]
noto con il soprannome di “ ”, veniva colpito da un colpo di arma Per_1 Per_2 da fuoco che ne causava l'immediato decesso all'interno del Parco degli Acquedotti in Roma e che tale omicidio, per l'efferatezza delle modalità e per la notorietà della vittima, ha scatenato da subito una “morbosa curiosità” da parte della stampa.
3. In tale contesto si inserisce la pubblicazione il giorno seguente, alle ore 11.01 sulla pagina web della Società convenuta, insieme all'estratto di un articolo de “Il
Corriere della Sera”, di tre fotografie che ritraggono il cadavere di Persona_1 riverso a terra, immediatamente dopo il suo assassinio (cfr. doc. 2 e 3 atto di citazione).
4. La pubblicazione di tali immagini, raccapriccianti e impressionanti, violerebbe secondo la prospettazione di parte attrice, l'art. 15 L. n. 47/1948 (Legge sulla stampa) e lederebbe la dignità del soggetto ritratto.
5. La società convenuta si è costituita in giudizio per l'udienza di prima comparizione, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
6. Innanzitutto, secondo la convenuta le immagini in questione, peraltro rimosse immediatamente a seguito dell'esplicita richiesta degli odierni attori, non possiedono in sé, per le loro concrete caratteristiche, un contenuto lesivo della dignità del defunto ed in via subordinata, si invoca la scriminante Persona_1 del diritto di cronaca giudiziaria.
7. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; la parti hanno depositato le rispettive memorie e la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione depositata in atti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con termini per conclusionali e repliche.
8. All'esito dell'istruttoria documentale espletata, la domanda formulata dagli attori non può trovare accoglimento, per le considerazioni che seguono.
9. Secondo la prospettazione di parte attrice, le fotografie che ritraggono
[...] nel momento immediatamente successivo al suo omicidio, sarebbero Per_1 lesive della dignità del defunto perché raccapriccianti e impressionanti e pubblicate
2 senza le accortezze idonee a mitigarne la brutalità. Da tale illegittima pubblicazione deriverebbe quindi il danno morale lamentato dagli attori, che si dichiarano fratelli del defunto senza che la circostanza sia contestata. Persona_1
10. Con riferimento alla pubblicazione di immagini lesive del decoro e della dignità della persona umana si osserva, in primo luogo, che l'ipotesi di reato prevista e punita dall´art. 15 della legge n. 47/1948, invocato da parte attrice, richiede per la sua integrazione l'utilizzo, nella descrizione od illustrazione dei fatti, di "particolari impressionanti o raccapriccianti" tali da "poter turbare il comune sentimento della morale". Tali elementi sono stati definiti dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 293/2000, nell´ambito del giudizio che vedeva la norma in questione tacciata di genericità e difetto di tassatività: in tale decisione la Corte, nel rigettare la richiesta declaratoria di illegittimità, ha statuito che il contenuto minimo della norma altro non è che "il rispetto della persona umana, valore che anima l´art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata". Ed ancora: "Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento". È evidente, quindi, che per la Corte non ogni pubblicazione dal contenuto impressionante o raccapricciante deve necessariamente essere oggetto di punizione ai sensi della predetta disposizione e che "a spiegare e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero".
11. Nel caso di specie questo Giudice, nella consapevolezza del contenuto delle fotografie, non ritiene che dalla loro pubblicazione derivi un'offesa per la dignità del defunto.
12. Invero, tali immagini (cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice) ritraggono il corpo inerme di all'interno del parco dove è rimasto vittima dell'agguato Persona_1 mortale, a notevole distanza, sdraiato sul terreno del parco a ridosso di una panchina, in posizione supina, senza che sia in alcun modo riconoscibile il volto della vittima e senza che risultino tracce di sangue sul corpo o nelle sue vicinanze od altri particolari che rispondano agli aggettivi “impressionante” e
3 “raccapricciante” (cfr., Corte Cost., n. 293/2000 e Cass. pen., n. 23356/2001)
13. La scelta editoriale, come osservato peraltro dalla convenuta, non è stata dunque improntata alla brutale esibizione del cadavere del defunto, quanto alla documentazione visiva della notizia, contemperando adeguatamente gli interessi in gioco, il diritto di cronaca e la tutela dei sentimenti dei congiunti.
14. Sul punto si evidenzia che, in tema di pubblicazioni giornalistiche, il rispetto del limite della dignità umana sancito all'art. 2 della nostra Costituzione, deve essere valutato, caso per caso, secondo un criterio di bilanciamento con diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, tra i quali rientra certamente il diritto di cronaca.
15. Nel caso che qui interessa è pacifico tra le parti che, sia per la notorietà del soggetto ritratto che per le modalità del suo omicidio, avvenuto in pieno giorno in un parco pubblico della Capitale, la vicenda riportata dalla pagina web di
“ ” non solo è vera, ma aveva certamente un enorme rilievo pubblico;
gli CP_1 stessi attori, del resto, evidenziano che la relativa vicenda giudiziaria non era ancora conclusa alla data di introduzione del presente giudizio.
16. Appare quindi pienamente rispettato anche il disposto dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti che prevede, al primo comma, che “Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine”, laddove, per le stesse caratteristiche sopra evidenziate, parte convenuta si è attenuta ai descritti parametri, proprio in termini di rispetto della dignità della persona;
invero, l'immagine del cadavere del a terra Per_1 nell'agosto 2019, posta a corredo di un brano, è finalizzata a riproporre al lettore l'efferatezza dell'esecuzione, avvenuta in pieno giorno ed all'interno di un parco pubblico della capitale, il tutto in un contesto di indagini all'epoca ancora in corso su esecutori e mandanti dell'omicidio.
17. Nessun pregiudizio all'immagine del defunto può quindi ritenersi verificato e, di conseguenza, alcun diritto al risarcimento del danno può essere configurato in favore dei suoi familiari.
18. Per i motivi sopra esposti, assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, le domande formulate dagli attori meritano di essere respinte.
4 19. Alla soccombenza segue la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande proposte;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.410,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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