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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Maria Coppola (C.F. C.F._2
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via S. Quasimodo
[...]
n. 16
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Felicia Bifulco (C.F.
) e BR AR (C.F. ), presso il cui studio C.F._4 C.F._5 elettivamente domicilia in Poggiomarino (NA) al Via XXV Aprile n. 13
RESISTENTE
1 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 27.10.2025 i difensori delle parti si riportavano alle richieste formulate nei propri scritti difensivi e concordemente concludevano per la pronunzia parziale sullo status all'esito dei provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 17.04.2025, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Pompei (NA) in data 21.04.2005 (atto n. 36, parte II, serie A, anno 2005).
Dall'unione delle parti nascevano 2 figli: l'11.05.2006 e il 03.09.2012. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi per incompatibilità di carattere che aveva compromesso la comunione materiale e spirituale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quanto agli aspetti economici asseriva: di essere dipendente del Supermercato 365 di Nola con busta paga di circa euro 1.300,00 mensili;
di essersi fatto carico dell'intera rata del mutuo di euro 431,23 stipulato per l'acquisto della casa coniugale sita in Boscoreale (NA) alla Via Le Corbusier n. 11; di essersi fatto carico della rata del finanziamento per l'acquisto di un'autovettura di proprietà della moglie pari ad euro 234,52 mensili;
di essere altresì gravato della cessione del quinto dello stipendio per l'acquisto della cameretta per i figli per euro 150,00 al mese;
di sostenere la rata di un prestito finalizzato all'acquisto di un motociclo di sua proprietà pari ad euro 175,00 al mese;
che la moglie è anch'ella dipendente a tempo indeterminato presso il supermercato Sole 365 con busta paga di circa 1.300,00 euro mensili;
che la stessa convive con la di lei madre presso l'immobile adibito a casa coniugale.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione dei coniugi;
di disporre l'affido condiviso dei figli;
di regolare il proprio diritto di visita secondo il piano genitoriale allegato;
di assegnare la casa coniugale sita in Boscoreale (NA) alla Via Le Corbusier n. 2 a
[...] ove la stessa vivrà con i figli;
di porre a proprio carico un assegno mensile di euro CP_1
300,00 per il mantenimento dei figli (di cui ero 150,00 per il minore da versarsi in favore Per_2 della ed ero 150,00 da versarsi direttamente alla figlia in quanto maggiorenne), CP_1 Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
2 rimborsargli la rata di finanziamento mensile di euro 234,52 dell'auto esclusivamente alla stessa intestata;
di nulla prevedere per il mantenimento della moglie in quanto economicamente autosufficiente.
Disposta con decreto del 23.04.2025 la comparizione dei coniugi per l'udienza del 27.10.2025, il ricorso ed il decreto venivano regolarmente notificati alla resistente in data 06.05.2025.
Si costituiva in giudizio, in data 26.11.2025, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione proposta dal ricorrente ma precisando che la crisi coniugale era da imputarsi esclusivamente al marito, il quale intratteneva da tempo una relazione extraconiugale e, da ultimo, nel marzo 2025, si era definitamente trasferito presso la nuova compagna da cui attendeva un figlio.
Circa le questioni patrimoniali, la resistente proponeva la ripartizione delle spese familiari e chiedeva di porre a carico del marito un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di assegnare alla resistente la casa coniugale sita in Boscoreale alla via Le Carbusier n.2 ove vi abiterà con i figli;
di disporre l'affido condiviso dei figli;
di porre a carico di un Parte_1 assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 (quattrocento,00) soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e da versarsi interamente a CP_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie pei i figli;
di attribuirle l'assegno unico nella misura
[...] del 100%.
All'udienza di comparizione del 27.10.2025 il giudice delegato dal Presidente procedeva all'ascolto delle parti ed all'esperimento dell'infruttuoso tentativo di conciliazione;
le parti concordemente chiedevano la pronunzia parziale sullo status all'esito dei provvedimenti provvisori.
Con successiva ordinanza del 02.11.2025 il giudice delegato adottava i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione prevalente presso la Per_2 madre, alla quale assegnava l'abitazione familiare sita in Boscoreale (NA), alla Via Le Carbusier
n.2; disponeva che , previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sè il Parte_1 figlio minore tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del figlio ed i suoi impegni di lavoro e in ogni caso secondo il seguente calendario - a) durante la settimana due pomeriggi a scelta (ma che in caso di disaccordo si indicano nel martedì e giovedì) dal termine dell'orario lavorativo del padre alle ore 21,30 nonché a fine settimana alterni dalle ore
10,00 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20,00 della domenica con pernotto presso l'abitazione paterna;
3 b) in occasione delle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
c) per due settimane anche non consecutive in occasione delle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
d) sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività e
“ponti infrannuali” oltre che del compleanno e dell'onomastico dei minori - ; poneva a carico di
, l'obbligo di versare mensilmente a l'importo di euro 400,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento dei due figli (euro 200,00 ciascuno) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge e di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
disponeva che l'assegno unico erogato per i figli fosse attribuito nella misura del 50%
a ciascun genitore;
invitava le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare;
disponeva accertamenti da parte dei Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei coniugi in ordine all'interruzione dei rapporti tra il padre ed il figlio minore;
dichiarava l'inammissibilità della domanda accessorie proposte dalle parti poiché non connesse al giudizio di separazione.
Infine, in ragione della concorde volontà delle parti, riservava la causa al Collegio per la preliminare decisione sulla questione di status, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico
Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Quest'ultimo, in data 10.12.2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi abbiano fissato da tempo il proprio domicilio in città differenti, il fallimento del tentativo di conciliazione, la stabile relazione intrattenuta dall' nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare Pt_1 la ferma e comune volontà di mettere fine all'unione coniugale.
Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle questioni accessorie, queste non risultano ancora mature per la decisione e, pertanto, la causa va rimessa innanzi al giudice delegato per il prosieguo.
4 La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) in data 21.04.2005 (atto n. 36, parte II, serie A, anno 2005).
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Pompei per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4) spese al definitivo;
5) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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