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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9490/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 alla via Toledo n. 210, presso lo studio dell'avv. Claudia Cimato che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
; Controparte_2
APPELLATO
CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 1326/2024, pubblicata in data 16.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
2728/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1326/2024 del 7.06.2021 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli nord il 16.05.2024 nel giudizio RG n. 2728/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
028201400225243002000, connessa al mancato pagamento della
[...]
. Parte_2 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria;
b) la regolare notifica della cartella e che pertanto alcuna prescrizione era maturata;
c) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente evocati in giudizio e la rimanevano Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 3
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9490/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord, n. 1326/2024, pubblicata in data 16.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2728/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 25.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9490/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 alla via Toledo n. 210, presso lo studio dell'avv. Claudia Cimato che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
; Controparte_2
APPELLATO
CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 1326/2024, pubblicata in data 16.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
2728/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1326/2024 del 7.06.2021 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli nord il 16.05.2024 nel giudizio RG n. 2728/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
028201400225243002000, connessa al mancato pagamento della
[...]
. Parte_2 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria;
b) la regolare notifica della cartella e che pertanto alcuna prescrizione era maturata;
c) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente evocati in giudizio e la rimanevano Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 3
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9490/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord, n. 1326/2024, pubblicata in data 16.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2728/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 25.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione