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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
EL AG, non definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1340/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Antonio Quaranta come da Parte_1 mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Francesco Rizzi come da mandato in atti
CONVENUTO
, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Augusto Sebastio come da mandato in atti
CONVENUTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.03.25, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Taranto, il ed il Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi Amministratori/legali rappresentanti Controparte_2 pro tempore, deducendo: che, in data 26.07.20, il locale commerciale di sua proprietà, di mq.
49, oltre servizi igienici, sito in alla via R. Margherita n. 27 (N.C.E.U. del Comune di CP_1
, fgl. 319, p.lla 1.356, sub 3, cat. C/1, cl. 6^, mq. 49, r.c. 1.131,20), insistente nel CP_1 condominio di , adibito a laboratorio di pasticceria, era stato Controparte_1 interessato dal crollo di parte del rispettivo piano di calpestio, con annesso pavimento e vano
1 bagno;
che, inoltrata segnalazione all'amministratore del detto condominio aveva poi provveduto spontaneamente, nelle more, a mettere in sicurezza lo stato dei luoghi, mediante l'intervento dell'impresa Ediltecnica Service di;
che la causa dell'evento dannoso era CP_1 attribuibile allo stato di degrado in cui versava la rete fognaria comune ai due condominii convenuti, come sarebbe emerso da una serie di accertamenti tecnici eseguiti in altri giudizi.
Pertanto, concludeva chiedendo la condanna dei condominii convenuti, in ragione dei rispettivi gradi di responsabilità, pro quota, al pagamento della somma di euro 24.276,00, da esso corrisposta per le opere di messa in sicurezza e ripristino della parte di immobile crollata, oltre oneri accessori, o di quell'altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa e/o da liquidarsi equitativamente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il , che eccepiva: il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, assumendo sussistere quella del “supercondominio” di fatto esistente in ragione della condominialità della comune condotta fognaria, ex art. 1117 c.c.; la necessaria partecipazione al giudizio anche della proprietaria dell'area Controparte_3 cortilizia interna al fabbricato di via R. Margherita n. 33 - , coinvolta nella vicenda CP_1 secondo la deduzione attorea;
la mancanza di prova della avversa pretesa. Concludeva quindi chiedendo dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea e, comunque, rigettarla. Con istanza di rifusione delle spese di causa.
Si costituiva anche il che, eccepiva la litispendenza Controparte_2 con altro giudizio precedentemente introdotto dal medesimo attore, dichiarato estinto, ma non essendo ancora decorsi i termini di impugnazione. Inoltre, con analoghe motivazioni dell'altro convenuto, eccepiva anch'esso il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancanza di prova della sua responsabilità. Concludeva pertanto per l'accoglimento delle eccezioni formulate e, in ogni caso, per il rigetto della attorea domanda, ovvero dichiarare al più una responsabilità del solo , nel cui fabbricato era insito l'immobile danneggiato, Controparte_4 con conseguente eventuale condanna a carico di questo. Con rimborso delle spese processuali.
Pertanto, entrambi i condomini. Il Controparte_2
Così come da rispettive argomentazioni e conclusioni, che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più preciso e puntuale riferimento.
Decorsi i termini e depositate le memorie ax art. 171 ter c.p.c., ritenuta la pregiudizialità della eccezione di difetto di legittimazione passiva dei due Condominii convenuti in favore di quella
2 sostenuta a carico del supercondominio di fatto, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La eccezione e domanda sono infondate e vanno rigettate.
Innanzitutto, va disattesa la eccezione di litispendenza, posto che allo stato il precedente giudizio si è ormai definitivamente estinto per compiuto decorso dei termini di impugnazione, invero da nessuna delle parti proposta. Per cui sarebbe ormai impossibile procedere ad una eventuale riunione della presente causa a quella precedente.
Occorre poi premettere che, per costante orientamento, il supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, sempre che il titolo o il regolamento non dispongano altrimenti, quando più edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono tra loro legati dall'esistenza di cose, impianti e servizi comuni, in relazione di accessorietà necessaria con i fabbricati, sì da rendere applicabile la disciplina specifica del condominio ex art. 1117 c.c., anzichè quella generale della comunione (ex multiis: Cass. n.1344/2018; Cass. n. 32237/2019).
Pur tuttavia, va precisato che, in tema di legittimazione, la Suprema Corte si è anche occupata di chiarisce la distinzione tra le azioni legali, cioè tra la domanda di condanna a un facere
(l'esecuzione dei lavori) e la differe3nte domanda di risarcimento del danno. Per cui, quando si chiede al giudice di ordinare un intervento materiale su un bene di proprietà comune a più soggetti (in questo caso, i due condomini), sussistendo litisconsorzio necessario, la sentenza deve essere emessa nei confronti di tutti e, pertanto, ove sussistente un supercondominio, con evocazione in giudizio di questo. Al contrario, nella ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, sussiste solo un litisconsorzio facoltativo, poiché la responsabilità è solidale e il danneggiato può agire contro anche uno solo dei responsabili (Cass. Civ. Sez. 2 Ord. n.
16889/2025, resa in un caso esattamente identico di allagamenti in un immobile a piano terra, causato da un impianto fognario condiviso tra due condominii, in cui ha ritenuto la valida costituzione di entrambi). E poiché nel presente giudizio l'attore ha formulato chiaramente la sola domanda risarcitoria, cioè dei soli danni da esso subiti, deve conseguentemente ritenersi la sussistenza della legittimazione passiva e processuale dei due Condominii convenuti.
Peraltro, ad ulteriore conferma di ciò e della mancanza di prova di una carente legittimazione, va poi osservato che, allo stato, nessuno dei due convenuti ha fornito prova certa che la parte di canalizzazione rotta e, comunque, causa delle infiltrazioni e del crollo, fosse effettivamente comune ad entrambi e non fosse, invece, mera diramazione dalla conduttura comune e, perciò, di proprietà esclusiva del che se ne serve. La Suprema Corte ha infatti chiarito CP_1 che “Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di
3 edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio;
da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.)
è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio” (Cass. n. 2623/2021; analogamente
Cass. Sez. 2, sent. n. 13883/2010).
Per tali motivi, la domanda formulata da entrambi i Condominii convenuti, tesa ad accertare e dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva (rispettivamente sub 1 e 2 delle conclusioni), non può trovare accoglimento e va rigettata. Spese al definitivo.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
e del Controparte_1 Controparte_5
, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta la eccezione di litispendenza e la domanda dei Condominii convenuti tesa ad accertare e dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva.
2) Spese con la sentenza definitiva.
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Taranto, lì 24.11.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio EL AG
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