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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
AL AE, OR
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239002702267000 648979,58 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720031003608370000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720050030024387000 191611,86 1996 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060003772692000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060039092274000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720080000747128000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720080031965511000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720090026196355000 IVA-ALTRO 1993
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720090032555131000 57,19 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120000856430000 786,84 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a controparte e poi depositato presso la segreteria di questa Corte di Giustizia, la sig.a Ricorrente_1 – rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso avverso l'Intimazione di pagamento 0472023 9002702267/000, con notificazione postale in data 8/09/23, riguardante varie posizioni debitorie sottese asseritamente già notificate e contraddistinte come appresso: - Cartella
04720031003608370000; - Cartella 04720050030024387000; - Cartella 04720060003772692000; - Cartella
04720060039092274000; - Cartella 04720080000747128000; - Cartella 04720080031965511000; - Cartella
04720090026196355000; - Cartella 04720090032555131000; - Cartella 04720120000856430000. In particolare la ricorrente assume peraltro di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti sottesi, che a suo avviso vanno quindi annullati. In ogni caso, assume la ricorrente che dette cartelle sottese si riferiscono a tributi prescritti per decorso del termine ex lege, da intendersi di durata quinquennale per tutti i tributi in questione ai sensi della sentenza Sezioni Unite della Cassazione nr. 23397/2016, fermo restando inoltre il termine di prescrizione quinquennale sempre applicabile per sanzioni ed interessi (cfr. ex plurimis Cassazione
Sesta Sez. Civile Nr. 8120/2021). La ricorrente eccepisce altresì l'intervenuta decadenza relativamente a tutte le pretese tributarie, da intendersi per la dedotta insussistenza di una notifica regolare invalidamente basate soltanto sulla facoltà di riscossione tramite ruoli esattoriali. La ricorrente formula inoltre ulteriori doglianze, prospettando le censure appresso illustrate in sintesi nei loro profili essenziali (con rinvio comunque per relationem, all'occorrenza, al più articolato contenuto del ricorso): Violazione artt. 12 e 25
DPR n. 602/1973, atteso che nell'estratto di ruolo fornito in visione al contribuente risultano iscritte somme a titolo di interessi senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso e il periodo di mora, né sugli aggi applicati. Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, atteso che nulla è stato notificato ritualmente prima dell'atto qui impugnato, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento e delle dedotte cartelle esattoriali per difetto di motivazione, fermo restando che in base a consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr ex plurimis Cass. n° 2382/18) non è consentito all'Amministrazione sopperire a tale lacuna con successive integrazioni in sede processuale. Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata identificazione del notificante (il soggetto deve essere un messo comunale o un messo speciale autorizzato dall'Ufficio), nonché mancata specifica della formale sussistenza e della corretta formazione del ruolo di pagamento asseritamente posto a base della iniziativa di riscossione in esame.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia Entrate/RI evocata in giudizio per sollecitare il rigetto integrale delle richieste della ricorrente, nonché si è ritualmente costituita a seguito di intervento volontario anche l'Agenzia delle Entrate, anch'essa per sollecitare il rigetto delle richieste della ricorrente.
A seguito della costituzione delle due Agenzie resistenti la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa per ribadire le considerazioni di cui all'originario ricorso a fronte delle controdeduzioni formulate da dette resistenti, con particolare riferimento alla contestata ritualità e tempestività delle relate di notifica oggetto di contenzioso.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto addotto dalle parti ed esaminata la documentazione da esse ritualmente prodotta, si ritiene di dover senz'altro dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso alla luce di quanto appresso.
Come motivatamente rappresentato con puntuale documentazione di supporto da parte resistente , la tesi della ricorrente circa la mancata ricezione di regolare notifica degli atti prodromici all'impugnato provvedimento risulta obiettivamente sconfessata dai seguenti elementi: • cartella di pagamento n. 0472003
1003608370000 notificata a mezzo posta in data 23.01.2004 e consegnata a mani proprie della ricorrente;
• cartella di pagamento n. 04720050030024387000 notificata in data 1.12.2005 a mezzo posta ricevuta a mani della ricorrente;
• cartella di pagamento n. 04720060003772692000 notificata a mezzo posta in data
11.05.2006 (doc. n. 6); • cartella di pagamento n. 04720060039092274000 notificata a mezzo posta in data
24.01.2007; • cartella di pagamento n. 04720080000747128000 notificata a mezzo posta in data 27.03.2008;
• cartella di pagamento n. 047200800 31965511000 (e non …5112000 come inesattamente indicato nelle controdeduzioni AdER per mero errore materiale– n.d.r.) notificata in data 15.12.2008 a mezzo posta;
• cartella di pagamento n. 04720090026196355000 notificata a mezzo posta in data 15.09.2009; • cartella di pagamento n. 04720090032555131000 notificata a mezzo posta in data 7.11.2009; • cartella di pagamento n. 04720120000856430000 notificata a mezzo posta in data 2.12.2012. Da quanto sopra emerge obiettivamente la tempestività e regolarità delle espletate notifiche il che esclude senz'altro il decorso della eccepita prescrizione, essendo state le sottese cartelle di pagamento notificate entro 12 mesi dall'iscrizione a ruolo degli importi indicati dall'ente creditore, con notifiche tutte effettuate a mezzo posta come da cartoline di ricevimento e con relative buste ritirata o da familiare convivente (in molti casi il figlio) oppure direttamente dalla contribuente (cosicché del tutto ininfluente è la questione della raccomandata informativa sollevata dalla ricorrente, nella specie non occorrente). Ciò posto la mancata impugnazione nei termini di legge di tali provvedimenti sottesi ha reso definitive le relative pretese creditorie e quindi del tutto inaccoglibile il presente ricorso per le doglianze a vario titolo afferenti a detti provvedimenti. A ciò si aggiunge altresì, sulla base dei supporti documentali prodotti dalle resistenti Agenzie, che sono stati ritualmente notificati alla ricorrente anche i seguenti atti interruttivi della prescrizione relativamente alle pretese creditorie di cui trattasi: -avviso di intimazione di pagamento n. 04720099001977230 in data 15.12.2009; -avviso di intimazione di pagamento n. 04720139001102954000 in data 12.02.2013; -avviso di intimazione di pagamento n.
04720189010352119000 in data 3.10.2019; -avviso di intimazione di pagamento n. 04720109011322905000 in data 26.02.2010; -avviso di intimazione di pagamento n. 04720129023259619000 in data 14.12.2012; - avviso di intimazione di pagamento n. 04720199007668240000 in data 28.01.2020. Deve quindi rilevarsi in buona sostanza - come puntualmente evidenziato da parte resistente - che l'Ufficio ha provveduto con tempestiva periodicità a notificare all'odierna ricorrente avvisi di intimazione pagamento riportanti tutte le cartelle di pagamento che nel corso degli anni sono state notificate alla contribuente e qui oggetto di contenzioso come atti sottesi all'impugnato avviso di intimazione di pagamento notificato da ultimo in data
8.09.2023, vale a dire unico atto direttamente impugnato nei termini di legge dalla contribuente medesima.
Quanto alla formulata eccezione di nullità della cartella di pagamento per assenza di indicazione della data di consegna del ruolo ai fini del calcolo degli interessi, se ne deve senz'altro rilevare l'infondatezza atteso che ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 321 del 1999 che disciplina il contenuto della cartella di pagamento "il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che.. omissis... devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo al Concessionario." Ed invero, tale previsione
è dovuta al fatto che la data di consegna del ruolo ex art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973 e D.M. n. 321/1999
Banca_1 un requisito del contenuto del ruolo che assume rilevanza unicamente nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. l) D.M. n. 321 del 1999). A tenore dell'art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, invero, “La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” ed è proprio tale indicazione a rendere possibile per il contribuente svolgere il calcolo degli interessi, i quali in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961 si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi stessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite e quindi pienamente conoscibili da parte del contribuente.
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni argomentazione e richiesta sviluppata in atti dalle parti – questa Corte ritiene doversi senz'altro respingere il proposto ricorso, con condanna per l'effetto di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore delle due Agenzie resistenti, equamente liquidate nella misura di complessivi euro 1.600,00 oltre agli oneri accessori di legge, da suddividersi in pari misura fra le Agenzie medesime.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge il proposto ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle due Agenzie resistenti, spese liquidate complessivamente in euro
1.600,00 oltre agli oneri accessori di legge, da suddividersi in pari misura fra le Agenzie medesime.
Così deciso in FR in data 26 marzo 2024.
Il OR estensore Il Presidente Dr. Raffaele Montaldi Dr. Luigi Nocella
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
AL AE, OR
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239002702267000 648979,58 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720031003608370000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720050030024387000 191611,86 1996 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060003772692000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060039092274000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720080000747128000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720080031965511000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720090026196355000 IVA-ALTRO 1993
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720090032555131000 57,19 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120000856430000 786,84 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a controparte e poi depositato presso la segreteria di questa Corte di Giustizia, la sig.a Ricorrente_1 – rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso avverso l'Intimazione di pagamento 0472023 9002702267/000, con notificazione postale in data 8/09/23, riguardante varie posizioni debitorie sottese asseritamente già notificate e contraddistinte come appresso: - Cartella
04720031003608370000; - Cartella 04720050030024387000; - Cartella 04720060003772692000; - Cartella
04720060039092274000; - Cartella 04720080000747128000; - Cartella 04720080031965511000; - Cartella
04720090026196355000; - Cartella 04720090032555131000; - Cartella 04720120000856430000. In particolare la ricorrente assume peraltro di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti sottesi, che a suo avviso vanno quindi annullati. In ogni caso, assume la ricorrente che dette cartelle sottese si riferiscono a tributi prescritti per decorso del termine ex lege, da intendersi di durata quinquennale per tutti i tributi in questione ai sensi della sentenza Sezioni Unite della Cassazione nr. 23397/2016, fermo restando inoltre il termine di prescrizione quinquennale sempre applicabile per sanzioni ed interessi (cfr. ex plurimis Cassazione
Sesta Sez. Civile Nr. 8120/2021). La ricorrente eccepisce altresì l'intervenuta decadenza relativamente a tutte le pretese tributarie, da intendersi per la dedotta insussistenza di una notifica regolare invalidamente basate soltanto sulla facoltà di riscossione tramite ruoli esattoriali. La ricorrente formula inoltre ulteriori doglianze, prospettando le censure appresso illustrate in sintesi nei loro profili essenziali (con rinvio comunque per relationem, all'occorrenza, al più articolato contenuto del ricorso): Violazione artt. 12 e 25
DPR n. 602/1973, atteso che nell'estratto di ruolo fornito in visione al contribuente risultano iscritte somme a titolo di interessi senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso e il periodo di mora, né sugli aggi applicati. Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, atteso che nulla è stato notificato ritualmente prima dell'atto qui impugnato, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento e delle dedotte cartelle esattoriali per difetto di motivazione, fermo restando che in base a consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr ex plurimis Cass. n° 2382/18) non è consentito all'Amministrazione sopperire a tale lacuna con successive integrazioni in sede processuale. Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata identificazione del notificante (il soggetto deve essere un messo comunale o un messo speciale autorizzato dall'Ufficio), nonché mancata specifica della formale sussistenza e della corretta formazione del ruolo di pagamento asseritamente posto a base della iniziativa di riscossione in esame.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia Entrate/RI evocata in giudizio per sollecitare il rigetto integrale delle richieste della ricorrente, nonché si è ritualmente costituita a seguito di intervento volontario anche l'Agenzia delle Entrate, anch'essa per sollecitare il rigetto delle richieste della ricorrente.
A seguito della costituzione delle due Agenzie resistenti la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa per ribadire le considerazioni di cui all'originario ricorso a fronte delle controdeduzioni formulate da dette resistenti, con particolare riferimento alla contestata ritualità e tempestività delle relate di notifica oggetto di contenzioso.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto addotto dalle parti ed esaminata la documentazione da esse ritualmente prodotta, si ritiene di dover senz'altro dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso alla luce di quanto appresso.
Come motivatamente rappresentato con puntuale documentazione di supporto da parte resistente , la tesi della ricorrente circa la mancata ricezione di regolare notifica degli atti prodromici all'impugnato provvedimento risulta obiettivamente sconfessata dai seguenti elementi: • cartella di pagamento n. 0472003
1003608370000 notificata a mezzo posta in data 23.01.2004 e consegnata a mani proprie della ricorrente;
• cartella di pagamento n. 04720050030024387000 notificata in data 1.12.2005 a mezzo posta ricevuta a mani della ricorrente;
• cartella di pagamento n. 04720060003772692000 notificata a mezzo posta in data
11.05.2006 (doc. n. 6); • cartella di pagamento n. 04720060039092274000 notificata a mezzo posta in data
24.01.2007; • cartella di pagamento n. 04720080000747128000 notificata a mezzo posta in data 27.03.2008;
• cartella di pagamento n. 047200800 31965511000 (e non …5112000 come inesattamente indicato nelle controdeduzioni AdER per mero errore materiale– n.d.r.) notificata in data 15.12.2008 a mezzo posta;
• cartella di pagamento n. 04720090026196355000 notificata a mezzo posta in data 15.09.2009; • cartella di pagamento n. 04720090032555131000 notificata a mezzo posta in data 7.11.2009; • cartella di pagamento n. 04720120000856430000 notificata a mezzo posta in data 2.12.2012. Da quanto sopra emerge obiettivamente la tempestività e regolarità delle espletate notifiche il che esclude senz'altro il decorso della eccepita prescrizione, essendo state le sottese cartelle di pagamento notificate entro 12 mesi dall'iscrizione a ruolo degli importi indicati dall'ente creditore, con notifiche tutte effettuate a mezzo posta come da cartoline di ricevimento e con relative buste ritirata o da familiare convivente (in molti casi il figlio) oppure direttamente dalla contribuente (cosicché del tutto ininfluente è la questione della raccomandata informativa sollevata dalla ricorrente, nella specie non occorrente). Ciò posto la mancata impugnazione nei termini di legge di tali provvedimenti sottesi ha reso definitive le relative pretese creditorie e quindi del tutto inaccoglibile il presente ricorso per le doglianze a vario titolo afferenti a detti provvedimenti. A ciò si aggiunge altresì, sulla base dei supporti documentali prodotti dalle resistenti Agenzie, che sono stati ritualmente notificati alla ricorrente anche i seguenti atti interruttivi della prescrizione relativamente alle pretese creditorie di cui trattasi: -avviso di intimazione di pagamento n. 04720099001977230 in data 15.12.2009; -avviso di intimazione di pagamento n. 04720139001102954000 in data 12.02.2013; -avviso di intimazione di pagamento n.
04720189010352119000 in data 3.10.2019; -avviso di intimazione di pagamento n. 04720109011322905000 in data 26.02.2010; -avviso di intimazione di pagamento n. 04720129023259619000 in data 14.12.2012; - avviso di intimazione di pagamento n. 04720199007668240000 in data 28.01.2020. Deve quindi rilevarsi in buona sostanza - come puntualmente evidenziato da parte resistente - che l'Ufficio ha provveduto con tempestiva periodicità a notificare all'odierna ricorrente avvisi di intimazione pagamento riportanti tutte le cartelle di pagamento che nel corso degli anni sono state notificate alla contribuente e qui oggetto di contenzioso come atti sottesi all'impugnato avviso di intimazione di pagamento notificato da ultimo in data
8.09.2023, vale a dire unico atto direttamente impugnato nei termini di legge dalla contribuente medesima.
Quanto alla formulata eccezione di nullità della cartella di pagamento per assenza di indicazione della data di consegna del ruolo ai fini del calcolo degli interessi, se ne deve senz'altro rilevare l'infondatezza atteso che ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 321 del 1999 che disciplina il contenuto della cartella di pagamento "il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che.. omissis... devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo al Concessionario." Ed invero, tale previsione
è dovuta al fatto che la data di consegna del ruolo ex art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973 e D.M. n. 321/1999
Banca_1 un requisito del contenuto del ruolo che assume rilevanza unicamente nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. l) D.M. n. 321 del 1999). A tenore dell'art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, invero, “La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” ed è proprio tale indicazione a rendere possibile per il contribuente svolgere il calcolo degli interessi, i quali in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961 si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi stessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite e quindi pienamente conoscibili da parte del contribuente.
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni argomentazione e richiesta sviluppata in atti dalle parti – questa Corte ritiene doversi senz'altro respingere il proposto ricorso, con condanna per l'effetto di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore delle due Agenzie resistenti, equamente liquidate nella misura di complessivi euro 1.600,00 oltre agli oneri accessori di legge, da suddividersi in pari misura fra le Agenzie medesime.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge il proposto ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle due Agenzie resistenti, spese liquidate complessivamente in euro
1.600,00 oltre agli oneri accessori di legge, da suddividersi in pari misura fra le Agenzie medesime.
Così deciso in FR in data 26 marzo 2024.
Il OR estensore Il Presidente Dr. Raffaele Montaldi Dr. Luigi Nocella