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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15356 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17585 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
CF: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paola Chiovelli giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
CF: ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
OGGETTO: diritti della personalità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente ha rilevato la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 11/06/2015 sulla edizione di Roma del quotidiano on line “Il quotidiano italiano” dal titolo
“Roma - piegata dalla Regione” a firma del resistente Parte_2
signor nella parte in cui il resistente ha affermato CP_1
pagina 1 quanto segue: “Tra l'altro nota a margine, è lo stesso che Parte_1
autorizzò la ripartenza del treno, coinvolto nel tragico incidente avvenuto a PL nei pressi di senza il via libera del Capo Pt_3
Stazione di Civita Castellana.
Mossa vietata dal regolamento”. Il ricorrente ha rappresentato di aver sporto querela in data 1/09/2015 e il procedimento penale veniva definito con la sentenza n. 2813/2020 con la condanna del resistente per i reati ascritti e per il risarcimento del danno a favore del ricorrente da liquidarsi in separata sede. Il ricorrente ha, poi, richiamato anche il verbale della commissione di inchiesta per il suddetto incidente avvenuto il 29.05.2014 in prossimità della PL n. 24 in località Moretti sulla Ferrovia Roma - , a cui l'articolo faceva riferimento. Pt_2
Ha concluso chiedendo di condannare il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale della somma che verrà stabilita dal tribunale in via equitativa, oltre gli interessi legali dalla domanda, con la pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc sulle principali testate diffuse sul territorio del Lazio e sui siti on line delle medesime testate e con la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 24/01/2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente, non sono state ammesse le richieste istruttorie ed è stata fissata l'udienza del 17/10/2025 per la rimessione della causa in decisione.
pagina 2 Con note il ricorrente ha ribadito quanto in atti e ha precisato le conclusioni quantificando il danno in complessivi € 52.622,00, di cui
€ 20.000,00 per danno morale, € 30.000,00 per danno all'immagine,
€ 2.622,00 per danno patrimoniale “Spese legali come documentate nella sentenza penale e non corrisposte dal Signor CP_1
tanto da costringere il ricorrente a svolgere azioni esecutive (doc.to all.to n.
4 - Precetto Signor - depositato)” e ha insistito CP_2
per l'ammissione delle richieste istruttorie.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero.
Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge(quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati pagina 3 dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
Con la sentenza n. 36045/2014 la Cassazione ha chiarito la diversità tra la cronaca e la critica, specificando quanto segue: “
4.3. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la
pagina 4 critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia
"obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni
e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n.
7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza
CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso
[...]
Gmbh c. Austria ric. n° 58547/00, Controparte_3
nonché sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. n° Per_1
75088/01), ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto
e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1°.
7.1997 caso OB
c/Austria par. 33)”.
pagina 5 La Suprema Corte ha ribadito, con l' ordinanza n. 19277/2023, che
“il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011,
Rv. 617513 - 01)”.
Nel caso in esame, si rileva che quanto affermato nell'articolo in questione in ordine, alla condotta attribuita al ricorrente in occasione del tragico incidente avvenuto a PL nei pressi di , non Pt_3
rispetta il principio di verità della notizia e, quindi, non ricorre né il diritto di cronaca né il diritto di critica.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la sentenza n. 2813/2020 che ha condannato il resistente per il reato di diffamazione e la relazione della commissione d'inchiesta, depositata in atti, e già valutata in sede penale, che ha escluso il coinvolgimento del ricorrente nella causazione dell'incidente ferroviario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il resistente ha attribuito falsamente al ricorrente una condotta che non ha trovato alcun riscontro nella documentazione in atti.
Pertanto, sussiste il diritto al risarcimento del danno da diffamazione.
pagina 6 Per quanto attiene alla prova del danno, esso può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini
Cass. Ord. n. 13153/2017), dovendosi, invece, escludere che coincida con l'evento dannoso o sussista in re ipsa;
sul punto la
Cassazione ha, infatti, chiarito che il danno risarcibile non può essere identificato con la lesione del diritto, in quanto configurerebbe un danno punitivo non previsto dalle norme (Cass. Ord. n.
19434/2019; Cass. Ord. n.30956/2017; Cass. Ord. n. 25420/2017;
Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).
Nel caso in esame, ai fini della quantificazione assumono rilievo i seguenti criteri: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.
Il danno va, quindi, quantificato in via equitativa in complessivi €
12.000,00, comprensivi di oneri accessori, trattandosi di diffamazione di modesta gravità.
Per quanto attiene alla domanda avente a oggetto il risarcimento del danno patrimoniale di € 2.622,00 per spese legali, essa non può essere accolta, sia in quanto domanda nuova rispetto al ricorso sia in quanto il ricorrente già dispone di un titolo esecutivo.
Da ultimo, non si dispone la pubblicazione della sentenza, tenuto conto del tempo trascorso tra l'articolo e il presente giudizio.
pagina 7 Alla condanna del resistente, segue la condanna alle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in € 518,00 per spese vive e €
3.809,00, per competenze oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in
€ 12.000,00;
- condanna il resistente alle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in € 518,00 per spese e € 3.809,00, per competenze oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/10/2025
Il Giudice
dott. Lilla De Nuccio
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17585 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
CF: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paola Chiovelli giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
CF: ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
OGGETTO: diritti della personalità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente ha rilevato la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 11/06/2015 sulla edizione di Roma del quotidiano on line “Il quotidiano italiano” dal titolo
“Roma - piegata dalla Regione” a firma del resistente Parte_2
signor nella parte in cui il resistente ha affermato CP_1
pagina 1 quanto segue: “Tra l'altro nota a margine, è lo stesso che Parte_1
autorizzò la ripartenza del treno, coinvolto nel tragico incidente avvenuto a PL nei pressi di senza il via libera del Capo Pt_3
Stazione di Civita Castellana.
Mossa vietata dal regolamento”. Il ricorrente ha rappresentato di aver sporto querela in data 1/09/2015 e il procedimento penale veniva definito con la sentenza n. 2813/2020 con la condanna del resistente per i reati ascritti e per il risarcimento del danno a favore del ricorrente da liquidarsi in separata sede. Il ricorrente ha, poi, richiamato anche il verbale della commissione di inchiesta per il suddetto incidente avvenuto il 29.05.2014 in prossimità della PL n. 24 in località Moretti sulla Ferrovia Roma - , a cui l'articolo faceva riferimento. Pt_2
Ha concluso chiedendo di condannare il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale della somma che verrà stabilita dal tribunale in via equitativa, oltre gli interessi legali dalla domanda, con la pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc sulle principali testate diffuse sul territorio del Lazio e sui siti on line delle medesime testate e con la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 24/01/2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente, non sono state ammesse le richieste istruttorie ed è stata fissata l'udienza del 17/10/2025 per la rimessione della causa in decisione.
pagina 2 Con note il ricorrente ha ribadito quanto in atti e ha precisato le conclusioni quantificando il danno in complessivi € 52.622,00, di cui
€ 20.000,00 per danno morale, € 30.000,00 per danno all'immagine,
€ 2.622,00 per danno patrimoniale “Spese legali come documentate nella sentenza penale e non corrisposte dal Signor CP_1
tanto da costringere il ricorrente a svolgere azioni esecutive (doc.to all.to n.
4 - Precetto Signor - depositato)” e ha insistito CP_2
per l'ammissione delle richieste istruttorie.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero.
Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge(quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati pagina 3 dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
Con la sentenza n. 36045/2014 la Cassazione ha chiarito la diversità tra la cronaca e la critica, specificando quanto segue: “
4.3. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la
pagina 4 critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia
"obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni
e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n.
7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza
CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso
[...]
Gmbh c. Austria ric. n° 58547/00, Controparte_3
nonché sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. n° Per_1
75088/01), ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto
e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1°.
7.1997 caso OB
c/Austria par. 33)”.
pagina 5 La Suprema Corte ha ribadito, con l' ordinanza n. 19277/2023, che
“il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011,
Rv. 617513 - 01)”.
Nel caso in esame, si rileva che quanto affermato nell'articolo in questione in ordine, alla condotta attribuita al ricorrente in occasione del tragico incidente avvenuto a PL nei pressi di , non Pt_3
rispetta il principio di verità della notizia e, quindi, non ricorre né il diritto di cronaca né il diritto di critica.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la sentenza n. 2813/2020 che ha condannato il resistente per il reato di diffamazione e la relazione della commissione d'inchiesta, depositata in atti, e già valutata in sede penale, che ha escluso il coinvolgimento del ricorrente nella causazione dell'incidente ferroviario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il resistente ha attribuito falsamente al ricorrente una condotta che non ha trovato alcun riscontro nella documentazione in atti.
Pertanto, sussiste il diritto al risarcimento del danno da diffamazione.
pagina 6 Per quanto attiene alla prova del danno, esso può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini
Cass. Ord. n. 13153/2017), dovendosi, invece, escludere che coincida con l'evento dannoso o sussista in re ipsa;
sul punto la
Cassazione ha, infatti, chiarito che il danno risarcibile non può essere identificato con la lesione del diritto, in quanto configurerebbe un danno punitivo non previsto dalle norme (Cass. Ord. n.
19434/2019; Cass. Ord. n.30956/2017; Cass. Ord. n. 25420/2017;
Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).
Nel caso in esame, ai fini della quantificazione assumono rilievo i seguenti criteri: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.
Il danno va, quindi, quantificato in via equitativa in complessivi €
12.000,00, comprensivi di oneri accessori, trattandosi di diffamazione di modesta gravità.
Per quanto attiene alla domanda avente a oggetto il risarcimento del danno patrimoniale di € 2.622,00 per spese legali, essa non può essere accolta, sia in quanto domanda nuova rispetto al ricorso sia in quanto il ricorrente già dispone di un titolo esecutivo.
Da ultimo, non si dispone la pubblicazione della sentenza, tenuto conto del tempo trascorso tra l'articolo e il presente giudizio.
pagina 7 Alla condanna del resistente, segue la condanna alle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in € 518,00 per spese vive e €
3.809,00, per competenze oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in
€ 12.000,00;
- condanna il resistente alle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in € 518,00 per spese e € 3.809,00, per competenze oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/10/2025
Il Giudice
dott. Lilla De Nuccio
pagina 8