Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 588
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di accertamento per decadenza del potere di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento è stato notificato tempestivamente, applicando la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del D.lgs. 218/1997 e che non vi è stata alcuna decadenza in quanto la notifica è avvenuta entro i termini prorogati.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'obbligo di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio si è svolto in modo ampio e che la società ricorrente non ha dimostrato che un diverso esito del procedimento si sarebbe verificato con un contraddittorio preventivo. Inoltre, la società non ha fornito la documentazione richiesta né ha contestato il merito dell'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 588
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo