CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA LI, Presidente
ROSI LI, TO
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10745/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO ACCERTAMEN n. TK30366022202_2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8574/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'atto di accertamento n. TK30366022202/2024, avente a oggetto la contestazione afferente una minore Iva detraibile per l'anno 2017, pari a euro 427.314,00, irrogando sanzioni per euro 721.092,38, a seguito di raffronto tra l'imposta ammessa in detrazione indicata in dichiarazione IVA con i dati trasmessi dai fornitori della Ricorrente_1 S.R.L., essendo stato evidenziato uno scostamento tra l'IVA detratta, e l'IVA comunicata dai fornitori in spesometro. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'atto di accertamento. Nullità. Decadenza dal potere di accertamento da parte dell'Agenzia per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 43 D.p.r. n. 600/1973. L'avviso di accertamento è stato notificato oltre i termini di decadenza previsti, ossia «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione». (31 dicembre 2023), non rilevando la normativa COVID che non riguarda la decadenza;
2) Violazione degli artt.
5-ter d.lgs. n. 218/1997, 10 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
97 Cost. Enunciazione del contraddittorio solo in senso formale. Violazione degli artt. 41 e 51 della carta di
Nizza e violazione dell'obbligo di motivazione, non avendo l'Ufficio esperito il contraddittorio endoprocedimentale.
Che si è costituita l'Agenzia delle entrate e ha fatto presente di avere chiesto giustificazione della discrepanza tra gli importi indicati a titolo di IVA nel modello 2018, in relazione al modello integrativo trasmesso in data
28/11/2023, che non risultava, in ogni caso, in linea con i rilievi esposti all'interno dell'invito
TK3I16601235/2023 notificato dall'Ufficio, 'Ufficio riteneva di non dover prendere in considerazione tale
Modello IVA 2018 BASE integrativo ai fini della determinazione delle maggiori imposte dovute dalla Ricorrente_1, considerato anche che, quest'ultima, non aveva comunque provveduto a regolarizzare la propria posizione versando la maggiore imposta secondo quanto dichiarato in tale modello. Parte resistente evidenziava, più specificamente, quanto al primo motivo, che l'atto impugnato è stato tempestivamente notificato in data
14/03/2024 a prescindere dalla proroga prevista dall'art. 67 sopra citato e in nessuna decadenza è incorso l'Ufficio, in quanto è previsto, dal periodo di imposta 2016, che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Inoltre, è applicabile la proroga di 120 giorni prevista dal comma 3 bis dell'articolo 5 del d.lgs. 218/1997: nel caso di specie è stato notificato tramite PEC in data 03/11/2023, giusti allegati, l'invito a comparire n. TK3I16600157/2023 per l'instaurazione del contraddittorio, formulato ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs. 218/1997. Il citato comma 3 bis statuisce che
“qualora fra la data di comparizione di cui al comma 1 lett. b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine d decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario”.
La data fissata per la presentazione al contraddittorio, era il giorno 13/11/2023, mentre il termine entro cui notificare l'accertamento, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, era il 31/12/2023, con la conseguenza che, a tale ultima data, doveva essere applicata la proroga di 120 giorni l'atto impugnato poteva essere notificato entro il 29/04/2024. La notifica dell'atto impugnato, perfezionatasi in data 14/03/2024, è dunque tempestiva. Con quanto specificato, risulta altresì infondato il secondo motivo, che lamentava la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il contraddittorio non è stato limitato alla sola formale notificazione dell'invito emesso ai sensi dell'art.
5-ter del D. Lgs. n. 218/1997, come da ricostruzione delle missive intercorse con la società ricorrente. La società non ha esibito né le fatture emesse da “Società_1
S.r.l.” (soggetto che mediante interrogazione in Anagrafe Tributaria, per il periodo di imposta 2017, non risultava esistente) né l'ulteriore documentazione, richiesta in più fasi, sia mediante invito sia tramite mail.
Quindi non si è potuta verificare le ragioni della differenza riscontrata tra quanto dichiarato all'interno del modello IVA 2018 e quanto comunicato mediante il c.d. spesometro da parte dei fornitori della Ricorrente_1
S.r.l.. Non sussiste pertanto, da parte dell'Ufficio, alcuna violazione dei principi di buona fede, collaborazione, imparzialità e buona amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso non è fondato, in quanto va innanzitutto riaffermato che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, che assume valenza superiore della circolare ministeriale richiamata da parte resistente, la sospensione di cui all'art. 67 cit. si applica non solo in riferimento ai termini delle attività che spirano nel corso dell'anno 2020, bensì anche ai termini di prescrizione o decadenza sospesi e non in scadenza entro il 2020. Pertanto non si è verificata alcuna decadenza e comunque le argomentazioni richiamate dall'Agenzia delle entrate evidenziano la tempistica del potere accertativo in considerazione della data di notifica dell'atto qui impugnato;
che l'avviso di accertamento è correttamente motivato ed è legittimo essendosi svolto un ampio contraddittorio sulle ragioni della discrepanza evidenziate, ma comunque la parte ricorrente, nel lamentare la nullità dell'atto impugnato per carenza di un contraddittorio preventivo, non dimostra che ove l'Ufficio avesse instaurato correttamente il contraddittorio preventivo, il procedimento amministrativo avrebbe potuto comportare un risultato diverso. L'attività di controllo espletata dall'Agenzia delle entrate aveva preso avviso dall'esame incrociato dei dati indicati nella dichiarazione IVA presentata dalla Società per l'anno d'imposta
2017 con quelli comunicati dai suoi clienti nel modello di comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 78/ 2010, c.d.
TK3116601235/2023, notificato con PEC, in data 3 novembre 2023, la società ricorrente non ha fornito gli elementi richiesti, né con il presente ricorso la società ha contestato il merito dell'accertamento, non avendo allegato le fatture ricevute dalla Società “Società_1 S.R.L.”, società non esistente nell'annualità in contestazione (2017). Peraltro, va evidenziato che di entrambe le società Società_1 del
Società_1 srl e Società_1 del lavoro soc coop a r.l. era rappresentante legale la stessa persona che risultava anche essere depositario fino al 30 giugno 2019 delle scritture contabili della Ricorrente_1 S.r.l. fino al
30/06/2019;
che pertanto il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
CHE LIQUIDA IN EURO QUINDICIMILA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 22 settembre 2025.
Il Giudice TO Il Presidente
LI OS LI IC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA LI, Presidente
ROSI LI, TO
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10745/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO ACCERTAMEN n. TK30366022202_2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8574/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'atto di accertamento n. TK30366022202/2024, avente a oggetto la contestazione afferente una minore Iva detraibile per l'anno 2017, pari a euro 427.314,00, irrogando sanzioni per euro 721.092,38, a seguito di raffronto tra l'imposta ammessa in detrazione indicata in dichiarazione IVA con i dati trasmessi dai fornitori della Ricorrente_1 S.R.L., essendo stato evidenziato uno scostamento tra l'IVA detratta, e l'IVA comunicata dai fornitori in spesometro. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'atto di accertamento. Nullità. Decadenza dal potere di accertamento da parte dell'Agenzia per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 43 D.p.r. n. 600/1973. L'avviso di accertamento è stato notificato oltre i termini di decadenza previsti, ossia «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione». (31 dicembre 2023), non rilevando la normativa COVID che non riguarda la decadenza;
2) Violazione degli artt.
5-ter d.lgs. n. 218/1997, 10 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
97 Cost. Enunciazione del contraddittorio solo in senso formale. Violazione degli artt. 41 e 51 della carta di
Nizza e violazione dell'obbligo di motivazione, non avendo l'Ufficio esperito il contraddittorio endoprocedimentale.
Che si è costituita l'Agenzia delle entrate e ha fatto presente di avere chiesto giustificazione della discrepanza tra gli importi indicati a titolo di IVA nel modello 2018, in relazione al modello integrativo trasmesso in data
28/11/2023, che non risultava, in ogni caso, in linea con i rilievi esposti all'interno dell'invito
TK3I16601235/2023 notificato dall'Ufficio, 'Ufficio riteneva di non dover prendere in considerazione tale
Modello IVA 2018 BASE integrativo ai fini della determinazione delle maggiori imposte dovute dalla Ricorrente_1, considerato anche che, quest'ultima, non aveva comunque provveduto a regolarizzare la propria posizione versando la maggiore imposta secondo quanto dichiarato in tale modello. Parte resistente evidenziava, più specificamente, quanto al primo motivo, che l'atto impugnato è stato tempestivamente notificato in data
14/03/2024 a prescindere dalla proroga prevista dall'art. 67 sopra citato e in nessuna decadenza è incorso l'Ufficio, in quanto è previsto, dal periodo di imposta 2016, che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Inoltre, è applicabile la proroga di 120 giorni prevista dal comma 3 bis dell'articolo 5 del d.lgs. 218/1997: nel caso di specie è stato notificato tramite PEC in data 03/11/2023, giusti allegati, l'invito a comparire n. TK3I16600157/2023 per l'instaurazione del contraddittorio, formulato ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs. 218/1997. Il citato comma 3 bis statuisce che
“qualora fra la data di comparizione di cui al comma 1 lett. b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine d decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario”.
La data fissata per la presentazione al contraddittorio, era il giorno 13/11/2023, mentre il termine entro cui notificare l'accertamento, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, era il 31/12/2023, con la conseguenza che, a tale ultima data, doveva essere applicata la proroga di 120 giorni l'atto impugnato poteva essere notificato entro il 29/04/2024. La notifica dell'atto impugnato, perfezionatasi in data 14/03/2024, è dunque tempestiva. Con quanto specificato, risulta altresì infondato il secondo motivo, che lamentava la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il contraddittorio non è stato limitato alla sola formale notificazione dell'invito emesso ai sensi dell'art.
5-ter del D. Lgs. n. 218/1997, come da ricostruzione delle missive intercorse con la società ricorrente. La società non ha esibito né le fatture emesse da “Società_1
S.r.l.” (soggetto che mediante interrogazione in Anagrafe Tributaria, per il periodo di imposta 2017, non risultava esistente) né l'ulteriore documentazione, richiesta in più fasi, sia mediante invito sia tramite mail.
Quindi non si è potuta verificare le ragioni della differenza riscontrata tra quanto dichiarato all'interno del modello IVA 2018 e quanto comunicato mediante il c.d. spesometro da parte dei fornitori della Ricorrente_1
S.r.l.. Non sussiste pertanto, da parte dell'Ufficio, alcuna violazione dei principi di buona fede, collaborazione, imparzialità e buona amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso non è fondato, in quanto va innanzitutto riaffermato che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, che assume valenza superiore della circolare ministeriale richiamata da parte resistente, la sospensione di cui all'art. 67 cit. si applica non solo in riferimento ai termini delle attività che spirano nel corso dell'anno 2020, bensì anche ai termini di prescrizione o decadenza sospesi e non in scadenza entro il 2020. Pertanto non si è verificata alcuna decadenza e comunque le argomentazioni richiamate dall'Agenzia delle entrate evidenziano la tempistica del potere accertativo in considerazione della data di notifica dell'atto qui impugnato;
che l'avviso di accertamento è correttamente motivato ed è legittimo essendosi svolto un ampio contraddittorio sulle ragioni della discrepanza evidenziate, ma comunque la parte ricorrente, nel lamentare la nullità dell'atto impugnato per carenza di un contraddittorio preventivo, non dimostra che ove l'Ufficio avesse instaurato correttamente il contraddittorio preventivo, il procedimento amministrativo avrebbe potuto comportare un risultato diverso. L'attività di controllo espletata dall'Agenzia delle entrate aveva preso avviso dall'esame incrociato dei dati indicati nella dichiarazione IVA presentata dalla Società per l'anno d'imposta
2017 con quelli comunicati dai suoi clienti nel modello di comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 78/ 2010, c.d.
TK3116601235/2023, notificato con PEC, in data 3 novembre 2023, la società ricorrente non ha fornito gli elementi richiesti, né con il presente ricorso la società ha contestato il merito dell'accertamento, non avendo allegato le fatture ricevute dalla Società “Società_1 S.R.L.”, società non esistente nell'annualità in contestazione (2017). Peraltro, va evidenziato che di entrambe le società Società_1 del
Società_1 srl e Società_1 del lavoro soc coop a r.l. era rappresentante legale la stessa persona che risultava anche essere depositario fino al 30 giugno 2019 delle scritture contabili della Ricorrente_1 S.r.l. fino al
30/06/2019;
che pertanto il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
CHE LIQUIDA IN EURO QUINDICIMILA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 22 settembre 2025.
Il Giudice TO Il Presidente
LI OS LI IC