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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/08/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 NICOLA BARSOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via Alcide De Gasperi n. 83, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NICOLA CP_1 C.F._2 BARSOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via Alcide De Gasperi n. 83, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nell'accordo allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per divorzio nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario in regime di comunione legale dei beni ad AR (NA) il 02.10.1993; dall'unione coniugale sono nati il
09.01.1995 il figlio e il 11.05.1998 la figlia , oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il 29.09.2006 il Tribunale di Roma, dove gli stessi nel frattempo si erano trasferiti, ha omologato la separazione consensuale da loro richiesta (causa n. R.G. 37679/2006); seppur essi non avessero mai inteso riconciliarsi, a seguito di una fugace frequentazione in data 29.06.2010 è nato il terzo figlio
[...]
; nel 2014, essendo diventata insegnante di ruolo, la convenuta si è trasferita a Per_3
Lucca con i figli e , mentre il figlio ha continuato a vivere a Per_2 Per_3 Per_1
Roma con il padre. Ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidare il figlio minore , nato a [...] il [...], Per_3 congiuntamente ad entrambi genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
porre a proprio carico l'obbligo di versare alla convenuta la somma di €
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
prevedere che lo stesso potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica Per_3 sera, nonché nel periodo delle vacanze scolastiche estive per almeno 4 settimane anche consecutive, facendosi interamente carico delle spese di viaggio in treno affrontate dal figlio per i trasferimenti da Lucca a Roma e viceversa.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.04.2025 il
Giudice ha emesso i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis. 22 c.p.c.:
“- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e prevalentemente Per_3 collocato presso l'abitazione materna a Capannori;
pagina 2 di 5 - Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 07/10/2020, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso;
- Nessun contributo viene previsto a favore della convenuta per il mantenimento della figlia maggiorenne che il padre deduce essere già economicamente autosufficiente, in Per_2 assenza della prova, il cui onere incombe sulla parte che detto contributo richiede, circa la sussistenza/permanenza dei presupposti per il relativo riconoscimento, avendo peraltro il ricorrente offerto in produzione anche il contratto di lavoro della figlia, ormai ventisettenne”.
Inoltre, ritenuto necessario procedere all'ascolto del figlio minore al fine di stabilire il miglior regime delle frequentazioni con il padre, tenuto conto dell'assenza di una pregressa regolamentazione e della distanza tra le relative abitazioni (Roma-Lucca), ha fissato l'udienza di ascolto del minore.
Nelle more, la parte convenuta si è costituita in giudizio a mezzo del medesimo legale di parte ricorrente, rappresentando il raggiungimento di un accordo per il mutamento del divorzio da giudiziale a congiunto, alle seguenti condizioni, delle quali le parti hanno chiesto l'accoglimento:
“1) il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ai genitori, con Per_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica con la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese Per_3 nel periodo scolastico, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, nonché nel periodo delle vacanze scolastiche estive per almeno quattro settimane anche consecutive, facendosi interamente carico delle spese di viaggio in treno affrontate dal figlio per i trasferimenti da Lucca a Roma e viceversa;
3) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di € 350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo siglato dal Tribunale in intestazione in data 07.10.2020;
pagina 3 di 5 4) il sig. si impegna al pagamento della somma di € 1.502,79 a titolo di Parte_1 arretrati non pagati dalla sig.ra a per l'utenza in cui abita CP_1 Controparte_2 con il figlio, tramite rateizzazione di dodici mensilità e, al termine del pagamento del predetto debito, al rimborso a favore della sig.ra della somma di € 1.800,00 in rate CP_1 mensili da € 200,00 ciascuna a titolo di rimborso di spese odontoiatriche sostenute dalla predetta per il figlio minorenne ”. Per_3
In virtù della costituzione della convenuta e dell'accordo raggiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, peraltro residenti da anni in
Regioni diverse, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi, nonché dall'accordo allegato alle note congiunte depositate il 09.06.2025.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome rispondente agli interessi del figlio minore , garantendogli il diritto alla Per_3 bigenitorialità. In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle stesse appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva. Difatti, è risultata pacifica l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne emersa dal contratto di lavoro Per_2 prodotto dal ricorrente nonché confermata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AR (NA) il
02.10.1993 tra , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Napoli il 13.10.1971, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 59, parte 2, serie B, anno 1993, alle condizioni congiuntamente indicate nell'accordo allegato alle note scritte depositate 09.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 NICOLA BARSOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via Alcide De Gasperi n. 83, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NICOLA CP_1 C.F._2 BARSOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via Alcide De Gasperi n. 83, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nell'accordo allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per divorzio nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario in regime di comunione legale dei beni ad AR (NA) il 02.10.1993; dall'unione coniugale sono nati il
09.01.1995 il figlio e il 11.05.1998 la figlia , oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il 29.09.2006 il Tribunale di Roma, dove gli stessi nel frattempo si erano trasferiti, ha omologato la separazione consensuale da loro richiesta (causa n. R.G. 37679/2006); seppur essi non avessero mai inteso riconciliarsi, a seguito di una fugace frequentazione in data 29.06.2010 è nato il terzo figlio
[...]
; nel 2014, essendo diventata insegnante di ruolo, la convenuta si è trasferita a Per_3
Lucca con i figli e , mentre il figlio ha continuato a vivere a Per_2 Per_3 Per_1
Roma con il padre. Ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidare il figlio minore , nato a [...] il [...], Per_3 congiuntamente ad entrambi genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
porre a proprio carico l'obbligo di versare alla convenuta la somma di €
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
prevedere che lo stesso potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica Per_3 sera, nonché nel periodo delle vacanze scolastiche estive per almeno 4 settimane anche consecutive, facendosi interamente carico delle spese di viaggio in treno affrontate dal figlio per i trasferimenti da Lucca a Roma e viceversa.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.04.2025 il
Giudice ha emesso i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis. 22 c.p.c.:
“- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e prevalentemente Per_3 collocato presso l'abitazione materna a Capannori;
pagina 2 di 5 - Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 07/10/2020, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso;
- Nessun contributo viene previsto a favore della convenuta per il mantenimento della figlia maggiorenne che il padre deduce essere già economicamente autosufficiente, in Per_2 assenza della prova, il cui onere incombe sulla parte che detto contributo richiede, circa la sussistenza/permanenza dei presupposti per il relativo riconoscimento, avendo peraltro il ricorrente offerto in produzione anche il contratto di lavoro della figlia, ormai ventisettenne”.
Inoltre, ritenuto necessario procedere all'ascolto del figlio minore al fine di stabilire il miglior regime delle frequentazioni con il padre, tenuto conto dell'assenza di una pregressa regolamentazione e della distanza tra le relative abitazioni (Roma-Lucca), ha fissato l'udienza di ascolto del minore.
Nelle more, la parte convenuta si è costituita in giudizio a mezzo del medesimo legale di parte ricorrente, rappresentando il raggiungimento di un accordo per il mutamento del divorzio da giudiziale a congiunto, alle seguenti condizioni, delle quali le parti hanno chiesto l'accoglimento:
“1) il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ai genitori, con Per_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica con la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese Per_3 nel periodo scolastico, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, nonché nel periodo delle vacanze scolastiche estive per almeno quattro settimane anche consecutive, facendosi interamente carico delle spese di viaggio in treno affrontate dal figlio per i trasferimenti da Lucca a Roma e viceversa;
3) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di € 350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo siglato dal Tribunale in intestazione in data 07.10.2020;
pagina 3 di 5 4) il sig. si impegna al pagamento della somma di € 1.502,79 a titolo di Parte_1 arretrati non pagati dalla sig.ra a per l'utenza in cui abita CP_1 Controparte_2 con il figlio, tramite rateizzazione di dodici mensilità e, al termine del pagamento del predetto debito, al rimborso a favore della sig.ra della somma di € 1.800,00 in rate CP_1 mensili da € 200,00 ciascuna a titolo di rimborso di spese odontoiatriche sostenute dalla predetta per il figlio minorenne ”. Per_3
In virtù della costituzione della convenuta e dell'accordo raggiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, peraltro residenti da anni in
Regioni diverse, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi, nonché dall'accordo allegato alle note congiunte depositate il 09.06.2025.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome rispondente agli interessi del figlio minore , garantendogli il diritto alla Per_3 bigenitorialità. In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle stesse appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva. Difatti, è risultata pacifica l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne emersa dal contratto di lavoro Per_2 prodotto dal ricorrente nonché confermata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AR (NA) il
02.10.1993 tra , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Napoli il 13.10.1971, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 59, parte 2, serie B, anno 1993, alle condizioni congiuntamente indicate nell'accordo allegato alle note scritte depositate 09.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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