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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1620/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in TREVISO, VIA OLIVI n. 2/E, con il patrocinio dell'avv.
STILO FRANCESCO,
contro
GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in MESTRE, PIAZZA FERRETTO n. 53, con il patrocinio dell'avv. CERUTTI STEFANO,
pagina 1 di 5 Controparte_3
[...]
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in MONTEBELLUNA, CORSO MAZZINI n. 167, con il patrocinio dell'avv. DAL BELLO ALESSANDRO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2984/24, pubblicata in data
28.8.24.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 4.6.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, la
[...]
ha esperito azione avverso il Controparte_3 [...]
volta ad ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni subiti a causa di un asserito inadempimento posto in essere da quest'ultima nell'ambito dell'incarico professionale conferitole per la gestione di alcune pratiche attinenti ad una cessione di titoli PAC, nel cui ambito la controparte chiamava in giudizio la poi assorbita da Controparte_4 Controparte_1
.
[...]
Accolta tale domanda in forza della sentenza n. 2984/24, pubblicata in data 28.8.24, con condanna:
- della convenuta al pagamento in favore dell'attrice:
o dell'importo di € 86.980,34, oltre interessi di legge dall'1.10.22 al saldo,
o delle spese di CTU,
o delle spese di lite,
pagina 2 di 5 - della terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto tenuta a versare in favore dell'attrice nonché a rifonderle le spese di lite,
e proposto appello da parte del Parte_1
nell'ambito del quale giudizio si costituivano ritualmente le altre due
[...]
controparti, il Consigliere Istruttore formulava quindi proposta transattiva ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 27.3.25, prevedente la conciliazione della controversia mediante:
- il pagamento in favore dell'originaria attrice, da parte della convenuta, della somma di
€ 70.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi nella misura legale dalla data del
1.10.2022 al saldo,
- la conferma delle statuizioni di primo grado in merito alle spese di lite,
- l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello;
a fronte della quale le parti comparse all'udienza del 4.6.25 hanno espresso la volontà di accettarla chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed pagina 3 di 5 identificare, ma anche non individuare e identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza del Tribunale
pagina 4 di 5 di Venezia n. 2984/24, pubblicata in data 28.8.24, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1620/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in TREVISO, VIA OLIVI n. 2/E, con il patrocinio dell'avv.
STILO FRANCESCO,
contro
GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in MESTRE, PIAZZA FERRETTO n. 53, con il patrocinio dell'avv. CERUTTI STEFANO,
pagina 1 di 5 Controparte_3
[...]
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in MONTEBELLUNA, CORSO MAZZINI n. 167, con il patrocinio dell'avv. DAL BELLO ALESSANDRO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2984/24, pubblicata in data
28.8.24.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 4.6.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, la
[...]
ha esperito azione avverso il Controparte_3 [...]
volta ad ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni subiti a causa di un asserito inadempimento posto in essere da quest'ultima nell'ambito dell'incarico professionale conferitole per la gestione di alcune pratiche attinenti ad una cessione di titoli PAC, nel cui ambito la controparte chiamava in giudizio la poi assorbita da Controparte_4 Controparte_1
.
[...]
Accolta tale domanda in forza della sentenza n. 2984/24, pubblicata in data 28.8.24, con condanna:
- della convenuta al pagamento in favore dell'attrice:
o dell'importo di € 86.980,34, oltre interessi di legge dall'1.10.22 al saldo,
o delle spese di CTU,
o delle spese di lite,
pagina 2 di 5 - della terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto tenuta a versare in favore dell'attrice nonché a rifonderle le spese di lite,
e proposto appello da parte del Parte_1
nell'ambito del quale giudizio si costituivano ritualmente le altre due
[...]
controparti, il Consigliere Istruttore formulava quindi proposta transattiva ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 27.3.25, prevedente la conciliazione della controversia mediante:
- il pagamento in favore dell'originaria attrice, da parte della convenuta, della somma di
€ 70.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi nella misura legale dalla data del
1.10.2022 al saldo,
- la conferma delle statuizioni di primo grado in merito alle spese di lite,
- l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello;
a fronte della quale le parti comparse all'udienza del 4.6.25 hanno espresso la volontà di accettarla chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed pagina 3 di 5 identificare, ma anche non individuare e identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza del Tribunale
pagina 4 di 5 di Venezia n. 2984/24, pubblicata in data 28.8.24, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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