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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2688/23 R.G. in grado appello promossa con atto di citazione dd. 18/9/23
da
, nato a [...], il [...], Parte_1
c.f. , personalmente e nella sua qualità di C.F._1
ex socio amministratore illimitatamente responsabile della
VERA CASA S.a.s. p.iva già VERA CASA Srl p.iva P.IVA_1
, società cancellata dal registro delle Imprese, P.IVA_1
nonché, personalmente e nella sua qualità di socio amministratore illimitatamente responsabile di GIANGREGORIO
GROUP s.a.s., il quale ha chiesto l'ammissione al patrocinio dello Stato (docc. 1-2), Parte_2
c.f. e p.iva , in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante e socio accomandatario con sede a Fossalta di Portograuro, in Parte_1
via Aldo Moro nr. 1, , c.f. E_
, in persona del liquidatore P.IVA_3 Parte_1
rappresentati e assistiti dall'avvocato Piercarlo Magni del
Foro di Udine ( ) CodiceFiscale_2
- attori appellanti –
contro
titolare della ditta individuale Controparte_2
1 “ ” (C. F.: Controparte_3
P.IVA ), corrente in via Avenale C.F._3 P.IVA_4
n. 5 a , rappr e dif da gli Avv ti Enrica Lucchin (C. CP_3
PEC ) e C.F._4 Email_1
Valentino Tornaboni (C.F. PEC : CodiceFiscale_5 [...]
) entrambi del Foro di Udine, Email_2
con domicilio eletto presso il loro studio sito in Contrada
Villachiara n. 30 a Palmanova giusta mandato a margine dell'
atto di citazione datato 15 gennaio 2020;
- convenuto appellato –
OGGETTO: Appello alla sentenza n.295/23 del Giudice di
Pace di Udine del 5/5/23
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori appellanti:
1. Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza nr. 295/2023 del 5 maggio 2023 del Giudice di Pace di Udine, RG 4358/2022, pubblicata e depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda azionata dal convenuto appellato con l'atto di citazione in rinnovazione, per i motivi esposti e, conseguentemente, respingere la domanda attorea, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società convenute nella loro qualità di soci della e, CP_1 conseguentemente, respingere la domanda attorea.
2. Respingere, in ogni caso, la domanda attorea, in quanto infondata, per i motivi esposti.
3. Spese dei due gradi di giudizio integralmente rifuse.
Per il convenuto appellato: nel merito respingersi, per i motivi tutti esposti in premessa, l' appello di data 18 .09.2023 e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
-condannarsi conseguentemente gli appellanti all'integrale rimborso delle spese di lite e patrocinio relative al presente giudizio;
in via istruttoria
-nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale in
2 epigrafe ritenga fondate le doglianze avversarie in ordine all'assenza di prova sul conferimento dell incarico e sulla c ongruità delle somme richieste per i lavori svolti dall'odierna appellata , ammettersi le istanze ed eccezioni tutte formulate in primo grado con le memorie istruttorie depositate in giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori appellanti sopra indicati proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine con cui era stata accolta la domanda dell'appellato quale Controparte_2
titolare della ditta individuale indicata in epigrafe,
condannandoli al solidale pagamento (quanto alle socie limitatamente alle quote di conferimento e a quanto eventualmente riscosso a seguito di liquidazione) di Euro
3.840,00 quale corrispettivo della fattura n.37/2016 del
21/10/16, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/02, in ragione di lavori che il predetto aveva assunto di aver CP_2
svolto sugli impianti di illuminazione e sulle casse audio del pubblico esercizio TIO DISCO di proprietà della società
. CP_1
In particolare, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto l'eccezione formulata dagli appellanti di inammissibilità della domanda azionata con l'atto di citazione in rinnovazione, impugnando la decisione anche nel merito, assumendo, da un lato, che le socie della predetta società difettassero di legittimazione passiva per effetto dell'insussistente estinzione della società E_
e, dall'altro, che, contrariamente a quanto
[...]
sostenuto dal Giudice di Pace, non vi fosse la prova del
3 soggetto che avesse conferito l'incarico e quale ne fosse l'oggetto.
In ragione di ciò concludeva come si apprezza in epigrafe, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva ritualmente in appello Controparte_2
il quale assumendo che la sentenza di prime cure fosse scevra da errori logico-giuridici, concludeva per la sua integrale conferma.
Orbene, ritiene il Tribunale che il primo motivo di appello non sia fondato.
Come emerge chiaramente dall'atto introduttivo di primo grado, la domanda è stata formalmente proposta sia nei confronti di (che si assumeva originario CP_1
titolare da lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) sia nei confronti delle socie della stessa, sulla base dell'assunto (errato) che tale società fosse stata cancellata dal registro delle imprese e che, quindi, fosse estinta, con conseguente pretesa responsabilità di tali socie nei limiti del capitale versato e di quanto riscosso a seguito della liquidazione della stessa.
Al di là della contraddittorietà intrinseca di tale citazione (delle due, l'una: o è ancora un CP_1
soggetto esistente, allora le sue socie difettano di legittimazione passiva;
oppure è estinta, allora CP_1
la legittimazione non può che sussistere in capo alle sole socie), non è revocabile in dubbio che, a seguito di rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di debitamente autorizzata da Giudice di Pace ex CP_1
art.291 c.p.c. per nullità della pregressa notificazione, il
4 rapporto processuale si è costituito anche con la società
rimanendo questione riservata E_
al merito la determinazione degli effetti dell'errata allegazione della sua cancellazione dal registro delle imprese rispetto al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, rimasto del tutto immutato in riferimento sia al titolo sia al petitum.
In che dimostra l'infondatezza del primo motivo.
Quanto al secondo motivo -con cui gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata per l'accoglimento della domanda attorea nonostante il preteso difetto di prova dell'incarico e del suo oggetto anche in riferimento alla legittimazione passiva delle socie della società esso si appalesa parzialmente fondato CP_1
nei limiti di seguito esposti.
In particolare, esso è fondato nei confronti delle socie appellanti della società E_
mentre è infondato nei confronti di
[...]
quest'ultima società.
Ciò per l'evidente ragione, quanto alle prime, che è
pacifico in causa che l'assunto in citazione -secondo cui la società si sarebbe estinta per intervenuta CP_1
cancellazione dal Registro delle Imprese- è pacificamente errato in quanto non risulta che tale società fosse stata effettivamente cancellata e che, quindi, si fosse estinta.
Il che determina l'infondatezza nel merito della domanda nei confronti delle socie della stessa, le quali evidentemente non sono titolari dal lato passivo dell'originario rapporto obbligatorio dedotto in giudizio,
spettando la legittimazione passiva esclusivamente alla
5 società che lo stesso aveva CP_1 CP_2
individuato quale titolare dal lato passivo, avendo ipotizzato la residuale responsabilità dei soci della predetta società solo sull'errato presupposto della sua estinzione.
L'appello è invece infondato nel merito in relazione al rapporto obbligatorio tra la ditta di e la Controparte_2
società atteso che il Giudice di prime cure CP_1
ha fatto buon governo del materiale probatorio, atteso che,
da un lato, non è contestato che l'esercizio pubblico Pt_3
fosse di proprietà di tale società e, dall'altro, che
[...]
lo stesso suo legale rappresentante, Parte_1
fosse stato presente in loco all'epoca degli interventi effettuati sull'impianto di illuminazione e sule casse audio,
come emerge dalla testimonianza resa da Testimone_1
dando anche indicazioni sul da farsi (vedi testimonianza di
, fermo restando che il preteso compenso Testimone_1
portato dalla fattura azionata, anche in relazione all'art.2225 c.c., risulta senz'altro congruo.
Sicchè la condanna disposta dal Giudice di Pace al pagamento dell'importo di Euro 3.840,00 oltre accessori, va confermata nei confronti della sola società E_
.
[...]
In definitiva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda va rigettata nei confronti degli appellanti diversi dalla società E_
, mentre per il resto va confermata.
[...]
In ragione del parziale accoglimento dell'appello sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando in grado di appello, così
decide:
a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda nei confronti delle parti appellanti diverse dalla società E_
, confermandola per il resto;
[...]
b) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Udine in data 16/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2688/23 R.G. in grado appello promossa con atto di citazione dd. 18/9/23
da
, nato a [...], il [...], Parte_1
c.f. , personalmente e nella sua qualità di C.F._1
ex socio amministratore illimitatamente responsabile della
VERA CASA S.a.s. p.iva già VERA CASA Srl p.iva P.IVA_1
, società cancellata dal registro delle Imprese, P.IVA_1
nonché, personalmente e nella sua qualità di socio amministratore illimitatamente responsabile di GIANGREGORIO
GROUP s.a.s., il quale ha chiesto l'ammissione al patrocinio dello Stato (docc. 1-2), Parte_2
c.f. e p.iva , in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante e socio accomandatario con sede a Fossalta di Portograuro, in Parte_1
via Aldo Moro nr. 1, , c.f. E_
, in persona del liquidatore P.IVA_3 Parte_1
rappresentati e assistiti dall'avvocato Piercarlo Magni del
Foro di Udine ( ) CodiceFiscale_2
- attori appellanti –
contro
titolare della ditta individuale Controparte_2
1 “ ” (C. F.: Controparte_3
P.IVA ), corrente in via Avenale C.F._3 P.IVA_4
n. 5 a , rappr e dif da gli Avv ti Enrica Lucchin (C. CP_3
PEC ) e C.F._4 Email_1
Valentino Tornaboni (C.F. PEC : CodiceFiscale_5 [...]
) entrambi del Foro di Udine, Email_2
con domicilio eletto presso il loro studio sito in Contrada
Villachiara n. 30 a Palmanova giusta mandato a margine dell'
atto di citazione datato 15 gennaio 2020;
- convenuto appellato –
OGGETTO: Appello alla sentenza n.295/23 del Giudice di
Pace di Udine del 5/5/23
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori appellanti:
1. Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza nr. 295/2023 del 5 maggio 2023 del Giudice di Pace di Udine, RG 4358/2022, pubblicata e depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda azionata dal convenuto appellato con l'atto di citazione in rinnovazione, per i motivi esposti e, conseguentemente, respingere la domanda attorea, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società convenute nella loro qualità di soci della e, CP_1 conseguentemente, respingere la domanda attorea.
2. Respingere, in ogni caso, la domanda attorea, in quanto infondata, per i motivi esposti.
3. Spese dei due gradi di giudizio integralmente rifuse.
Per il convenuto appellato: nel merito respingersi, per i motivi tutti esposti in premessa, l' appello di data 18 .09.2023 e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
-condannarsi conseguentemente gli appellanti all'integrale rimborso delle spese di lite e patrocinio relative al presente giudizio;
in via istruttoria
-nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale in
2 epigrafe ritenga fondate le doglianze avversarie in ordine all'assenza di prova sul conferimento dell incarico e sulla c ongruità delle somme richieste per i lavori svolti dall'odierna appellata , ammettersi le istanze ed eccezioni tutte formulate in primo grado con le memorie istruttorie depositate in giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori appellanti sopra indicati proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine con cui era stata accolta la domanda dell'appellato quale Controparte_2
titolare della ditta individuale indicata in epigrafe,
condannandoli al solidale pagamento (quanto alle socie limitatamente alle quote di conferimento e a quanto eventualmente riscosso a seguito di liquidazione) di Euro
3.840,00 quale corrispettivo della fattura n.37/2016 del
21/10/16, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/02, in ragione di lavori che il predetto aveva assunto di aver CP_2
svolto sugli impianti di illuminazione e sulle casse audio del pubblico esercizio TIO DISCO di proprietà della società
. CP_1
In particolare, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto l'eccezione formulata dagli appellanti di inammissibilità della domanda azionata con l'atto di citazione in rinnovazione, impugnando la decisione anche nel merito, assumendo, da un lato, che le socie della predetta società difettassero di legittimazione passiva per effetto dell'insussistente estinzione della società E_
e, dall'altro, che, contrariamente a quanto
[...]
sostenuto dal Giudice di Pace, non vi fosse la prova del
3 soggetto che avesse conferito l'incarico e quale ne fosse l'oggetto.
In ragione di ciò concludeva come si apprezza in epigrafe, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva ritualmente in appello Controparte_2
il quale assumendo che la sentenza di prime cure fosse scevra da errori logico-giuridici, concludeva per la sua integrale conferma.
Orbene, ritiene il Tribunale che il primo motivo di appello non sia fondato.
Come emerge chiaramente dall'atto introduttivo di primo grado, la domanda è stata formalmente proposta sia nei confronti di (che si assumeva originario CP_1
titolare da lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) sia nei confronti delle socie della stessa, sulla base dell'assunto (errato) che tale società fosse stata cancellata dal registro delle imprese e che, quindi, fosse estinta, con conseguente pretesa responsabilità di tali socie nei limiti del capitale versato e di quanto riscosso a seguito della liquidazione della stessa.
Al di là della contraddittorietà intrinseca di tale citazione (delle due, l'una: o è ancora un CP_1
soggetto esistente, allora le sue socie difettano di legittimazione passiva;
oppure è estinta, allora CP_1
la legittimazione non può che sussistere in capo alle sole socie), non è revocabile in dubbio che, a seguito di rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di debitamente autorizzata da Giudice di Pace ex CP_1
art.291 c.p.c. per nullità della pregressa notificazione, il
4 rapporto processuale si è costituito anche con la società
rimanendo questione riservata E_
al merito la determinazione degli effetti dell'errata allegazione della sua cancellazione dal registro delle imprese rispetto al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, rimasto del tutto immutato in riferimento sia al titolo sia al petitum.
In che dimostra l'infondatezza del primo motivo.
Quanto al secondo motivo -con cui gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata per l'accoglimento della domanda attorea nonostante il preteso difetto di prova dell'incarico e del suo oggetto anche in riferimento alla legittimazione passiva delle socie della società esso si appalesa parzialmente fondato CP_1
nei limiti di seguito esposti.
In particolare, esso è fondato nei confronti delle socie appellanti della società E_
mentre è infondato nei confronti di
[...]
quest'ultima società.
Ciò per l'evidente ragione, quanto alle prime, che è
pacifico in causa che l'assunto in citazione -secondo cui la società si sarebbe estinta per intervenuta CP_1
cancellazione dal Registro delle Imprese- è pacificamente errato in quanto non risulta che tale società fosse stata effettivamente cancellata e che, quindi, si fosse estinta.
Il che determina l'infondatezza nel merito della domanda nei confronti delle socie della stessa, le quali evidentemente non sono titolari dal lato passivo dell'originario rapporto obbligatorio dedotto in giudizio,
spettando la legittimazione passiva esclusivamente alla
5 società che lo stesso aveva CP_1 CP_2
individuato quale titolare dal lato passivo, avendo ipotizzato la residuale responsabilità dei soci della predetta società solo sull'errato presupposto della sua estinzione.
L'appello è invece infondato nel merito in relazione al rapporto obbligatorio tra la ditta di e la Controparte_2
società atteso che il Giudice di prime cure CP_1
ha fatto buon governo del materiale probatorio, atteso che,
da un lato, non è contestato che l'esercizio pubblico Pt_3
fosse di proprietà di tale società e, dall'altro, che
[...]
lo stesso suo legale rappresentante, Parte_1
fosse stato presente in loco all'epoca degli interventi effettuati sull'impianto di illuminazione e sule casse audio,
come emerge dalla testimonianza resa da Testimone_1
dando anche indicazioni sul da farsi (vedi testimonianza di
, fermo restando che il preteso compenso Testimone_1
portato dalla fattura azionata, anche in relazione all'art.2225 c.c., risulta senz'altro congruo.
Sicchè la condanna disposta dal Giudice di Pace al pagamento dell'importo di Euro 3.840,00 oltre accessori, va confermata nei confronti della sola società E_
.
[...]
In definitiva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda va rigettata nei confronti degli appellanti diversi dalla società E_
, mentre per il resto va confermata.
[...]
In ragione del parziale accoglimento dell'appello sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando in grado di appello, così
decide:
a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda nei confronti delle parti appellanti diverse dalla società E_
, confermandola per il resto;
[...]
b) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Udine in data 16/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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