Art. 31.
I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;
3) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;
4) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.
I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;
3) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;
4) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.