TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 791/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter eart. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.
791/2021 R. Gen. Aff. Cont., vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in Parte_1 appello, dall'Avv. Giuseppe Sepe, unitamente al quale elettivamente domicilia in Marigliano alla via Corso Umberto I, n. 455;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Gabriele Giglio, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, via Giugliani, n.122, presso l'avv. Francesca
Grieco;
- APPELLATA –
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 926/2020;
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 27.11.2025.
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 1 Svolgimento del processo.
1. ha tempestivamente appellato la sentenza n. 296/2020, pronunciata dal Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda dallo stesso proposta nei confronti della e di , nelle rispettive qualità di CP_1 Controparte_2 compagnia assicurativa e proprietario del veicolo BMW 530 D tg. CW191BE, al fine di conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.02.2010 alle ore 19:00 circa, allorquando, mentre si accingeva ad attraversare a piedi la strada pubblica in via Roma di Cimitile, fu investito dalla suddetta automobile intenta ad eseguire, in assenza di preventiva segnalazione, una manovra in retromarcia.
1.1 Nel motivare la sentenza in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto improcedibile la domanda per non aver fornito la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non sanata dalla costituzione del convenuto in prosieguo prima udienza ex art. 320 c.p.c (avvenuta mediante atto privo dei requisiti di forma prescritti dalla legge), il quale, peraltro, dalla documentazione versata in atti è risultato risiedere in luogo diverso (ovvero comune di Cicciano) da quello segnalato dall'avvocato di parte attrice (comune di Marigliano).
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto che: il luogo in cui eseguire la notifica è stato estrapolato dal plico postale della denunzia di sinistro effettuata dal convenuto ed inviata per conoscenza anche all'attore; la citazione è stata notificata a mezzo servizio postale dal procuratore ex art.1, legge 53/1994, a tanto abilitato giusta autorizzazione 17.05.2011 del Consiglio dell'Ordine di Nola, con plico spedito dall'ufficio postale di Marigliano comprovata dalla relata in calce all'atto e dal timbro apposto dalle poste del citato Comune;
che, sebbene la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la vicenda in esame non può essere ricondotta al vizio radicale dell'inesistenza del procedimento notificatorio. Ha così concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad euro 14.400,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal fatto, vinte le spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore.
2. Ha resistito al gravame l' in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nel CP_1 contestare in via preliminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'esperita impugnazione nonché, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diretto dell'interposto stante l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del presente grado di giudizio.
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 2 3. Non si è costituito in giudizio, invece, , pertanto il giudice, appurata la Controparte_2 ritualità della notifica dell'atto di impugnazione, ne dichiara la contumacia.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 14.12.2021, ritenuta dal giudice istruttore allora titolare del presente procedimento matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 14.03.2024 e, successivamente, all'udienza del 01.07.2025
5. Indi, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente magistrato a seguito di provvedimento del
Presidente Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (successivo ad un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), la causa è stata rinviata nuovamente all'odierna udienza di precisazione conclusioni e discussione ai sensi il 281 sexies c.p.c. e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass.
SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha dichiarato improcedibile la domanda per la rinvenuta mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 3 2. L'appello è infondato per la ragione assorbente di seguito esposta.
2.1 In diritto, giova rammentare che “In tema di notifica in materia civile, la categoria dell' inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329).
2.2 Nel caso in esame, dalla disamina del compendio probatorio – segnatamente dalla documentazione confluita nel fascicolo di primo grado, acquisito nella presente fase di giudizio – non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuto compimento delle attività necessarie a integrare la trasmissione dell'atto di citazione. Ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è soltanto assente la prova della consegna dell'atto introduttivo al convenuto, derivante dalla mancata produzione dell'avviso di ricevimento recante gli estremi dell'intervenuta ricezione;
difetta, infatti, a monte, la prova stessa che il procuratore, abilitato alla notifica a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 53/1994, abbia effettivamente provveduto alla spedizione dell'atto.
Posto infatti che l'unica cartolina attestante la spedizione e la ricezione della vocatio ius è quella diretta alla compagnia assicurativa, rispetto alla posizione del responsabile civile , va CP_2 rilevato, non solo che la relata risulta completamente priva degli elementi prescritti dalla normativa richiamata, ma – di più – che l'appellante non ha neanche prodotto l'avviso di spedizione, difettando in tal guisa qualsiasi documento idoneo a comprovare l'avvenuto inoltro dell'atto; avviso che, si badi, deve essere conservato e allegato all'atto, poiché, anche in assenza di ritorno dell'avviso di ricevimento, esso, nel consentire l'iscrizione a ruolo della causa, permette altresì al difensore di poter assolvere all'onere di dimore di aver compiuto quell'atto minimo indefettibile per dare l'impulso al procedimento notificatorio.
Peraltro, anche a voler ipotizzare lo smarrimento della documentazione anzidetta o l'impossibilità di produrla per altre ragioni, la circostanza che la notificazione eseguita ai sensi della L. 53/1994 richiede la rigorosa osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 impone di rilevare che l'avvocato, nella veste di pubblico ufficiale assunta nella qualità di notificante in proprio, avrebbe
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 4 potuto – e dovuto – sopperire alla mancata produzione, sia pure in copia, di tali documenti, mediante l'indicazione, quantomeno, del numero cronologico della notificazione, attestandone la conformità all'originale annotato nel registro prescritto.
3. Le osservazioni che precedono non possono essere superate neppure dalle dichiarazioni rese dall' in sede di interrogatorio formale, il quale, estremamente vago e impreciso nel CP_2 riferire il luogo in cui risiedeva al tempo della notifica (asseritamente occorsa il 30.10.2012) e dove, quindi, la stessa gli sarebbe stata recapitata, si è costituito in udienza mediante un atto intitolato “comparsa di costituzione e risposta” ma evidentemente privo degli elementi che tipicamente connotano la costituzione in giudizio, senza neppure allegarvi o, quantomeno, esibire l'atto di citazione assuntamente notificatogli. A ciò aggiungasi che dalla lettura delle note autorizzate del 3.10.2013, sottoscritte dal difensore di parte convenuta, emerge il riferimento, certamente contradditorio sul punto, ad una avvenuta conoscenza “aliunde del procedimento contra se”.
4. Trattandosi, dunque, di una ipotesi, non già di nullità, ma di radicale inesistenza della notificazione della citazione introduttiva della lite - mancando nel caso in esame, lo si ribadisce, la prova delle attività minime ed indispensabili di trasmissione dell'atto - deve ritenersi che la costituzione del convenuto non possa spiegare alcuna efficacia sanante, dal momento che, come si
è messo in evidenza, non si discute in questa sede di vizi /nullità ma della mancanza della notifica dell'atto di citazione.
5. Donde, l'appello non può che essere rigettato, con consequenziale conferma della pronuncia impugnata.
6. Si dichiara assorbita ogni altra questione.
7. Le spese seguono la integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.), che va condannata a rifondere quelle sostenute dall'appellata liquidate in applicazione dei CP_1 parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta
(cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
7.1. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato non Controparte_2 avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.
7.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 5 dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., e , e per l'effetto, conferma la sentenza n. 926/2020 Controparte_2 del Giudice di Pace di Marigliano;
- condanna a rifondere nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- nulla per le spese nel rapporto tra l'appellane e l'appellata contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
Nola, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter eart. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.
791/2021 R. Gen. Aff. Cont., vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in Parte_1 appello, dall'Avv. Giuseppe Sepe, unitamente al quale elettivamente domicilia in Marigliano alla via Corso Umberto I, n. 455;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Gabriele Giglio, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, via Giugliani, n.122, presso l'avv. Francesca
Grieco;
- APPELLATA –
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 926/2020;
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 27.11.2025.
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 1 Svolgimento del processo.
1. ha tempestivamente appellato la sentenza n. 296/2020, pronunciata dal Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda dallo stesso proposta nei confronti della e di , nelle rispettive qualità di CP_1 Controparte_2 compagnia assicurativa e proprietario del veicolo BMW 530 D tg. CW191BE, al fine di conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.02.2010 alle ore 19:00 circa, allorquando, mentre si accingeva ad attraversare a piedi la strada pubblica in via Roma di Cimitile, fu investito dalla suddetta automobile intenta ad eseguire, in assenza di preventiva segnalazione, una manovra in retromarcia.
1.1 Nel motivare la sentenza in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto improcedibile la domanda per non aver fornito la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non sanata dalla costituzione del convenuto in prosieguo prima udienza ex art. 320 c.p.c (avvenuta mediante atto privo dei requisiti di forma prescritti dalla legge), il quale, peraltro, dalla documentazione versata in atti è risultato risiedere in luogo diverso (ovvero comune di Cicciano) da quello segnalato dall'avvocato di parte attrice (comune di Marigliano).
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto che: il luogo in cui eseguire la notifica è stato estrapolato dal plico postale della denunzia di sinistro effettuata dal convenuto ed inviata per conoscenza anche all'attore; la citazione è stata notificata a mezzo servizio postale dal procuratore ex art.1, legge 53/1994, a tanto abilitato giusta autorizzazione 17.05.2011 del Consiglio dell'Ordine di Nola, con plico spedito dall'ufficio postale di Marigliano comprovata dalla relata in calce all'atto e dal timbro apposto dalle poste del citato Comune;
che, sebbene la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la vicenda in esame non può essere ricondotta al vizio radicale dell'inesistenza del procedimento notificatorio. Ha così concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad euro 14.400,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal fatto, vinte le spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore.
2. Ha resistito al gravame l' in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nel CP_1 contestare in via preliminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'esperita impugnazione nonché, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diretto dell'interposto stante l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del presente grado di giudizio.
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 2 3. Non si è costituito in giudizio, invece, , pertanto il giudice, appurata la Controparte_2 ritualità della notifica dell'atto di impugnazione, ne dichiara la contumacia.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 14.12.2021, ritenuta dal giudice istruttore allora titolare del presente procedimento matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 14.03.2024 e, successivamente, all'udienza del 01.07.2025
5. Indi, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente magistrato a seguito di provvedimento del
Presidente Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (successivo ad un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), la causa è stata rinviata nuovamente all'odierna udienza di precisazione conclusioni e discussione ai sensi il 281 sexies c.p.c. e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass.
SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha dichiarato improcedibile la domanda per la rinvenuta mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 3 2. L'appello è infondato per la ragione assorbente di seguito esposta.
2.1 In diritto, giova rammentare che “In tema di notifica in materia civile, la categoria dell' inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329).
2.2 Nel caso in esame, dalla disamina del compendio probatorio – segnatamente dalla documentazione confluita nel fascicolo di primo grado, acquisito nella presente fase di giudizio – non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuto compimento delle attività necessarie a integrare la trasmissione dell'atto di citazione. Ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è soltanto assente la prova della consegna dell'atto introduttivo al convenuto, derivante dalla mancata produzione dell'avviso di ricevimento recante gli estremi dell'intervenuta ricezione;
difetta, infatti, a monte, la prova stessa che il procuratore, abilitato alla notifica a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 53/1994, abbia effettivamente provveduto alla spedizione dell'atto.
Posto infatti che l'unica cartolina attestante la spedizione e la ricezione della vocatio ius è quella diretta alla compagnia assicurativa, rispetto alla posizione del responsabile civile , va CP_2 rilevato, non solo che la relata risulta completamente priva degli elementi prescritti dalla normativa richiamata, ma – di più – che l'appellante non ha neanche prodotto l'avviso di spedizione, difettando in tal guisa qualsiasi documento idoneo a comprovare l'avvenuto inoltro dell'atto; avviso che, si badi, deve essere conservato e allegato all'atto, poiché, anche in assenza di ritorno dell'avviso di ricevimento, esso, nel consentire l'iscrizione a ruolo della causa, permette altresì al difensore di poter assolvere all'onere di dimore di aver compiuto quell'atto minimo indefettibile per dare l'impulso al procedimento notificatorio.
Peraltro, anche a voler ipotizzare lo smarrimento della documentazione anzidetta o l'impossibilità di produrla per altre ragioni, la circostanza che la notificazione eseguita ai sensi della L. 53/1994 richiede la rigorosa osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 impone di rilevare che l'avvocato, nella veste di pubblico ufficiale assunta nella qualità di notificante in proprio, avrebbe
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 4 potuto – e dovuto – sopperire alla mancata produzione, sia pure in copia, di tali documenti, mediante l'indicazione, quantomeno, del numero cronologico della notificazione, attestandone la conformità all'originale annotato nel registro prescritto.
3. Le osservazioni che precedono non possono essere superate neppure dalle dichiarazioni rese dall' in sede di interrogatorio formale, il quale, estremamente vago e impreciso nel CP_2 riferire il luogo in cui risiedeva al tempo della notifica (asseritamente occorsa il 30.10.2012) e dove, quindi, la stessa gli sarebbe stata recapitata, si è costituito in udienza mediante un atto intitolato “comparsa di costituzione e risposta” ma evidentemente privo degli elementi che tipicamente connotano la costituzione in giudizio, senza neppure allegarvi o, quantomeno, esibire l'atto di citazione assuntamente notificatogli. A ciò aggiungasi che dalla lettura delle note autorizzate del 3.10.2013, sottoscritte dal difensore di parte convenuta, emerge il riferimento, certamente contradditorio sul punto, ad una avvenuta conoscenza “aliunde del procedimento contra se”.
4. Trattandosi, dunque, di una ipotesi, non già di nullità, ma di radicale inesistenza della notificazione della citazione introduttiva della lite - mancando nel caso in esame, lo si ribadisce, la prova delle attività minime ed indispensabili di trasmissione dell'atto - deve ritenersi che la costituzione del convenuto non possa spiegare alcuna efficacia sanante, dal momento che, come si
è messo in evidenza, non si discute in questa sede di vizi /nullità ma della mancanza della notifica dell'atto di citazione.
5. Donde, l'appello non può che essere rigettato, con consequenziale conferma della pronuncia impugnata.
6. Si dichiara assorbita ogni altra questione.
7. Le spese seguono la integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.), che va condannata a rifondere quelle sostenute dall'appellata liquidate in applicazione dei CP_1 parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta
(cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
7.1. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato non Controparte_2 avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.
7.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 5 dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., e , e per l'effetto, conferma la sentenza n. 926/2020 Controparte_2 del Giudice di Pace di Marigliano;
- condanna a rifondere nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- nulla per le spese nel rapporto tra l'appellane e l'appellata contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
Nola, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N.791/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 6