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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6898/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38840 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela, fatta salvo l'obbligo di rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a carico dell'ente impositore, del contributo unificato versato dal ricorrente.
Così deciso in Catania il 2 gennaio 2026, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6898/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38840 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela, fatta salvo l'obbligo di rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a carico dell'ente impositore, del contributo unificato versato dal ricorrente.
Così deciso in Catania il 2 gennaio 2026, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992