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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
26.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33401/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi per Parte_1
procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito del requisito sanitario richiesto ai fini della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave sin dalla domanda del
27.1.2023, ovvero da data successiva, con conseguente condanna dell' ad erogare CP_1
le prestazioni dovute e con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese. Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice, ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto ai fini della indennità
di accompagnamento pur riconoscendo la sussistenza di quello dell'handicap grave dalla domanda amministrativa.
Tale ultimo accertamento non è stato contestato e quindi sul punto, come si vedrà,il giudice dell'opposizione deve adottare il provvedimento di omologa.
Parte ricorrente ha proposto opposizione sostenendo però l'erroneità della precedente ctu in punto indennità di accompagnamento.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E anche che il presente ricorso contiene una “specifica contestazione” alle risultanze peritali relative al precedente giudizio.
Ciò premesso, il dott nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed Per_1
esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trova, a tutt'oggi, nelle condizioni richieste e per potere beneficiare della indennità di accompagnamento confermando in tal modo le conclusioni del precedente consulente.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte,Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Giova inoltre ricordare che, e, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c., qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è
preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass.
civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Solo il giudice dell'opposizione può quindi provvedere all'omologa (nel caso di specie relativa all'handicap grave) e alla liquidazione delle spese processuali.
In questo quadro, l'esito complessivo del giudizio, che si sostanzia in una reciproca soccombenza, consiglia di compensare integralmente le spese processuali tra le parti come da dispositivo dell'intero procedimento (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'accertamento tecnico preventivo), considerando il riconoscimento dell'handicap grave nella prima fase e la totale infondatezza della presente opposizione in punto indennità di accompagnamento.
Le spese di ctu devono essere invece poste integralmente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente è affetta da handicap grave dalla domanda amministrativa del 27.1.2023 e respinge, per il resto, il ricorso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1 Roma lì 26.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
26.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33401/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi per Parte_1
procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito del requisito sanitario richiesto ai fini della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave sin dalla domanda del
27.1.2023, ovvero da data successiva, con conseguente condanna dell' ad erogare CP_1
le prestazioni dovute e con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese. Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice, ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto ai fini della indennità
di accompagnamento pur riconoscendo la sussistenza di quello dell'handicap grave dalla domanda amministrativa.
Tale ultimo accertamento non è stato contestato e quindi sul punto, come si vedrà,il giudice dell'opposizione deve adottare il provvedimento di omologa.
Parte ricorrente ha proposto opposizione sostenendo però l'erroneità della precedente ctu in punto indennità di accompagnamento.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E anche che il presente ricorso contiene una “specifica contestazione” alle risultanze peritali relative al precedente giudizio.
Ciò premesso, il dott nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed Per_1
esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trova, a tutt'oggi, nelle condizioni richieste e per potere beneficiare della indennità di accompagnamento confermando in tal modo le conclusioni del precedente consulente.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte,Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Giova inoltre ricordare che, e, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c., qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è
preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass.
civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Solo il giudice dell'opposizione può quindi provvedere all'omologa (nel caso di specie relativa all'handicap grave) e alla liquidazione delle spese processuali.
In questo quadro, l'esito complessivo del giudizio, che si sostanzia in una reciproca soccombenza, consiglia di compensare integralmente le spese processuali tra le parti come da dispositivo dell'intero procedimento (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'accertamento tecnico preventivo), considerando il riconoscimento dell'handicap grave nella prima fase e la totale infondatezza della presente opposizione in punto indennità di accompagnamento.
Le spese di ctu devono essere invece poste integralmente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente è affetta da handicap grave dalla domanda amministrativa del 27.1.2023 e respinge, per il resto, il ricorso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1 Roma lì 26.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi