Decreto presidenziale 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02751/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2751 del 2026, proposto da
EP D'OS, nato a [...] il [...] candidato alla carica di Sindaco del Comune di Frattamaggiore;
EL TE NN, nato a [...] il [...] delegato della lista “Forza Italia”;
IO EP, nato a [...] il [...] candidato alla carica di Consigliere Comunale escluso;
EL TE NC, nato a [...] il [...] candidato alla carica di Consigliere Comunale escluso ;tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Di Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore, non costituito in giudizio;
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della ELiberazione n. 27 del 26 aprile 2026 della 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore, comunicata al delegato di lista in data 27 aprile 2026, nella parte in cui dispone la non ammissione delle candidature alla carica di Consigliere Comunale dei Sigg. IO EP e EL TE NC dalla lista “Forza Italia” collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del Sig. EP D’OS per le elezioni del Consiglio Comunale di Frattamaggiore del 24 e 25
maggio 2026;
e per la conseguente ammissione dei predetti candidati al procedimento elettorale, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito ex art. 134, comma 1, lettera b), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129 cod. proc. amm.;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il Pres. NN RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Gli odierni ricorrenti, rispettivamente nella qualità di candidato alla carica di Sindaco il primo, delegato della lista Forza Italia il secondo, e candidati alla carica di Consigliere Comunale esclusi il terzo e il quarto, alle elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 per il Comune di Frattamaggiore, hanno impugnato la decisione della I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore (NA ) con la quale è stata disposta la non ammissione delle candidature dei candidati IO EP e EL TE NC .
Con l’atto introduttivo del giudizio hanno esposto che in data in data 25 aprile 2026, alle ore 08:45, il Sig. EP D’OS, nato a [...] il [...], presentava alla Segreteria del Comune di Frattamaggiore (NA) la propria candidatura alla carica di Sindaco per le elezioni del Consiglio Comunale di Frattamaggiore del 24 e 25 maggio 2026, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale recante il contrassegno “Forza Italia”, composta da n. 16 candidati, con indicazione quale delegato di lista del Sig. EL TE NN, nato a [...] il [...]; il tutto con allegate n. 17 dichiarazioni di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere Comunale, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ciascun candidato attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità.
Aggiungono che il Segretario Generale del Comune di Frattamaggiore, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riceveva la documentazione e la rimetteva alla 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore in data 25 aprile 2026 alle ore 11:11, senza formulare alcun rilievo in ordine alla completezza o regolarità della documentazione presentata.
Riferiscono altresì che la Sottocommissione, riunitasi in seduta unica in data 26 aprile 2026 alle ore 11:10, al punto 2) del dispositivo della ELiberazione disponeva di "non ammettere le candidature alla carica di consigliere comunale presentate dai Sigg. IO EP e EL TE NC", formulando due distinti rilievi.
Per il Sig. IO EP, la Sottocommissione rilevava che l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura "risulta priva della firma e del timbro del soggetto autenticatore" e che "l'assenza di tali elementi essenziali, prescritti dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000, rende invalida l'autenticazione e quindi la dichiarazione di accettazione", determinandone l'esclusione dalla lista. Per il Sig. EL TE NC, la Sottocommissione rilevava "altresì" che l'autenticazione della dichiarazione di accettazione "risulta del tutto incompleta", determinandone parimenti l'esclusione, senza tuttavia specificare quali elementi dell'autenticazione risultassero mancanti o difettosi, né se il vizio riscontrato fosse il medesimo contestato al Sig. IO EP ovvero un vizio diverso o ulteriore.
Con ELiberazione n. 27 del 26 aprile 2026, la Sottocommissione deliberava pertanto di ammettere la candidatura alla carica di Sindaco del Sig. D’OS, di non ammettere le candidature alla carica di Consigliere Comunale dei Sigg. IO EP e EL TE NC, e di ammettere i restanti 14 candidati.
Avverso tale determinazione i ricorrenti hanno proposto il presente gravame.
Con un unico, articolato motivo lamentano
Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, penultimo e ultimo comma, del D.P.R. 570/1960 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Compressione del sub-procedimento di verifica delle candidature – Violazione dell’art. 51 della Costituzione e del principio del favor admissionis – Violazione del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 3 L. 241/1990
a)Si censura il modus procedendi della Sottocommissione, che ha deliberato l’esclusione dei due candidati in un’unica seduta, senza consentire al delegato di lista di prendere cognizione delle contestazioni e senza celebrare la seconda seduta nella quale il delegato avrebbe potuto essere udito e produrre nuovi documenti a sanatoria dei vizi riscontrati. Lamentano in proposito violazione dell’art. 33 del D.P.R. 570/1960 , secondo cui la verifica delle candidature si articolerebbe in tre fasi. Nella prima, la Commissione esamina e contesta , e ad essa dovrebbe seguire la seconda in cui il delegato “può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione”. Solo a seguito di ciò, la Commissione “si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite”, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la votazione.
b)Lamentano inoltre violazione del soccorso istruttorio , che in materia elettorale si ritiene ammissibile quando l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione o errore scusabile , a condizione che non richieda indagini incompatibili con la celerità del procedimento elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2910).
c)L'illegittimità della ELiberazione sarebbe aggravata, con specifico riguardo alla posizione del Sig. EL TE NC, dal difetto di motivazione del provvedimento di esclusione , atteso che la Sottocommissione si è limitata a rilevare che l'autenticazione "risulta del tutto incompleta", senza indicare quali degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 risultino mancanti.
Si sono costituite in giudizio la Prefettura e il Ministero dell’interno resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto , con deposito di pertinente documentazione relativa tra l’altro alle autentiche contestate .
All’udienza pubblica speciale elettorale del 30 aprile 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
RI
Il ricorso è infondato e va respinto .
Va premesso che nella sola parte in fatto del ricorso si accenna ad una trasmissione delle accettazioni delle candidature senza rilievi alla sottocommissione da parte del Segretario comunale . Nel seguito del ricorso, non è articolata una specifica censura collegata a tale circostanza, per cui la stessa deve considerarsi irrilevante.
Nel merito, con la prima parte del motivo, articolata sub a), i ricorrenti pretendono di dedurre una struttura trifasica del procedimento ex art. 33 D.P.R. 570/1960, che imporrebbe una previa contestazione delle irregolarità riscontrate, con assegnazione del termine per dedurre ed eventualmente integrare.
La tesi non merita favorevole considerazione.
Dispone il co 1 della norma: “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:….
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;”
Il comma 2 e 3 dispongono poi:
“Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.”
Il dettato normativo rende evidente che l’esclusione dei candidati si esaurisce in un unico contesto, e il comma 2 della norma prevede solo una ostensione entro la sera della deliberazione, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modifiche apportate alle liste.
Nessuna interlocuzione procedimentale, né ipotesi latamente configurabile come soccorso istruttorio è ravvisabile . Egualmente il co 3 prevede una riunione della commissione, entro il 26esimo giorno antecedente la data della votazione, con facoltà di ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modifiche eseguite, e va interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all’integrazione di lacune meramente formali. Tali non possono essere considerate le lacune inerenti l’autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura.
La giurisprudenza anche del Consiglio di Stato è infatti consolidata nel ritenere la legittimità dell’esclusione del candidato consigliere comunale la cui dichiarazione di accettazione della candidatura sia risultata priva di autenticazione come prescritto dall’art. 32, comma 9, n. 2, del d.P.R. n. 570 del 1960, o con autentica incompleta o irregolare, escludendo la possibilità del soccorso istruttorio atteso che, stante la formalità ed il grado di rigore che improntano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura in una competizione elettorale, l’autenticazione stessa costituisce una forma sostanziale dell’atto, indefettibile ed insostituibile, che non ammette equipollenti, e la cui mancanza non è integrabile aliunde.
In particolare, è stato ritenuto che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, in quanto le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Cons. Stato, II, 15 settembre 2021, n. 6307; II, 25 maggio 2022, nn. 4198 e 4199; II, 26 aprile 2023, n. 4210).
Ne consegue che i principi di regolarizzazione degli errori formali e del favor partecipationis risultano recessivi rispetto alla regola cogente della necessaria e sicura identificazione dei candidati, funzionale anche alla celerità del procedimento elettorale.
Peraltro, le firme dei moduli di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere autenticate secondo le formalità stabilite dall’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, sì che il mancato rispetto di dette formalità rende insanabilmente invalida la sottoscrizione.( CdS sez,V, sentenza n. 2950 del 2025) .
Con una seconda parte del motivo sub b) si deduce la violazione dell’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, sub specie della omessa attivazione del soccorso istruttorio, mediante richiesta di integrazione dell’autentica della sottoscrizione.
Anche tale censura è infondata.
Infatti non è postulabile la sussistenza di un obbligo di soccorso istruttorio in relazione a formalità indefettibili, pena la violazione della par condicio tra i candidati e del principio di autoresponsabilità; ciò anche in ragione della particolare natura del procedimento elettorale, caratterizzato da una stringente esigenza di celerità e di tempestiva definizione, secondo scansioni cronologiche normativamente definite (Cons. Stato, II, 24 maggio 2024, n. 4648). Più chiaramente, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato se non in forma residuale ed a fini di mera regolarizzazione (Cons. Stato, II, 20 settembre 2021, n. 6411).
La facoltà di integrazione prevista dall’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 è dunque riferibile alle sole ipotesi di irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla nullità insanabile della candidatura incompleta.
Infatti la disciplina di cui all’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 non può essere utilizzata se non in forma residuale e pertanto a fini di mera regolarizzazione. Si tratta invero di una disciplina speciale che non può essere ricondotta ai principi che informano il soccorso istruttorio nelle procedure di gara (che si è gradualmente evoluto verso una dimensione sostanziale) e che riflette la necessità, ancorché si discorra di “nuovi documenti”, di assicurare il pieno rispetto del termine perentorio di presentazione delle liste (cfr., ex aliis, Cons. Stato, Sez. II, 17 settembre 2021, n. 6368), non potendosi consentire il sostanziale emendamento fuori termine di documentazione essenziale (Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2024, n. 4584; Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2024, n. 4576)
Mette conto evidenziare, quanto alle contestate lacune delle autentiche , che:
Per il candidato IO EP, come si rileva dal verbale impugnato, l’autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura è priva del timbro e della firma del soggetto autenticatore e tale rilievo non è contestato in fatto da parte ricorrente ; sono quindi assenti elementi essenziali previsti dall’art. 21 del DPR 445/2000.
Per il candidato EL TE NC, come si rileva dal verbale impugnato, l’autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura “risulta del tutto incompleta”.
Ciò , contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, denota una carenza ancor più radicale rispetto alla mera mancanza del timbro e della firma, atteso che la totale incompletezza formalmente e logicamente indica una carenza non solo del timbro e della firma, ma anche delle ulteriori formalità di autentica. Infatti nella relazione istruttoria della I sottocommissione elettorale depositata in data odierna dalla difesa erariale viene precisato che le lacune consistono non solo nella mancanza del timbro e firma, ma nella mancanza di compilazione in tutte le sue parti. Come desumibile dall’allegato alla relazione stessa, non manca solo timbro e firma, ma luogo, data e nome e cognome del soggetto autenticatore; manca anche qualsiasi riferimento al candidato di cui si effettuerebbe l’autentica. La parte relativa all’autentica è del tutto in bianco, per cui deve ritenersi assolutamente inesistente ( cfr. allegato 2 e 3 ai documenti depositati dal UTG in data odierna). .
Il Tribunale deve ricordare che sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione (Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2015, n. 24905; Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022).
Di recente, la giurisprudenza (cfr. CGARS 30 maggio 2024, n. 390) ha ribadito che, in materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili (cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2022 n. 4198; Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2941).
Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono, di conseguenza, essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.
Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono, a tutta evidenza , un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022).
Tanto premesso , con riferimento alle lacune riscontrate ed alla loro incidenza, risultando l’autenticazione elemento essenziale, non può considerarsi la sua assenza quale mero vizio formale sanabile ex post con il soccorso istruttorio.
Infatti, secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2022, n. 4204; nella giurisprudenza di prime cure, cfr. TAR Veneto, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 1117), la mancanza o la irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature
Dunque , non è predicabile la sussistenza da parte della commissione di un obbligo di soccorso istruttorio in relazione a formalità indefettibili e peraltro dopo la scadenza del termine di presentazione della lista, pena la violazione della par condicio tra i candidati e del principio di autoresponsabilità (Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2024, n. 4576). Ciò anche in ragione della particolare natura del procedimento pre-elettorale, caratterizzato da una stringente esigenza di celerità e di tempestiva definizione, secondo scansioni cronologiche normativamente definite, a prescindere peraltro dalle dimensioni dell’ente chiamato alle elezioni (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 15 settembre 2021, n. 6312; sez. III, 7 maggio 2019, n. 2940).
L’adempimento richiesto ai candidati, di far autenticare la sottoscrizione della loro accettazione ella candidatura, trasmoda, invero, da mera forma e procedura in sostanza, garantendo la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, quale quello elettorale, espressamente tutelato dalla Costituzione, in quanto strettamente funzionale non soltanto alla garanzia dell’intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente all’inizio della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori e il controllo estrinseco delle medesime da parte della commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6273). TAR Catanzaro, sez, II n. 789 del 2 maggio 2025).
Il ricorso è, conclusivamente, respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite amministrazioni, liquidate in complessivi Euro 8000,00 (ottomila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RD, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN RD |
IL SEGRETARIO