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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 9342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario, dott.ssa
IS RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. di r.g. indicato in epigrafe introdotta con atto di citazione notificato in data 23.04.2025 ed iscritto a ruolo in pari data
TRA
titolare dell'omonima ditta, nato a [...] il [...], cod. Parte_1 fiscale , elettivamente domiciliato in Napoli alla P.zza Vanvitelli 15 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. LO AN che lo difende e rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. RE AR
(Avv. LO AN)
(Avv. RE AR)
ATTORE
E
codice fiscale , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo e difeso e rappresentato dall'Avvocatura Comunale
(Avv. Irene Iacovella)
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso quattro Parte_1 inviti al pagamento, tutti notificati in data 23.03.2025 e volti al recupero dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico e della relativa sanzione amministrativa.
In particolare, gli avvisi impugnati sono i seguenti:
- avviso n. PG/1013687/621 del 22/11/2024, relativo all'anno 2017, con cui il ha CP_1 intimato di pagare all'attore € 5.120,00, di cui € 3.008,71 a titolo di indennità di occupazione,
€ 1.504,36 a titolo di sanzione, € 597,52 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese;
- avviso n. PG/1013687/928 del 22/11/2024, relativo all'anno 2018, con cui il ha CP_1 intimato di pagare all'attore € 4.747,00, di cui € 2.802,60 a titolo di indennità di occupazione,
€ 1.401,30 a titolo di sanzione, € 533,70 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese;
- avviso n. PG/1013687/1626 del 22/11/2024, relativo all'anno 2019, con cui il CP_1 ha intimato di pagare all'attore € 4.737,00, di cui € 2.830,62 a titolo di indennità di occupazione, € 1.415,31 a titolo di sanzione, € 481,25 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese;
- avviso n. PG/1013687/2627 del 22/11/2024, relativo all'anno 2020, con cui il CP_1 ha intimato di pagare all'attore € 4.690,00, di cui € 2.841,92 a titolo di indennità di occupazione, € 1.420,96 a titolo di sanzione, € 417,27 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese.
Dalla lettura degli avvisi si evince che: - il credito del nasce da un'occupazione CP_1 abusiva di suolo pubblico in piazza Vanvitelli n. 9/a realizzata tramite edicola e pensilina accertata con verbale n. 535072 del 08.11.2016; - al momento dell'emissione degli avvisi, agli atti dell'ufficio non erano presenti né autorizzazioni in ordine all'occupazione contestata, né idonea documentazione attestante il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. allegati parte attorea).
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: - l'illegittimità e l'infondatezza degli Pt_1 avvisi di accertamento sostenendo e dimostrando che ha sempre avuto regolare concessione ed autorizzazione (cfr. concessione n. 118 e rinnovo concessione n. 5303 del 01.08.2012 rinnovata con scadenza al 31.12.2032); - L'omessa indicazione delle norme violate ai fini della ricostruzione della fattispecie astratta, la violazione della legge 241/90 e il difetto di motivazione dell'ingiunzione impugnata;
- L'illegittimità della sanzione amministrativa applicata. Dedotto ciò l'attore ha concluso per l'accertamento della nullità degli avvisi impugnati con condanna del alle spese di lite. CP_1
Il si è costituito producendo il provvedimento prot. n. PG/2025/560671 del Controparte_1
20/06/2025, con cui, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'attore e a seguito di ulteriori approfondimenti, analizzando la documentazione in proprio possesso, ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento esecutivi. A fronte di tale annullamento il CP_1 convenuto ha concluso per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. A fronte di tale annullamento in autotutela, parte attrice, con le depositate memorie, ha ritenuto cessata la materia del contendere e ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
§ 2. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, e in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con la suddetta formula la prassi giurisprudenziale indica una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica al sopravvenire di una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto
(Cass. 06/02/2007, n. 2567, nonché Cass., sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Ebbene, a seguito dell'annullamento in autotutela, fondato sul pieno riconoscimento delle ragioni difensive dell'opponente, la questione oggetto del presente giudizio risulta definitivamente sopita a prescindere dall'intervento del giudice, che è divenuto del tutto superfluo.
Inoltre, in base al principio della soccombenza virtuale, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite della controparte, posto che l'eccezione di esistenza di un valido titolo autorizzativo e concessorio agli atti era fondata, essendo stato prodotto il rinnovo dell'autorizzazione risalente al 01.08.2012 (con validità decennale) e considerando il verbale della polizia municipale posto a fondamento delle ingiunzioni risalente all'8.11.2016.
Inoltre, il dopo la notifica delle ingiunzioni, ha dimostrato di aver inoltrato Pt_1 tempestivamente istanza di autotutela corredata della documentazione attestante la legittimità dell'occupazione.
Pertanto, il deve essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dal CP_1 Pt_1 che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 2.540,00 per compenso del difensore (di cui € 460,00 per la fase
[...] introduttiva;
€ 389,00 per la fase di studio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti
LO AN e RE AR.
Napoli, 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa IS RT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario, dott.ssa
IS RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. di r.g. indicato in epigrafe introdotta con atto di citazione notificato in data 23.04.2025 ed iscritto a ruolo in pari data
TRA
titolare dell'omonima ditta, nato a [...] il [...], cod. Parte_1 fiscale , elettivamente domiciliato in Napoli alla P.zza Vanvitelli 15 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. LO AN che lo difende e rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. RE AR
(Avv. LO AN)
(Avv. RE AR)
ATTORE
E
codice fiscale , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo e difeso e rappresentato dall'Avvocatura Comunale
(Avv. Irene Iacovella)
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso quattro Parte_1 inviti al pagamento, tutti notificati in data 23.03.2025 e volti al recupero dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico e della relativa sanzione amministrativa.
In particolare, gli avvisi impugnati sono i seguenti:
- avviso n. PG/1013687/621 del 22/11/2024, relativo all'anno 2017, con cui il ha CP_1 intimato di pagare all'attore € 5.120,00, di cui € 3.008,71 a titolo di indennità di occupazione,
€ 1.504,36 a titolo di sanzione, € 597,52 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese;
- avviso n. PG/1013687/928 del 22/11/2024, relativo all'anno 2018, con cui il ha CP_1 intimato di pagare all'attore € 4.747,00, di cui € 2.802,60 a titolo di indennità di occupazione,
€ 1.401,30 a titolo di sanzione, € 533,70 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese;
- avviso n. PG/1013687/1626 del 22/11/2024, relativo all'anno 2019, con cui il CP_1 ha intimato di pagare all'attore € 4.737,00, di cui € 2.830,62 a titolo di indennità di occupazione, € 1.415,31 a titolo di sanzione, € 481,25 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese;
- avviso n. PG/1013687/2627 del 22/11/2024, relativo all'anno 2020, con cui il CP_1 ha intimato di pagare all'attore € 4.690,00, di cui € 2.841,92 a titolo di indennità di occupazione, € 1.420,96 a titolo di sanzione, € 417,27 a titolo di interessi ed € 9,50 a titolo di spese.
Dalla lettura degli avvisi si evince che: - il credito del nasce da un'occupazione CP_1 abusiva di suolo pubblico in piazza Vanvitelli n. 9/a realizzata tramite edicola e pensilina accertata con verbale n. 535072 del 08.11.2016; - al momento dell'emissione degli avvisi, agli atti dell'ufficio non erano presenti né autorizzazioni in ordine all'occupazione contestata, né idonea documentazione attestante il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. allegati parte attorea).
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: - l'illegittimità e l'infondatezza degli Pt_1 avvisi di accertamento sostenendo e dimostrando che ha sempre avuto regolare concessione ed autorizzazione (cfr. concessione n. 118 e rinnovo concessione n. 5303 del 01.08.2012 rinnovata con scadenza al 31.12.2032); - L'omessa indicazione delle norme violate ai fini della ricostruzione della fattispecie astratta, la violazione della legge 241/90 e il difetto di motivazione dell'ingiunzione impugnata;
- L'illegittimità della sanzione amministrativa applicata. Dedotto ciò l'attore ha concluso per l'accertamento della nullità degli avvisi impugnati con condanna del alle spese di lite. CP_1
Il si è costituito producendo il provvedimento prot. n. PG/2025/560671 del Controparte_1
20/06/2025, con cui, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'attore e a seguito di ulteriori approfondimenti, analizzando la documentazione in proprio possesso, ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento esecutivi. A fronte di tale annullamento il CP_1 convenuto ha concluso per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. A fronte di tale annullamento in autotutela, parte attrice, con le depositate memorie, ha ritenuto cessata la materia del contendere e ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
§ 2. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, e in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con la suddetta formula la prassi giurisprudenziale indica una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica al sopravvenire di una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto
(Cass. 06/02/2007, n. 2567, nonché Cass., sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Ebbene, a seguito dell'annullamento in autotutela, fondato sul pieno riconoscimento delle ragioni difensive dell'opponente, la questione oggetto del presente giudizio risulta definitivamente sopita a prescindere dall'intervento del giudice, che è divenuto del tutto superfluo.
Inoltre, in base al principio della soccombenza virtuale, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite della controparte, posto che l'eccezione di esistenza di un valido titolo autorizzativo e concessorio agli atti era fondata, essendo stato prodotto il rinnovo dell'autorizzazione risalente al 01.08.2012 (con validità decennale) e considerando il verbale della polizia municipale posto a fondamento delle ingiunzioni risalente all'8.11.2016.
Inoltre, il dopo la notifica delle ingiunzioni, ha dimostrato di aver inoltrato Pt_1 tempestivamente istanza di autotutela corredata della documentazione attestante la legittimità dell'occupazione.
Pertanto, il deve essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dal CP_1 Pt_1 che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 2.540,00 per compenso del difensore (di cui € 460,00 per la fase
[...] introduttiva;
€ 389,00 per la fase di studio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti
LO AN e RE AR.
Napoli, 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa IS RT