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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1262/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, quale mandataria di (p.iva ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'Avv.to Pesaresi Moreno (c.f. - pec C.F._1
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
(p.iva ), con il patrocinio dell'Avv.to Antonio Carullo (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
– pec;
C.F._2 Email_2
E NEI CONFRONTI DI
(p.iva ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv.to Adriano Rizzello (c.f. - pec C.F._3
. camcom.it); Emai_3 Email_4 Email_5
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_3 P.IVA_4
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4
-entrambi con il patrocinio dell'Avv.to Roberto Arpinati (c.f. - pec C.F._4
); Email_6
1 E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Benedetto Ghezzi (c.f. Controparte_5 P.IVA_5 pec ) e Fiammetta CodiceFiscale_5 Email_7
ZO (c.f. pec ); C.F._6 Email_8
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv.to Giampaolo Dacci Controparte_6 P.IVA_6
(c.f. – pec ); C.F._7 Email_9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'agosto 2012, la conveniva, Parte_3 innanzi il Tribunale di Forlì, la Commercio di , il CP_2 CP_2 Controparte_5 il il , il e la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, tutti soci della per avevano rilasciato, nel maggio 2009, CP_7 Parte_4 Pt_5 le lettere di patronage in atti, comunicate ad essa attrice, al fine di ottenere una apertura di credito, poi concessa.
*
Formulava le seguenti domande:
<accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del controparte_1 cp_5< i>
, della , del e del
[...] Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, nonché della (già
[...] Controparte_8
), ciascuno in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti in carica, in ragione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con le lettere di patronage sopra indicate rilasciate in favore di alla Parte_4 [...]
Parte_3
-per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la ciascuno Controparte_2 limitatamente alla quota societaria detenuta nella fallita al risarcimento Parte_4 del quantificato in € 2.087.397,93, derivante dall'inadempimento di quest'ultima e dalla revoca del c/c n. 32835 con affidamento di 2.000.000 scaduto il 5.6.2010, oltre accessori e spese, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale da “contatto sociale” del
[...]
del della , del CP_1 Controparte_5 Controparte_7 [...]
e del , nonché della Camera di Commercio di CP_4 Controparte_3 CP_1
2 Cesena,in relazione alle lettere di patronage rilasciate in favore di alla Parte_4
; Parte_3
-per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la ciascuno Controparte_2 limitatamente alla quota societaria detenuta nella fallita al risarcimento Parte_4 del quantificato in € 2.087.397,93, derivante dall'inadempimento di quest'ultima e dalla revoca del c/c n. 32835 con affidamento di 2.000.000 scaduto il 5.6.2010, oltre accessori e spese, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa>.
*
Con sentenza n. 475/2020, pubblicata in data 23.6.2020, il Tribunale di Forlì rigettava le domande attoree.
Compensava per due terzi le spese di lite fra le parti.
Condannava parte attrice a rimborsare alle parti convenute le restanti spese di lite, liquidate in € 7.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Condannava la ed il in solido fra di loro a Parte_3 Controparte_1 rimborsare alla terza chiamata le spese di lite.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello quale mandataria di Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito vantato da (oggi
[...] Parte_3 incorporata in , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_9
“- in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del del Controparte_1 CP_5
, della , del e del
[...] Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, nonché della (già
[...] Controparte_2
), ciascuno in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti in carica, in ragione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con le lettere di patronage da ciascuno di essi autorizzate, sottoscritte e rilasciate alla
[...]
Parte_3
- per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la Camera di Commercio, ciascuno in ragione della quota di responsabilità assunta in forza delle lettere di patronage rispettivamente autorizzate, sottoscritte e rilasciate alla Parte_3
(e precisamente nei limiti del 33% quanto al 33% quanto al Controparte_1 CP_5
; 16% quanto alla;
6% quanto al
[...] Controparte_6 [...]
6% quanto al;
nonché 6% quanto alla CP_4 Controparte_3 [...]
, al risarcimento del danno nei confronti Controparte_2
3 di quantificato in € 2.087.397,93, oltre accessori e spese, con la Parte_2 precisazione che sarà prontamente restituito ai convenuti quanto eventualmente quest'ultima otterrà all'esito della liquidazione della procedura ancora in Parte_4 fieri;
- inoltre, condannare i convenuti e la terza chiamata in primo grado alla restituzione a di quanto eventualmente medio tempore loro già corrisposto in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado. in via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale da “contatto sociale” del
[...]
del della , del CP_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e del , nonché della CP_4 Controparte_3 [...]
(già ), ciascuno in Controparte_2 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in ragione della violazioni da parte di questi degli obblighi di correttezza, lealtà e buona fede con finalità di protezione della
[...] che ha legittimamente confidato sulla correttezza dell'azione Parte_3 amministrativa di costoro e, sol per questo, concesso la linea di credito;
- per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la Camera di Commercio, ciascuno in ragione della quota di responsabilità assunta in forza delle lettere di patronage rispettivamente autorizzate, sottoscritte e rilasciate alla Parte_3
(e precisamente nei limiti del 33% quanto al 33% quanto al Controparte_1 CP_5
; 16% quanto alla;
6% quanto al
[...] Controparte_6 [...]
6% quanto al;
nonché 6% quanto alla CP_4 Controparte_3 [...]
, al risarcimento del danno nei confronti Controparte_2 di quantificato nel differenziale tra la somma di € 2.087.397,93, oltre Parte_2 accessori e spese, e quanto eventualmente quest'ultima otterrà all'esito della liquidazione della procedura ancora in fieri;
Parte_4
- inoltre, condannare i convenuti e la terza chiamata in primo grado alla restituzione a di quanto eventualmente medio tempore loro già corrisposto in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado.
*
Resistevano tutti gli appellati, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva di Parte_2
*
4 Il proponeva appello incidentale condizionato, formulando le seguenti Controparte_5 conclusioni:
- in via principale accerti e dichiari che al è dovuto l'intero ristoro Controparte_5 delle spese di lite del primo grado di giudizio senza alcuna compensazione e per l'effetto condanni la società al pagamento dell'importo pari ai due terzi del compenso Pt_2 professionale come in narrativa determinato con riferimento allo scaglione da euro
2.000.001,00 ad euro 4.000.000,00;
- in via subordinata, determini l'importo delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo i parametri che riterrà di giustizia senza alcuna compensazione e condanni la società al pagamento dell'importo risultante>. Pt_2
*
Il proponeva appello incidentale, formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
< riconoscersi al il diritto all'integrale rifusione delle spese del Controparte_4
primo grado di giudizio o, in via subordinata, limitarsi la compensazione in misura minore rispetto a quella prevista dalla sentenza impugnata e comunque per quanto di giustizia
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 10.12.2024, la causa veniva posta in decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata da tutti gli appellati circa la carenza di prova della legittimazione attiva di Parte_2
Invero, l'appellante ha dato prova dell'avvenuta cessione del credito, producendo l'attestazione con cui dichiara l'avvenuta cessione del credito vantato Controparte_9 verso , in favore di (ved. allegato 16). Parte_6 Parte_2
2) Va, poi, rigettata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dagli appellati, in via subordinata, contestando come la cessione del credito non potesse afferire le lettere di patronage, in quanto integranti una garanzia priva del requisito dell'accessorietà.
E' invero consolidato l'indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come
5 tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile> (CFr. da ultimo Cass. n.
16962/2024).
3) Rigettate le eccezioni preliminari, va osservato che il primo giudice ha rigettato le domande attoree in forza di due motivazioni alternative, la prima idonea, in verità, a giustificare il rigetto solo nei confronti degli enti locali convenuti, come osservato da parte appellante, e la seconda idonea a giustificare il rigetto nei confronti di tutti i conventi, compresa dunque la summenzionata camera di commercio.
4) Con la prima motivazione, il primo giudice osservava che le lettere di patronage de quibus non impegnavano i convenuti enti locali, in quanto gli enti locali non possono rilasciare garanzie diverse dalla fideiussione e comunque l'organo competente è solo il Consiglio
Comunale.
5) Argomentava, testualmente, come segue:
<unica possibilità degli enti locali di rilasciare garanzie per debiti terzi è rappresentata < i>
dalla fideiussione che, peraltro, subisce limitazioni in base alla qualità dei soggetti garantiti ed alla tipologia del debito da garantirsi - vedasi art 207 DLgs 267/2000 - ma ancora di più connota l'impegno l'organo che lo delibera e che in forza dell'art. 42 del decreto è il
Consiglio e non altro organo.
I documenti allegati alla domanda non rivelano un contenuto fideiussorio ex art. 207 TU
Enti Locali ed emerge che l'organo dei vari enti locali coinvolti e che ha deliberato o comunque consentito la sottoscrizione delle lettere di patronage è la Giunta, non il
Consiglio. La circostanza è rilevante perché si palesa l'inottemperanza della normativa statale e quindi l'autorizzazione è dedotta provenire da organo incompetente ad assumere impegni obbligatori >.
6)Con la seconda motivazione, il primo giudice osservava, poi, come le lettere di patronage de quibus debbano qualificarsi “deboli” e come non fosse configurabile una responsabilità precontrattuale.
Argomentava come segue: li enti locali soci della debitrice non impegnano loro stessi ad un pagamento, bensì ad un comportamento non distrattorio (mantenere le partecipazioni azionarie) e vigilante del buon andamento degli impegni della nei confronti della banca, assumendo impegno (che è Pt_4
6 diverso dall'obbligo) a fare in modo che la debitrice (e non i dichiaranti personalmente) facesse fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della banca>.
7)Entrambe le motivazioni del primo giudice sono state contestate specificatamente col gravame.
8)Posto che la seconda, a differenza della prima, giustifica il rigetto nei confronti di tutti i convenuti, va esaminata preliminarmente, riportando anzitutto il testo del terzo motivo dell'atto di citazione in appello come segue:
<in ordine alla qualificazione delle lettere di patronage, il tribunale forlì è incorso in < i>
un equivoco allorché ha discettato, sul piano squisitamente terminologico, della distinzione tra “impegno” e “obbligo”, riconducendo (senza peraltro dare minimamente conto della ragione di tale conclusione) solo alla seconda locuzione, e non anche alla prima, l'esistenza di un vero e proprio vincolo contrattuale, quando, al contrario, sovente nell'ambito della prassi contrattuale vengono utilizzati come sinonimi, non riconducendosi ad essi alcun differente valore giuridico.
D'altronde, per stessa ammissione del Giudicante gli Enti hanno “assunto l'impegno a fare in modo che la debitrice facesse fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della banca”.
E', dunque, evidente che il contenuto delle lettere di patronage non è certo meramente informativo, ma anche, e soprattutto, impegnativo- obbligatorio.
Il fatto che tale impegno non comporti, come viceversa accade per la fideiussione,
l'assunzione di un'obbligazione di pagamento, bensì l'assunzione di un'obbligazione di facere, non è certo elemento sufficiente per negare l'esistenza di una lettera di patronage
“forte” e, di riflesso, l'assunzione di una obbligazione contrattuale>.
Parte appellante deduce, altresì, come, anche a voler ritenere che vengano in rilievo lettere di patronage deboli, sarebbe configurabile una responsabilità precontrattuale, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, sulla quale si sofferma.
9)Il motivo in esame va rigettato, pur imponendosi una integrazione della motivazione del primo giudice, con le argomentazioni di seguito esplicate.
Va, anzitutto, riportato il nucleo centrale del modello utilizzato dai convenuti, odierni appellati, per redigere le lettere di patronage in esame.
Esso è il seguente:
7 <siamo a conoscenza che con sede in corso della repubblica n. 5, parte_4 cp_1 codice fiscale vi ha richiesto la concessione seguente linea di credito: p.iva_7< i>
- linea straordinaria con scadenza 30 giugno 2010 per€ 2.000.000,00;
e che Vi siete dichiarati disposti a concedere detta linea di credito, in considerazione del fatto che noi deteniamo il ……………….. del capitale della predetta società e che intendiamo mantenere tale partecipazione.
Da parte nostra ci obblighiamo a non disporre di detta partecipazione senza averVene preventivamente informati mediante comunicazione scritta.
Con la presente assumiamo l'impegno a fare in modo che faccia fronte alle Parte_4 sue obbligazioni nei Vostri confronti, derivanti dalla concessione della menzionata linea di credito>.
A fronte di tale dichiarazione, ciò che rileva non è il termine utilizzato, valorizzato dal primo giudice, quanto piuttosto la genericità dell'impegno od obbligo che dir si voglia, genericità di per sé rilevante e tanto più rilevante nella fattispecie in esame, in cui il dichiarante è in tutti i casi, tranne uno, un ente pubblico locale, che in tanto può assumere validamente un impegno di spesa, in quanto siano rispettate precise modalità, che pacificamente non sono state seguite.
Deve osservarsi, invero, che l'impegno assunto non era quello, che sarebbe stato necessario, per qualificare come forte la lettera di patronage, di sostenere finanziariamente la e di Pt_4 assicurarle le risorse necessarie.
Non era, dunque, previsto un intervento diretto, né si faceva riferimento a mezzi finanziari, sicchè deve ribadirsi che l'impegno era del tutto generico e dunque non tale da integrare una lettera di patronage forte.
Ed una volta qualificate le lettere di patronage de quibus come deboli, va esclusa una responsabilità precontrattuale, posto che il loro testo non era tale da comportare un affidamento della banca, tanto più nei confronti degli enti locali soggetti a specifiche procedure per l'assunzione di impegni economici.
10)Rigettato il motivo, afferente la qualificazione delle lettere di patronage, sono assorbiti i motivi, articolati sul presupposto che tali lettere fossero da qualificare forti.
11)Vanno, a questo punto, esaminati:
-il motivo, con il quale lamenta come erroneamente il primo giudice abbia liquidato Pt_1 le spese di lite nei confronti di tutti i convenuti, considerando lo scaglione delle cause di
8 valore inferiore ad € 2.000.000, senza considerare che non ne era stata richiesta una condanna in solido, ma pro quota;
-il motivo, con il quale si duole della condanna, in solido con il di alla Pt_1 CP_4 CP_1 refusione delle spese di lite, in favore della Compagnia di Assicurazione Lloyd's, posto che era stata riconosciuta l'inoperatività della polizza, stipulata all'indomani della ricezione della diffida stragiudiziale della;
Parte_3
-il motivo, con il quale lamenta come erroneamente il primo giudice abbia liquidato Pt_1 separatamente le spese in favore del ed in favore del Controparte_3 [...]
posto che erano assistiti dal medesimo difensore. CP_4
12) I motivi in esame sono inammissibili, posto che ha proposto appello, quale Pt_1 successore a titolo particolare della nel credito vantato da Parte_3 quest'ultima in primo grado, mentre i suindicati motivi afferiscono le statuizioni afferenti le spese gravanti sulla stessa, a seguito della sua soccombenza.
13) A fronte del rigetto dell'appello principale, non vanno esaminati gli appelli incidentali, in quanto condizionati.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del relativo impegno, applicando i seguenti scaglioni tariffari:
-lo scaglione delle cause di valore superiore ad € 520.000 nei confronti del Controparte_1
e del Controparte_5
-lo scaglione delle cause di valore superiore ad € 260.000 nei confronti della summenzionata provincia;
-lo scaglione delle cause di valore superiore ad € 52.000 nei confronti di tutti i restanti appellati.
15) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1262/2020 R.G.,
9 rigetta l'appello proposto da quale mandataria di e la Parte_1 Parte_2 condanna alla refusione, delle spese di lite, liquidate in:
-€ 16.000 in favore della;
Controparte_7
-€ 10.000 in favore della di commercio della – e CP_2 CP_2 CP_2 CP_2
-€ 6.000 in favore del Controparte_4
-€ 6.000 in favore del;
Controparte_3
-€ 20.000 in favore del CP_4 CP_1
-€ 20.000 in favore del Controparte_5 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, quale mandataria di (p.iva ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'Avv.to Pesaresi Moreno (c.f. - pec C.F._1
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
(p.iva ), con il patrocinio dell'Avv.to Antonio Carullo (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
– pec;
C.F._2 Email_2
E NEI CONFRONTI DI
(p.iva ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv.to Adriano Rizzello (c.f. - pec C.F._3
. camcom.it); Emai_3 Email_4 Email_5
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_3 P.IVA_4
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4
-entrambi con il patrocinio dell'Avv.to Roberto Arpinati (c.f. - pec C.F._4
); Email_6
1 E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Benedetto Ghezzi (c.f. Controparte_5 P.IVA_5 pec ) e Fiammetta CodiceFiscale_5 Email_7
ZO (c.f. pec ); C.F._6 Email_8
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv.to Giampaolo Dacci Controparte_6 P.IVA_6
(c.f. – pec ); C.F._7 Email_9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'agosto 2012, la conveniva, Parte_3 innanzi il Tribunale di Forlì, la Commercio di , il CP_2 CP_2 Controparte_5 il il , il e la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, tutti soci della per avevano rilasciato, nel maggio 2009, CP_7 Parte_4 Pt_5 le lettere di patronage in atti, comunicate ad essa attrice, al fine di ottenere una apertura di credito, poi concessa.
*
Formulava le seguenti domande:
<accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del controparte_1 cp_5< i>
, della , del e del
[...] Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, nonché della (già
[...] Controparte_8
), ciascuno in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti in carica, in ragione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con le lettere di patronage sopra indicate rilasciate in favore di alla Parte_4 [...]
Parte_3
-per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la ciascuno Controparte_2 limitatamente alla quota societaria detenuta nella fallita al risarcimento Parte_4 del quantificato in € 2.087.397,93, derivante dall'inadempimento di quest'ultima e dalla revoca del c/c n. 32835 con affidamento di 2.000.000 scaduto il 5.6.2010, oltre accessori e spese, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale da “contatto sociale” del
[...]
del della , del CP_1 Controparte_5 Controparte_7 [...]
e del , nonché della Camera di Commercio di CP_4 Controparte_3 CP_1
2 Cesena,in relazione alle lettere di patronage rilasciate in favore di alla Parte_4
; Parte_3
-per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la ciascuno Controparte_2 limitatamente alla quota societaria detenuta nella fallita al risarcimento Parte_4 del quantificato in € 2.087.397,93, derivante dall'inadempimento di quest'ultima e dalla revoca del c/c n. 32835 con affidamento di 2.000.000 scaduto il 5.6.2010, oltre accessori e spese, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa>.
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Con sentenza n. 475/2020, pubblicata in data 23.6.2020, il Tribunale di Forlì rigettava le domande attoree.
Compensava per due terzi le spese di lite fra le parti.
Condannava parte attrice a rimborsare alle parti convenute le restanti spese di lite, liquidate in € 7.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Condannava la ed il in solido fra di loro a Parte_3 Controparte_1 rimborsare alla terza chiamata le spese di lite.
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Avverso tale sentenza interponeva appello quale mandataria di Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito vantato da (oggi
[...] Parte_3 incorporata in , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_9
“- in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del del Controparte_1 CP_5
, della , del e del
[...] Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, nonché della (già
[...] Controparte_2
), ciascuno in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti in carica, in ragione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con le lettere di patronage da ciascuno di essi autorizzate, sottoscritte e rilasciate alla
[...]
Parte_3
- per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la Camera di Commercio, ciascuno in ragione della quota di responsabilità assunta in forza delle lettere di patronage rispettivamente autorizzate, sottoscritte e rilasciate alla Parte_3
(e precisamente nei limiti del 33% quanto al 33% quanto al Controparte_1 CP_5
; 16% quanto alla;
6% quanto al
[...] Controparte_6 [...]
6% quanto al;
nonché 6% quanto alla CP_4 Controparte_3 [...]
, al risarcimento del danno nei confronti Controparte_2
3 di quantificato in € 2.087.397,93, oltre accessori e spese, con la Parte_2 precisazione che sarà prontamente restituito ai convenuti quanto eventualmente quest'ultima otterrà all'esito della liquidazione della procedura ancora in Parte_4 fieri;
- inoltre, condannare i convenuti e la terza chiamata in primo grado alla restituzione a di quanto eventualmente medio tempore loro già corrisposto in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado. in via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale da “contatto sociale” del
[...]
del della , del CP_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e del , nonché della CP_4 Controparte_3 [...]
(già ), ciascuno in Controparte_2 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in ragione della violazioni da parte di questi degli obblighi di correttezza, lealtà e buona fede con finalità di protezione della
[...] che ha legittimamente confidato sulla correttezza dell'azione Parte_3 amministrativa di costoro e, sol per questo, concesso la linea di credito;
- per l'effetto, condannare i predetti Enti locali e la Camera di Commercio, ciascuno in ragione della quota di responsabilità assunta in forza delle lettere di patronage rispettivamente autorizzate, sottoscritte e rilasciate alla Parte_3
(e precisamente nei limiti del 33% quanto al 33% quanto al Controparte_1 CP_5
; 16% quanto alla;
6% quanto al
[...] Controparte_6 [...]
6% quanto al;
nonché 6% quanto alla CP_4 Controparte_3 [...]
, al risarcimento del danno nei confronti Controparte_2 di quantificato nel differenziale tra la somma di € 2.087.397,93, oltre Parte_2 accessori e spese, e quanto eventualmente quest'ultima otterrà all'esito della liquidazione della procedura ancora in fieri;
Parte_4
- inoltre, condannare i convenuti e la terza chiamata in primo grado alla restituzione a di quanto eventualmente medio tempore loro già corrisposto in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado.
*
Resistevano tutti gli appellati, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva di Parte_2
*
4 Il proponeva appello incidentale condizionato, formulando le seguenti Controparte_5 conclusioni:
- in via principale accerti e dichiari che al è dovuto l'intero ristoro Controparte_5 delle spese di lite del primo grado di giudizio senza alcuna compensazione e per l'effetto condanni la società al pagamento dell'importo pari ai due terzi del compenso Pt_2 professionale come in narrativa determinato con riferimento allo scaglione da euro
2.000.001,00 ad euro 4.000.000,00;
- in via subordinata, determini l'importo delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo i parametri che riterrà di giustizia senza alcuna compensazione e condanni la società al pagamento dell'importo risultante>. Pt_2
*
Il proponeva appello incidentale, formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
< riconoscersi al il diritto all'integrale rifusione delle spese del Controparte_4
primo grado di giudizio o, in via subordinata, limitarsi la compensazione in misura minore rispetto a quella prevista dalla sentenza impugnata e comunque per quanto di giustizia
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 10.12.2024, la causa veniva posta in decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata da tutti gli appellati circa la carenza di prova della legittimazione attiva di Parte_2
Invero, l'appellante ha dato prova dell'avvenuta cessione del credito, producendo l'attestazione con cui dichiara l'avvenuta cessione del credito vantato Controparte_9 verso , in favore di (ved. allegato 16). Parte_6 Parte_2
2) Va, poi, rigettata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dagli appellati, in via subordinata, contestando come la cessione del credito non potesse afferire le lettere di patronage, in quanto integranti una garanzia priva del requisito dell'accessorietà.
E' invero consolidato l'indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come
5 tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile> (CFr. da ultimo Cass. n.
16962/2024).
3) Rigettate le eccezioni preliminari, va osservato che il primo giudice ha rigettato le domande attoree in forza di due motivazioni alternative, la prima idonea, in verità, a giustificare il rigetto solo nei confronti degli enti locali convenuti, come osservato da parte appellante, e la seconda idonea a giustificare il rigetto nei confronti di tutti i conventi, compresa dunque la summenzionata camera di commercio.
4) Con la prima motivazione, il primo giudice osservava che le lettere di patronage de quibus non impegnavano i convenuti enti locali, in quanto gli enti locali non possono rilasciare garanzie diverse dalla fideiussione e comunque l'organo competente è solo il Consiglio
Comunale.
5) Argomentava, testualmente, come segue:
<unica possibilità degli enti locali di rilasciare garanzie per debiti terzi è rappresentata < i>
dalla fideiussione che, peraltro, subisce limitazioni in base alla qualità dei soggetti garantiti ed alla tipologia del debito da garantirsi - vedasi art 207 DLgs 267/2000 - ma ancora di più connota l'impegno l'organo che lo delibera e che in forza dell'art. 42 del decreto è il
Consiglio e non altro organo.
I documenti allegati alla domanda non rivelano un contenuto fideiussorio ex art. 207 TU
Enti Locali ed emerge che l'organo dei vari enti locali coinvolti e che ha deliberato o comunque consentito la sottoscrizione delle lettere di patronage è la Giunta, non il
Consiglio. La circostanza è rilevante perché si palesa l'inottemperanza della normativa statale e quindi l'autorizzazione è dedotta provenire da organo incompetente ad assumere impegni obbligatori >.
6)Con la seconda motivazione, il primo giudice osservava, poi, come le lettere di patronage de quibus debbano qualificarsi “deboli” e come non fosse configurabile una responsabilità precontrattuale.
Argomentava come segue: li enti locali soci della debitrice non impegnano loro stessi ad un pagamento, bensì ad un comportamento non distrattorio (mantenere le partecipazioni azionarie) e vigilante del buon andamento degli impegni della nei confronti della banca, assumendo impegno (che è Pt_4
6 diverso dall'obbligo) a fare in modo che la debitrice (e non i dichiaranti personalmente) facesse fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della banca>.
7)Entrambe le motivazioni del primo giudice sono state contestate specificatamente col gravame.
8)Posto che la seconda, a differenza della prima, giustifica il rigetto nei confronti di tutti i convenuti, va esaminata preliminarmente, riportando anzitutto il testo del terzo motivo dell'atto di citazione in appello come segue:
<in ordine alla qualificazione delle lettere di patronage, il tribunale forlì è incorso in < i>
un equivoco allorché ha discettato, sul piano squisitamente terminologico, della distinzione tra “impegno” e “obbligo”, riconducendo (senza peraltro dare minimamente conto della ragione di tale conclusione) solo alla seconda locuzione, e non anche alla prima, l'esistenza di un vero e proprio vincolo contrattuale, quando, al contrario, sovente nell'ambito della prassi contrattuale vengono utilizzati come sinonimi, non riconducendosi ad essi alcun differente valore giuridico.
D'altronde, per stessa ammissione del Giudicante gli Enti hanno “assunto l'impegno a fare in modo che la debitrice facesse fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della banca”.
E', dunque, evidente che il contenuto delle lettere di patronage non è certo meramente informativo, ma anche, e soprattutto, impegnativo- obbligatorio.
Il fatto che tale impegno non comporti, come viceversa accade per la fideiussione,
l'assunzione di un'obbligazione di pagamento, bensì l'assunzione di un'obbligazione di facere, non è certo elemento sufficiente per negare l'esistenza di una lettera di patronage
“forte” e, di riflesso, l'assunzione di una obbligazione contrattuale>.
Parte appellante deduce, altresì, come, anche a voler ritenere che vengano in rilievo lettere di patronage deboli, sarebbe configurabile una responsabilità precontrattuale, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, sulla quale si sofferma.
9)Il motivo in esame va rigettato, pur imponendosi una integrazione della motivazione del primo giudice, con le argomentazioni di seguito esplicate.
Va, anzitutto, riportato il nucleo centrale del modello utilizzato dai convenuti, odierni appellati, per redigere le lettere di patronage in esame.
Esso è il seguente:
7 <siamo a conoscenza che con sede in corso della repubblica n. 5, parte_4 cp_1 codice fiscale vi ha richiesto la concessione seguente linea di credito: p.iva_7< i>
- linea straordinaria con scadenza 30 giugno 2010 per€ 2.000.000,00;
e che Vi siete dichiarati disposti a concedere detta linea di credito, in considerazione del fatto che noi deteniamo il ……………….. del capitale della predetta società e che intendiamo mantenere tale partecipazione.
Da parte nostra ci obblighiamo a non disporre di detta partecipazione senza averVene preventivamente informati mediante comunicazione scritta.
Con la presente assumiamo l'impegno a fare in modo che faccia fronte alle Parte_4 sue obbligazioni nei Vostri confronti, derivanti dalla concessione della menzionata linea di credito>.
A fronte di tale dichiarazione, ciò che rileva non è il termine utilizzato, valorizzato dal primo giudice, quanto piuttosto la genericità dell'impegno od obbligo che dir si voglia, genericità di per sé rilevante e tanto più rilevante nella fattispecie in esame, in cui il dichiarante è in tutti i casi, tranne uno, un ente pubblico locale, che in tanto può assumere validamente un impegno di spesa, in quanto siano rispettate precise modalità, che pacificamente non sono state seguite.
Deve osservarsi, invero, che l'impegno assunto non era quello, che sarebbe stato necessario, per qualificare come forte la lettera di patronage, di sostenere finanziariamente la e di Pt_4 assicurarle le risorse necessarie.
Non era, dunque, previsto un intervento diretto, né si faceva riferimento a mezzi finanziari, sicchè deve ribadirsi che l'impegno era del tutto generico e dunque non tale da integrare una lettera di patronage forte.
Ed una volta qualificate le lettere di patronage de quibus come deboli, va esclusa una responsabilità precontrattuale, posto che il loro testo non era tale da comportare un affidamento della banca, tanto più nei confronti degli enti locali soggetti a specifiche procedure per l'assunzione di impegni economici.
10)Rigettato il motivo, afferente la qualificazione delle lettere di patronage, sono assorbiti i motivi, articolati sul presupposto che tali lettere fossero da qualificare forti.
11)Vanno, a questo punto, esaminati:
-il motivo, con il quale lamenta come erroneamente il primo giudice abbia liquidato Pt_1 le spese di lite nei confronti di tutti i convenuti, considerando lo scaglione delle cause di
8 valore inferiore ad € 2.000.000, senza considerare che non ne era stata richiesta una condanna in solido, ma pro quota;
-il motivo, con il quale si duole della condanna, in solido con il di alla Pt_1 CP_4 CP_1 refusione delle spese di lite, in favore della Compagnia di Assicurazione Lloyd's, posto che era stata riconosciuta l'inoperatività della polizza, stipulata all'indomani della ricezione della diffida stragiudiziale della;
Parte_3
-il motivo, con il quale lamenta come erroneamente il primo giudice abbia liquidato Pt_1 separatamente le spese in favore del ed in favore del Controparte_3 [...]
posto che erano assistiti dal medesimo difensore. CP_4
12) I motivi in esame sono inammissibili, posto che ha proposto appello, quale Pt_1 successore a titolo particolare della nel credito vantato da Parte_3 quest'ultima in primo grado, mentre i suindicati motivi afferiscono le statuizioni afferenti le spese gravanti sulla stessa, a seguito della sua soccombenza.
13) A fronte del rigetto dell'appello principale, non vanno esaminati gli appelli incidentali, in quanto condizionati.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del relativo impegno, applicando i seguenti scaglioni tariffari:
-lo scaglione delle cause di valore superiore ad € 520.000 nei confronti del Controparte_1
e del Controparte_5
-lo scaglione delle cause di valore superiore ad € 260.000 nei confronti della summenzionata provincia;
-lo scaglione delle cause di valore superiore ad € 52.000 nei confronti di tutti i restanti appellati.
15) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1262/2020 R.G.,
9 rigetta l'appello proposto da quale mandataria di e la Parte_1 Parte_2 condanna alla refusione, delle spese di lite, liquidate in:
-€ 16.000 in favore della;
Controparte_7
-€ 10.000 in favore della di commercio della – e CP_2 CP_2 CP_2 CP_2
-€ 6.000 in favore del Controparte_4
-€ 6.000 in favore del;
Controparte_3
-€ 20.000 in favore del CP_4 CP_1
-€ 20.000 in favore del Controparte_5 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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