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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1009 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 29 giugno 2025, all'esito di udienza svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Giammarco, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sablone, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 giugno 2025, tenutasi nella forma stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Chieti n. 461/2021, confermata dalla Corte
d'Appello di L'Aquila il 12 luglio 2022, con la quale era stato previsto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge, , un assegno divorzile di € 150,00 mensili. CP_1 CP_1
Egli ha premesso di aver contratto matrimonio con la resistente nel 1990 e che dal divorzio, intervenuto con sentenza parziale n. 441/2019 e successiva definitiva n. 461/2021, la propria situazione economica si è progressivamente deteriorata. Ha esposto, in particolare, di non svolgere alcuna attività lavorativa stabile e di non percepire più alcuna forma di sostegno economico, incluso il reddito di cittadinanza del quale aveva beneficiato fino a dicembre 2023.
Ha aggiunto di vivere in un immobile condotto in locazione con un canone annuo di € 3.600,00, cui si sommano le spese per le utenze e per le proprie necessità quotidiane, gravando inoltre su di lui una condizione di invalidità civile pari al 58% che, unita all'età di 59 anni, rende difficile un concreto reinserimento lavorativo, sebbene risulti iscritto nelle liste per il collocamento obbligatorio.
Ha rappresentato, per contro, che la ex moglie dispone di una situazione Controparte_1 patrimoniale ed economica più favorevole, in quanto, oltre a svolgere attività lavorativa, percepisce redditi derivanti dalla locazione di un immobile ereditato, concesso a studenti universitari, e abita in un immobile in via Ortona di proprietà del figlio che le è stato Per_1 concesso a titolo gratuito.
Ha precisato, inoltre, che l'unico bene di cui egli risulti titolare è una quota pari a 2/15 di un immobile sito in Chieti, ricevuto per successione, sul quale insiste il diritto di abitazione della madre e che, allo stato, detta quota risulta pignorata dalla stessa ex coniuge a causa del mancato pagamento dei ratei dell'assegno divorzile.
Alla luce di tali circostanze, l'istante ha chiesto in via principale la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra , ritenendo insussistenti i presupposti che ne giustifichino CP_1 la perdurante corresponsione, e in via subordinata la riduzione dell'importo ad una somma inferiore, proporzionata alle mutate e precarie condizioni economiche in cui versa.
Con la memoria di costituzione si è opposta al ricorso introduttivo, Controparte_1 contestandone integralmente presupposti e richieste. In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda, osservando che le questioni sollevate erano già state oggetto di esame e decisione da parte del Tribunale di Chieti con sentenza n. 461/2021 e, successivamente, della Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 1126/2022, cosicché si sarebbe ormai formato giudicato insuscettibile di ulteriore revisione in difetto di fatti nuovi sopravvenuti, che nella specie non sarebbero stati né allegati né dimostrati.
Nel merito ha rilevato come la prospettata modifica peggiorativa delle condizioni economiche del ricorrente non corrisponda al vero, giacché la disoccupazione del risale Pt_1 già al 2017, dunque ben prima del divorzio e la sua invalidità civile era stata accertata nel 2021, prima della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del relativo giudizio di appello. Ha inoltre evidenziato che anche la circostanza relativa alla locazione dell'immobile da lui abitato, indicata come sopravvenuta fonte di spesa, è in realtà preesistente al divorzio, poiché il contratto risale al novembre 2017 e per il medesimo importo.
Quanto alla propria posizione economica, ha dedotto che la stessa non ha subito variazioni rispetto al tempo del divorzio, continuando ella a svolgere attività lavorative saltuarie compatibili con le proprie condizioni di salute compromesse da una patologia cardiaca. Ha contestato altresì che il patrimonio immobiliare ereditato potesse configurare un elemento nuovo, posto che la titolarità e la destinazione a locazione dell'immobile risultavano già accertate e valutate nelle precedenti sentenze. Ha inoltre sottolineato che il continua a svolgere attività di Pt_1 musicista, pubblicizzata e remunerata, non credibilmente qualificabile come mero hobby, ed ha rammentato che egli ha percepito il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro senza destinarne alcuna parte alla moglie, nonostante al tempo fosse ancora coniugato.
La resistente ha anche rilevato che ella continua a vivere nel proprio immobile in viale
Abruzzo, come confermato dalla relata di notifica del ricorso introduttivo, e che pende presso lo stesso Tribunale la procedura di pignoramento della quota immobiliare del , promossa Pt_1 per recuperare gli importi arretrati dell'assegno divorzile non corrisposti.
Alla luce di tali deduzioni, ha concluso chiedendo che il Tribunale Controparte_1 dichiari in via preliminare l'improcedibilità del ricorso e, in ogni caso, ne disponga il rigetto, confermando le statuizioni contenute nelle precedenti sentenze.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, il thema decidendum del giudizio è se siano stati dedotti e provati “giustificati motivi” sopravvenuti, nel senso chiarito dalla costante giurisprudenza, ossia fatti nuovi, successivi e non meramente riproduttivi del quadro già valutato, idonei ad alterare in modo apprezzabile e tendenzialmente stabile l'equilibrio economico posto a base dell'assegno (cfr. principi affermati, tra le altre, da Cass. 4416/2014; Cass. 28436/2017, richiamate anche dalla resistente). L'eccezione preliminare di improcedibilità non può essere accolta in rito, dovendo la domanda di revisione essere scrutinata nel merito, alla luce della verifica circa la sopravvenienza e la rilevanza modificativa dei fatti allegati. La prospettazione attorea, infatti, formalmente invoca circostanze indicate come successive. È dunque preferibile definire la controversia sul piano sostanziale, misurando le allegazioni con il parametro della sopravvenienza qualificata.
Sotto questo profilo, il raffronto puntuale tra le odierne allegazioni e le due decisioni emesse nell'ambito del giudizio di divorzio conduce ad escludere che sia intervenuto un mutamento dei presupposti tale da giustificare la revoca o la rimodulazione dell'assegno.
Già in sede di divorzio il Tribunale aveva esaminato la condizione lavorativa del - Pt_1 disoccupato da anni - nonché la sua scelta abitativa in locazione, il canone corrisposto, la disponibilità solo di una minima quota immobiliare gravata dal diritto di abitazione materno,
l'apporto economico familiare e, soprattutto, lo svolgimento di attività di musicista/intrattenitore con carattere remunerativo.
La Corte d'Appello ha confermato tale ricostruzione, valorizzando la non totale assenza di capacità reddituale del ricorrente - desunta proprio dall'attività artistica - e il modesto importo dell'assegno, ritenuto coerente con l'equilibrio allora accertato, a fronte di una resistente che, pur disponendo di un immobile locato e svolgendo attività lavorative saltuarie, non presentava una condizione patrimoniale tale da giustificare la caduta dell'obbligo solidaristico post-coniugale.
In particolare, entrambe le decisioni hanno considerato la fruizione del reddito di cittadinanza da parte del come sostegno assistenziale privo di stabilità, cioè misura a Pt_1 termine non assimilabile a reddito da lavoro e non idonea, già allora, a ribaltare l'assetto dei rapporti economici tra le parti;
ne consegue che la sua successiva cessazione nel dicembre 2023 costituisce evento prevedibile, fisiologico e, di per sé solo, non significativo ai fini della revisione.
Non si è in presenza di un fatto nuovo “qualificato”, ma dell'esaurimento di un beneficio temporaneo di cui i giudici del divorzio avevano tenuto conto proprio in quanto non stabile.
Neppure l'invalidità civile riconosciuta al ricorrente integra una sopravvenienza utile. Il verbale attesta una riduzione della capacità lavorativa del 58% con domanda del 31 marzo 2021
e accertamento del 16 giugno 2021: circostanza temporalmente contigua alla sentenza di primo grado e certamente conoscibile in appello nel luglio 2022. Non si tratta, dunque, di fatto successivo alla formazione del giudicato;
in ogni caso, la percentuale riconosciuta non è stata corredata da allegazioni e prove idonee a dimostrare l'azzeramento, in concreto, della capacità di produrre reddito o la non esigibilità di attività confacenti. Il ricorrente si limita ad affermare che l'invalidità lo avrebbe reso di fatto inoccupabile, ma non offre riscontri aggiornati su ricerche attive di lavoro, percorsi di collocamento mirato, limiti funzionali specifici, idoneità residuali e, soprattutto, non contraddice con elementi oggettivi il quadro - già “fotografato” nelle pronunce di divorzio - di una perdurante, seppur modesta, capacità di procurarsi entrate mediante l'attività artistica.
Le ulteriori allegazioni attoree ripropongono elementi preesistenti e già valutati: disoccupazione risalente, canone di locazione invariato da anni, aiuti familiari, esiguità della quota immobiliare personale. Nessuno di tali profili, per come dedotti, presenta oggi connotati diversi, né viene dimostrata una peculiare intensità peggiorativa rispetto alla situazione cristallizzata nel 2021–2022. La produzione di estratti conto e attestazioni generiche non colma il deficit probatorio, perché non consente una lettura dinamica e comparativa capace di evidenziare un “prima” e un “dopo” rilevanti in termini causali e quantitativi.
Le istanze istruttorie orali dell'attore non mutano il quadro: la circostanza della cessazione del reddito di cittadinanza è documentalmente provabile e, come detto, non decisiva;
l'assunto di un sostegno familiare continuativo è un indice di fragilità economica già noto e, di per sé, non qualificante ai fini della modifica. Simmetricamente, le prove articolate dalla resistente sull'attività di musicista, oltre a essere già coerenti con quanto accertato nelle sentenze di divorzio, non risultano indispensabili ai fini decisori, poiché il parametro di giudizio resta la sopravvenienza qualificata, che in radice difetta.
Resta da valutare il solo elemento effettivamente successivo riferito alla resistente, e cioè
l'acquisizione nel 2025 della piena proprietà di un ulteriore immobile. Anche questo profilo non conduce all'esito richiesto. La domanda proposta dall'attore è volta alla revoca o riduzione dell'assegno in ragione del proprio peggioramento;
il miglioramento della controparte può rilevare nella misura in cui determini un riequilibrio tale da elidere la funzione perequativo- compensativa dell'assegno o da renderlo manifestamente sproporzionato. Nel caso concreto, tuttavia, l'attore non ha allegato e provato l'effettiva redditività aggiuntiva del bene (canoni, tassi di occupazione, spese e oneri, eventuale incidenza fiscale) né ha dimostrato che l'assetto originario - già fondato su un importo assai contenuto - risulti oggi squilibrato al punto da giustificare la caduta o la sensibile riduzione dell'obbligo.
In un contesto in cui la misura dell'assegno è modesta e le condizioni della resistente non risultano mutare qualitativamente la sua capacità contributiva, l'elemento sopravvenuto resta privo di efficacia decisiva.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che non siano stati dedotti e provati fatti sopravvenuti, stabili e apprezzabili, idonei a modificare l'assetto economico definito con le sentenze di divorzio. La cessazione del reddito di cittadinanza integra l'esaurimento di un sostegno assistenziale già considerato in quanto non stabile;
l'invalidità, per tempo insorta e non accompagnata da idonea dimostrazione dell'impossibilità di conseguire entrate confacenti, non integra una novità qualificata;
gli altri elementi ripropongono circostanze preesistenti;
l'allegato incremento patrimoniale della resistente non è stato tradotto in dati reddituali capaci di alterare l'equilibrio originario, specie in relazione all'entità dell'assegno. In applicazione dell'art. 2697
c.c., l'onere della prova gravante sull'istante non è stato assolto.
Ne consegue il rigetto della domanda di revoca e, in via subordinata, di riduzione dell'assegno divorzile, con conferma delle condizioni già fissate.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione integrale. È vero che la domanda proposta dal ricorrente non è risultata fondata;
tuttavia, sussistono nel caso di specie giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per derogare al principio di soccombenza. In particolare, va considerata, da un lato, la modestia dell'importo dell'assegno in contestazione e, dall'altro, l'oggettiva peculiarità delle questioni dedotte, segnatamente in ordine alla rilevanza della cessazione del reddito di cittadinanza e all'accertamento dell'invalidità civile del ricorrente, circostanze temporalmente prossime alla definizione del giudizio di divorzio e tali da generare un margine di incertezza sulla possibilità di configurarle come fatti sopravvenuti.
Inoltre, la resistente ha a sua volta introdotto nel processo elementi patrimoniali riferiti alla propria posizione (in particolare l'acquisizione di ulteriore immobile), che hanno comportato un approfondimento istruttorio e un contraddittorio non meramente pretestuoso. Alla luce di tali considerazioni, la scelta del ricorrente di adire nuovamente il giudice non può qualificarsi del tutto temeraria, sicché appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1009 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 29 giugno 2025, all'esito di udienza svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Giammarco, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sablone, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 giugno 2025, tenutasi nella forma stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Chieti n. 461/2021, confermata dalla Corte
d'Appello di L'Aquila il 12 luglio 2022, con la quale era stato previsto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge, , un assegno divorzile di € 150,00 mensili. CP_1 CP_1
Egli ha premesso di aver contratto matrimonio con la resistente nel 1990 e che dal divorzio, intervenuto con sentenza parziale n. 441/2019 e successiva definitiva n. 461/2021, la propria situazione economica si è progressivamente deteriorata. Ha esposto, in particolare, di non svolgere alcuna attività lavorativa stabile e di non percepire più alcuna forma di sostegno economico, incluso il reddito di cittadinanza del quale aveva beneficiato fino a dicembre 2023.
Ha aggiunto di vivere in un immobile condotto in locazione con un canone annuo di € 3.600,00, cui si sommano le spese per le utenze e per le proprie necessità quotidiane, gravando inoltre su di lui una condizione di invalidità civile pari al 58% che, unita all'età di 59 anni, rende difficile un concreto reinserimento lavorativo, sebbene risulti iscritto nelle liste per il collocamento obbligatorio.
Ha rappresentato, per contro, che la ex moglie dispone di una situazione Controparte_1 patrimoniale ed economica più favorevole, in quanto, oltre a svolgere attività lavorativa, percepisce redditi derivanti dalla locazione di un immobile ereditato, concesso a studenti universitari, e abita in un immobile in via Ortona di proprietà del figlio che le è stato Per_1 concesso a titolo gratuito.
Ha precisato, inoltre, che l'unico bene di cui egli risulti titolare è una quota pari a 2/15 di un immobile sito in Chieti, ricevuto per successione, sul quale insiste il diritto di abitazione della madre e che, allo stato, detta quota risulta pignorata dalla stessa ex coniuge a causa del mancato pagamento dei ratei dell'assegno divorzile.
Alla luce di tali circostanze, l'istante ha chiesto in via principale la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra , ritenendo insussistenti i presupposti che ne giustifichino CP_1 la perdurante corresponsione, e in via subordinata la riduzione dell'importo ad una somma inferiore, proporzionata alle mutate e precarie condizioni economiche in cui versa.
Con la memoria di costituzione si è opposta al ricorso introduttivo, Controparte_1 contestandone integralmente presupposti e richieste. In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda, osservando che le questioni sollevate erano già state oggetto di esame e decisione da parte del Tribunale di Chieti con sentenza n. 461/2021 e, successivamente, della Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 1126/2022, cosicché si sarebbe ormai formato giudicato insuscettibile di ulteriore revisione in difetto di fatti nuovi sopravvenuti, che nella specie non sarebbero stati né allegati né dimostrati.
Nel merito ha rilevato come la prospettata modifica peggiorativa delle condizioni economiche del ricorrente non corrisponda al vero, giacché la disoccupazione del risale Pt_1 già al 2017, dunque ben prima del divorzio e la sua invalidità civile era stata accertata nel 2021, prima della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del relativo giudizio di appello. Ha inoltre evidenziato che anche la circostanza relativa alla locazione dell'immobile da lui abitato, indicata come sopravvenuta fonte di spesa, è in realtà preesistente al divorzio, poiché il contratto risale al novembre 2017 e per il medesimo importo.
Quanto alla propria posizione economica, ha dedotto che la stessa non ha subito variazioni rispetto al tempo del divorzio, continuando ella a svolgere attività lavorative saltuarie compatibili con le proprie condizioni di salute compromesse da una patologia cardiaca. Ha contestato altresì che il patrimonio immobiliare ereditato potesse configurare un elemento nuovo, posto che la titolarità e la destinazione a locazione dell'immobile risultavano già accertate e valutate nelle precedenti sentenze. Ha inoltre sottolineato che il continua a svolgere attività di Pt_1 musicista, pubblicizzata e remunerata, non credibilmente qualificabile come mero hobby, ed ha rammentato che egli ha percepito il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro senza destinarne alcuna parte alla moglie, nonostante al tempo fosse ancora coniugato.
La resistente ha anche rilevato che ella continua a vivere nel proprio immobile in viale
Abruzzo, come confermato dalla relata di notifica del ricorso introduttivo, e che pende presso lo stesso Tribunale la procedura di pignoramento della quota immobiliare del , promossa Pt_1 per recuperare gli importi arretrati dell'assegno divorzile non corrisposti.
Alla luce di tali deduzioni, ha concluso chiedendo che il Tribunale Controparte_1 dichiari in via preliminare l'improcedibilità del ricorso e, in ogni caso, ne disponga il rigetto, confermando le statuizioni contenute nelle precedenti sentenze.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, il thema decidendum del giudizio è se siano stati dedotti e provati “giustificati motivi” sopravvenuti, nel senso chiarito dalla costante giurisprudenza, ossia fatti nuovi, successivi e non meramente riproduttivi del quadro già valutato, idonei ad alterare in modo apprezzabile e tendenzialmente stabile l'equilibrio economico posto a base dell'assegno (cfr. principi affermati, tra le altre, da Cass. 4416/2014; Cass. 28436/2017, richiamate anche dalla resistente). L'eccezione preliminare di improcedibilità non può essere accolta in rito, dovendo la domanda di revisione essere scrutinata nel merito, alla luce della verifica circa la sopravvenienza e la rilevanza modificativa dei fatti allegati. La prospettazione attorea, infatti, formalmente invoca circostanze indicate come successive. È dunque preferibile definire la controversia sul piano sostanziale, misurando le allegazioni con il parametro della sopravvenienza qualificata.
Sotto questo profilo, il raffronto puntuale tra le odierne allegazioni e le due decisioni emesse nell'ambito del giudizio di divorzio conduce ad escludere che sia intervenuto un mutamento dei presupposti tale da giustificare la revoca o la rimodulazione dell'assegno.
Già in sede di divorzio il Tribunale aveva esaminato la condizione lavorativa del - Pt_1 disoccupato da anni - nonché la sua scelta abitativa in locazione, il canone corrisposto, la disponibilità solo di una minima quota immobiliare gravata dal diritto di abitazione materno,
l'apporto economico familiare e, soprattutto, lo svolgimento di attività di musicista/intrattenitore con carattere remunerativo.
La Corte d'Appello ha confermato tale ricostruzione, valorizzando la non totale assenza di capacità reddituale del ricorrente - desunta proprio dall'attività artistica - e il modesto importo dell'assegno, ritenuto coerente con l'equilibrio allora accertato, a fronte di una resistente che, pur disponendo di un immobile locato e svolgendo attività lavorative saltuarie, non presentava una condizione patrimoniale tale da giustificare la caduta dell'obbligo solidaristico post-coniugale.
In particolare, entrambe le decisioni hanno considerato la fruizione del reddito di cittadinanza da parte del come sostegno assistenziale privo di stabilità, cioè misura a Pt_1 termine non assimilabile a reddito da lavoro e non idonea, già allora, a ribaltare l'assetto dei rapporti economici tra le parti;
ne consegue che la sua successiva cessazione nel dicembre 2023 costituisce evento prevedibile, fisiologico e, di per sé solo, non significativo ai fini della revisione.
Non si è in presenza di un fatto nuovo “qualificato”, ma dell'esaurimento di un beneficio temporaneo di cui i giudici del divorzio avevano tenuto conto proprio in quanto non stabile.
Neppure l'invalidità civile riconosciuta al ricorrente integra una sopravvenienza utile. Il verbale attesta una riduzione della capacità lavorativa del 58% con domanda del 31 marzo 2021
e accertamento del 16 giugno 2021: circostanza temporalmente contigua alla sentenza di primo grado e certamente conoscibile in appello nel luglio 2022. Non si tratta, dunque, di fatto successivo alla formazione del giudicato;
in ogni caso, la percentuale riconosciuta non è stata corredata da allegazioni e prove idonee a dimostrare l'azzeramento, in concreto, della capacità di produrre reddito o la non esigibilità di attività confacenti. Il ricorrente si limita ad affermare che l'invalidità lo avrebbe reso di fatto inoccupabile, ma non offre riscontri aggiornati su ricerche attive di lavoro, percorsi di collocamento mirato, limiti funzionali specifici, idoneità residuali e, soprattutto, non contraddice con elementi oggettivi il quadro - già “fotografato” nelle pronunce di divorzio - di una perdurante, seppur modesta, capacità di procurarsi entrate mediante l'attività artistica.
Le ulteriori allegazioni attoree ripropongono elementi preesistenti e già valutati: disoccupazione risalente, canone di locazione invariato da anni, aiuti familiari, esiguità della quota immobiliare personale. Nessuno di tali profili, per come dedotti, presenta oggi connotati diversi, né viene dimostrata una peculiare intensità peggiorativa rispetto alla situazione cristallizzata nel 2021–2022. La produzione di estratti conto e attestazioni generiche non colma il deficit probatorio, perché non consente una lettura dinamica e comparativa capace di evidenziare un “prima” e un “dopo” rilevanti in termini causali e quantitativi.
Le istanze istruttorie orali dell'attore non mutano il quadro: la circostanza della cessazione del reddito di cittadinanza è documentalmente provabile e, come detto, non decisiva;
l'assunto di un sostegno familiare continuativo è un indice di fragilità economica già noto e, di per sé, non qualificante ai fini della modifica. Simmetricamente, le prove articolate dalla resistente sull'attività di musicista, oltre a essere già coerenti con quanto accertato nelle sentenze di divorzio, non risultano indispensabili ai fini decisori, poiché il parametro di giudizio resta la sopravvenienza qualificata, che in radice difetta.
Resta da valutare il solo elemento effettivamente successivo riferito alla resistente, e cioè
l'acquisizione nel 2025 della piena proprietà di un ulteriore immobile. Anche questo profilo non conduce all'esito richiesto. La domanda proposta dall'attore è volta alla revoca o riduzione dell'assegno in ragione del proprio peggioramento;
il miglioramento della controparte può rilevare nella misura in cui determini un riequilibrio tale da elidere la funzione perequativo- compensativa dell'assegno o da renderlo manifestamente sproporzionato. Nel caso concreto, tuttavia, l'attore non ha allegato e provato l'effettiva redditività aggiuntiva del bene (canoni, tassi di occupazione, spese e oneri, eventuale incidenza fiscale) né ha dimostrato che l'assetto originario - già fondato su un importo assai contenuto - risulti oggi squilibrato al punto da giustificare la caduta o la sensibile riduzione dell'obbligo.
In un contesto in cui la misura dell'assegno è modesta e le condizioni della resistente non risultano mutare qualitativamente la sua capacità contributiva, l'elemento sopravvenuto resta privo di efficacia decisiva.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che non siano stati dedotti e provati fatti sopravvenuti, stabili e apprezzabili, idonei a modificare l'assetto economico definito con le sentenze di divorzio. La cessazione del reddito di cittadinanza integra l'esaurimento di un sostegno assistenziale già considerato in quanto non stabile;
l'invalidità, per tempo insorta e non accompagnata da idonea dimostrazione dell'impossibilità di conseguire entrate confacenti, non integra una novità qualificata;
gli altri elementi ripropongono circostanze preesistenti;
l'allegato incremento patrimoniale della resistente non è stato tradotto in dati reddituali capaci di alterare l'equilibrio originario, specie in relazione all'entità dell'assegno. In applicazione dell'art. 2697
c.c., l'onere della prova gravante sull'istante non è stato assolto.
Ne consegue il rigetto della domanda di revoca e, in via subordinata, di riduzione dell'assegno divorzile, con conferma delle condizioni già fissate.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione integrale. È vero che la domanda proposta dal ricorrente non è risultata fondata;
tuttavia, sussistono nel caso di specie giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per derogare al principio di soccombenza. In particolare, va considerata, da un lato, la modestia dell'importo dell'assegno in contestazione e, dall'altro, l'oggettiva peculiarità delle questioni dedotte, segnatamente in ordine alla rilevanza della cessazione del reddito di cittadinanza e all'accertamento dell'invalidità civile del ricorrente, circostanze temporalmente prossime alla definizione del giudizio di divorzio e tali da generare un margine di incertezza sulla possibilità di configurarle come fatti sopravvenuti.
Inoltre, la resistente ha a sua volta introdotto nel processo elementi patrimoniali riferiti alla propria posizione (in particolare l'acquisizione di ulteriore immobile), che hanno comportato un approfondimento istruttorio e un contraddittorio non meramente pretestuoso. Alla luce di tali considerazioni, la scelta del ricorrente di adire nuovamente il giudice non può qualificarsi del tutto temeraria, sicché appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi