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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1463 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia CREMASCO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario GRASSANI CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono congiuntamente, che la procedura di separazione in epigrafe venga consensualizzata e venga emessa sentenza sulle seguenti comuni conclusioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterrà Per_1
la residenza presso la madre, con cui convivrà prevalentemente.
3) starà con il padre con le seguenti modalità, salvo diversi accordi per Per_1
impegni dei genitori o dello stesso minore:
-durante la settimana dal mercoledì fine scuola al giovedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola e nei fine settimana, un sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 e nel fine settimana successivo dalle ore 8:00 di sabato mattina alla domenica pomeriggio ore 15.00 in relazione agli impegni lavorativi della madre.
-Il figlio trascorrerà sette giorni con il padre durante le vacanze di Natale, Per_1
alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, avendo comunque cura i genitori di fare trascorrere ad anni alterni la sera della vigilia e il 25 dicembre con ciascun genitore. Per l'anno 2025 il giorno di Natale verrà trascorso con il padre fino alle ore 16 e poi con la madre.
- Tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in albis;
due giorni con il padre a Carnevale;
15 gg.
(anche non continuativi) durante le ferie estive del padre, con date da concordare tra genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Resta inteso che, essendo abituato a trascorrere molto tempo con la Per_1
madre, le frequentazioni con il padre dovranno essere non traumatiche e rispettose dei tempi e delle necessità del figlio.
2 5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno di € 350,00 da versare entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . Pt_1
7) La casa coniugale con il relativo arredo viene assegnata alla signora , il sig. Pt_1
lascerà la casa entro il 13 ottobre corrente anno, portando con sé i soli effetti CP_1
personali.
8) Il sig. si trasferirà in una casa condotta in locazione a S.Maria di Zugliano, CP_1
con un canone di € 600,00 mensili come da stipulando contratto. Poiché l'importo dell'assegno è contenuto in € 350,00, anche alla luce del canone di affitto del sig.
, qualora non venisse stipulato e registrato regolare contratto di locazione con CP_1
canone di € 600,00 la signora si riserva di chiedere la modifica delle statuizioni Pt_1
economiche relative al mantenimento di . Per_1
9) Per la gestione delle parti comuni dell'abitazione, le parti si richiamano all'accordo sottoscritto dai comproprietari in data 21/07/2025.
10) Il sig. si impegna ad installare nei tempi tecnici necessari, un campanello CP_1
ed un citofono (se tecnicamente realizzabile) nel luogo dove sono state spostate le cassette della posta, lasciando nel frattempo alla sig. le chiavi del cancelletto Pt_1
esistente. All'assegnazione della casa restano estranei i mappali 586-588, terreni agricoli di proprietà del sig. e del fratello, che continueranno a utilizzarli come CP_1
fatto finora, restando inteso che il sig. non accederà alla casa già coniugale, CP_1
limitandosi alla coltivazione dei fondi e all'uso dell'interrato sottostante all'area verde a fianco della casa, accedendo alla stessa solo dalla scala vicino alle pompeiane.
11) Nessun assegno reciprocamente tra le parti, essendo i coniugi autonomi e autosufficienti.
3 12) Spese di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.3.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in ES IO X (TV) il 24.9.2016, che dall'unione era CP_1
nato l'[...] il figlio , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, Per_1
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 15.7.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 16.9.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. e sostituita da note scritte, le parti, raggiunto un accordo, precisavano conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
4 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del minore.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario del Parte_1
figlio minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in ES IO X il 24.9.2016 con atto trascritto al n. 16, parte
[...]
II, serie A, anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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