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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/07/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1852/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1852/2022 promossa da:
3 Parte_1
-attore- Contro
Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
-Per parte attrice: precisa come in atto introduttivo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: (“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reciectis, accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile all'inadempimento contrattuale della “
[...]
e per l'effetto condannare la resisten Controparte_1 pari € 20.000 + IVA per lavori a ripristino del tetto oltre ad € 1.000 + IVA per il risarcimento e ripristino dei danni subiti all'interno 24. Il tutto come da CTU espletata nell'ambito dell'ATP N.r.g. 4625/2021 in atti che si produce e salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Con condanna alle spese, onorari ed interessi di causa come per legge”).
-Per parte convenuta: precisa come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. e da istanza ex art. 177 c.p.c. del 31.3.2025: (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, e previe tutte le pronunce meglio viste e ritenute “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, e previe tutte le pronunce meglio viste e ritenute 1) in via principale, rigettare comunque tutte le domande formulate e/o formulande nei riguardi dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non
1 provate e/o comunque per difetto di legittimazione passiva e/o titolarità, estraneità e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, nessuno escluso;
2) in ogni caso, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta e proponenda da parte del in Piazzale Parenzo Genova nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] per tutti i motivi indicati in atti;
Controparte_1 gato e non creduto caso di riconoscimento di una responsabilità in capo agli esponenti, ridurre in punto quantum la condanna richiesta, per tutti i motivi indicati in atti;
4) per il denegato caso in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse allo stato provate e fondate le domande dell'sponente, rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova orale per interpello e testi dal n. 1 al n. 10 formulati in II memoria, per l'emissione dell'ordine di esibizione richiesto in II memoria, per il licenziamento di CTU come richiesta in II memoria, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte, per tutti i motivi indicati in atti;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge. Sentenza esecutiva ai sensi di legge”. Salvis iuribus”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Il in Genova (nel Parte_3 Parte_1 prosieguo, brevitas, anche ) ricorreva ex art. 702 bis c.p.c. verso Parte_1
(brevitas, Controparte_1 mento dei CP_2 oniali e non pari ad euro 20.000,00 + IVA per lavori a ripristino del tetto, oltre ad euro 1.000,00 + IVA per i danni subiti all'interno 24 ed asserendo che: in data 12.2.2007 l'assemblea condominiale deliberava il rifacimento della copertura dell'immobile, incaricando , mentre in data 2.10.2007 venivano affidati al CP_2 medesimo soggetto anche i lavori di rifacimento del cornicione, del sottocornicione e dei pluviali;
l'esecuzione dei lavori terminava nel marzo del 2008, ma dai primi anni successivi “si verifica(va)no fenomeni infiltrativi all'interno degli appartamenti situati all'ultimo piano dell'edificio e provenienti dal tetto e cioè dalle parti oggetto di intervento da parte della ” e, nonostante gli CP_2 interventi adoperati dall'impresa, i vizi p;
per evitare una risoluzione giudiziale della questione, le parti, sentito il parere del direttore dei lavori Arch. stipulavano in data 13.6.2017 un Controparte_3 contratto di appalto vertente, in base al disposto di cui all'art. 2 del negozio, su “l'esecuzione delle opere straordinarie di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio ed opere accessorie, tutte meglio descritte nell'offerta redatta dall'impresa in data 22/12/2016 ed opportunamente prezzata che costituisce parte integrante del presente contratto”; l'art. 17 del predetto contratto prevedeva l'obbligo di garanza a carico dell'impresa per la durata di dieci anni sui lavori svolti, redatta in forma scritta e da rilasciare all'Amministratore del
2 Condominio prima del collaudo;
i lavori non erano mai stati completati, mentre quelli già eseguiti presentavano vizi comportanti il verificarsi di ulteriori fenomeni infiltrativi;
era stato proposto dal Condominio, precedentemente alla presente causa ed in seguito alla perizia di parte del geom. il ricorso ex art. 696 c.p.c. (ATP RG n. 4625/2021), nel cui CP_4 ambit U nominato rilevava che “l'appalto in questione risultava fondamentalmente teso a ricercare un rimedio e, da quanto documentato parrebbe non completato e certamente non aver rimosso le problematiche segnalate dal tecnico di parte anche in passato” e quantificava i danni nelle somme di euro 20.000,00 + IVA per il ripristino del tetto e di euro 1.000,00 + IVA per i danni da infiltrazione subiti dall'interno n. 24. 2. - si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità CP_2 del ricor 02 bis c.p.c. e chiedendo il mutamento del rito a cognizione piena giacché “sia in punto di diritto che di fatto la CTU resa in fase di ATP non ha esaminato la questione essenziale della scelta tecnica di intervento imposta dal ad e della grave carenza e/o inadeguatezza della Parte_1 CP_2 fornitura di ui bilizzante, fornitura che era obbligazione in capo al Peraltro la suddetta CTU è contestata quanto a tutti gli esiti Parte_1 raggiunt unto di quantum”. Contestava altresì la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni svolta dal nei propri Parte_1 confronti: eccepiva la carenza di legittimazione p resa stante l'assenza di responsabilità della stessa, derivando il danno dalla scelta progettuale e dalla soluzione tecnica imposte dal Condominio, ossia il materiale utilizzato;
assumeva l'assenza di prova del nesso causale tra i danni lamentati e i lavori da sé eseguiti stante l'assenza di prova dei lavori terminati nel 2008; in subordine, rilevava che di non essere responsabile degli asseriti danni, atteso che “1) La soluzione tecnica relativa alla fornitura guaina/prodotto liquido è stata scelta e decisa dal condominio nonostante la contrarietà dell'esponente: 2) L'esponente ha solo posato il materiale e nulla di più. Non trattasi di problematica di esecuzione lavoro ma di scelta tecnica del materiale e dell'intervento, obbligazione in capo al condominio, come indicato tra l'altro dal Direttore dei Lavori Arch. come da dichiarazione che si produce (doc. 2)”; sosteneva che non CP_3 vi f argini di operatività dell'art. 1669 c.c., trattandosi prevalentemente di lavori di manutenzione e non di nuova costruzione;
sollevava l'eccezione ex art. 1667 c.c. perché la prima denuncia dei vizi era avvenuta con la notifica del ricorso ATP e quindi “al di fuori di qualsiasi termine previsto dall'art. 1667 c.c.” e non essendo rispettato il termine di due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta nel 2008; proponeva altresì l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., atteso che il Condominio non aveva, nei dieci anni successivi, posto alcuna denuncia a riguardo, “a nulla rilevan(do) il contratto di appalto stipulato in data 13.6.2017 in quanto gli asseriti danni lamentati da controparte sarebbero conseguenza dei lavori di
3 rifacimento affidati all'esponente in data 2 ottobre 2007 e terminati nel marzo 2008 e non del suindicato contratto avente per oggetto “l'esecuzione delle opere straordinarie di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio ed opere accessorie”; contestava anche gli esiti della CTU in sede di ATP, poiché l'oggetto di accertamento tralasciava ogni valutazione sull'aspetto inerente all'obbligazione in capo al relativa alla fornitura del materiale (su tale punto assumeva Parte_1
“Si osserva che non è stato preso in considerazione l'elemento essenziale e preliminare ossia che era in capo al l'obbligazione della fornitura del Parte_1 materiale applicato, materiale scelto prima della redazione del Parte_1 preventivo. Infatti si evidenzia che si è tenu o, prima della redazione del preventivo, alla presenza dell'Amministratore, del Direttore dei Lavori Arch.
del Geom. (ulteriore tecnico del , dei Controparte_3 CP_4 Parte_1 resentante dell oero, (che ha eriale Parte_4 successivamente applicato), dove era stato spiega 'ultimo che utilizzando la guaina/prodotto liquido si sarebbe creato un spessore di 3 millimetri come da campione rammostrato. L'esponente era contrario a tale soluzione ma il Condominio insisteva nella scelta tecnica comunicando che avrebbe proceduto a sua cura e spese ad acquistare il materiale. Successivamente veniva consegnato il materiale che tra l'altro era di spessore inferiore rispetto a quello proposto e l'esponente informava immediatamente il condominio e la ditta Boero. Il Condominio a questo punto richiedeva alla ditta Boero la fornitura di ulteriore materiale che l'esponente applicava sulla superficie. Si evidenzia che nell' assemblea condominiale ha partecipato l'esponente ed anche il rappresentante della ditta Boero e quest'ultimo comunicava che, per ottenere il risultato sperato, doveva essere acquistato ed applicato altro materiale. Il Condominio decideva di non acquistare più alcunché”) e poiché era errata anche la stima del quantum. 3. - All'udienza del 21.9.2022 la Giudice riteneva “che le difese delle parti introducono questioni di non immediata soluzione” prospettandosi “la necessità di procedere ad una “istruzione non sommaria”, requisito a cui l'art. 702-ter, comam 2 c.p.c. condiziona il mutamento del rito”; disponeva la prosecuzione della causa
“secondo le forme ordinarie”; concedeva al resistente di costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza dell'1.2.2023.
4. - depositava ulteriore comparsa di costituzione e CP_2 risposta, r precedenti difese.
5. - Su concorde richiesta dei difensori, all'udienza dell'1.2.2023 la Giudice concedeva i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c.
6. - Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il Parte_1 sottolineava che il prodotto da applicare non era mai stato Condominio e che l'indagine del CTU era incentrata solamente sull'oggetto del negozio contrattuale del 2017 e non sugli episodi ad esso antecedenti. Parte convenuta richiamava integralmente le proprie difese.
4 Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il assumeva Parte_1 che la causa non necessitasse di istruttoria ulterior omunque
“per mero tuziorismo difensivo” l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi. Parte convenuta instava per l'ammissione di capitoli di prova per interpello e testi;
proponeva istanza ex art. 210 c.p.c. affinché il Condominio producesse tutta la documentazione condominiale vertente sui lavori svolti e le delibere relative agli stessi, soprattutto quelle riguardanti la discussione sull'insufficienza del materiale impermeabilizzante acquistato e di quelle relative all'acquisto ulteriore dopo il primo;
chiedeva il licenziamento di CTU per la verifica del quantitativo e capacità del prodotto impermeabilizzante, oltre all'adeguatezza delle attuali condizioni di manutenzione e la loro incidenza sui fatti di causa. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dei capitoli di prova di contropart 21 c.c. e 2725 c.c., sia perché attinenti a fatti accaduti prima -e perciò superati - della stipula del contratto di appalto del 2017. Parte convenuta richiamava le difese già svolte in corso di causa.
7. - La Giudice, con provvedimento del 06.06.2024, disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e, con ordinanza dell'11.10.2024, rigettava tutte le istanze istruttorie (la prova orale richiesta da parte convenuta inammissibile ex artt. 2722 ss. c.c., l'istanza ex art. 210 cpc generica, la CTU esplorativa), ritenendo la causa matura per la decisione.
8. - All'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
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9. - La domanda del deve essere accolta. Parte_1
9.1. - E' provato che o stipulato il contratto di appalto in data 13.06.2017 di cui al doc. 1 di parte attrice. Il testo negoziale contempla le seguenti pattuizioni:
5 - “Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente ai documenti citati che sono in possesso delle Parti e che l'Impresa dichiara di ben conoscere e accettare” (art. 1);
- “Il committente conferisce alla Appaltatore, che accetta, l'appalto, ai sensi dell'art. 1665 c.c. e seguenti, per l'esecuzione delle opere straordinarie di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio ed opere accessorie, tutte meglio descritte nell'offerta redatta dall'impresa in data 22/12/2016 ed opportunamente prezzata, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori con la massima diligenza ed a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi, personale e materiale, con gestione a proprio rischio e spese. …” (art. 2);
- “il pagamento complessivo delle opere, stabilito ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, viene concordato come segue: […] - costo materiale: 30%al momento dell'ordine, 70% alla consegna del materiale” (art. 5);
- “L'impresa si obbliga ad eseguire i lavori fino alla loro ultimazione, a sue totali spese, con la massima diligenza, ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, con personale e mezzi propri. In particolare sono a totale carico dell'Impresa i seguenti adempimenti e/o oneri:
…
• il risarcimento dei danni di ogni genere cagionati ai proprietari durante l'esecuzione dei lavori;
…
• l'acquisizione delle attrezzature e la fornitura di tutti i materiali atti ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;” (art. 14);
6 - “Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera, l'Appaltatore garantisce che le opere siano eseguite a regola d'arte, con impiego di materiali adeguati e di prima qualità. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere tempestivamente alle eliminazioni di vizi o difetti che dovessero essere originati dalla non corretta esecuzione dei lavori, ovvero che dovessero derivare dalla qualità dei materiali impiegati, nonché si obbliga al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che dovessero essere cagionati. L'Appaltatore presta la garanzia di dieci anni, come espressamente indicato dall'Appaltatore medesimo nell'offerta del 22/12/2016.
… Per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore dovrà garantire la messa in opera di tutti gli accorgimenti e delle strutture atti ad evitare fenomeni infiltrativi presso le unità immobiliari private o gli spazi condominiali” (art. 17). 9.2. - La CTU espletata in sede di ATP ante causam (RG 4625/2019)
- corredata da esaustive indagini tecniche nonché da logiche motivazioni
– ha acclarato, con il sopralluogo presso l'immobile del 6.8.2021, quanto segue. Circa lo stato del tetto dell'immobile, il perito constatava che “La copertura dello stabile condominiale ubicato in Piazza Parenzo 3 è del tipo piano (lastrico solare), non praticabile… La planimetria e le sequenze fotografiche relative allo stato visionato (ALLEGATO B) attestano come sia direttamente visibile l'attuale manto (guaina con soprastante trattamento elastomerico) riportato sull'intera superficie piana, ad eccezione di una parte definita che risulta piastrellata e delimitata, e sul canalone di gronda perimetrale. Con riguardo alla situazione di fatto così rapportata e dei danni lamentati dall'attore, il CTU evidenziava che “vi sono due distinte veicolazioni attive internamente (cucina – servizio igienico) nell'unità interno 24 sottostante la copertura e diffusi segnali di infiltrazioni nel cielino del cornicione perimetrale. […] Per quanto concerne le lavorazioni corrispondenti, si rileva sul punto specifico (sulla verticale alle infiltrazioni presenti nell'interno 24 e relativo cielino esterno del cornicione) che le opere di ripristino in guaina (riferibili al 2020) risultano effettivamente incomplete come da relazione tecnica introduttiva al ricorso (pag. 4 Geom. doc. 2) e presentano distacchi e difetti di posa delle guaine. In generale il canalone CP_4
a perimetrale, presumibilmente lavorato in guaina (2007 -2008) con sola protezione laterale sul bordo (e non con servizio cornicione), presenta anomalie di giunzione delle stesse guaine, ristagni e bolle diffuse oltre a scarsa pendenza e capienza. Altresì risultano accertati (e documentati) in diverse risvolte verticali fenomeni di distacco degli intonaci a riporto sulle risvolte in guaina, la esfoliatura ed il distacco (o la lacerazione) dell'elastomero riportato sulle guaine a protezione (in parte con rete ma prevista senza)” (pagg. 4 e 5). Sulla esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, il CTU acclarava che “… Tecnicamente, la soluzione prescelta per il terrazzo ed il canale di gronda (ed indicata a pag. 1 allegato dell di applicare un primer Controparte_1
7 e due mani di elastomero liquido, è di per sé non corretta. Le guaine tradizionali (supporto irregolare) e l'elastomero liquido (riporto protettivo) sono due materiali non compatibili tra loro e quindi ottimali per garantire lo scopo e la tenuta duratura del manufatto. In questo caso è stato applicato un prodotto a membrana impermeabilizzante in resina poliuretanica la cui scheda (ALLEGATO C) ha delle evidenti contraddizioni di fondo rispetto al contesto di applicazione reale. Altresì il supporto originario in guaina, continuo ed assolutamente privo peraltro di sfiati, è sottoposto a notevole dilatazione e contrazione termica. Da qui la motivazione per cui in oggi sono diffuse le esfoliazioni ed i distacchi di tale materiale a riporto sulla superficie trattata ed il reiterarsi anche di anomalie sul piano di posa (guaine originarie). A parte l'inciso in premessa, pur fondamentale, si ritiene che l'intervento - in generale - sia avvenuto sommariamente senza una adeguata preparazione a rimedio dei fondi esistenti guaine orizzontali e verticali (risvolte e unghiettatura) ed anche laddove le sormonte risultano palesemente inadeguate e mal saldate (canalone di gronda fra queste). In buona sostanza l'originario intervento in guaine, risalente al 2007 -2008, aveva già di suo carenze significative in termini di qualità di posa e realizzazione. Prova ne sono gli interventi a rimedio indicati nel ricorso e richiamati in premessa nell'appalto conferito all'impresa a rimedio il 13 giugno 2017 (ALLEGATO D). L'appalto in questione risultava fondamentalmente teso a ricercare un rimedio e, da quanto documentato parrebbe non completato e certamente aver rimosso interamente le problematiche segnalate dal tecnico di parte anche in passato” (pagg. 5 -6). Per quanto riguarda gli interventi necessari per la corretta impermeabilizzazione del tetto nonché degli oneri contrattualmente previsti, nonché per l'eliminazione di tutti i vizi, tra i quali i fenomeni infiltrativi, il geom. specificava che “… a rimedio ai fini CP_5 degli effetti, è quella che si debbano ri trattamenti di ripristino già localizzati dal tecnico del condominio a monte del contratto del 2017. Interventi in primis finalizzati ad eliminare le perdite dirette sulla verticale dell'interno 24 danneggiato ed in secundis a prevenirne altre dai punti critici documentati (tagli, crepe, risvolte, stesa protettiva, etc. etc.) e ripristinando i danni interni (due vani da tinteggiare). Il tutto con i medesimi criteri in conto preventivo aperto espressi nel medesimo documento di riferimento. Ovviamente, per i motivi già relazionati, non vi è comunque garanzia di tenuta nel tempo degli stessi trattandosi tecnicamente di un intervento non condivisibile se non a rimedio provvisorio. Ciò anche cambiando prodotto ed adottando maggior cautela nella preparazione del fondo di applicazione. Nel secondo caso la risposta al quesito, tecnicamente corretta, non può che essere il rifacimento integrale della copertura secondo canoni tradizionali e previa redazione di un apposito capitolato lavori e CME” (pag. 7). Il CTU, relativamente ai costi ed ai tempi degli interventi suddetti, affermava che “… Nel primo caso circa euro 25/mq. X circa 800 mq = euro 20.000 + iva. Sostanzialmente la ripetizione del pristino a rimedio. […] I danni
8 presenti all'interno 24 che coincidono con il costo dei ripristini da attuare sono stimabili in circa 1.00 euro + iva” (pag. 8).
9.3. - La conclusione cui perviene il CTU non è inficiata dalla tesi sostenuta da , sopra riportata al punto 2., secondo cui “Si CP_2 osserva che non considerazione l'elemento essenziale e preliminare ossia che era in capo al Condominio l'obbligazione della fornitura del materiale applicato, materiale scelto dal prima della redazione del preventivo. Infatti si Parte_1 evidenzia che si è tenuto un incontro, prima della redazione del preventivo, alla presenza dell'Amministratore, del Direttore dei Lavori Arch. del Geom. Controparte_3
(ulteriore tecnico del , dei Consi tante della CP_4 Parte_1 ero, (che ateriale successivamente applicato), dove era Parte_4 stato spiegato da quest'ultimo che utilizzando la guaina/prodotto liquido si sarebbe creato un spessore di 3 millimetri come da campione rammostrato. L'esponente era contrario a tale soluzione ma il Condominio insisteva nella scelta tecnica comunicando che avrebbe proceduto a sua cura e spese ad acquistare il materiale. Successivamente veniva consegnato il materiale che tra l'altro era di spessore inferiore rispetto a quello proposto e l'esponente informava immediatamente il condominio e la ditta Boero. Il Condominio a questo punto richiedeva alla ditta Boero la fornitura di ulteriore materiale che l'esponente applicava sulla superficie. Si evidenzia che nell' assemblea condominiale ha partecipato l'esponente ed anche il rappresentante della ditta Boero e quest'ultimo comunicava che, per ottenere il risultato sperato, doveva essere acquistato ed applicato altro materiale. Il Condominio decideva di non acquistare più alcunché”). Tale difesa è infatti rimasta priva di dimostrazione, non essendo ammissibili i capitoli di prova, volti a dimostrare tali circostanze: deve in questa sede ribadirsi - con ciò rigettando l'istanza di revoca proposta da parte convenuta - quanto sinteticamente osservato nell'ordinanza dell'11.10.2024, ossia che la prova orale è inammissibile ex art. 2722 e ss. c.c.. I primi 4 capitoli concretano patti aggiunti o contrari al contenuto del regolamento negoziale come sopra riportato, il quale poneva a carico dell'appaltatore la fornitura dei materiali (artt. 2,5,14) e la responsabilità derivante dall'utilizzo dei materiali (art. 17), sicchè essi, in presenza -come nel caso di specie - dell'eccezione di controparte (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc e Cass. 21443/2013), non possono essere ammessi. I capitoli successivi sono parimenti inammissibili perché poggiano sul presupposto dell'esistenza dei patti aggiunti o contrari e sono anche genericamente formulati, non riportando precise contestualizzazioni temporali, né la specifica indicazione del materiale (capitoli nn. 8,10). In tale quadro, la dichiarazione del direttore lavori, prodotta sub 2 da parte convenuta, quale prova atipica, non vale a dimostrare le circostanze in esame (Cass. 24976/2017). Analoghe considerazioni valgono per l'istanza ex art. 210 cpc, la quale non indica puntualmente la documentazione di cui si chiede l'esibizione - dovendosene quindi rimarcare nuovamente la genericità - e per la richiesta
9 di CTU, la quale, in assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli emersi in sede di ATP e considerata l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalla convenuta, appare esplorativa.
9.4. - Vanno altresì rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte convenuta ex artt. 1667 e 1669 c.c. Sul punto, occorre dapprima osservare che la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 1669 c.c., alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756. Se, infatti, da una prima lettura dell'art. 1669 c.c. (“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”) il caso di specie non parrebbe essere inquadrabile nell'alveo del dettato normativo ora richiamato, dal vaglio più attento della disciplina in esame, come ricostruita dalla già citata sentenza delle Sezioni Uniti, emerge che essa operi anche in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili, ai quali va ricondotto il presente. Precisamente, la Suprema Corte afferma che “l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”, giacchè “si è ritenuto, infatti, che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1958, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (sentenze nn. 1164/95 e 14449/99; in senso del tutto analogo e con riferimento a carenze costruttive anche di singole unità immobiliari, v. n. 8140/04, che ha ritenuto costituire grave difetto lo scollamento e la rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti;
da premesse conformi procedono le nn. 11740/03, 81/00, 456/99, 3301/96 e 1256/95; di un apprezzabile danno alla funzione economica o di una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata, parlano le sentenze nn. 1393/98, 1154/02, 7992/97, 5103/95, 1081/95, 3644/89, 6619/88, 6229/83, 2523/81, 1178/80, 839/80, 1472/75 e 1394/69). Esemplificando, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti
10 riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78). Se ne ricava, inconfutabile nella sua oggettività, un dato di fatto. Nell'economia del ragionamento giuridico sotteso ai casi sopra menzionati, che fa leva sulla compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione, è del tutto indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova. La circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non muta i termini logico -giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perchè non preordinata al (nè dipendente dal) rispetto dell'una o dell'altra opzione esegetica in esame. Spostando l'attenzione sulle componenti non strutturali del risultato costruttivo e sull'incidenza che queste possono avere sul complessivo godimento del bene, la giurisprudenza ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in questi stessi e soli elementi. Ferma tale angolazione, a fortiori deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una nuova costruzione, l'art. 1669 c.c., sia ugualmente applicabile”. Ciò premesso, i termini di un anno dalla scoperta per la denuncia e di un anno dalla denuncia per la proposizione dell'azione, come previsti dall'art. 1669 commi 1 e 2 c.c., sono rispettati. Il primo decorre dal giorno in cui il committente ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi riscontrati, raggiungibile mediante l'effettuazione di accertamenti tecnici. A tal proposito, il Giudice di Legittimità ha precisato che “Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della
11 gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr., ad es., Cass. n. 770/2020, cit., nella cui fattispecie si è ritenuto legittimo che tale termine dovesse decorrere dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo;
v. anche Cass. n. 567/2005 e Cass. n. 27693/2019)” (Cass. Civ. sez. II n. 3523/2025). Dai documenti versati in atti si evince che tale consapevolezza sia in ispecie stata raggiunta dal soltanto con la redazione della perizia da Parte_1 parte del consulent om. del 15.2.2021 (doc. 3), la quale CP_4 ha dato atto della presenza sull'edifi izi già lamentati. La denuncia è stata compiuta mediante l'esperimento del ricorso ex art. 696 c.p.c., (il quale, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass. 3357/2016)” Cass. Civ. n. 26225/2023), a cui è seguito il deposito, in data 25.10.2021, della relazione peritale da parte del Geom. Risulta quindi rispettato il CP_6 termine decadenziale suddetto. L'azione di garanzia è stata proposta con il presente ricorso ex art. 702 bis cpc in data 7.3.2022, cosicchè anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento.
9.5. - Pertanto, va condannata al pagamento della CP_2 somma di euro 20.000, r lavori a ripristino del tetto, oltre ad euro 1.000,00 + IVA per i danni subiti all'interno 24, oltre rivalutazione, interessi compensativi ed interessi corrispettivi nella misura legale dalla presente decisione al saldo.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 –valori medi -. Negli esborsi vanno conteggiati i compensi del CTU in sede di ATP, come liquidati dal Giudice con decreto del 12.11.2021.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide: a) dichiara tenuto e condanna Controparte_1
al pagamento in favo
[...] Parte_5
3, della somma di € 20.000 oltre IVA per lavori a ripristino del tetto e di €
[...]
1.000 oltre IVA per il risarcimento e ripristino dei danni subiti all'interno
12 24, oltre rivalutazione, interessi compensativi ed interessi corrispettivi nella misura legale dalla presente decisione al saldo;
b) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di Parte_5 lite, che liquida in € 1.8 er compenso oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 29.07.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
13
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1852/2022 promossa da:
3 Parte_1
-attore- Contro
Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
-Per parte attrice: precisa come in atto introduttivo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: (“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reciectis, accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile all'inadempimento contrattuale della “
[...]
e per l'effetto condannare la resisten Controparte_1 pari € 20.000 + IVA per lavori a ripristino del tetto oltre ad € 1.000 + IVA per il risarcimento e ripristino dei danni subiti all'interno 24. Il tutto come da CTU espletata nell'ambito dell'ATP N.r.g. 4625/2021 in atti che si produce e salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Con condanna alle spese, onorari ed interessi di causa come per legge”).
-Per parte convenuta: precisa come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. e da istanza ex art. 177 c.p.c. del 31.3.2025: (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, e previe tutte le pronunce meglio viste e ritenute “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, e previe tutte le pronunce meglio viste e ritenute 1) in via principale, rigettare comunque tutte le domande formulate e/o formulande nei riguardi dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non
1 provate e/o comunque per difetto di legittimazione passiva e/o titolarità, estraneità e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, nessuno escluso;
2) in ogni caso, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta e proponenda da parte del in Piazzale Parenzo Genova nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] per tutti i motivi indicati in atti;
Controparte_1 gato e non creduto caso di riconoscimento di una responsabilità in capo agli esponenti, ridurre in punto quantum la condanna richiesta, per tutti i motivi indicati in atti;
4) per il denegato caso in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse allo stato provate e fondate le domande dell'sponente, rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova orale per interpello e testi dal n. 1 al n. 10 formulati in II memoria, per l'emissione dell'ordine di esibizione richiesto in II memoria, per il licenziamento di CTU come richiesta in II memoria, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte, per tutti i motivi indicati in atti;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge. Sentenza esecutiva ai sensi di legge”. Salvis iuribus”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Il in Genova (nel Parte_3 Parte_1 prosieguo, brevitas, anche ) ricorreva ex art. 702 bis c.p.c. verso Parte_1
(brevitas, Controparte_1 mento dei CP_2 oniali e non pari ad euro 20.000,00 + IVA per lavori a ripristino del tetto, oltre ad euro 1.000,00 + IVA per i danni subiti all'interno 24 ed asserendo che: in data 12.2.2007 l'assemblea condominiale deliberava il rifacimento della copertura dell'immobile, incaricando , mentre in data 2.10.2007 venivano affidati al CP_2 medesimo soggetto anche i lavori di rifacimento del cornicione, del sottocornicione e dei pluviali;
l'esecuzione dei lavori terminava nel marzo del 2008, ma dai primi anni successivi “si verifica(va)no fenomeni infiltrativi all'interno degli appartamenti situati all'ultimo piano dell'edificio e provenienti dal tetto e cioè dalle parti oggetto di intervento da parte della ” e, nonostante gli CP_2 interventi adoperati dall'impresa, i vizi p;
per evitare una risoluzione giudiziale della questione, le parti, sentito il parere del direttore dei lavori Arch. stipulavano in data 13.6.2017 un Controparte_3 contratto di appalto vertente, in base al disposto di cui all'art. 2 del negozio, su “l'esecuzione delle opere straordinarie di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio ed opere accessorie, tutte meglio descritte nell'offerta redatta dall'impresa in data 22/12/2016 ed opportunamente prezzata che costituisce parte integrante del presente contratto”; l'art. 17 del predetto contratto prevedeva l'obbligo di garanza a carico dell'impresa per la durata di dieci anni sui lavori svolti, redatta in forma scritta e da rilasciare all'Amministratore del
2 Condominio prima del collaudo;
i lavori non erano mai stati completati, mentre quelli già eseguiti presentavano vizi comportanti il verificarsi di ulteriori fenomeni infiltrativi;
era stato proposto dal Condominio, precedentemente alla presente causa ed in seguito alla perizia di parte del geom. il ricorso ex art. 696 c.p.c. (ATP RG n. 4625/2021), nel cui CP_4 ambit U nominato rilevava che “l'appalto in questione risultava fondamentalmente teso a ricercare un rimedio e, da quanto documentato parrebbe non completato e certamente non aver rimosso le problematiche segnalate dal tecnico di parte anche in passato” e quantificava i danni nelle somme di euro 20.000,00 + IVA per il ripristino del tetto e di euro 1.000,00 + IVA per i danni da infiltrazione subiti dall'interno n. 24. 2. - si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità CP_2 del ricor 02 bis c.p.c. e chiedendo il mutamento del rito a cognizione piena giacché “sia in punto di diritto che di fatto la CTU resa in fase di ATP non ha esaminato la questione essenziale della scelta tecnica di intervento imposta dal ad e della grave carenza e/o inadeguatezza della Parte_1 CP_2 fornitura di ui bilizzante, fornitura che era obbligazione in capo al Peraltro la suddetta CTU è contestata quanto a tutti gli esiti Parte_1 raggiunt unto di quantum”. Contestava altresì la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni svolta dal nei propri Parte_1 confronti: eccepiva la carenza di legittimazione p resa stante l'assenza di responsabilità della stessa, derivando il danno dalla scelta progettuale e dalla soluzione tecnica imposte dal Condominio, ossia il materiale utilizzato;
assumeva l'assenza di prova del nesso causale tra i danni lamentati e i lavori da sé eseguiti stante l'assenza di prova dei lavori terminati nel 2008; in subordine, rilevava che di non essere responsabile degli asseriti danni, atteso che “1) La soluzione tecnica relativa alla fornitura guaina/prodotto liquido è stata scelta e decisa dal condominio nonostante la contrarietà dell'esponente: 2) L'esponente ha solo posato il materiale e nulla di più. Non trattasi di problematica di esecuzione lavoro ma di scelta tecnica del materiale e dell'intervento, obbligazione in capo al condominio, come indicato tra l'altro dal Direttore dei Lavori Arch. come da dichiarazione che si produce (doc. 2)”; sosteneva che non CP_3 vi f argini di operatività dell'art. 1669 c.c., trattandosi prevalentemente di lavori di manutenzione e non di nuova costruzione;
sollevava l'eccezione ex art. 1667 c.c. perché la prima denuncia dei vizi era avvenuta con la notifica del ricorso ATP e quindi “al di fuori di qualsiasi termine previsto dall'art. 1667 c.c.” e non essendo rispettato il termine di due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta nel 2008; proponeva altresì l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., atteso che il Condominio non aveva, nei dieci anni successivi, posto alcuna denuncia a riguardo, “a nulla rilevan(do) il contratto di appalto stipulato in data 13.6.2017 in quanto gli asseriti danni lamentati da controparte sarebbero conseguenza dei lavori di
3 rifacimento affidati all'esponente in data 2 ottobre 2007 e terminati nel marzo 2008 e non del suindicato contratto avente per oggetto “l'esecuzione delle opere straordinarie di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio ed opere accessorie”; contestava anche gli esiti della CTU in sede di ATP, poiché l'oggetto di accertamento tralasciava ogni valutazione sull'aspetto inerente all'obbligazione in capo al relativa alla fornitura del materiale (su tale punto assumeva Parte_1
“Si osserva che non è stato preso in considerazione l'elemento essenziale e preliminare ossia che era in capo al l'obbligazione della fornitura del Parte_1 materiale applicato, materiale scelto prima della redazione del Parte_1 preventivo. Infatti si evidenzia che si è tenu o, prima della redazione del preventivo, alla presenza dell'Amministratore, del Direttore dei Lavori Arch.
del Geom. (ulteriore tecnico del , dei Controparte_3 CP_4 Parte_1 resentante dell oero, (che ha eriale Parte_4 successivamente applicato), dove era stato spiega 'ultimo che utilizzando la guaina/prodotto liquido si sarebbe creato un spessore di 3 millimetri come da campione rammostrato. L'esponente era contrario a tale soluzione ma il Condominio insisteva nella scelta tecnica comunicando che avrebbe proceduto a sua cura e spese ad acquistare il materiale. Successivamente veniva consegnato il materiale che tra l'altro era di spessore inferiore rispetto a quello proposto e l'esponente informava immediatamente il condominio e la ditta Boero. Il Condominio a questo punto richiedeva alla ditta Boero la fornitura di ulteriore materiale che l'esponente applicava sulla superficie. Si evidenzia che nell' assemblea condominiale ha partecipato l'esponente ed anche il rappresentante della ditta Boero e quest'ultimo comunicava che, per ottenere il risultato sperato, doveva essere acquistato ed applicato altro materiale. Il Condominio decideva di non acquistare più alcunché”) e poiché era errata anche la stima del quantum. 3. - All'udienza del 21.9.2022 la Giudice riteneva “che le difese delle parti introducono questioni di non immediata soluzione” prospettandosi “la necessità di procedere ad una “istruzione non sommaria”, requisito a cui l'art. 702-ter, comam 2 c.p.c. condiziona il mutamento del rito”; disponeva la prosecuzione della causa
“secondo le forme ordinarie”; concedeva al resistente di costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza dell'1.2.2023.
4. - depositava ulteriore comparsa di costituzione e CP_2 risposta, r precedenti difese.
5. - Su concorde richiesta dei difensori, all'udienza dell'1.2.2023 la Giudice concedeva i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c.
6. - Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il Parte_1 sottolineava che il prodotto da applicare non era mai stato Condominio e che l'indagine del CTU era incentrata solamente sull'oggetto del negozio contrattuale del 2017 e non sugli episodi ad esso antecedenti. Parte convenuta richiamava integralmente le proprie difese.
4 Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il assumeva Parte_1 che la causa non necessitasse di istruttoria ulterior omunque
“per mero tuziorismo difensivo” l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi. Parte convenuta instava per l'ammissione di capitoli di prova per interpello e testi;
proponeva istanza ex art. 210 c.p.c. affinché il Condominio producesse tutta la documentazione condominiale vertente sui lavori svolti e le delibere relative agli stessi, soprattutto quelle riguardanti la discussione sull'insufficienza del materiale impermeabilizzante acquistato e di quelle relative all'acquisto ulteriore dopo il primo;
chiedeva il licenziamento di CTU per la verifica del quantitativo e capacità del prodotto impermeabilizzante, oltre all'adeguatezza delle attuali condizioni di manutenzione e la loro incidenza sui fatti di causa. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dei capitoli di prova di contropart 21 c.c. e 2725 c.c., sia perché attinenti a fatti accaduti prima -e perciò superati - della stipula del contratto di appalto del 2017. Parte convenuta richiamava le difese già svolte in corso di causa.
7. - La Giudice, con provvedimento del 06.06.2024, disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e, con ordinanza dell'11.10.2024, rigettava tutte le istanze istruttorie (la prova orale richiesta da parte convenuta inammissibile ex artt. 2722 ss. c.c., l'istanza ex art. 210 cpc generica, la CTU esplorativa), ritenendo la causa matura per la decisione.
8. - All'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
*_*_*_*_*
9. - La domanda del deve essere accolta. Parte_1
9.1. - E' provato che o stipulato il contratto di appalto in data 13.06.2017 di cui al doc. 1 di parte attrice. Il testo negoziale contempla le seguenti pattuizioni:
5 - “Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente ai documenti citati che sono in possesso delle Parti e che l'Impresa dichiara di ben conoscere e accettare” (art. 1);
- “Il committente conferisce alla Appaltatore, che accetta, l'appalto, ai sensi dell'art. 1665 c.c. e seguenti, per l'esecuzione delle opere straordinarie di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio ed opere accessorie, tutte meglio descritte nell'offerta redatta dall'impresa in data 22/12/2016 ed opportunamente prezzata, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori con la massima diligenza ed a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi, personale e materiale, con gestione a proprio rischio e spese. …” (art. 2);
- “il pagamento complessivo delle opere, stabilito ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, viene concordato come segue: […] - costo materiale: 30%al momento dell'ordine, 70% alla consegna del materiale” (art. 5);
- “L'impresa si obbliga ad eseguire i lavori fino alla loro ultimazione, a sue totali spese, con la massima diligenza, ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, con personale e mezzi propri. In particolare sono a totale carico dell'Impresa i seguenti adempimenti e/o oneri:
…
• il risarcimento dei danni di ogni genere cagionati ai proprietari durante l'esecuzione dei lavori;
…
• l'acquisizione delle attrezzature e la fornitura di tutti i materiali atti ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;” (art. 14);
6 - “Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera, l'Appaltatore garantisce che le opere siano eseguite a regola d'arte, con impiego di materiali adeguati e di prima qualità. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere tempestivamente alle eliminazioni di vizi o difetti che dovessero essere originati dalla non corretta esecuzione dei lavori, ovvero che dovessero derivare dalla qualità dei materiali impiegati, nonché si obbliga al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che dovessero essere cagionati. L'Appaltatore presta la garanzia di dieci anni, come espressamente indicato dall'Appaltatore medesimo nell'offerta del 22/12/2016.
… Per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore dovrà garantire la messa in opera di tutti gli accorgimenti e delle strutture atti ad evitare fenomeni infiltrativi presso le unità immobiliari private o gli spazi condominiali” (art. 17). 9.2. - La CTU espletata in sede di ATP ante causam (RG 4625/2019)
- corredata da esaustive indagini tecniche nonché da logiche motivazioni
– ha acclarato, con il sopralluogo presso l'immobile del 6.8.2021, quanto segue. Circa lo stato del tetto dell'immobile, il perito constatava che “La copertura dello stabile condominiale ubicato in Piazza Parenzo 3 è del tipo piano (lastrico solare), non praticabile… La planimetria e le sequenze fotografiche relative allo stato visionato (ALLEGATO B) attestano come sia direttamente visibile l'attuale manto (guaina con soprastante trattamento elastomerico) riportato sull'intera superficie piana, ad eccezione di una parte definita che risulta piastrellata e delimitata, e sul canalone di gronda perimetrale. Con riguardo alla situazione di fatto così rapportata e dei danni lamentati dall'attore, il CTU evidenziava che “vi sono due distinte veicolazioni attive internamente (cucina – servizio igienico) nell'unità interno 24 sottostante la copertura e diffusi segnali di infiltrazioni nel cielino del cornicione perimetrale. […] Per quanto concerne le lavorazioni corrispondenti, si rileva sul punto specifico (sulla verticale alle infiltrazioni presenti nell'interno 24 e relativo cielino esterno del cornicione) che le opere di ripristino in guaina (riferibili al 2020) risultano effettivamente incomplete come da relazione tecnica introduttiva al ricorso (pag. 4 Geom. doc. 2) e presentano distacchi e difetti di posa delle guaine. In generale il canalone CP_4
a perimetrale, presumibilmente lavorato in guaina (2007 -2008) con sola protezione laterale sul bordo (e non con servizio cornicione), presenta anomalie di giunzione delle stesse guaine, ristagni e bolle diffuse oltre a scarsa pendenza e capienza. Altresì risultano accertati (e documentati) in diverse risvolte verticali fenomeni di distacco degli intonaci a riporto sulle risvolte in guaina, la esfoliatura ed il distacco (o la lacerazione) dell'elastomero riportato sulle guaine a protezione (in parte con rete ma prevista senza)” (pagg. 4 e 5). Sulla esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, il CTU acclarava che “… Tecnicamente, la soluzione prescelta per il terrazzo ed il canale di gronda (ed indicata a pag. 1 allegato dell di applicare un primer Controparte_1
7 e due mani di elastomero liquido, è di per sé non corretta. Le guaine tradizionali (supporto irregolare) e l'elastomero liquido (riporto protettivo) sono due materiali non compatibili tra loro e quindi ottimali per garantire lo scopo e la tenuta duratura del manufatto. In questo caso è stato applicato un prodotto a membrana impermeabilizzante in resina poliuretanica la cui scheda (ALLEGATO C) ha delle evidenti contraddizioni di fondo rispetto al contesto di applicazione reale. Altresì il supporto originario in guaina, continuo ed assolutamente privo peraltro di sfiati, è sottoposto a notevole dilatazione e contrazione termica. Da qui la motivazione per cui in oggi sono diffuse le esfoliazioni ed i distacchi di tale materiale a riporto sulla superficie trattata ed il reiterarsi anche di anomalie sul piano di posa (guaine originarie). A parte l'inciso in premessa, pur fondamentale, si ritiene che l'intervento - in generale - sia avvenuto sommariamente senza una adeguata preparazione a rimedio dei fondi esistenti guaine orizzontali e verticali (risvolte e unghiettatura) ed anche laddove le sormonte risultano palesemente inadeguate e mal saldate (canalone di gronda fra queste). In buona sostanza l'originario intervento in guaine, risalente al 2007 -2008, aveva già di suo carenze significative in termini di qualità di posa e realizzazione. Prova ne sono gli interventi a rimedio indicati nel ricorso e richiamati in premessa nell'appalto conferito all'impresa a rimedio il 13 giugno 2017 (ALLEGATO D). L'appalto in questione risultava fondamentalmente teso a ricercare un rimedio e, da quanto documentato parrebbe non completato e certamente aver rimosso interamente le problematiche segnalate dal tecnico di parte anche in passato” (pagg. 5 -6). Per quanto riguarda gli interventi necessari per la corretta impermeabilizzazione del tetto nonché degli oneri contrattualmente previsti, nonché per l'eliminazione di tutti i vizi, tra i quali i fenomeni infiltrativi, il geom. specificava che “… a rimedio ai fini CP_5 degli effetti, è quella che si debbano ri trattamenti di ripristino già localizzati dal tecnico del condominio a monte del contratto del 2017. Interventi in primis finalizzati ad eliminare le perdite dirette sulla verticale dell'interno 24 danneggiato ed in secundis a prevenirne altre dai punti critici documentati (tagli, crepe, risvolte, stesa protettiva, etc. etc.) e ripristinando i danni interni (due vani da tinteggiare). Il tutto con i medesimi criteri in conto preventivo aperto espressi nel medesimo documento di riferimento. Ovviamente, per i motivi già relazionati, non vi è comunque garanzia di tenuta nel tempo degli stessi trattandosi tecnicamente di un intervento non condivisibile se non a rimedio provvisorio. Ciò anche cambiando prodotto ed adottando maggior cautela nella preparazione del fondo di applicazione. Nel secondo caso la risposta al quesito, tecnicamente corretta, non può che essere il rifacimento integrale della copertura secondo canoni tradizionali e previa redazione di un apposito capitolato lavori e CME” (pag. 7). Il CTU, relativamente ai costi ed ai tempi degli interventi suddetti, affermava che “… Nel primo caso circa euro 25/mq. X circa 800 mq = euro 20.000 + iva. Sostanzialmente la ripetizione del pristino a rimedio. […] I danni
8 presenti all'interno 24 che coincidono con il costo dei ripristini da attuare sono stimabili in circa 1.00 euro + iva” (pag. 8).
9.3. - La conclusione cui perviene il CTU non è inficiata dalla tesi sostenuta da , sopra riportata al punto 2., secondo cui “Si CP_2 osserva che non considerazione l'elemento essenziale e preliminare ossia che era in capo al Condominio l'obbligazione della fornitura del materiale applicato, materiale scelto dal prima della redazione del preventivo. Infatti si Parte_1 evidenzia che si è tenuto un incontro, prima della redazione del preventivo, alla presenza dell'Amministratore, del Direttore dei Lavori Arch. del Geom. Controparte_3
(ulteriore tecnico del , dei Consi tante della CP_4 Parte_1 ero, (che ateriale successivamente applicato), dove era Parte_4 stato spiegato da quest'ultimo che utilizzando la guaina/prodotto liquido si sarebbe creato un spessore di 3 millimetri come da campione rammostrato. L'esponente era contrario a tale soluzione ma il Condominio insisteva nella scelta tecnica comunicando che avrebbe proceduto a sua cura e spese ad acquistare il materiale. Successivamente veniva consegnato il materiale che tra l'altro era di spessore inferiore rispetto a quello proposto e l'esponente informava immediatamente il condominio e la ditta Boero. Il Condominio a questo punto richiedeva alla ditta Boero la fornitura di ulteriore materiale che l'esponente applicava sulla superficie. Si evidenzia che nell' assemblea condominiale ha partecipato l'esponente ed anche il rappresentante della ditta Boero e quest'ultimo comunicava che, per ottenere il risultato sperato, doveva essere acquistato ed applicato altro materiale. Il Condominio decideva di non acquistare più alcunché”). Tale difesa è infatti rimasta priva di dimostrazione, non essendo ammissibili i capitoli di prova, volti a dimostrare tali circostanze: deve in questa sede ribadirsi - con ciò rigettando l'istanza di revoca proposta da parte convenuta - quanto sinteticamente osservato nell'ordinanza dell'11.10.2024, ossia che la prova orale è inammissibile ex art. 2722 e ss. c.c.. I primi 4 capitoli concretano patti aggiunti o contrari al contenuto del regolamento negoziale come sopra riportato, il quale poneva a carico dell'appaltatore la fornitura dei materiali (artt. 2,5,14) e la responsabilità derivante dall'utilizzo dei materiali (art. 17), sicchè essi, in presenza -come nel caso di specie - dell'eccezione di controparte (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc e Cass. 21443/2013), non possono essere ammessi. I capitoli successivi sono parimenti inammissibili perché poggiano sul presupposto dell'esistenza dei patti aggiunti o contrari e sono anche genericamente formulati, non riportando precise contestualizzazioni temporali, né la specifica indicazione del materiale (capitoli nn. 8,10). In tale quadro, la dichiarazione del direttore lavori, prodotta sub 2 da parte convenuta, quale prova atipica, non vale a dimostrare le circostanze in esame (Cass. 24976/2017). Analoghe considerazioni valgono per l'istanza ex art. 210 cpc, la quale non indica puntualmente la documentazione di cui si chiede l'esibizione - dovendosene quindi rimarcare nuovamente la genericità - e per la richiesta
9 di CTU, la quale, in assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli emersi in sede di ATP e considerata l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalla convenuta, appare esplorativa.
9.4. - Vanno altresì rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte convenuta ex artt. 1667 e 1669 c.c. Sul punto, occorre dapprima osservare che la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 1669 c.c., alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756. Se, infatti, da una prima lettura dell'art. 1669 c.c. (“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”) il caso di specie non parrebbe essere inquadrabile nell'alveo del dettato normativo ora richiamato, dal vaglio più attento della disciplina in esame, come ricostruita dalla già citata sentenza delle Sezioni Uniti, emerge che essa operi anche in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili, ai quali va ricondotto il presente. Precisamente, la Suprema Corte afferma che “l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”, giacchè “si è ritenuto, infatti, che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1958, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (sentenze nn. 1164/95 e 14449/99; in senso del tutto analogo e con riferimento a carenze costruttive anche di singole unità immobiliari, v. n. 8140/04, che ha ritenuto costituire grave difetto lo scollamento e la rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti;
da premesse conformi procedono le nn. 11740/03, 81/00, 456/99, 3301/96 e 1256/95; di un apprezzabile danno alla funzione economica o di una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata, parlano le sentenze nn. 1393/98, 1154/02, 7992/97, 5103/95, 1081/95, 3644/89, 6619/88, 6229/83, 2523/81, 1178/80, 839/80, 1472/75 e 1394/69). Esemplificando, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti
10 riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78). Se ne ricava, inconfutabile nella sua oggettività, un dato di fatto. Nell'economia del ragionamento giuridico sotteso ai casi sopra menzionati, che fa leva sulla compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione, è del tutto indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova. La circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non muta i termini logico -giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perchè non preordinata al (nè dipendente dal) rispetto dell'una o dell'altra opzione esegetica in esame. Spostando l'attenzione sulle componenti non strutturali del risultato costruttivo e sull'incidenza che queste possono avere sul complessivo godimento del bene, la giurisprudenza ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in questi stessi e soli elementi. Ferma tale angolazione, a fortiori deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una nuova costruzione, l'art. 1669 c.c., sia ugualmente applicabile”. Ciò premesso, i termini di un anno dalla scoperta per la denuncia e di un anno dalla denuncia per la proposizione dell'azione, come previsti dall'art. 1669 commi 1 e 2 c.c., sono rispettati. Il primo decorre dal giorno in cui il committente ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi riscontrati, raggiungibile mediante l'effettuazione di accertamenti tecnici. A tal proposito, il Giudice di Legittimità ha precisato che “Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della
11 gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr., ad es., Cass. n. 770/2020, cit., nella cui fattispecie si è ritenuto legittimo che tale termine dovesse decorrere dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo;
v. anche Cass. n. 567/2005 e Cass. n. 27693/2019)” (Cass. Civ. sez. II n. 3523/2025). Dai documenti versati in atti si evince che tale consapevolezza sia in ispecie stata raggiunta dal soltanto con la redazione della perizia da Parte_1 parte del consulent om. del 15.2.2021 (doc. 3), la quale CP_4 ha dato atto della presenza sull'edifi izi già lamentati. La denuncia è stata compiuta mediante l'esperimento del ricorso ex art. 696 c.p.c., (il quale, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass. 3357/2016)” Cass. Civ. n. 26225/2023), a cui è seguito il deposito, in data 25.10.2021, della relazione peritale da parte del Geom. Risulta quindi rispettato il CP_6 termine decadenziale suddetto. L'azione di garanzia è stata proposta con il presente ricorso ex art. 702 bis cpc in data 7.3.2022, cosicchè anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento.
9.5. - Pertanto, va condannata al pagamento della CP_2 somma di euro 20.000, r lavori a ripristino del tetto, oltre ad euro 1.000,00 + IVA per i danni subiti all'interno 24, oltre rivalutazione, interessi compensativi ed interessi corrispettivi nella misura legale dalla presente decisione al saldo.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 –valori medi -. Negli esborsi vanno conteggiati i compensi del CTU in sede di ATP, come liquidati dal Giudice con decreto del 12.11.2021.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide: a) dichiara tenuto e condanna Controparte_1
al pagamento in favo
[...] Parte_5
3, della somma di € 20.000 oltre IVA per lavori a ripristino del tetto e di €
[...]
1.000 oltre IVA per il risarcimento e ripristino dei danni subiti all'interno
12 24, oltre rivalutazione, interessi compensativi ed interessi corrispettivi nella misura legale dalla presente decisione al saldo;
b) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di Parte_5 lite, che liquida in € 1.8 er compenso oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 29.07.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
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