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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1451/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. ROSELLINI CLAUDIO, oggi sostituito dall'avv. Maurizio Stefanizzi Parte_1 Per l'avv. BOSSI EUGENIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Massimiliano Berni Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1
È altresì presente la dott.ssa Valentina Giannelli, CP_2
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso lo sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
L'avv. Stefanizzi insiste per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali. L'avv. Berni si riporta alla memoria di costituzione ed insiste affinché sia tenuta indenne da CP_3 ogni pregiudizio, ivi comprese le spese di lite.
L'avv. Gorgoni chiede la compensazione delle spese processuali;
in subordine la loro liquidazione nei valori minimi.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSELLINI CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in CORSO MATTEOTTI, 16 MONTECATINI TERME, presso il difensore avv. ROSELLINI CLAUDIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BOSSI EUGENIO, elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRO MANZONI 46 19121 LA SPEZIA, presso il difensore avv. BOSSI EUGENIO
con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE CP_1
BELFIORE N. 28/A, FIRENZE, presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in via Parte_1
preliminare: - disporre la sospensione, anche con decreto emanato inaudita altera parte, la sospensione parziale dell'intimazione di pagamento n. 04120239014556511000 emessa da
[...]
e notificata alla Sig.ra per quanto attiene alla parte oggetto della Controparte_4 Pt_1
presente opposizione;
nel merito: - accogliere il ricorso per i motivi in narrativa, in quanto fondato in fatto e in diritto;
- e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento n. 04120239014556511000 nella parte impugnata per le motivazioni sopra esposte - con rimborso delle spese e vittoria di competenze del giudizio.”.
Si è costituito in giudizio , dando atto che la Sede di Firenze, in via amministrativa, aveva CP_1 CP_1
già provveduto in autotutela a sistemare la posizione contributiva della parte ricorrente, con chiusura della sua posizione contributiva alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data (v. doc. n.
3-7 del fascicolo di parte), e chiedendo all'intestato
Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia del contendere. Nulla per le spese di lite stante l'attività
2 amministrativa posta in essere in via di autotutela ovvero liquidazione al minimo in considerazione dell'esigua attività processuale svolta.”.
Si è costituita in giudizio , dando atto che i carichi portati nei due Controparte_4
CP_ avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento opposta sono stati sgravati dall' prima del deposito del ricorso;
in particolare, con provvedimento prot. n° 300000-23-0707 del 20/10/2023
(cfr. all. 5 fascicolo di controparte), l' di Firenze ha disposto Controparte_5
l'annullamento in autotutela della posizione contributiva della ricorrente a far data dal 29/02/2012, di tal ché i carichi successivi a tale data, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio, erano sgravati e il relativo flusso di sgravio era ricevuto da in data 24.10.2023 (all. 3), ossia lo stesso giorno CP_3
della spedizione della raccomandata di invio dell'intimazione di pagamento (Lotto di stampa n. 07909 del 29/09/2023: cfr. all. 1).
Pertanto, la resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- in via principale, alla luce della cessata materia del contendere intervenuta prima del deposito del ricorso, dichiarare l'estinzione del giudizio
a spese compensate, anche alla luce dell'inammissibilità e infondatezza del primo motivo di ricorso. Il tutto come, peraltro, già statuito da Codesta Sezione dell'Ecc.mo Tribunale con la sentenza n.
1035/2023 richiamata e prodotta sub. doc. 5 da controparte;
- in subordine, in ipotesi di opposizione alla suddetta conclusione, accertare la correttezza dell'attività svolta dall Controparte_4
CP_
e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare l' che
[...] ha trasmesso all' carichi successivamente riconosciuti come non dovuti, a manlevare la scrivente CP_3
da ogni pregiudizio. In tal caso o in caso di rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla parte CP_4
motiva, con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dello scrivente difensore, dichiaratosi antistatario.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso lo sgravio integrale, da parte di , della CP_1
contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta, considerata la chiusura della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data;
parte ricorrente ha insistito per la condanna delle resistenti al pagamento delle spese processuali, mentre e ne hanno chiesto la CP_1 CP_3
compensazione.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n.
3-7 del fascicolo di parte resistente CP_1
) di avere provveduto, in data 20.10.2023, allo sgravio integrale della contribuzione di cui agli CP_1
avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta (contribuzione relativa alle annualità
2019 e 2020), attesa la chiusura della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data. ha dedotto e documentato di avere ricevuto la comunicazione di intervenuto sgravio da parte di CP_3
in data 24.10.2023 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente , ovvero nella medesima CP_1 CP_3
data in cui spediva alla ricorrente la lettera raccomandata contenente l'intimazione di pagamento opposta (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente . CP_3
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dello sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta, attesa la chiusura della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che lo sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta è stato disposto da in data 20.10.2023 (ovvero prima della CP_1
data del deposito del ricorso, avvenuto il 26.04.2024) e che lo stesso è stato comunicato da ad CP_1
in data 24.10.2023, ovvero il medesimo giorno in cui ha spedito alla ricorrente la lettera CP_3 CP_3
raccomandata contenente l'intimazione di pagamento opposta, le spese processuali sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso lo sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta, per chiusura
4 della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1451/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. ROSELLINI CLAUDIO, oggi sostituito dall'avv. Maurizio Stefanizzi Parte_1 Per l'avv. BOSSI EUGENIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Massimiliano Berni Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1
È altresì presente la dott.ssa Valentina Giannelli, CP_2
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso lo sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
L'avv. Stefanizzi insiste per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali. L'avv. Berni si riporta alla memoria di costituzione ed insiste affinché sia tenuta indenne da CP_3 ogni pregiudizio, ivi comprese le spese di lite.
L'avv. Gorgoni chiede la compensazione delle spese processuali;
in subordine la loro liquidazione nei valori minimi.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSELLINI CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in CORSO MATTEOTTI, 16 MONTECATINI TERME, presso il difensore avv. ROSELLINI CLAUDIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BOSSI EUGENIO, elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRO MANZONI 46 19121 LA SPEZIA, presso il difensore avv. BOSSI EUGENIO
con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE CP_1
BELFIORE N. 28/A, FIRENZE, presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in via Parte_1
preliminare: - disporre la sospensione, anche con decreto emanato inaudita altera parte, la sospensione parziale dell'intimazione di pagamento n. 04120239014556511000 emessa da
[...]
e notificata alla Sig.ra per quanto attiene alla parte oggetto della Controparte_4 Pt_1
presente opposizione;
nel merito: - accogliere il ricorso per i motivi in narrativa, in quanto fondato in fatto e in diritto;
- e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento n. 04120239014556511000 nella parte impugnata per le motivazioni sopra esposte - con rimborso delle spese e vittoria di competenze del giudizio.”.
Si è costituito in giudizio , dando atto che la Sede di Firenze, in via amministrativa, aveva CP_1 CP_1
già provveduto in autotutela a sistemare la posizione contributiva della parte ricorrente, con chiusura della sua posizione contributiva alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data (v. doc. n.
3-7 del fascicolo di parte), e chiedendo all'intestato
Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia del contendere. Nulla per le spese di lite stante l'attività
2 amministrativa posta in essere in via di autotutela ovvero liquidazione al minimo in considerazione dell'esigua attività processuale svolta.”.
Si è costituita in giudizio , dando atto che i carichi portati nei due Controparte_4
CP_ avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento opposta sono stati sgravati dall' prima del deposito del ricorso;
in particolare, con provvedimento prot. n° 300000-23-0707 del 20/10/2023
(cfr. all. 5 fascicolo di controparte), l' di Firenze ha disposto Controparte_5
l'annullamento in autotutela della posizione contributiva della ricorrente a far data dal 29/02/2012, di tal ché i carichi successivi a tale data, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio, erano sgravati e il relativo flusso di sgravio era ricevuto da in data 24.10.2023 (all. 3), ossia lo stesso giorno CP_3
della spedizione della raccomandata di invio dell'intimazione di pagamento (Lotto di stampa n. 07909 del 29/09/2023: cfr. all. 1).
Pertanto, la resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- in via principale, alla luce della cessata materia del contendere intervenuta prima del deposito del ricorso, dichiarare l'estinzione del giudizio
a spese compensate, anche alla luce dell'inammissibilità e infondatezza del primo motivo di ricorso. Il tutto come, peraltro, già statuito da Codesta Sezione dell'Ecc.mo Tribunale con la sentenza n.
1035/2023 richiamata e prodotta sub. doc. 5 da controparte;
- in subordine, in ipotesi di opposizione alla suddetta conclusione, accertare la correttezza dell'attività svolta dall Controparte_4
CP_
e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare l' che
[...] ha trasmesso all' carichi successivamente riconosciuti come non dovuti, a manlevare la scrivente CP_3
da ogni pregiudizio. In tal caso o in caso di rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla parte CP_4
motiva, con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dello scrivente difensore, dichiaratosi antistatario.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso lo sgravio integrale, da parte di , della CP_1
contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta, considerata la chiusura della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data;
parte ricorrente ha insistito per la condanna delle resistenti al pagamento delle spese processuali, mentre e ne hanno chiesto la CP_1 CP_3
compensazione.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n.
3-7 del fascicolo di parte resistente CP_1
) di avere provveduto, in data 20.10.2023, allo sgravio integrale della contribuzione di cui agli CP_1
avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta (contribuzione relativa alle annualità
2019 e 2020), attesa la chiusura della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data. ha dedotto e documentato di avere ricevuto la comunicazione di intervenuto sgravio da parte di CP_3
in data 24.10.2023 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente , ovvero nella medesima CP_1 CP_3
data in cui spediva alla ricorrente la lettera raccomandata contenente l'intimazione di pagamento opposta (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente . CP_3
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dello sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta, attesa la chiusura della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che lo sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta è stato disposto da in data 20.10.2023 (ovvero prima della CP_1
data del deposito del ricorso, avvenuto il 26.04.2024) e che lo stesso è stato comunicato da ad CP_1
in data 24.10.2023, ovvero il medesimo giorno in cui ha spedito alla ricorrente la lettera CP_3 CP_3
raccomandata contenente l'intimazione di pagamento opposta, le spese processuali sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso lo sgravio integrale della contribuzione di cui agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento opposta, per chiusura
4 della posizione contributiva della ricorrente alla data del 29/02/2012, con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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