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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 909/2021
tra
con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Romano come da mandato in Parte_1 atti,
OPPONENTE e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio degli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1917/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2020”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità della clausola n.6 della fideiussione asseritamente sottoscritta da in data 21/09/2009 e del successivo atto di Parte_1 modifica in data 11/10/2010 a favore di ai sensi e per gli effetti nonché in Controparte_2 relazione agli artt. 1419 c.c. e 2, comma 3 L.287/1990, quest'ultimo con riferimento all'art. 2, comma 2 lett. a della L.287/1990 per le motivazioni di cui alla narrativa della memoria ex art. 183.6 n.1 e, per l'effetto, dichiarare, accertata la piena operatività tra le parti dell'art. 1957 c.c., l'opposta – anche nella sua qualità di cessionaria dei crediti già vantati da per cui è causa – decaduta dal Controparte_2 diritto di agire nei confronti di per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 1957, Parte_1 comma 1, c.c. in virtù della fideiussione asseritamente sottoscritta da in data 21/09/2009 e Parte_1
pagina 1 di 8 del successivo atto di modifica dell'11/10/2010 a favore di nonché, ancora, Controparte_2 per l'effetto dichiarare l'asserito fideiubente libero da ogni e qualsivoglia obbligo dallo stesso Parte_1 eventualmente assunto con l'asserita sottoscrizione della fideiussione in data 21/09/2009 e del successivo atto di modifica dell'11/10/2010 a favore di ovvero dei suoi aventi causa, Controparte_2 odierni titolari in quanto cessionari dei crediti garantiti e già vantati nei confronti della debitrice principale quale omonima titolare della ditta individuale WBL di e, CP_3 CP_3 conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo o comunque privare di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1917/2020 del 3/12/2020, n.4444/2020 Ruolo Generale, emesso dall'intestato Tribunale di Parma in data 3/12/2020 a favore di in persona del proprio Controparte_1 legale rappresentante p.t., per il pagamento, in suo favore, 1. della somma di euro 46.294,31, quanto a della somma di euro 36.000,00 quanto a ed in solido CP_3 CP_3 Parte_1 tra loro;
il tutto per complessivi euro 82.294,31; 2. degli interessi come da domanda;
3. delle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50, per spese esenti ed euro 2.135,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, notificato all'odierno opponente a mezzo del servizio postale in data 25/01/2021 per le motivazioni di cui in narrativa. IN VIA SUBORDINATA DI MERITO ED IN OGNI CASO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in atti e delle sopra rassegnate conclusioni, rideterminare secondo giustizia e nello stretto limite dell'effettivamente provato dall'opposta, le somme eventualmente dovute dall'opponente all'opposta anche alla luce delle eccezioni e contestazioni Parte_1 Controparte_1 anche sostanziali sollevate e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.1917/2020 del 3/12/2020, n.4444/2020 Ruolo Generale, emesso dall'intestato Tribunale di Parma in data 3/12/2020 a favore di in persona del proprio legale rappresentante p.t., per il Controparte_1 pagamento, in suo favore, 1. della somma di euro 46.294,31, quanto a della somma di CP_3 euro 36.000,00 quanto a ed in solido tra loro;
il tutto per complessivi CP_3 Parte_1 euro 82.294,31; 2. degli interessi come da domanda;
3. delle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50, per spese esenti ed euro 2.135,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, notificato all'odierno opponente a mezzo del servizio postale in data 25/01/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e distrazione a favore dell'odierno procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito accertare e dichiarare che il Sig. è debitore di euro 10.000,00 oltre interessi contrattuali di mora, maturati e maturandi, nei Parte_1 limiti del tasso soglia, dal 29/09/2020 al saldo effettivo, o di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare a Parte_1 CP_1 la somma così accertata. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1917/2020, emesso su Parte_1 richiesta di tramite la procuratrice con il quale gli era Controparte_1 Controparte_4 stato ingiunto, quale garante delle esposizioni debitorie di titolare della ditta CP_3
WBL, il pagamento della somma di 36.000,00 Euro, oltre interessi e spese. Tale importo pagina 2 di 8 corrispondeva a quello della fideiussione omnibus rilasciata il 21.09.2009, come modificata e integrata il 11.10.2010. L'opponente resisteva alla pretesa economica a lui rivolta, introducendo una pluralità di rilievi: preliminarmente, eccepiva l'inesistenza del decreto ingiuntivo per mancanza di valida procura ad litem di parte ricorrente, nonché per essere stato emesso a favore di parte non ricorrente anziché ; nel merito, disconosceva le Controparte_1 Controparte_4 firme a proprio nome presenti sulla lettera di fideiussione del 2009 e successive modifiche e integrazioni del 2010, il difetto di prova del credito e l'erroneità dell'importo ingiunto. I motivi di opposizione venivano integrati dal garante con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. ed estesi all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di controparte per nullità della procura rilasciata a poiché non iscritta Controparte_4 quest'ultima all'albo previsto dall'art. 106 TUB, nonché di nullità della fideiussione omnibus concessa, sulla base del provvedimento n. 55 del 2005 con la cui la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante concorrenza tra gli istituti di credito, sentito il parere dell'AGCM, aveva ritenuto alcune clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2022 in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a della L. 287/1990: l'attenzione di Pt_1 si appuntava principalmente sulla clausola derogatoria del regime dell'art. 1957 cod. civ., del quale chiedeva l'applicazione, sostenendo l'intervenuto decorso del termine semestrale di decadenza ivi previsto per potere il creditore agire nei confronti del garante. Conclusivamente, chiedeva che fosse accertata l'infondatezza della domanda Parte_1 di pagamento della società opposta, ritenendo di non dover corrispondere alcunché. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio per ribadire le Controparte_1 proprie originarie pretese creditorie, così come riconosciute dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione su tutte le eccezioni avversarie, delle quali assumeva l'infondatezza. A seguito di infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione per mancata adesione della parte opposta, la causa veniva istruita attraverso la documentazione fornita dalle parti e CTU grafologica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da sulla fideiussione omnibus sottoscritta in data 21/09/2009 e delle Parte_1 sottoscrizioni apposte nella successiva modifica e integrazione del 11/10/2010. Rimessa sul ruolo dal nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo al fine di ricevere alcuni chiarimenti dai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.; tuttavia, per problema di sovrascrittura del file riscontrato al momento del deposito della sentenza, per il quale è stata chiesta assistenza tecnica sul portale ministeriale ad oggi non ancora prestata, si procede ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza assegnare ulteriori termini, avendo le parti già redatto e scambiato le loro comparse e repliche finali.
***
Deve essere in primo luogo affermata l'infondatezza dei rilievi soggettivi in forza dei quali ha negato la validità del decreto ingiuntivo e la legittimazione attiva Parte_1 della controparte, rivolti sia all'attività che alla posizione di e della sua Controparte_1 mandataria.
pagina 3 di 8 ha infatti compiutamente ricostruito nella propria comparsa di risposta, Controparte_1 attraverso il puntuale richiamo alla documentazione depositata unitamente al ricorso monitorio e a quella aggiuntiva versata con l'atto costitutivo nel giudizio di merito, gli atti con i quali ha incaricato di procedere al recupero del proprio credito e Controparte_4 rilasciato mandato difensivo all'originario difensore Avv. Castiglionesi, poi sostituito in corso di lite con gli attuali legali. Risulta per tabulas che la creditrice, con procura del 30.11.2018 ( Rep. n. 300077 – Fascicolo n. 32828), ha nominato e costituito (già quale società Controparte_4 CP_5 procuratrice, special servicer, conferendole tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, tra gli altri, quello di compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti e i Crediti Ulteriori, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente. E' provato che alla società procuratrice sono stati conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile. Con riferimento ai poteri conferitile, risulta espressamente CP_4 autorizzata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1395 codice civile e nei casi consentiti dalla legge, a contrarre anche con sé stessa, in proprio o come rappresentante di altre parti, con piena validità ed efficacia degli atti compiuti nei confronti dei terzi, con il semplice utilizzo della procura.
ha inoltre nominato e costituito quale procuratrice CP_1 Controparte_4 affinché la stessa (…) a mezzo dei propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice con facoltà di sub delega, possa compiere in nome e per conto di , tutti gli atti, CP_1 adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e ai Crediti Ulteriori, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo (doc. 1 fascicolo monitorio). con procura del Controparte_4
05.11.2020, Rep. n.
5.775 Racc. n. 1.576, ha nominato e costituito quale procuratrice l'Avv. Sonia Rispoli, nata a [...] il [...], affinché la stessa possa compiere in nome e per conto della mandante tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione (…), conferendole anche poteri di rappresentanza sostanziale, compreso il potere di: “(…) lett. o) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, compresa quella di chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti (anche esecutivi) ed all'azione, di accettare dette rinunce, prestare assenso alla cancellazione totale o parziale ai pignoramenti e/o sequestri (…)” (doc. 2 allegato a comparsa di risposta).L 'Avv. Sonia Rispoli, nella sua qualità di procuratrice di ha Controparte_4 conferito mandato all'Avv. Greta Castiglionesi (doc. 16 allegato alla comparsa di risposta).
pagina 4 di 8 Sono così dimostrati, sulla base dei dati documentati sopra riportati, il rilascio di procura valida ed efficace ad e da essa al legale che ha chiesto e ottenuto in Controparte_4 decreto ingiuntivo per l'odierna opposta.
Quanto alla mancata iscrizione di all'albo previsto dalla art. 106 Controparte_4
TUB, una volta ricostruite l'effettività, il contenuto e l'ampiezza dei rapporti tra la titolare del credito e la procuratrice (“special-servicer”) occorre rilevare che tale Controparte_4 circostanza è priva di riflessi negativi sul piano sostanziale e processuale, alla luce dell'orientamento espresso in modo chiaro e convincente dalla giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dalla successiva giurisprudenza di merito, salvo isolate eccezioni, e già recepito da questo Tribunale in precedenti ordinanze cautelari, anche collegiali, e sentenze emessi. Sinteticamente, e rinviando alla sentenza sotto indicata per ogni approfondimento, i giudici di legittimità hanno chiarito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (v. Cass. civ. Sez III del 18.03.2024 n. 7243).
Anche l'ulteriore motivo di opposizione, avente ad oggetto la mancata prova del credito, è privo di fondamento poiché ha prodotto il contratto di conto CP_1 corrente n. 00005/0000/00007614 da cui origina il credito azionato in via monitoria verso la debitrice principale e il fideiussore la fideiussione omnibus del 21.09.2009 e Pt_1 successive modifiche ed integrazioni, estratto relativo al rapporto Controparte_1 originario c/c n. 00005/0000/00007614 volturato a sofferenza con il n. 9501/00000042, estratti c/c n. 00005/0000/00007614 dal 2012 sino alla data di estinzione, lettera raccomandata A/R di giugno e luglio 2020 - intimazione di pagamento e Parte_1
nonché gli atti comprovanti la successione nella titolarità del diritto azionato CP_3 in via monitoria (atto di fusione per incorporazione in Controparte_2 Controparte_6
avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio
[...] delle inserzioni n. 52 del 05.05.2018). Ad integrazione di tali documenti ha fornito CP_1 tutti gli estratti del conto corrente n. 00005/0000/00007614 dall'apertura alla chiusura per volturazione a sofferenza (doc. 9 comparsa) e in tali estratti di /c si trova indicazione analitica di tutte le operazioni dare/avere che hanno determinato il saldo. Peraltro, la sussistenza del credito non risulta sia mai stata oggetto di contestazioni da parte della debitrice quale titolare della ditta WBL. CP_3
Le contestazioni del garante riferire a interessi e accessori del credito sono del tutto generiche e, comunque, gli esiti della CTU grafologica permetterebbero di giungere ad una condanna del garante soltanto nei limiti della prima garanzia prestata fino a di 10.000,00 Euro e così ad importo addirittura inferiore a quello dovuto in linea capitale.
pagina 5 di 8 Queste le conclusioni della CTU eseguita a seguito di istanza di verificazione di
, non oggetto di repliche e osservazioni dei CTP: “Letti gli atti ed esaminati i CP_1 documenti di causa, acquisiti gli originali degli atti depositati in Cancelleria, la carta di identità di
[...] nonché le scritture di comparazione, che indicate dalle parti, acquisito il saggio grafico di Pt_1 [...]
le sottoscrizioni apparentemente apposte da questi sulla fideiussione omnibus sottoscritta in data Pt_1
21.09.2009 sono autografe, mentre le sottoscrizioni apposte nella successiva modifica e integrazione del 11.10.2010 sono apocrife”
L'opponente, in corso di causa, ha proposto eccezione di nullità della fideiussione rilasciata, perché riproduttiva dello schema ABI e contraria all'art. 2 comma secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust): anche tale eccezione è da respingere. Viene in considerazione nella difesa di in modo specifico, l'art. 6 del contratto di Pt_1 fideiussione, contenente la seguente previsione: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Orbene, questo Giudice recepisce e fa proprio l'orientamento secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall'intesa restrittiva denunciata dalla Banca d'Italia, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della alle specifiche CP_2 previsioni contrattuali delle quali lamenta la nullità, onere non assolto dagli odierni opponenti Inoltre, va rilevato che non sussiste l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola n. 6 sopra riportata per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, in quanto predisposta su formulari ABI, sulla scorta di quanto disposto nel provvedimento n. 55 del 3 2.5.2005 di Banca d'Italia e da cui si evince l'adesione allo schema ABI.
Non può infatti essere accolta l'eccezione proposta da di estinzione Parte_1 della garanzia per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., che diverrebbe applicabile al caso di specie per effetto della nullità della clausola derogatoria pagina 6 di 8 contenuta nell'art. 6; tale norma impone al creditore che intende conservare la garanzia di agire giudizialmente nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Al riguardo va infatti osservato che, anche in caso di nullità della clausola che stabilisce la deroga all'art. 1957 c.c., resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 ("Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”). La Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto legittima ("81. La clausola "a prima richiesta" è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione … 82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l'ampia diffusione della clausola a prima richiesta nell'ambito della prassi bancaria e commerciale;
essa riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea 2"). La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. I, 03.11.2021, n. 31509: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cod. civ., deve intendersi riferito giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente"). Nella fattispecie, a prescindere dalla declaratoria di nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale: sono state rivolte dalla pagina 7 di 8 creditrice originaria e poi dalla cessionaria plurime intimazioni formali di CP_1 pagamento del saldo debitore di c/c sia a che al fideiussore con racc. CP_3 Pt_1
a/r del 19.10.2014 (doc. 5 fascicolo monitorio) e racc. del giugno-luglio 2020 (doc. 10) preannunciando in caso di perdurante inadempimento l'azioni giudiziale poi effettivamente intrapresa con il deposito del ricorso monitorio.
Conclusivamente, l'opposizione di può essere solo parzialmente Parte_1 accolta e il diritto di al pagamento della somma ancora dovutale può essere CP_1 soddisfatto fino alla concorrenza dell'importo di 10.000,00 Euro della prima fideiussione, effettivamente rilasciata dall'odierno opponente, oltre agli interessi convenzionali maturati dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo il 19.01.2021 al saldo effettivo.
Le spese di lite sostenute dall'opponente seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo riferimento al valore di ciascuna delle cause riunite, ai valori medi di scaglione per tutte le fasi processuali.
Infine, le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti in misura paritaria del 50% ciascuna, visti gli esiti dell'accertamento non del tutto favorevoli all'uno o all'altro contenendente.
I
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1917/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2020;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di 10.000,00 Euro, oltre interessi contrattuali di mora dal 19.01.2021 al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate in 5.077,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
Così deciso in Parma il 19 giugno 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 909/2021
tra
con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Romano come da mandato in Parte_1 atti,
OPPONENTE e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio degli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1917/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2020”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità della clausola n.6 della fideiussione asseritamente sottoscritta da in data 21/09/2009 e del successivo atto di Parte_1 modifica in data 11/10/2010 a favore di ai sensi e per gli effetti nonché in Controparte_2 relazione agli artt. 1419 c.c. e 2, comma 3 L.287/1990, quest'ultimo con riferimento all'art. 2, comma 2 lett. a della L.287/1990 per le motivazioni di cui alla narrativa della memoria ex art. 183.6 n.1 e, per l'effetto, dichiarare, accertata la piena operatività tra le parti dell'art. 1957 c.c., l'opposta – anche nella sua qualità di cessionaria dei crediti già vantati da per cui è causa – decaduta dal Controparte_2 diritto di agire nei confronti di per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 1957, Parte_1 comma 1, c.c. in virtù della fideiussione asseritamente sottoscritta da in data 21/09/2009 e Parte_1
pagina 1 di 8 del successivo atto di modifica dell'11/10/2010 a favore di nonché, ancora, Controparte_2 per l'effetto dichiarare l'asserito fideiubente libero da ogni e qualsivoglia obbligo dallo stesso Parte_1 eventualmente assunto con l'asserita sottoscrizione della fideiussione in data 21/09/2009 e del successivo atto di modifica dell'11/10/2010 a favore di ovvero dei suoi aventi causa, Controparte_2 odierni titolari in quanto cessionari dei crediti garantiti e già vantati nei confronti della debitrice principale quale omonima titolare della ditta individuale WBL di e, CP_3 CP_3 conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo o comunque privare di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1917/2020 del 3/12/2020, n.4444/2020 Ruolo Generale, emesso dall'intestato Tribunale di Parma in data 3/12/2020 a favore di in persona del proprio Controparte_1 legale rappresentante p.t., per il pagamento, in suo favore, 1. della somma di euro 46.294,31, quanto a della somma di euro 36.000,00 quanto a ed in solido CP_3 CP_3 Parte_1 tra loro;
il tutto per complessivi euro 82.294,31; 2. degli interessi come da domanda;
3. delle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50, per spese esenti ed euro 2.135,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, notificato all'odierno opponente a mezzo del servizio postale in data 25/01/2021 per le motivazioni di cui in narrativa. IN VIA SUBORDINATA DI MERITO ED IN OGNI CASO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in atti e delle sopra rassegnate conclusioni, rideterminare secondo giustizia e nello stretto limite dell'effettivamente provato dall'opposta, le somme eventualmente dovute dall'opponente all'opposta anche alla luce delle eccezioni e contestazioni Parte_1 Controparte_1 anche sostanziali sollevate e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.1917/2020 del 3/12/2020, n.4444/2020 Ruolo Generale, emesso dall'intestato Tribunale di Parma in data 3/12/2020 a favore di in persona del proprio legale rappresentante p.t., per il Controparte_1 pagamento, in suo favore, 1. della somma di euro 46.294,31, quanto a della somma di CP_3 euro 36.000,00 quanto a ed in solido tra loro;
il tutto per complessivi CP_3 Parte_1 euro 82.294,31; 2. degli interessi come da domanda;
3. delle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50, per spese esenti ed euro 2.135,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, notificato all'odierno opponente a mezzo del servizio postale in data 25/01/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e distrazione a favore dell'odierno procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito accertare e dichiarare che il Sig. è debitore di euro 10.000,00 oltre interessi contrattuali di mora, maturati e maturandi, nei Parte_1 limiti del tasso soglia, dal 29/09/2020 al saldo effettivo, o di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare a Parte_1 CP_1 la somma così accertata. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1917/2020, emesso su Parte_1 richiesta di tramite la procuratrice con il quale gli era Controparte_1 Controparte_4 stato ingiunto, quale garante delle esposizioni debitorie di titolare della ditta CP_3
WBL, il pagamento della somma di 36.000,00 Euro, oltre interessi e spese. Tale importo pagina 2 di 8 corrispondeva a quello della fideiussione omnibus rilasciata il 21.09.2009, come modificata e integrata il 11.10.2010. L'opponente resisteva alla pretesa economica a lui rivolta, introducendo una pluralità di rilievi: preliminarmente, eccepiva l'inesistenza del decreto ingiuntivo per mancanza di valida procura ad litem di parte ricorrente, nonché per essere stato emesso a favore di parte non ricorrente anziché ; nel merito, disconosceva le Controparte_1 Controparte_4 firme a proprio nome presenti sulla lettera di fideiussione del 2009 e successive modifiche e integrazioni del 2010, il difetto di prova del credito e l'erroneità dell'importo ingiunto. I motivi di opposizione venivano integrati dal garante con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. ed estesi all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di controparte per nullità della procura rilasciata a poiché non iscritta Controparte_4 quest'ultima all'albo previsto dall'art. 106 TUB, nonché di nullità della fideiussione omnibus concessa, sulla base del provvedimento n. 55 del 2005 con la cui la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante concorrenza tra gli istituti di credito, sentito il parere dell'AGCM, aveva ritenuto alcune clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2022 in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a della L. 287/1990: l'attenzione di Pt_1 si appuntava principalmente sulla clausola derogatoria del regime dell'art. 1957 cod. civ., del quale chiedeva l'applicazione, sostenendo l'intervenuto decorso del termine semestrale di decadenza ivi previsto per potere il creditore agire nei confronti del garante. Conclusivamente, chiedeva che fosse accertata l'infondatezza della domanda Parte_1 di pagamento della società opposta, ritenendo di non dover corrispondere alcunché. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio per ribadire le Controparte_1 proprie originarie pretese creditorie, così come riconosciute dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione su tutte le eccezioni avversarie, delle quali assumeva l'infondatezza. A seguito di infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione per mancata adesione della parte opposta, la causa veniva istruita attraverso la documentazione fornita dalle parti e CTU grafologica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da sulla fideiussione omnibus sottoscritta in data 21/09/2009 e delle Parte_1 sottoscrizioni apposte nella successiva modifica e integrazione del 11/10/2010. Rimessa sul ruolo dal nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo al fine di ricevere alcuni chiarimenti dai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.; tuttavia, per problema di sovrascrittura del file riscontrato al momento del deposito della sentenza, per il quale è stata chiesta assistenza tecnica sul portale ministeriale ad oggi non ancora prestata, si procede ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza assegnare ulteriori termini, avendo le parti già redatto e scambiato le loro comparse e repliche finali.
***
Deve essere in primo luogo affermata l'infondatezza dei rilievi soggettivi in forza dei quali ha negato la validità del decreto ingiuntivo e la legittimazione attiva Parte_1 della controparte, rivolti sia all'attività che alla posizione di e della sua Controparte_1 mandataria.
pagina 3 di 8 ha infatti compiutamente ricostruito nella propria comparsa di risposta, Controparte_1 attraverso il puntuale richiamo alla documentazione depositata unitamente al ricorso monitorio e a quella aggiuntiva versata con l'atto costitutivo nel giudizio di merito, gli atti con i quali ha incaricato di procedere al recupero del proprio credito e Controparte_4 rilasciato mandato difensivo all'originario difensore Avv. Castiglionesi, poi sostituito in corso di lite con gli attuali legali. Risulta per tabulas che la creditrice, con procura del 30.11.2018 ( Rep. n. 300077 – Fascicolo n. 32828), ha nominato e costituito (già quale società Controparte_4 CP_5 procuratrice, special servicer, conferendole tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, tra gli altri, quello di compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti e i Crediti Ulteriori, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente. E' provato che alla società procuratrice sono stati conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile. Con riferimento ai poteri conferitile, risulta espressamente CP_4 autorizzata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1395 codice civile e nei casi consentiti dalla legge, a contrarre anche con sé stessa, in proprio o come rappresentante di altre parti, con piena validità ed efficacia degli atti compiuti nei confronti dei terzi, con il semplice utilizzo della procura.
ha inoltre nominato e costituito quale procuratrice CP_1 Controparte_4 affinché la stessa (…) a mezzo dei propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice con facoltà di sub delega, possa compiere in nome e per conto di , tutti gli atti, CP_1 adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e ai Crediti Ulteriori, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo (doc. 1 fascicolo monitorio). con procura del Controparte_4
05.11.2020, Rep. n.
5.775 Racc. n. 1.576, ha nominato e costituito quale procuratrice l'Avv. Sonia Rispoli, nata a [...] il [...], affinché la stessa possa compiere in nome e per conto della mandante tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione (…), conferendole anche poteri di rappresentanza sostanziale, compreso il potere di: “(…) lett. o) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, compresa quella di chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti (anche esecutivi) ed all'azione, di accettare dette rinunce, prestare assenso alla cancellazione totale o parziale ai pignoramenti e/o sequestri (…)” (doc. 2 allegato a comparsa di risposta).L 'Avv. Sonia Rispoli, nella sua qualità di procuratrice di ha Controparte_4 conferito mandato all'Avv. Greta Castiglionesi (doc. 16 allegato alla comparsa di risposta).
pagina 4 di 8 Sono così dimostrati, sulla base dei dati documentati sopra riportati, il rilascio di procura valida ed efficace ad e da essa al legale che ha chiesto e ottenuto in Controparte_4 decreto ingiuntivo per l'odierna opposta.
Quanto alla mancata iscrizione di all'albo previsto dalla art. 106 Controparte_4
TUB, una volta ricostruite l'effettività, il contenuto e l'ampiezza dei rapporti tra la titolare del credito e la procuratrice (“special-servicer”) occorre rilevare che tale Controparte_4 circostanza è priva di riflessi negativi sul piano sostanziale e processuale, alla luce dell'orientamento espresso in modo chiaro e convincente dalla giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dalla successiva giurisprudenza di merito, salvo isolate eccezioni, e già recepito da questo Tribunale in precedenti ordinanze cautelari, anche collegiali, e sentenze emessi. Sinteticamente, e rinviando alla sentenza sotto indicata per ogni approfondimento, i giudici di legittimità hanno chiarito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (v. Cass. civ. Sez III del 18.03.2024 n. 7243).
Anche l'ulteriore motivo di opposizione, avente ad oggetto la mancata prova del credito, è privo di fondamento poiché ha prodotto il contratto di conto CP_1 corrente n. 00005/0000/00007614 da cui origina il credito azionato in via monitoria verso la debitrice principale e il fideiussore la fideiussione omnibus del 21.09.2009 e Pt_1 successive modifiche ed integrazioni, estratto relativo al rapporto Controparte_1 originario c/c n. 00005/0000/00007614 volturato a sofferenza con il n. 9501/00000042, estratti c/c n. 00005/0000/00007614 dal 2012 sino alla data di estinzione, lettera raccomandata A/R di giugno e luglio 2020 - intimazione di pagamento e Parte_1
nonché gli atti comprovanti la successione nella titolarità del diritto azionato CP_3 in via monitoria (atto di fusione per incorporazione in Controparte_2 Controparte_6
avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio
[...] delle inserzioni n. 52 del 05.05.2018). Ad integrazione di tali documenti ha fornito CP_1 tutti gli estratti del conto corrente n. 00005/0000/00007614 dall'apertura alla chiusura per volturazione a sofferenza (doc. 9 comparsa) e in tali estratti di /c si trova indicazione analitica di tutte le operazioni dare/avere che hanno determinato il saldo. Peraltro, la sussistenza del credito non risulta sia mai stata oggetto di contestazioni da parte della debitrice quale titolare della ditta WBL. CP_3
Le contestazioni del garante riferire a interessi e accessori del credito sono del tutto generiche e, comunque, gli esiti della CTU grafologica permetterebbero di giungere ad una condanna del garante soltanto nei limiti della prima garanzia prestata fino a di 10.000,00 Euro e così ad importo addirittura inferiore a quello dovuto in linea capitale.
pagina 5 di 8 Queste le conclusioni della CTU eseguita a seguito di istanza di verificazione di
, non oggetto di repliche e osservazioni dei CTP: “Letti gli atti ed esaminati i CP_1 documenti di causa, acquisiti gli originali degli atti depositati in Cancelleria, la carta di identità di
[...] nonché le scritture di comparazione, che indicate dalle parti, acquisito il saggio grafico di Pt_1 [...]
le sottoscrizioni apparentemente apposte da questi sulla fideiussione omnibus sottoscritta in data Pt_1
21.09.2009 sono autografe, mentre le sottoscrizioni apposte nella successiva modifica e integrazione del 11.10.2010 sono apocrife”
L'opponente, in corso di causa, ha proposto eccezione di nullità della fideiussione rilasciata, perché riproduttiva dello schema ABI e contraria all'art. 2 comma secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust): anche tale eccezione è da respingere. Viene in considerazione nella difesa di in modo specifico, l'art. 6 del contratto di Pt_1 fideiussione, contenente la seguente previsione: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Orbene, questo Giudice recepisce e fa proprio l'orientamento secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall'intesa restrittiva denunciata dalla Banca d'Italia, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della alle specifiche CP_2 previsioni contrattuali delle quali lamenta la nullità, onere non assolto dagli odierni opponenti Inoltre, va rilevato che non sussiste l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola n. 6 sopra riportata per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, in quanto predisposta su formulari ABI, sulla scorta di quanto disposto nel provvedimento n. 55 del 3 2.5.2005 di Banca d'Italia e da cui si evince l'adesione allo schema ABI.
Non può infatti essere accolta l'eccezione proposta da di estinzione Parte_1 della garanzia per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., che diverrebbe applicabile al caso di specie per effetto della nullità della clausola derogatoria pagina 6 di 8 contenuta nell'art. 6; tale norma impone al creditore che intende conservare la garanzia di agire giudizialmente nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Al riguardo va infatti osservato che, anche in caso di nullità della clausola che stabilisce la deroga all'art. 1957 c.c., resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 ("Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”). La Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto legittima ("81. La clausola "a prima richiesta" è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione … 82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l'ampia diffusione della clausola a prima richiesta nell'ambito della prassi bancaria e commerciale;
essa riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea 2"). La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. I, 03.11.2021, n. 31509: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cod. civ., deve intendersi riferito giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente"). Nella fattispecie, a prescindere dalla declaratoria di nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale: sono state rivolte dalla pagina 7 di 8 creditrice originaria e poi dalla cessionaria plurime intimazioni formali di CP_1 pagamento del saldo debitore di c/c sia a che al fideiussore con racc. CP_3 Pt_1
a/r del 19.10.2014 (doc. 5 fascicolo monitorio) e racc. del giugno-luglio 2020 (doc. 10) preannunciando in caso di perdurante inadempimento l'azioni giudiziale poi effettivamente intrapresa con il deposito del ricorso monitorio.
Conclusivamente, l'opposizione di può essere solo parzialmente Parte_1 accolta e il diritto di al pagamento della somma ancora dovutale può essere CP_1 soddisfatto fino alla concorrenza dell'importo di 10.000,00 Euro della prima fideiussione, effettivamente rilasciata dall'odierno opponente, oltre agli interessi convenzionali maturati dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo il 19.01.2021 al saldo effettivo.
Le spese di lite sostenute dall'opponente seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo riferimento al valore di ciascuna delle cause riunite, ai valori medi di scaglione per tutte le fasi processuali.
Infine, le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti in misura paritaria del 50% ciascuna, visti gli esiti dell'accertamento non del tutto favorevoli all'uno o all'altro contenendente.
I
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1917/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2020;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di 10.000,00 Euro, oltre interessi contrattuali di mora dal 19.01.2021 al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate in 5.077,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
Così deciso in Parma il 19 giugno 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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