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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 739/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 11.8.1986, CF Parte_1
, difesa dagli Avv.ti Francesca Ciarelli e Alfonso C.F._1
Ucci
C/
n. a Guardiagrele il 25.8.1986, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Luca Paolucci C.F._2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva che il presente procedimento è stato introdotto dalla
[...]
al fine di richiedere la separazione giudiziale, con disposizioni circa Pt_1
l'affidamento della figlia minore, e richieste economiche di mantenimento, oltre che richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.2059 c.c.. Nel costituirsi in giudizio il , dava atto che i coniugi avevano CP_1 raggiunto, in data 7.1.2025, un accordo di separazione in sede di negoziazione assistita (ex art. 2 d.l. 132/2014 conv. in legge n. 162/2014).
Con successivo deposito telematico, veniva inviata tutta la documentazione relativa al rilascio del nulla-osta da parte della Procura della Repubblica di
Lanciano, e successive comunicazioni al Comune di Sant'Eusanio del
Sangro e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano: il procedimento di separazione risulta, dunque, essersi perfezionato seguendo tale strada.
Orbene, avendo le parti scelto di avvalersi della procedura della negoziazione assistita per raggiungere l'accordo, la richiesta al Tribunale di omologare i patti e le condizioni individuati in quella sede non ha ragion d'essere: la normativa prevede una piena efficacia di tali accordi a seguito del compimento di richieste e comunicazioni che, nel caso di specie, sembrano essere state effettuate.
Partendo da tali premesse, la richiesta contenuta nell'istanza depositata il
5.2.2025, non può trovare accoglimento: non ricorrendo i presupposti per emettere una sentenza di separazione, avendo i coniugi deciso di seguire la via del d.l. 132/2014, e non trattandosi di beni propriamente attinenti alle questioni della separazione, gli stessi andranno considerati autonomamente e regolati dalle norme contrattuali.
Tra l'altro la Cassazione ha recentemente ribadito che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all'oggetto del giudizio
(status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l'omologazione (Cass. n. 1985/2025)
Stante la natura delle questioni trattate si ritiene di poter compensare integralmente le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi nel procedimento R.G. n. 739/2024, dichiara il non luogo a provvedere sulle richieste avanzate dalle parti. Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 14.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa