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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4775/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU PO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
Email_1
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Alessandra Guzzo
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229004464679000, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420120002875269000 relativo a contributi I.V.S per l'anno 2010 di importo pari a 254,73 euro.
Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per l'omessa notifica dell'atto presupposto e, nel merito, la prescrizione del credito.
Si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione per CP_3 tardività, la legittimazione passiva e, nel merito, la fondatezza del ricorso per l'emissione di atti interruttivi.
Si è costituito in giudizio anche , deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, CP_4 nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., Controparte_1
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo CP_3 del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
Tanto premesso, deve essere dichiarata in via assorbente la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, ai sensi dell' art. 1, comma 222 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come modificato dall'art.
3- bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023, n. 14 secondo cui “ Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l. n. 197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori ai mille euro. Tuttavia, la Suprema
Corte ha affermato – e più volte ribadito – che nell'analoga fattispecie contemplata dall'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 11410 del 2019, Cass. n.
15471 del 2019 e Cass. n. 24853 del 2022). Ed infatti, non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: cfr. Cass. n. 26299 del 2018 e Cass. n. 21757 del 2021), bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n. 33059 del 2022). Ne consegue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU PO in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NU PO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU PO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
Email_1
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Alessandra Guzzo
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229004464679000, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420120002875269000 relativo a contributi I.V.S per l'anno 2010 di importo pari a 254,73 euro.
Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per l'omessa notifica dell'atto presupposto e, nel merito, la prescrizione del credito.
Si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione per CP_3 tardività, la legittimazione passiva e, nel merito, la fondatezza del ricorso per l'emissione di atti interruttivi.
Si è costituito in giudizio anche , deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, CP_4 nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., Controparte_1
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo CP_3 del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
Tanto premesso, deve essere dichiarata in via assorbente la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, ai sensi dell' art. 1, comma 222 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come modificato dall'art.
3- bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023, n. 14 secondo cui “ Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l. n. 197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori ai mille euro. Tuttavia, la Suprema
Corte ha affermato – e più volte ribadito – che nell'analoga fattispecie contemplata dall'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 11410 del 2019, Cass. n.
15471 del 2019 e Cass. n. 24853 del 2022). Ed infatti, non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: cfr. Cass. n. 26299 del 2018 e Cass. n. 21757 del 2021), bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n. 33059 del 2022). Ne consegue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU PO in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NU PO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.