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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1826 / 2024
TRIBUNALE DI SPOLETO
Settore civile
Il Tribunale Ordinario di Spoleto, in persona del Collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Marta D'Auria Presidente
dott.ssa Agata Stanga Giudice
dott. Alberto Cappellini Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
su reclamo ex art. 669 terdecies, 703, comma terzo, c.p.c.,
promosso da
con sede in 06057 Monte Castello di Parte_1
IB (PG), Via Poggio San Quirico n.13 (P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Bagianti del foro di Perugia,
RECLAMANTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._1 in Via dei Filosofi n. 39, in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola Fattoria Le Selve di
AN TA (P.IVA ), con sede in Via Le Selve n. 7, Fraz. Doglio – Monte P.IVA_2
Castello di IB (PG),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Rotunno e Stefano Bagianti, elettivamente domiciliata presso lo studio in Viale Centova n. 6 – 06128 Perugia,
RECLAMATA
Pagina 1 avverso la
ordinanza del 3.12.2024, resa nel giudizio R.G. 1048/2024 (dott. Falfari) con cui la ricorrente, odierna reclamata, è stata reintegrata nel possesso di servitù di passaggio.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza indicata in intestazione con la quale il Tribunale ha accolto l'azione di reintegra nel possesso esercitata da , ordinando all'odierna reclamante “di reintegrare Controparte_1
nell'esercizio, del passaggio a piedi e con veicoli agricoli e non, sulla strada oggi Controparte_1
in contestazione (che passa attraverso i terreni della resistente, C.F. del Comune di Montecastello di IB al fg 16, part. 10 e 11), mediante rimozione del masso ivi apposto”, con condanna alle spese di giudizio.
Deve ricostruirsi la vicenda in sede possessoria nei seguenti termini:
• Con ricorso ex art. 1168 c.c. del 12.7.2024, asseriva di essere stata Controparte_1
spogliata nel possesso della servitù di passaggio anche carrabile su una strada poderale insistente sulle particelle 10 e 11 del Foglio 16 del Catasto del Comune di Monte Castello di
IB (PG), di proprietà della , per accedere alla Controparte_2
sua proprietà censite al Foglio 16, particelle 524, 526, 24, 25, 27;
• In particolare la strada, a dire della ricorrente, era stata da sempre utilizzata, anche prima che acquistasse gli immobili (avvenuto nel 2014) che essa serve, ed anche successivamente;
ciò avveniva fino alla fine del mese di settembre 2023, quando la si avvedeva Controparte_1
che era stato collocato un masso di importanti dimensioni ad ostruzione del percorso, rendendolo inagibile con qualsiasi mezzo;
• La ricorrente aveva dunque agito per vedere riconosciuto lo spoglio del possesso della servitù, con condanna della alla rimozione Controparte_2 dell'ostacolo.
• Si costituiva la quale resisteva la domanda Controparte_2
possessoria, asserendo che in realtà il passaggio non sarebbe stato esercitato per oltre venti anni, sino al 2022/2023, giacché la via era ostruita da rovi e sterpaglie, per cui la “ripulitura” effettuata dalla ricorrente in quegli anni avrebbe costituito essa uno spossessamento, rispetto al quale l'apposizione del masso da parte della società resistente avrebbe acquisito carattere CP_ di legittimità in virtù del principio vim vi repellere
Pagina 2 • Nel giudizio possessorio venivano sentiti diversi informatori, e all'esito veniva pronunciata l'ordinanza in questa sede reclamata, con la quale veniva accolto il ricorso;
• Più in dettaglio, nell'ordinanza reclamata si osservava che, dalle dichiarazioni degli informatori e dalle foto aeree era possibile ricostruire che la strada non era mai stata completamente ostruita ed era stata utilizzata ripetutamente nel tempo (ancorché in via saltuaria, anche tenuto conto che negli anni 2014-2017 era stata realizzata una strada alternativa di accesso alla proprietà ) fino all'apposizione del masso, di talché sarebbe CP_1
sussistito possesso corpus e animus della servitù di passo, mentre l'apposizione del masso sarebbe qualificabile come spoglio, sorretto da animus spoliandi.
Ciò premesso, con il reclamo la reclamante ha contestato l'ordinanza sopra indicata, ritenendo che: la non avesse in realtà provato lo ius possessionis; in particolare, sarebbero state travisate le CP_1 dichiarazioni degli informatori, e in particolare sarebbe stata accordata credibilità all'informatore compagno della sorella della e quindi inattendibile;
il passaggio sarebbe avvenuto Tes_1 CP_1
negli anni 2014-2017, mentre veniva costruita l'altra via di accesso ordinariamente utilizzata, e tale passaggio sarebbe avvenuto con la mera autorizzazione temporanea dei proprietari, poi revocata con la conclusione dei lavori;
il passaggio del Vigilanzi, così come degli altri informatori, sarebbe avvenuto a titolo personale, di talché non sarebbe atto a provare lo ius possessionis in capo alla
; la giurisprudenza di legittimità sul carattere sufficiente di un passaggio saltuario per la CP_1
sussistenza del possesso è stata travisata, dal momento che, poiché gli immobili della CP_1 costituiscono sua dimora abituale, il carattere della “saltuarietà” deve essere parametrato all'uso che gli immobili cui si accede è fatto.
Si è costituita nel procedimento di reclamo, poi, , contestando le deduzioni di parte Controparte_1 reclamante e insistendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Il Collegio, preso atto della corretta instaurazione del contraddittorio, ha riservato la decisione all'udienza cartolare del 26.2.2025.
2. Il reclamo deve essere respinto, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
2.1. Deve anzitutto osservarsi come tutte le ragioni del reclamo si appuntino sulla contestazione della sussistenza, in capo alla resistente , di un possesso tutelabile in via interdittale (o, CP_1
meglio, della sussistenza di prova di tale possesso), mentre è pacifica, giacché non contestata da alcuno e anzi pienamente rivendicata dalla società reclamante, la circostanza per cui l'apposizione del masso a ostruzione della strada sia atto a quest'ultima riconducibile (benché, a dire della reclamante, atto non da qualificarsi come spoglio, bensì come espressione di autotutela del possesso
Pagina 3 pieno della strada da parte propria).
2.2. Concentrandosi quindi sui motivi di reclamo, deve il Collegio rilevare come gli stessi non sono fondati.
2.2.1. Quanto alla contestazione relativa all'incapacità dell'informatore a rendere Tes_1
dichiarazioni ex art. 246 c.p.c. (punto A reclamo), deve rilevarsi come non sia stata dimostrata la sussistenza di alcun interesse diretto dello stesso, il quale è compagno della sorella di parte reclamata, ma non è neanche dedotto essere personalmente proprietario di alcun fondo rispetto a cui la strada oggetto di reclamo avrebbe funzione servente.
Pertanto, corretta è l'argomentazione del giudice del possessorio, dal momento in cui lo stesso, tenuto comunque conto della “vicinanza” dell'informatore rispetto alla parte odierna reclamata, ne ha valutato in maniera scrupolosa l'attendibilità in concreto, concludendo per la sua sussistenza nella misura in cui le dichiarazioni fornite sono risultate conformi alle dichiarazioni rese da altri informatori.
2.2.2. Quanto all'argomento di cui al punto B del reclamo, mette conto rilevare come il possesso la cui tutela è stata da invocata non è un possesso pieno (corrispondente al diritto di Controparte_1 proprietà) ma il possesso di una servitù di passaggio, ovvero l'utilizzo di fatto della strada alla stregua del titolare di servitù, senza necessità di chiedere autorizzazione alcuna e non svolto con la mera tolleranza dei possessori pieni.
La reclamante, sul punto, invoca la circostanza per cui sarebbe stato accordato un “permesso” di transito temporaneo nel periodo in cui veniva costruita l'altra via di accesso (2014-2017), situazione incompatibile con un possesso di relativa servitù.
Tale fatto, tuttavia, per un verso è del tutto sfornito di prova – nessun informatore lo conferma e, tuttavia, la prova della tolleranza, quale elemento ostativo al consolidamento del possesso della servitù, invocato al possessore pieno, deve da quest'ultimo essere fornita (Cass. civ., n. 22667/2017;
3404/2009) – e per altro, comunque, cozza con il dato, pure emergente dalle dichiarazioni degli informatori, per cui il passaggio per tale via, per raggiungere gli immobili ora di proprietà , CP_1 era utilizzato fin da tempi risalenti (fin dagli anni '60, e certamente almeno sino al periodo 2014-
2017, come ha dichiarato l'informatore . Parte_2
Infatti, l'utilizzo per mera tolleranza del possessore pieno appare configurabile rispetto a un comportamento prima inesistente e che solo da un certo momento in avanti sia tenuto, in ragione dell'autorizzazione fornita dell'avente diritto;
mentre, invece, qualora tale comportamento sia abituale e risalente nel tempo, già configurando un possesso di servitù, non si vede come possa
Pagina 4 intervenire, poi, un'autorizzazione del proprietario rispetto a un uso altrui che già si è consolidato in un possesso di servitù.
Se poi anche volesse prestarsi affidabilità alla ricostruzione dell'informatore – dipendente Per_1
della società reclamante fin dal 1996 – circa il fatto che in realtà, dal 2002/2003 circa fino al 2014, la strada non veniva praticamente più utilizzata, rispetto alle dichiarazioni di diverso tenore del terzo indifferente informatore (circostanza comunque resa inverosimile dal fatto che è Parte_2
fatto pacifico che fino ai lavori del 2014-2017 non vi era altra strada di accesso alla proprietà), resta comunque il fatto che la circostanza per cui nel 2014 sarebbe stato prestato consenso all'utilizzo della strada oggetto di reclamo mentre era in costruzione l'altra da parte della società reclamante è circostanza dalla stessa solo dedotta ma non provata.
Va poi altresì ricordato che le fotografie aeree comunque acquisite agli atti rendono l'immagine di una strada che nel tempo è sempre stata utilizzabile, a ulteriore riprova del fatto che non è verosimile la cessazione di un suo utilizzo negli anni 2003-2014.
2.2.3. I punti C, D, E ed F del reclamo meritano di essere analizzati congiuntamente.
Il principale argomento, riferito sia all'informatore sia anche ad altri, è quello per cui i da Tes_1
loro riportati passaggi per la via poderale per cui è reclamo non sarebbero manifestazioni del possesso della servitù in capo alla , bensì sarebbero stati compiuti a titolo personale. CP_1
Se l'argomento coglie nel vero nella misura in cui è stato riferito, da parte di alcuni dei dichiaranti, che la strada veniva utilizzata anche per la caccia o per la raccolta dei funghi, esso non è estendibile a tutti gli usi della via che venivano fatti nell'interesse della proprietà . E invero, il possesso di CP_1 una servitù di passaggio non si estrinseca soltanto nell'utilizzo personale di tale servitù effettuato dal solo titolare del fondo dominante, ma anche di ogni utilizzo del passo, ancorché da parte di terzi, familiari o incaricati dal titolare, comunque nell'interesse o a vantaggio del fondo dominante stesso.
Si tratta, in particolare, dell'uso di due/tre volte la settimana, dal 2014 al 2016 circa, riferito dal teste per innaffiare l'orto della proprietà , su incarico della stessa;
del passaggio Tes_2 CP_1 di poche volte dell'informatore tra il 2015 e il 2022, che vi passava quale bracciante della Per_2 resistente;
dell'uso prima frequente (fino all'ultimazione dell'altra più comoda strada), e poi solo circa 3 o 4 volte l'anno da parte dell'informatore per spostare i rotoloni di fieno. Tes_1
Da osservare, poi, come non è di rilievo l'argomentazione della reclamante per cui il non Tes_1
avrebbe riferito di aver compiuto i transiti in conformità a un diritto di passo di , Controparte_1 giacché l'oggetto del contendere non è l'esistenza di un diritto di servitù – rilevante sul piano petitorio, che in questa sede non rileva – quanto piuttosto l'esistenza di una situazione di fatto
Pagina 5 corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù.
Del pari, non può sostenersi, come fatto dalla resistente, che il sia passato dall'altra via, Per_2
meno comoda, a titolo personale, giacché si stava recando presso i fondi della resistente in qualità di suo bracciante, e dunque – a prescindere dall'esistenza di espresse autorizzazioni a passare per l'una o l'altra strada date da – nell'interesse dell'attività da questa compiuta sui propri Controparte_1
fondi.
L'informatore poi, ha ricordato come la stessa resistente, anche dopo il 2017, Tes_1
saltuariamente utilizzasse ancora la strada per cui è reclamo (la quale – è fatto pacifico – non era chiusa da sbarra o catene).
Insomma, il quadro emergente dalle dichiarazioni degli informatori è quello per cui, ancorché dal momento in cui fu terminata l'altra, più agevole, strada, l'utilizzo di quella per cui è reclamo si sia fatto più sporadico (e, quindi, lo scarso passaggio abbia determinato il progressivo inselvatichirsi della vegetazione e cedimento del terreno), il passaggio nell'interesse del fondo dominante non sia mai del tutto cessato, in continuità con il possesso della servitù in capo alla proprietà del fondo dominante sussistente fin dagli anni '60.
2.2.4. Quanto, infine, alla contestazione per cui il principio per il quale “in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante;
pertanto la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno in caso di utilizzazione non continuativa, fino a che il bene ( in questo caso il passaggio, n.d.r.) è rimasto nella virtuale disponibilità del possessore...” (Cass. 16 febbraio 2005 n. 3076; conf. Cass. 3 maggio 1997 n. 3873; Cass. 18 aprile 1996 n. 3660; vedi anche Cass. 21 aprile 1994 n. 11118) sarebbe stato male interpretato dal primo giudice, essa non coglie nel segno, dal momento che il presupposto alla base della contestazione stessa – quello per cui gli immobili di Controparte_1 sarebbero sua dimora abituale, per cui il carattere di “saltuarietà” andrebbe parametrato al fatto che trattasi di beni utilizzati quotidianamente, e dunque un vero e proprio possesso si costituirebbe solo con un utilizzo “meno sporadico” – non è fondato: risulta risiedere a Perugia e non Controparte_1
vi sono elementi da cui desumere che la stessa, a differenza della sorella, dimori abitualmente in quei luoghi, avendo peraltro parte resistente prodotto una ordinanza di inagibilità (all. 2 comparsa costituzione) relativa agli immobili in questione, conseguente al terremoto del 2016.
Deve quindi confermarsi l'interpretazione data dal giudice di prime cure, nel senso che il carattere saltuario dell'utilizzo appare comunque sufficiente in relazione a un fondo dominante in cui si esercita attività di coltivazione degli ulivi e di foraggio per gli animali (che richiedono una cura
Pagina 6 assai ridotta e saltuaria).
3. In definitiva, il reclamo deve essere respinto, risultando provato il possesso della servitù di passo in capo alla e, prima, ai suoi danti causa, sia corpus che animus, e risultando provato sia il CP_1 fatto materiale dello spoglio (apposizione del masso) sia anche l'animus spoliandi, insito nella consapevolezza di impedire il passaggio per tale via connessa all'azione materiale di collocamento del masso, come peraltro già rilevato dal giudice di prime cure.
4. Le spese di lite della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il
D.M. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta in sede di reclamo, diminuiti i compensi per le altre fasi rispetti ai medi di scaglione tenuto conto della semplicità della controversia.
Vista la reiezione integrale del reclamo, a mente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 669 terdecies, 703 c.p.c.,
RESPINGE il reclamo;
CONDANNA la reclamante a corrispondere alla part reclamata le spese di lite della fase di reclamo che si liquidano in complessivi € 1.614,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Marta D'Auria Alberto Cappellini
Pagina 7
TRIBUNALE DI SPOLETO
Settore civile
Il Tribunale Ordinario di Spoleto, in persona del Collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Marta D'Auria Presidente
dott.ssa Agata Stanga Giudice
dott. Alberto Cappellini Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
su reclamo ex art. 669 terdecies, 703, comma terzo, c.p.c.,
promosso da
con sede in 06057 Monte Castello di Parte_1
IB (PG), Via Poggio San Quirico n.13 (P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Bagianti del foro di Perugia,
RECLAMANTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._1 in Via dei Filosofi n. 39, in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola Fattoria Le Selve di
AN TA (P.IVA ), con sede in Via Le Selve n. 7, Fraz. Doglio – Monte P.IVA_2
Castello di IB (PG),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Rotunno e Stefano Bagianti, elettivamente domiciliata presso lo studio in Viale Centova n. 6 – 06128 Perugia,
RECLAMATA
Pagina 1 avverso la
ordinanza del 3.12.2024, resa nel giudizio R.G. 1048/2024 (dott. Falfari) con cui la ricorrente, odierna reclamata, è stata reintegrata nel possesso di servitù di passaggio.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza indicata in intestazione con la quale il Tribunale ha accolto l'azione di reintegra nel possesso esercitata da , ordinando all'odierna reclamante “di reintegrare Controparte_1
nell'esercizio, del passaggio a piedi e con veicoli agricoli e non, sulla strada oggi Controparte_1
in contestazione (che passa attraverso i terreni della resistente, C.F. del Comune di Montecastello di IB al fg 16, part. 10 e 11), mediante rimozione del masso ivi apposto”, con condanna alle spese di giudizio.
Deve ricostruirsi la vicenda in sede possessoria nei seguenti termini:
• Con ricorso ex art. 1168 c.c. del 12.7.2024, asseriva di essere stata Controparte_1
spogliata nel possesso della servitù di passaggio anche carrabile su una strada poderale insistente sulle particelle 10 e 11 del Foglio 16 del Catasto del Comune di Monte Castello di
IB (PG), di proprietà della , per accedere alla Controparte_2
sua proprietà censite al Foglio 16, particelle 524, 526, 24, 25, 27;
• In particolare la strada, a dire della ricorrente, era stata da sempre utilizzata, anche prima che acquistasse gli immobili (avvenuto nel 2014) che essa serve, ed anche successivamente;
ciò avveniva fino alla fine del mese di settembre 2023, quando la si avvedeva Controparte_1
che era stato collocato un masso di importanti dimensioni ad ostruzione del percorso, rendendolo inagibile con qualsiasi mezzo;
• La ricorrente aveva dunque agito per vedere riconosciuto lo spoglio del possesso della servitù, con condanna della alla rimozione Controparte_2 dell'ostacolo.
• Si costituiva la quale resisteva la domanda Controparte_2
possessoria, asserendo che in realtà il passaggio non sarebbe stato esercitato per oltre venti anni, sino al 2022/2023, giacché la via era ostruita da rovi e sterpaglie, per cui la “ripulitura” effettuata dalla ricorrente in quegli anni avrebbe costituito essa uno spossessamento, rispetto al quale l'apposizione del masso da parte della società resistente avrebbe acquisito carattere CP_ di legittimità in virtù del principio vim vi repellere
Pagina 2 • Nel giudizio possessorio venivano sentiti diversi informatori, e all'esito veniva pronunciata l'ordinanza in questa sede reclamata, con la quale veniva accolto il ricorso;
• Più in dettaglio, nell'ordinanza reclamata si osservava che, dalle dichiarazioni degli informatori e dalle foto aeree era possibile ricostruire che la strada non era mai stata completamente ostruita ed era stata utilizzata ripetutamente nel tempo (ancorché in via saltuaria, anche tenuto conto che negli anni 2014-2017 era stata realizzata una strada alternativa di accesso alla proprietà ) fino all'apposizione del masso, di talché sarebbe CP_1
sussistito possesso corpus e animus della servitù di passo, mentre l'apposizione del masso sarebbe qualificabile come spoglio, sorretto da animus spoliandi.
Ciò premesso, con il reclamo la reclamante ha contestato l'ordinanza sopra indicata, ritenendo che: la non avesse in realtà provato lo ius possessionis; in particolare, sarebbero state travisate le CP_1 dichiarazioni degli informatori, e in particolare sarebbe stata accordata credibilità all'informatore compagno della sorella della e quindi inattendibile;
il passaggio sarebbe avvenuto Tes_1 CP_1
negli anni 2014-2017, mentre veniva costruita l'altra via di accesso ordinariamente utilizzata, e tale passaggio sarebbe avvenuto con la mera autorizzazione temporanea dei proprietari, poi revocata con la conclusione dei lavori;
il passaggio del Vigilanzi, così come degli altri informatori, sarebbe avvenuto a titolo personale, di talché non sarebbe atto a provare lo ius possessionis in capo alla
; la giurisprudenza di legittimità sul carattere sufficiente di un passaggio saltuario per la CP_1
sussistenza del possesso è stata travisata, dal momento che, poiché gli immobili della CP_1 costituiscono sua dimora abituale, il carattere della “saltuarietà” deve essere parametrato all'uso che gli immobili cui si accede è fatto.
Si è costituita nel procedimento di reclamo, poi, , contestando le deduzioni di parte Controparte_1 reclamante e insistendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Il Collegio, preso atto della corretta instaurazione del contraddittorio, ha riservato la decisione all'udienza cartolare del 26.2.2025.
2. Il reclamo deve essere respinto, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
2.1. Deve anzitutto osservarsi come tutte le ragioni del reclamo si appuntino sulla contestazione della sussistenza, in capo alla resistente , di un possesso tutelabile in via interdittale (o, CP_1
meglio, della sussistenza di prova di tale possesso), mentre è pacifica, giacché non contestata da alcuno e anzi pienamente rivendicata dalla società reclamante, la circostanza per cui l'apposizione del masso a ostruzione della strada sia atto a quest'ultima riconducibile (benché, a dire della reclamante, atto non da qualificarsi come spoglio, bensì come espressione di autotutela del possesso
Pagina 3 pieno della strada da parte propria).
2.2. Concentrandosi quindi sui motivi di reclamo, deve il Collegio rilevare come gli stessi non sono fondati.
2.2.1. Quanto alla contestazione relativa all'incapacità dell'informatore a rendere Tes_1
dichiarazioni ex art. 246 c.p.c. (punto A reclamo), deve rilevarsi come non sia stata dimostrata la sussistenza di alcun interesse diretto dello stesso, il quale è compagno della sorella di parte reclamata, ma non è neanche dedotto essere personalmente proprietario di alcun fondo rispetto a cui la strada oggetto di reclamo avrebbe funzione servente.
Pertanto, corretta è l'argomentazione del giudice del possessorio, dal momento in cui lo stesso, tenuto comunque conto della “vicinanza” dell'informatore rispetto alla parte odierna reclamata, ne ha valutato in maniera scrupolosa l'attendibilità in concreto, concludendo per la sua sussistenza nella misura in cui le dichiarazioni fornite sono risultate conformi alle dichiarazioni rese da altri informatori.
2.2.2. Quanto all'argomento di cui al punto B del reclamo, mette conto rilevare come il possesso la cui tutela è stata da invocata non è un possesso pieno (corrispondente al diritto di Controparte_1 proprietà) ma il possesso di una servitù di passaggio, ovvero l'utilizzo di fatto della strada alla stregua del titolare di servitù, senza necessità di chiedere autorizzazione alcuna e non svolto con la mera tolleranza dei possessori pieni.
La reclamante, sul punto, invoca la circostanza per cui sarebbe stato accordato un “permesso” di transito temporaneo nel periodo in cui veniva costruita l'altra via di accesso (2014-2017), situazione incompatibile con un possesso di relativa servitù.
Tale fatto, tuttavia, per un verso è del tutto sfornito di prova – nessun informatore lo conferma e, tuttavia, la prova della tolleranza, quale elemento ostativo al consolidamento del possesso della servitù, invocato al possessore pieno, deve da quest'ultimo essere fornita (Cass. civ., n. 22667/2017;
3404/2009) – e per altro, comunque, cozza con il dato, pure emergente dalle dichiarazioni degli informatori, per cui il passaggio per tale via, per raggiungere gli immobili ora di proprietà , CP_1 era utilizzato fin da tempi risalenti (fin dagli anni '60, e certamente almeno sino al periodo 2014-
2017, come ha dichiarato l'informatore . Parte_2
Infatti, l'utilizzo per mera tolleranza del possessore pieno appare configurabile rispetto a un comportamento prima inesistente e che solo da un certo momento in avanti sia tenuto, in ragione dell'autorizzazione fornita dell'avente diritto;
mentre, invece, qualora tale comportamento sia abituale e risalente nel tempo, già configurando un possesso di servitù, non si vede come possa
Pagina 4 intervenire, poi, un'autorizzazione del proprietario rispetto a un uso altrui che già si è consolidato in un possesso di servitù.
Se poi anche volesse prestarsi affidabilità alla ricostruzione dell'informatore – dipendente Per_1
della società reclamante fin dal 1996 – circa il fatto che in realtà, dal 2002/2003 circa fino al 2014, la strada non veniva praticamente più utilizzata, rispetto alle dichiarazioni di diverso tenore del terzo indifferente informatore (circostanza comunque resa inverosimile dal fatto che è Parte_2
fatto pacifico che fino ai lavori del 2014-2017 non vi era altra strada di accesso alla proprietà), resta comunque il fatto che la circostanza per cui nel 2014 sarebbe stato prestato consenso all'utilizzo della strada oggetto di reclamo mentre era in costruzione l'altra da parte della società reclamante è circostanza dalla stessa solo dedotta ma non provata.
Va poi altresì ricordato che le fotografie aeree comunque acquisite agli atti rendono l'immagine di una strada che nel tempo è sempre stata utilizzabile, a ulteriore riprova del fatto che non è verosimile la cessazione di un suo utilizzo negli anni 2003-2014.
2.2.3. I punti C, D, E ed F del reclamo meritano di essere analizzati congiuntamente.
Il principale argomento, riferito sia all'informatore sia anche ad altri, è quello per cui i da Tes_1
loro riportati passaggi per la via poderale per cui è reclamo non sarebbero manifestazioni del possesso della servitù in capo alla , bensì sarebbero stati compiuti a titolo personale. CP_1
Se l'argomento coglie nel vero nella misura in cui è stato riferito, da parte di alcuni dei dichiaranti, che la strada veniva utilizzata anche per la caccia o per la raccolta dei funghi, esso non è estendibile a tutti gli usi della via che venivano fatti nell'interesse della proprietà . E invero, il possesso di CP_1 una servitù di passaggio non si estrinseca soltanto nell'utilizzo personale di tale servitù effettuato dal solo titolare del fondo dominante, ma anche di ogni utilizzo del passo, ancorché da parte di terzi, familiari o incaricati dal titolare, comunque nell'interesse o a vantaggio del fondo dominante stesso.
Si tratta, in particolare, dell'uso di due/tre volte la settimana, dal 2014 al 2016 circa, riferito dal teste per innaffiare l'orto della proprietà , su incarico della stessa;
del passaggio Tes_2 CP_1 di poche volte dell'informatore tra il 2015 e il 2022, che vi passava quale bracciante della Per_2 resistente;
dell'uso prima frequente (fino all'ultimazione dell'altra più comoda strada), e poi solo circa 3 o 4 volte l'anno da parte dell'informatore per spostare i rotoloni di fieno. Tes_1
Da osservare, poi, come non è di rilievo l'argomentazione della reclamante per cui il non Tes_1
avrebbe riferito di aver compiuto i transiti in conformità a un diritto di passo di , Controparte_1 giacché l'oggetto del contendere non è l'esistenza di un diritto di servitù – rilevante sul piano petitorio, che in questa sede non rileva – quanto piuttosto l'esistenza di una situazione di fatto
Pagina 5 corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù.
Del pari, non può sostenersi, come fatto dalla resistente, che il sia passato dall'altra via, Per_2
meno comoda, a titolo personale, giacché si stava recando presso i fondi della resistente in qualità di suo bracciante, e dunque – a prescindere dall'esistenza di espresse autorizzazioni a passare per l'una o l'altra strada date da – nell'interesse dell'attività da questa compiuta sui propri Controparte_1
fondi.
L'informatore poi, ha ricordato come la stessa resistente, anche dopo il 2017, Tes_1
saltuariamente utilizzasse ancora la strada per cui è reclamo (la quale – è fatto pacifico – non era chiusa da sbarra o catene).
Insomma, il quadro emergente dalle dichiarazioni degli informatori è quello per cui, ancorché dal momento in cui fu terminata l'altra, più agevole, strada, l'utilizzo di quella per cui è reclamo si sia fatto più sporadico (e, quindi, lo scarso passaggio abbia determinato il progressivo inselvatichirsi della vegetazione e cedimento del terreno), il passaggio nell'interesse del fondo dominante non sia mai del tutto cessato, in continuità con il possesso della servitù in capo alla proprietà del fondo dominante sussistente fin dagli anni '60.
2.2.4. Quanto, infine, alla contestazione per cui il principio per il quale “in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante;
pertanto la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno in caso di utilizzazione non continuativa, fino a che il bene ( in questo caso il passaggio, n.d.r.) è rimasto nella virtuale disponibilità del possessore...” (Cass. 16 febbraio 2005 n. 3076; conf. Cass. 3 maggio 1997 n. 3873; Cass. 18 aprile 1996 n. 3660; vedi anche Cass. 21 aprile 1994 n. 11118) sarebbe stato male interpretato dal primo giudice, essa non coglie nel segno, dal momento che il presupposto alla base della contestazione stessa – quello per cui gli immobili di Controparte_1 sarebbero sua dimora abituale, per cui il carattere di “saltuarietà” andrebbe parametrato al fatto che trattasi di beni utilizzati quotidianamente, e dunque un vero e proprio possesso si costituirebbe solo con un utilizzo “meno sporadico” – non è fondato: risulta risiedere a Perugia e non Controparte_1
vi sono elementi da cui desumere che la stessa, a differenza della sorella, dimori abitualmente in quei luoghi, avendo peraltro parte resistente prodotto una ordinanza di inagibilità (all. 2 comparsa costituzione) relativa agli immobili in questione, conseguente al terremoto del 2016.
Deve quindi confermarsi l'interpretazione data dal giudice di prime cure, nel senso che il carattere saltuario dell'utilizzo appare comunque sufficiente in relazione a un fondo dominante in cui si esercita attività di coltivazione degli ulivi e di foraggio per gli animali (che richiedono una cura
Pagina 6 assai ridotta e saltuaria).
3. In definitiva, il reclamo deve essere respinto, risultando provato il possesso della servitù di passo in capo alla e, prima, ai suoi danti causa, sia corpus che animus, e risultando provato sia il CP_1 fatto materiale dello spoglio (apposizione del masso) sia anche l'animus spoliandi, insito nella consapevolezza di impedire il passaggio per tale via connessa all'azione materiale di collocamento del masso, come peraltro già rilevato dal giudice di prime cure.
4. Le spese di lite della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il
D.M. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta in sede di reclamo, diminuiti i compensi per le altre fasi rispetti ai medi di scaglione tenuto conto della semplicità della controversia.
Vista la reiezione integrale del reclamo, a mente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 669 terdecies, 703 c.p.c.,
RESPINGE il reclamo;
CONDANNA la reclamante a corrispondere alla part reclamata le spese di lite della fase di reclamo che si liquidano in complessivi € 1.614,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Marta D'Auria Alberto Cappellini
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