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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2657/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025 vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Colantoni Parte_1
-Appellante-
E
con gli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli CP_1
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°503/2024 del Tribunale di
Latina pubblicata il 23.4.2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
1 “1) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a beneficiare della pensione di inabilità aumentata ex art. 38 L. 448/2001 (c.d. aumento al milione) dal 01.12.2020 al 31.12.2022 e per l'effetto condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore di CP_1 parte ricorrente la somma di € 12.037,04 a titolo di ratei di aumento al milione ex art. 38 L. 448/2001 dal 01.12.2020 al 31.12.2023, oltre interessi come per legge
2) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione CP_1 integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio, comprensive altresì della “fase decisionale”, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione CP_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Per l'appellato:
“
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina Sezione Lavoro CP_1 deducendo:
- che ha presentato ricorso per ATP, definito con decreto di omologa del 22.06.2022 con cui è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L.
118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
20.11.2020, nonché la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento con decorrenza dal
25.02.2021;
- che in data 4.8.2022 ha inoltrato il decreto di omologa ed il modello
AP70 per ottenere la liquidazione della prestazione;
- che l' decorsi i 120 giorni, non ha provveduto alla liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità;
2 - che sussiste il requisito reddituale per beneficiare della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001.
Ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ex L. 118/71 a decorrere dal
20.11.2020, nonché l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 a decorrere dal 25.02.2021, con condanna dell' a corrispondere la CP_1 complessiva somma di € 29.885,74, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ratei di pensione di inabilità ex L. 118/71 maturati e non riscossi dal 01.12.2020 al 31.12.2022, nonché a titolo di indennità di accompagnamento ex L. 18/80 per i ratei maturati e non riscossi dal mese di 01.03.2021 al 31.12.2022, oltre agli ulteriori ratei delle suddette prestazioni assistenziali maturati in corso di causa e sino al permanere dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente, oltre interessi come per legge.
si è costituito in giudizio deducendo di aver liquidato, con CP_1 provvedimento del 10.1.2024, gli importi dovuti in favore della ricorrente e concludendo per sentir dichiarare cessata la materia del contendere.
Istruita documentalmente, il Tribunale di Latina così ha deciso:
“dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che si liquida in € 700,00 oltre iva, cpa
e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Con ricorso depositato il 26.9.2024, l'assistita ha proposto gravame avverso la pronuncia per i seguenti motivi:
3 I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Legge 443/2001 per aver il giudice di primo grado ritenuto che la maggiorazione non sia automatica, ma è necessario che il richiedente presenti apposita domanda per il riconoscimento.
II) Erronea parziale compensazione delle spese processuali e omessa liquidazione della fase decisoria, in quanto il giudice di primo grado ha compensato per metà le spese di lite, limitando la liquidazione alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio.
Ha resistito al gravame l' concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna, il procuratore dell'appellante ha depositato sentenza del Tribunale di Latina emessa nelle more del giudizio
(17.1.2025) tra coniuge dell'odierna appellante, e Parte_2
l' con la quale è stata riconosciuta in favore del ricorrente la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata, evidenziando che la stessa incide sul reddito della propria assistita ai fini dell'aumento al milione relativamente all'anno 2023; ha depositato altresì la relativa comunicazione di liquidazione, chiedendo di modificare le conclusioni nei seguenti termini: “condannarsi l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante , dell'aumento al milione ex Parte_1 art 38 L.448/2001 dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, oltre interessi come per legge, per l'importo complessivo di € 7.443,31, fermi restando gli altri motivi di appello relativi alle spese”.
Quindi la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
4 Parte appellante lamenta che la sentenza di primo grado non abbia riconosciuto la maggiorazione prevista dall'art. 38 Legge 443/2001.
Dall'esame dei documenti del giudizio primo grado, si rileva che parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha mai domandato la suddetta maggiorazione.
L'appellante, successivamente al provvedimento di liquidazione delle prestazioni prodotto dall'ente convenuto, ha richiesto in corso di giudizio (con le note conclusive di trattazione scritta) la maggiorazione di legge per gli anni precedenti.
In considerazione delle preclusioni previste dal rito lavoro all'istante è preclusa la possibilità di ampliare nel corso del giudizio la materia del contendere avanzando nuove domande mai prospettate con l'atto introduttivo. Invero la ha chiesto la condanna dell' al Parte_1 CP_1 pagamento della somma complessiva di € 29.885,74 che comprende i ratei di pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnato non corrisposti, esclusa la maggiorazione tardivamente richiesta.
Né rileva la circostanza che l' abbia riconosciuto la CP_2 maggiorazione in questione per il 2024 (pur omettendo le annualità precedenti), trattandosi di aumento liquidabile d'ufficio in via amministrativa dall'Ente erogatore. Tuttavia, tale automaticità non opera in sede giurisdizionale in cui il principio dispositivo che regola il procedimento civile impone all'interessato precisi oneri di allegazione e di formulazione specifica delle domande avanzate, non potendosi ampliare l'oggetto della controversia rispetto alla originaria domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Pertanto, la richiesta di maggiorazione deve ritenersi inammissibile, poiché tardivamente proposta, a prescindere dalla circostanza che non sia necessaria la preventiva proposizione della domanda amministrativa, motivazione sulla quale il giudice di prime cure ha respinto la richiesta di maggiorazione.
Dunque, alcun rilievo assume la documentazione depositata all'odierna udienza.
5 Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Deve preliminarmente respingersi la censura in punto di compensazione, correttamente disposta dal giudice di prime cure in virtù della reciproca soccombenza. Il ricorrente è risultato vittorioso in ordine alla domanda corresponsione degli arretrati della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, mentre è risultato soccombente in punto di riconoscimento della maggiorazione.
Per quanto riguarda la misura della liquidazione, si osserva che deve tenersi conto anche della fase decisoria, espunta invece dal primo giudice.
Rientrano, invero, nella “fase decisionale”, ai sensi dell'art. 4, n. 5, lett.
d), D.M. 55/2014 e succ. mod.,: “le precisazioni delle conclusioni e
l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera
e)”.
Nella previsione normativa, riguardante financo la fase successiva emissione della sentenza, rientra dunque anche l'attività espletata dal difensore in primo grado finalizzata all'assunzione in decisone del giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio in considerazione del valore della domanda pari €. 29.885,74 (scaglione tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, e
6 decisionale), devono essere quantificate nella misura complessiva di €
3.291,00, così determinato: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, ed € 1.838,00 per la fase decisionale.
Valutato l'esito complessivo della controversia e della parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado (espunta la fase istruttoria non espletata), liquidate come da dispositivo, vanno compensate per la metà, e poste a carico dell' la restante parte con distrazione in CP_1 favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti anzidetti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda della maggiorazione ex art. 38 Legge 443/2001 per gli anni 2020 – 2023;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio di CP_1 primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 3.291,00, compensata la parte residua, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi;
- condanna al pagamento della metà delle spese del presente CP_1 grado di giudizio liquidate per l'intero nella misura di € 3.473,00, compensata la parte residua, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
NA AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2657/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025 vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Colantoni Parte_1
-Appellante-
E
con gli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli CP_1
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°503/2024 del Tribunale di
Latina pubblicata il 23.4.2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
1 “1) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a beneficiare della pensione di inabilità aumentata ex art. 38 L. 448/2001 (c.d. aumento al milione) dal 01.12.2020 al 31.12.2022 e per l'effetto condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore di CP_1 parte ricorrente la somma di € 12.037,04 a titolo di ratei di aumento al milione ex art. 38 L. 448/2001 dal 01.12.2020 al 31.12.2023, oltre interessi come per legge
2) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione CP_1 integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio, comprensive altresì della “fase decisionale”, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione CP_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Per l'appellato:
“
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina Sezione Lavoro CP_1 deducendo:
- che ha presentato ricorso per ATP, definito con decreto di omologa del 22.06.2022 con cui è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L.
118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
20.11.2020, nonché la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento con decorrenza dal
25.02.2021;
- che in data 4.8.2022 ha inoltrato il decreto di omologa ed il modello
AP70 per ottenere la liquidazione della prestazione;
- che l' decorsi i 120 giorni, non ha provveduto alla liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità;
2 - che sussiste il requisito reddituale per beneficiare della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001.
Ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ex L. 118/71 a decorrere dal
20.11.2020, nonché l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 a decorrere dal 25.02.2021, con condanna dell' a corrispondere la CP_1 complessiva somma di € 29.885,74, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ratei di pensione di inabilità ex L. 118/71 maturati e non riscossi dal 01.12.2020 al 31.12.2022, nonché a titolo di indennità di accompagnamento ex L. 18/80 per i ratei maturati e non riscossi dal mese di 01.03.2021 al 31.12.2022, oltre agli ulteriori ratei delle suddette prestazioni assistenziali maturati in corso di causa e sino al permanere dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente, oltre interessi come per legge.
si è costituito in giudizio deducendo di aver liquidato, con CP_1 provvedimento del 10.1.2024, gli importi dovuti in favore della ricorrente e concludendo per sentir dichiarare cessata la materia del contendere.
Istruita documentalmente, il Tribunale di Latina così ha deciso:
“dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che si liquida in € 700,00 oltre iva, cpa
e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Con ricorso depositato il 26.9.2024, l'assistita ha proposto gravame avverso la pronuncia per i seguenti motivi:
3 I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Legge 443/2001 per aver il giudice di primo grado ritenuto che la maggiorazione non sia automatica, ma è necessario che il richiedente presenti apposita domanda per il riconoscimento.
II) Erronea parziale compensazione delle spese processuali e omessa liquidazione della fase decisoria, in quanto il giudice di primo grado ha compensato per metà le spese di lite, limitando la liquidazione alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio.
Ha resistito al gravame l' concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna, il procuratore dell'appellante ha depositato sentenza del Tribunale di Latina emessa nelle more del giudizio
(17.1.2025) tra coniuge dell'odierna appellante, e Parte_2
l' con la quale è stata riconosciuta in favore del ricorrente la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata, evidenziando che la stessa incide sul reddito della propria assistita ai fini dell'aumento al milione relativamente all'anno 2023; ha depositato altresì la relativa comunicazione di liquidazione, chiedendo di modificare le conclusioni nei seguenti termini: “condannarsi l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante , dell'aumento al milione ex Parte_1 art 38 L.448/2001 dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, oltre interessi come per legge, per l'importo complessivo di € 7.443,31, fermi restando gli altri motivi di appello relativi alle spese”.
Quindi la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
4 Parte appellante lamenta che la sentenza di primo grado non abbia riconosciuto la maggiorazione prevista dall'art. 38 Legge 443/2001.
Dall'esame dei documenti del giudizio primo grado, si rileva che parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha mai domandato la suddetta maggiorazione.
L'appellante, successivamente al provvedimento di liquidazione delle prestazioni prodotto dall'ente convenuto, ha richiesto in corso di giudizio (con le note conclusive di trattazione scritta) la maggiorazione di legge per gli anni precedenti.
In considerazione delle preclusioni previste dal rito lavoro all'istante è preclusa la possibilità di ampliare nel corso del giudizio la materia del contendere avanzando nuove domande mai prospettate con l'atto introduttivo. Invero la ha chiesto la condanna dell' al Parte_1 CP_1 pagamento della somma complessiva di € 29.885,74 che comprende i ratei di pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnato non corrisposti, esclusa la maggiorazione tardivamente richiesta.
Né rileva la circostanza che l' abbia riconosciuto la CP_2 maggiorazione in questione per il 2024 (pur omettendo le annualità precedenti), trattandosi di aumento liquidabile d'ufficio in via amministrativa dall'Ente erogatore. Tuttavia, tale automaticità non opera in sede giurisdizionale in cui il principio dispositivo che regola il procedimento civile impone all'interessato precisi oneri di allegazione e di formulazione specifica delle domande avanzate, non potendosi ampliare l'oggetto della controversia rispetto alla originaria domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Pertanto, la richiesta di maggiorazione deve ritenersi inammissibile, poiché tardivamente proposta, a prescindere dalla circostanza che non sia necessaria la preventiva proposizione della domanda amministrativa, motivazione sulla quale il giudice di prime cure ha respinto la richiesta di maggiorazione.
Dunque, alcun rilievo assume la documentazione depositata all'odierna udienza.
5 Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Deve preliminarmente respingersi la censura in punto di compensazione, correttamente disposta dal giudice di prime cure in virtù della reciproca soccombenza. Il ricorrente è risultato vittorioso in ordine alla domanda corresponsione degli arretrati della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, mentre è risultato soccombente in punto di riconoscimento della maggiorazione.
Per quanto riguarda la misura della liquidazione, si osserva che deve tenersi conto anche della fase decisoria, espunta invece dal primo giudice.
Rientrano, invero, nella “fase decisionale”, ai sensi dell'art. 4, n. 5, lett.
d), D.M. 55/2014 e succ. mod.,: “le precisazioni delle conclusioni e
l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera
e)”.
Nella previsione normativa, riguardante financo la fase successiva emissione della sentenza, rientra dunque anche l'attività espletata dal difensore in primo grado finalizzata all'assunzione in decisone del giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio in considerazione del valore della domanda pari €. 29.885,74 (scaglione tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, e
6 decisionale), devono essere quantificate nella misura complessiva di €
3.291,00, così determinato: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, ed € 1.838,00 per la fase decisionale.
Valutato l'esito complessivo della controversia e della parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado (espunta la fase istruttoria non espletata), liquidate come da dispositivo, vanno compensate per la metà, e poste a carico dell' la restante parte con distrazione in CP_1 favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti anzidetti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda della maggiorazione ex art. 38 Legge 443/2001 per gli anni 2020 – 2023;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio di CP_1 primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 3.291,00, compensata la parte residua, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi;
- condanna al pagamento della metà delle spese del presente CP_1 grado di giudizio liquidate per l'intero nella misura di € 3.473,00, compensata la parte residua, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
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