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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2024, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5703/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Andrea
Savella, presso il cui studio in Barletta, alla via A. Depretis n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura dell di Andria Controparte_2
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, alla Piazza Cola di Controparte_3
Rienzo n. 68
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento e all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 6 novembre 2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.07.2023 e notificato l'01.09.2023, il ricorrente ha chiesto la condanna del Fondo di Garanzia istituito presso l' alla CP_1 corresponsione al fondo del TFR maturato alle dipendenze della CP_3
Camassambiente s.p.a. per l'importo di € 8.422,75.
A sostegno del ricorso ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della
Camassambiente s.p.a. dall'1.05.2012 al 12.03.2017, con inquadramento nel livello 4B del CCNL di igiene urbana aziende private;
di aver aderito al
[...]
al quale ha conferito il TFR maturato con la detta società; che la CP_3 società datrice di lavoro ha omesso di versare al suddetto fondo il TFR ed è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo aperta il 22-23.01.2018 e omologata con decreto del 15.05.2019; che è stato ammesso nell'elenco dei creditori privilegiati e il liquidatore giudiziale della Camassambiente ha trasmesso il modello
PPC/CUR-SR95 con l'attestazione dell'inserimento del credito da TFR nell'elenco dei crediti privilegiati;
che il 2.11.2021 ha presentato domanda all' di CP_1 integrazione presso il fondo dei contributi omessi dalla CP_3
Camassambiente in relazione al tfr conferito;
che l' ha respinto la domanda per CP_1 mancata trasmissione del modello PPC/FOND – SR98, pur richiesto dal ricorrente in data 2.01.2023 e 27.06.2023; che ha presentato anche autocertificazione attestando di non aver riscattato integralmente la propria prestazione previdenziale;
che avverso il diniego dell' ha proposto ricorso al comitato CP_1 provinciale.
Ciò posto ha dedotto di avere diritto all'integrazione del TFR maturato alle dipendenze della Camassambiente s.p.a. presso il fondo di previdenza complementare da parte dell' . CP_3 CP_1
2 Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere evidenziando che solo il 22.9.2023 il Fondo Previamvbiente, però, ha trasmesso il Mod. SR98, e l'Istituto ha quindi accolto la domanda come da nota del
3.10.2023, richiedendo al la relativa quietanza, che è stata Controparte_3 trasmessa dal in data 7.11.2023, con la conseguenza che immediatamente CP_3 dopo, in data 24.11.2023, ha accreditato la somma dovuta per un totale comprensivo di interessi e rivalutazione pari ad €. 10.372,00. In conseguenza di ciò ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Il , pur regolarmente citato con ricorso notificato a mezzo pec Controparte_3
l'1.09.2023, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 6.03.2024 ne era dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato oltre che incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a CP_1 corrispondere quanto richiesto dal ricorrente nelle more del giudizio. Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali.
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il pagamento della prestazione
è intervenuto sì successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, ma è parimenti documentato che solo il 22.09.2023 l' ha ricevuto dal CP_1 [...] la dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di Previdenza CP_3
Complementare modello SR98, contenente l'indicazione dell'iscrizione del ricorrente al suddetto Fondo e la dichiarazione che lo stesso non ha già provveduto al riscatto integrale della sua posizione individuale.
Alla luce di ciò, considerato quindi che le condizioni affinché l' procedesse CP_1 alla corresponsione al fondo di previdenza complementare del TFR del ricorrente
3 sono sopraggiunte in un momento successivo rispetto sia al deposito
(24.07.2023) che alla notifica del ricorso (1.09.2023), considerato che non può ritenersi ingiustificato il diniego inizialmente opposto dall' all'accredito del CP_1
TFR, tant'è che non appena ha ricevuto la dichiarazione con modello SR98 e alla quietanza dal ha proceduto al relativo versamento in data 24.11.2023, CP_3 sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
Infine, deve osservarsi che non appare pertinente al caso di specie il precedente emesso da questa Sezione Lavoro e allegato alle note di trattazione scritta reso in fattispecie analoga alla presente, poiché, come si evince dall'esame della motivazione, in quel caso l'invio della comunicazione dal Fondo di previdenza complementare all' è avvenuto antecedentemente al deposito e alla notifica CP_1 del ricorso e quindi l' , procedendo tempestivamente, avrebbe potuto in quel CP_1 caso evitare la proposizione della domanda giudiziale che invece si è resa in quel caso necessaria per l'inerzia tenuta dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5703/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese processuali tra le parti.
Trani, 11.11.2024
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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