Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 45360
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Sentenza 14 luglio 2015

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La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota dell'imputato alloglotta configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta ai precisi termini di decadenza indicati nell'art. 180 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha escluso la necessità di predisporre il decreto di espulsione mediante un modello plurilingue, poichè, per effetto del combinato disposto dai commi 5, 1 e 7 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, la scheda informativa plurilingue deve ritenersi richiesta per la sola informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 45360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45360
    Data del deposito : 14 luglio 2015

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