Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota dell'imputato alloglotta configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta ai precisi termini di decadenza indicati nell'art. 180 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha escluso la necessità di predisporre il decreto di espulsione mediante un modello plurilingue, poichè, per effetto del combinato disposto dai commi 5, 1 e 7 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, la scheda informativa plurilingue deve ritenersi richiesta per la sola informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 45360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45360 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
45 36 0/ 15 60 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.760/2015- Maria Cristina Siotto Massimo Vecchio UP 14/07/2015 Adet Toni Novik R.G.N. 41422/2014 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore- Enrico Giuseppe Sandrini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI AF, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 02/04/2013 del Giudice di pace di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 14 luglio 2015, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. DI AF, cittadino tunisino, è stato condannato, con sentenza del Giudice di pace di Bologna, in data 2 aprile 2013, alla pena di euro settemilacinquecento di multa, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché non aveva ottemperato all'ordine del Questore di Bologna che, il 23 aprile 2012, gli aveva intimato di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, essendo stato sorpreso in Bologna il 14 maggio 2012. др 2.1. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, avvocato Luciano Bertoluzza del foro di Bologna, il quale, con unico motivo, deduce la nullità del provvedimento di espulsione perché non tradotto nella lingua conosciuta dal DI (l'arabo), bensì solo in lingua francese, in violazione del chiaro disposto dell'art. 13, comma 5.1., d.lgs. 25/07/1998, n. 286, che, in caso di espulsione, impone alla questura di provvedere a dare allo straniero adeguata informazione, mediante schede plurilingue, della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria. La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua araba conosciuta dal destinatario, nonostante la non rarità di essa e l'obbligo di predisporre l'atto in modelli plurilingue desunto dal citato art. 13, comma 5, T.U. imm., comporterebbe, secondo il ricorrente, la nullità del provvedimento amministrativo di espulsione C, di conseguenza, l'insussistenza del reato contestato e la nullità dell'intero giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Va premesso che il ricorrente ha eccepito la mancata traduzione del decreto di espulsione nella propria lingua madre, l'arabo, ma tale eccezione risulta proposta per la prima volta in questa sede, mentre, essendo assimilabile ad una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180 cod. proc. pen.), la sua deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia stata tempestivamente eccepita, come verificatosi nel caso di specie, in cui essa non è stata rilevata né dallo stesso interessato al momento della notificazione del provvedimento di espulsione, né dal suo difensore durante il giudizio celebrato in assenza dell'imputato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep. 2006, Kajtazi, Rv. 233948). E, al riguardo, non è superfluo rilevare che anche a seguito della recente sostituzione dell'art. 143 cod. proc. pen., in forza del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b), con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la omessa traduzione in una lingua nota all'imputato di atti ritenuti essenziali per consentirgli di conoscere le accuse a suo carico determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta a limiti di deducibilità ed a sanatoria, a norma degli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18781 del 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523).
1.2. Il caso in esame offre materia per ulteriori puntualizzazioni. 2 que Il provvedimento di espulsione del 23 aprile 2012, che concedeva al destinatario il tempo di sette giorni per allontanarsi volontariamente dal territorio italiano, risulta tradotto in lingua francese previa dichiarazione da parte del DI di conoscere la medesima lingua. In atti è, inoltre, presente il verbale di identificazione dell'imputato, redatto in occasione dell'accertata violazione del'ordine di allontanamento in data 14 maggio 2012, in cui il DI ammette di parlare e comprendere sommariamente anche la lingua italiana. Ciò posto, va precisato che, in tema di espulsione a norma dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (abbreviato in T.U. imm.), la mancata adozione, da parte della questura, di un modello plurilingue del provvedimento comprendente la lingua araba, così come espressamente previsto per le schede informative della facoltà dello straniero di chiedere un termine per l'allontanamento ex art. 13, comma 5.1., dello stesso T.U. imm., inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 6), d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con mod., dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non determina la nullità del decreto di espulsione, poiché il comma 7 del medesimo articolo non ne impone la predisposizione multilingue. L'espulsione amministrativa, infatti, non è riconducibile ad un unico schema preventivamente allestibile in più lingue, come invece la mera informazione, ai sensi del predetto comma 5.1., della possibilità per lo straniero di chiedere un termine per l'allontanamento volontario;
ragionevolmente, dunque, il legislatore non ha previsto versioni multilingue per i non omologabili decreti di espulsione, ma si è limitato a prevederne la traduzione, caso per caso, in una lingua conosciuta dal destinatario e tale lingua non coincide necessariamente con la lingua madre dello straniero per la pur prevista possibilità del ricorso ad una delle tre lingue internazionali -francese, inglese o spagnolo- nel caso in cui la traduzione nella lingua del paese di origine non sia possibile. E' errato pertanto ritenere, come sostenuto dal ricorrente, che sia sufficiente la mancata predisposizione del decreto di espulsione in modelli plurilingue, comprendenti anche la non rara lingua araba, per escludere in radice l'impossibilità della traduzione e, conseguentemente, rendere illegittimo il decreto non tradotto o affermare l'illegittimità della sua traduzione di ripiego in una delle tre lingue (francese, inglese, spagnolo) cosiddette veicolari. Tale tesi confonde la scheda informativa plurilingue sulla facoltà dello straniero di richiedere un termine per la partenza volontaria con il decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, commi da 1 a 3, T.U. imm. 3 ср In sintesi, va affermato il seguente principio: la predisposizione in modelli plurilingue del decreto di espulsione non è prevista dall'art. 13, comma 7, T.U. imm., diversamente dall'informazione della facoltà dello straniero di richiedere un termine per la partenza volontaria dal territorio italiano di cui al precedente comma 5.1. dello stesso articolo;
il decreto di espulsione, adottabile per uno o più motivi indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 13, non è infatti riconducibile ad un unico modello, traducibile a priori in più lingue, diversamente dalla mera comunicazione allo straniero della sua facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria;
conseguentemente l'impossibilità di tradurre il decreto di espulsione nella lingua conosciuta dal destinatario non può essere negata, come preteso dal ricorrente, sulla base del sola mancata predisposizione del medesimo decreto in modelli multilingue, ed essa non costituisce un esito necessario della giurisprudenza di legittimità, in sede civile, espressamente richiamata dal ricorrente, secondo la quale il giudice potrebbe rilevare l'impossibilità della traduzione solo in caso di lingua rara (e tale non sarebbe la lingua araba) ovvero di inidoneità del testo plurilingue, doverosamente predisposto, alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Sez. civile 6, ordinanza n. 3676 del 8/03/2012, Rv. 621535). Nel caso di specie, peraltro, l'interpretazione perorata dal ricorrente, oltre a non essere giuridicamente fondata, non è neppure rilevante in fatto, sussistendo prova documentale, come si è detto, della conoscenza della lingua francese da parte dell'imputato.
2. Segue rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/07/2015. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Maria Cristina Siotto Hott hellsAntonetest. mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA