Ordinanza collegiale 16 novembre 2021
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
Sentenza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/03/2022, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 00366/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
nonché per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. C. Summa per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Campi Salentina, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: “ prospetto riepilogativo trattenute su provvedimento di indebito -OMISSIS-” ;
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS nonché del mancato adempimento da parte di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1650/2021, questa Sezione, con successiva ordinanza n. 82/2022, ha reiterato l’ordine impartito, teso ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all ’ istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell ’ effettiva disponibilità o meno in capo all ’ Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (prospetto riepilogativo delle trattenute su provvedimento di indebito -OMISSIS-), fornendo, tra l ’ altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un ’ eventuale soddisfazione dell ’ istanza avanzata, di un ’ attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l ’ operatività della disciplina inerente l ’ accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990” , rinviando la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 16.2.2022;
c ) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 82/2022 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui la ricorrente è stata espressamente onerata), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d ) all’udienza del 16.2.2022, la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare al ricorso per quanto attiene l’accesso al modello Ecocert;
e ) detta rinuncia, in quanto non ritualmente resa nelle forme di cui all’art. 84 c.p.a., deve qualificarsi propriamente in termini di sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso relativamente alla domanda riguardante il suddetto modello;
f ) per condivisa giurisprudenza amministrativa “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, Sez. IV, 1.6.2020, n. 2113);
g ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla richiesta di accesso al “ prospetto riepilogativo delle trattenute su provvedimento di indebito -OMISSIS- ”, è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla esigenza di verificare le trattenute pensionistiche effettuate nei confronti della ricorrente dall’Ente previdenziale;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla richiesta di ostensione del modello Ecocert e di accogliere il ricorso con riferimento alla domanda di accertamento del diritto di accesso al “prospetto riepilogativo delle trattenute su provvedimento di indebito -OMISSIS-” , con conseguente ordine all’INPS, sede di Campi Salentina, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il suddetto documento;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Summa e Zecca, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Campi Salentina, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il documento indicato nella parte motiva, con facoltà per la stessa ricorrente di estrarne copia.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Cosimo Summa e Giancosimo Zecca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO