Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 807 /2024
TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Italo Radoccia Presidente rel.
- dott.ssa Rosanna Capuozzo Giudice
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, nel procedimento iscritto al n. 807/24 R.G.; letto il ricorso in opposizione depositato in data 21.10.2024 da , ex Controparte_1
art 98 L.Fall.; esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
OSSERVA
Con atto depositato in data 21.10.2024 si oppone, nell'ambito della Controparte_1
procedura inerente alla liquidazione giudiziale rubricata al n. 7/2023 della società
allo stato passivo ex art 98 Legge Fallimentare, chiedendo di essere Parte_1
ammessa al passivo anche per l'ulteriore credito da lei asseritamente maturato nel periodo successivo ad ottobre 2023 epoca del licenziamento, pari ad euro 17.584,00 in via privilegiata ex art. 2751 comma 1 c.c. da aggiungersi al credito di Euro 3.403,48, già inserito da questo Tribunale, per la somma complessiva di Euro 20.987,48 (di cui
€ 1.006,24 a titolo di TFR, € 1.331,06 per ultime mensilità, ed € 17.584,00 per retribuzioni) oltre rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività dello stato passivo e interessi legali fino al piano di riparto.
Con comparsa di risposta la Curatela della Liquidazione Giudiziale di si Parte_1
costituisce in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto
Quanto ai fatti va evidenziato che la in data 17.1.2024 ha presentato CP_1
personalmente domanda di ammissione al passivo dell'importo di €. 3.403,48 per spettanze dovute a titolo di retribuzione e T.F.R. indicate nella busta paga relativa al mese di ottobre 2023 per il lavoro prestato dalla stessa presso un punto vendita della ditta domanda accolta dalla Curatela che ha provveduto a inserirla nel progetto Pt_1
di stato passivo in via privilegiata (art. 2751 comma 1 c.c.).
In data 9 maggio 2024 l'opponente presentava alla stessa Curatela una seconda istanza integrativa di ammissione al passivo per la somma di Euro 17.584,00 corrispondenti alle mensilità pretese in forza del patto di stabilità concluso tra la e la CP_1 Pt_1
e riportato nel verbale di conciliazione n. 121218 del 15.12.2022 nel corso del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Roma, accordo con il quale la si era impegnata Pt_1
a non trasferire e a non licenziare la donna per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione.
Vero è che, come risulta dalla lettera di licenziamento del 20.10.2023, il rapporto di lavoro con era iniziato a gennaio 2023 e si è interrotto anzitempo dopo soli 10 mesi dalla assunzione, per la chiusura del punto vendita ove prestava attività lavorativa l'opponente e tuttavia il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo dei crediti del fallimento ammettendo al passivo la in privilegio solo per la CP_1
somma di € 3.403,48 di cui € 1.006,24 a titolo di TFR ed € 1.331,06 non ammettendo la somma ulteriormente richiesta in quanto il licenziamento è sopraggiunto a seguito di cessazione dell'attività per via dell'apertura della liquidazione giudiziale.
A riguardo va evidenziato che se è vero che la e la in sede di CP_1 Pt_1
procedimento lavoristico concludevano una conciliazione giudiziale dinanzi al
Tribunale di Roma con un patto di stabilità per un periodo di 24 mesi, è anche vero che, medio tempore, la iniziò a versare in uno stato di insolvenza e, pertanto, Pt_1
attivava le procedure previste nel Codice della Crisi di Impresa, fino eventualmente al concordato preventivo e in questa fase il punto vendita ove era addetta la CP_1
venne chiuso.
In seguito il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 7/2023, dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della e in data 8.11.2023 il Curatore Pt_1
fallimentare, rilevato che non era possibile l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, si determinava al licenziamento di tutto il personale tra cui l'odierna opponente
Orbene, nel merito si osserva che il rapporto di lavoro si è risolto alla data del
31.10.2023 per effetto dell'intervenuta sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della per la cessazione dell'attività di impresa e Pt_1
conseguentemente ogni emolumento vantato dalla deve essere regolato CP_1
nell'ambito della procedura di liquidazione.
In diritto si osserva che la questione è regolamentata dalla disciplina del recesso anticipato giustificato dalla impossibilità della prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.) per effetto della quale alcuna forma risarcitoria è dovuta. In questo senso tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale -salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio- entrano in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione di prosecuzione dell'attività di impresa, in quanto il diritto alla retribuzione presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (cfr. Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 30 maggio
2018, n. 13693).
A ciò aggiungasi che la dichiarazione di liquidazione giudiziale, aprendo una fase di sospensione del rapporto di lavoro, offre al curatore un periodo di tempo (spatium deliberandi) per valutare se subentrare nel rapporto, assumendo tutti gli obblighi dell'imprenditore fallito ovvero se procedere allo scioglimento dal rapporto medesimo, senza assumerne alcun obbligo conseguente. Qualora, il curatore opti -come nel caso in questione- per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto, non già della dichiarazione di liquidazione giudiziale, bensì per la cessazione dell'attività di impresa ipotesi che integra un giustificato motivo oggettivo ( Cass. 11 gennaio 2018, n. 522; Cass. 28 maggio 2019, n. 14503).
Se il rapporto si scioglie in tal modo, in assenza di un periodo di preavviso nel quale il lavoratore abbia potuto prestare la propria attività, egli matura, così come stabilito dall'art. 2118, comma 2 c.c., esclusivamente il diritto alla relativa indennità sostitutiva
(Cass. 31 luglio 2019, n. 20647).
Tale indennità, tuttavia, non ha natura risarcitoria, in quanto è diretta solo ad attenuare per il lavoratore le conseguenze che subisce per l'improvvisa interruzione del rapporto
(Cass. 21 settembre 2016, n. 18508; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24106), e il lavoratore, pertanto, può esercitare soltanto i propri diritti retributivi di natura indennitaria.
Per tutto quanto argomentato se ne deduce che appare pienamente legittima la decisione del giudice di prime cure di non ammettere allo stato passivo in via privilegiata le ulteriori somme rivendicate dall'opponente e tuttavia, la complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la declaratoria di compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso in opposizione i cui in epigrafe
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 5.2.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Italo Radoccia