Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15/08/1962, residente in [...]4/6 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
SAVOLDELLI SARA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
11/11/1968, residente in [...]106/9 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GRILLO
MARIA CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
20.01.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 05/06/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 27.04.2017 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SESTRI
LEVANTE il 05/06/1994 dai Signori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “la figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
Entrambi i genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse della minore, assumendo pari doveri e responsabilità verso la stessa, impegnandosi a prestarsi la più ampia e reciproca collaborazione;
3.attesa l'età della ragazza, la stessa starà alternativamente con ciascun genitore, scegliendo lei tempi e modi, compatibilmente con i propri impegni scolastici, sportivi e socializzanti;
stesso criterio varrà per le vacanze estive ed invernali;
4.circa le principali festività, verrà seguito il criterio dell'alternanza;
5.atteso che la figlia trascorre pressochè lo stesso tempo con ciascun genitore, ognuno provvederà in modo diretto al mantenimento della stessa per il periodo in cui l'avrà con sè.
6.i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
7.I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato fra di loro tutti i rapporti economici e di aver provveduto alla suddivisione dei beni comuni e, quindi, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per nessuna ragione o titolo;
8.I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare pertanto alcuna pretesa alimentare e/o di mantenimento”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 34, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
3