Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3139 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VAIRO ANTONELLA Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliata e , rappresentato e difeso, giusta E_ procura in atti, dall'avv. PELLEGRINO CIRO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo il recepimento dell'accordo così come modificato in udienza ed hanno insistito nella domanda di divorzio. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 07/08/2007; che, dallo stesso, sono nati due figli Per_1
(22/07/2008) e (08/10/2012); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_2
intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
A. Casa coniugale: a) L'unità immobiliare locata, sita in Maddaloni (CE) alla via
Lazzaretto n. 4, lettera 1, con ogni pertinenza (garage) ed i beni mobili che la arredano, sarà assegnata alla SI.ra che la coabiterà con la figlia minore , rinunciando il SI. Parte_1 Per_2
a qualsivoglia pretesa e/o diritto di credito. Il figlio minore attualmente E_ Per_1 dimora in Potenza in quanto fa parte del Settore Giovanile della squadra calcistica “Potenza
Calcio”;
b) il SI. ha, già da tempo, provveduto a trasferire la propria residenza E_
altrove ed a liberare la casa coniugale ed ogni pertinenza (garage) dai propri effetti personali, non potendovi più accedere;
B. Responsabilità genitoriale ed Affidamento: a) I figli minori, e , saranno Per_1 Per_2
affidati in modo esclusivo alla madre, SI.ra , in quanto il padre, avendo lavorato per Parte_1
anni fuori sede, ha stabilito lontano dalla città di Maddaloni la propria vita ed i propri interessi.
Pertanto, le decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ossia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, saranno assunte esclusivamente dalla SI.ra
, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, Parte_1
provvedendo ad ogni modo ad informare, di volta in volta, il SI. E_
b) La responsabilità genitoriale dei figli minori, e , sarà esercitata da Per_1 Per_2
entrambi i genitori;
C. Diritto di visita, festività natalizie e pasquali, vacanze estive, Festa del papà e Festa della mamma: a) Diritto di visita: Il SI. compatibilmente con la circostanza che lo E_
stesso ha stabilito la propria vita ed i propri interessi lontano dalla città di Maddaloni, vedrà e terrà con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, il sabato e la Per_2
domenica, con pernottamento, prelevandola e riaccompagnandola al portoncino d'ingresso esterno della residenza familiare. In ordine al figlio minore , tenuto conto che il figlio dimora fuori Per_1
sede, il padre vedrà e terrà con sé il figlio ogni qualvolta gli sarà possibile. Il SI. Per_1
eserciterà il diritto di visita compatibilmente con gli impegni scolastici e E_
sportivi di entrambi i figli minori;
b) Festività natalizie: I figli minori, e , trascorreranno, ad anni alterni, le Per_1 Per_2
festività natalizie con il padre, dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 18.00 del 25 dicembre, con pernottamento;
per l'anno successivo, dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 18.00 del 01 gennaio, con pernottamento. I figli minori, e , trascorreranno poi, sempre ad anni Per_1 Per_2 3
alterni, il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00 con il padre. Per l'anno 2024, i figli minori, e , trascorreranno il 24 e 25 dicembre con la madre, il 31 dicembre e 01 Per_1 Per_2
gennaio con il padre, il 26 dicembre con il padre ed il 06 gennaio con la madre. Si terrà sempre conto della volontà dei figli minori;
c) Festività pasquali: I figli minori, e , trascorreranno, ad anni alterni, con il Per_1 Per_2
padre il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 20.00; o il giorno di Lunedì in Albis, dalle ore
10.00 alle ore 20.00. Si terrà sempre conto della volontà dei figli minori;
d) Vacanze estive: I figli minori, e , trascorreranno, ad anni alterni, con il Per_1 Per_2
padre una settimana nel mese di agosto da concordare preventivamente con la SI.ra . I Parte_1
SIg.ri e inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicare, entro Parte_1 E_
15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove i figli potranno essere sempre rintracciati. Si terrà sempre conto della volontà dei figli;
e) Festa del papà: Tale festività sarà trascorsa con il padre compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni sportivi e scolastici dei figli minori;
f) Festa della mamma: Tale festività sarà trascorsa con la SI.ra , senza che il Parte_1
padre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lui spettante in quel giorno;
g) I compleanni e gli onomastici dei figli: La SI.ra concorderà, unitamente ai Parte_1
figli, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi i genitori con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%;
h) I compleanni e gli onomastici dei genitori: I figli trascorreranno tali ricorrenze con il genitore;
i) Altre occasioni diverse dalle suddette: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 ottobre (Festa dei nonni), 1° novembre, 8 dicembre, i figli staranno con i genitori secondo il metodo dell'alternanza;
j) I coniugi, SIg. e al fine di scongiurare il rischio di un Parte_1 E_
pregiudizio per i figli minori, garantiranno la frequentazione di questi ultimi con i nuovi partner in modo graduale e purché trattasi di relazione stabile;
D. Mantenimento dei figli minori: a) Il SI. corrisponderà alla SI.ra E_
, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400,00, dunque € Parte_1
200,00 cadauno, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla PostePay Evolution intestata alla SI.ra sul Parte_1
seguente codice Iban: [...], o comunque con modalità di pagamento in regola con l'antiriciclaggio; 4
b) Le spese straordinarie per entrambi i figli saranno regolamentate secondo il Protocollo
d'intesa del 28.03.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e saranno corrisposte dal SI. alla SI.ra , nella misura del 50%, entro il 30 di ogni mese;
E_ Parte_1
c) L'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito interamente dalla SI.ra _1
, rinunciando il SI. a qualsivoglia diritto di credito in merito;
[...] E_
E. Mantenimento del coniuge: a) I SIg. e rinunciano Parte_1 E_
reciprocamente al mantenimento in quanto economicamente entrambi autosufficienti;
b) I SIg. e si obbligano reciprocamente a comunicarsi il Parte_1 E_
domicilio e un recapito telefonico, nonché eventuali modifiche degli stessi, al fine di poter essere sempre reperibili. I coniugi non potranno bloccarsi reciprocamente su whatsapp essendo tale social il principale mezzo di comunicazione tra gli stessi in ordine ai figli minori e;
Per_1 Per_2
c) I SIg. e sin d'ora, prestano reciproco consenso ed Parte_1 E_
assenso per il rilascio del documento di riconoscimento con validità per l'espatrio ed il passaporto per i figli minori e per se stessi;
d) il SI. appena avrà la nuova occupazione, si impegna a comunicarla E_
alla SI.ra ; Parte_1
e) Ad ogni buon conto, i SIg.ri e continueranno a vivere Parte_1 E_
separati, si obbligano al rispetto reciproco e ad una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato per il benessere dei minori e per preservare anche il rapporto di questi ultimi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
All'udienza del 01/04/2025 le parti, personalmente comparse, hanno modificato e precisato le condizioni del ricorso nei seguenti termini:
- affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, tenuto conto delle difficoltà di gestione comune dei genitori, sia per gli impegni lavorativi del padre sia perché la madre meglio conosce le eSIenze dei figli, atteso che il padre negli ultimi anni non è stata una presenza stabile nella vita degli stessi;
- la madre, in ogni caso, informerà preventivamente il padre su ogni decisione;
- diritto di visita del padre, come da ricorso, nei mesi in cui il padre ha cessato il rapporto lavorativo;
- in costanza di rapporto lavorativo, il padre incontrerà i figli una volta al mese per 3 giorni, da comunicarsi in via preventiva alla madre;
- conferma delle altre condizioni del ricorso.
Ciò posto, i procuratori e le parti chiedevano il recepimento dell'accordo così come modificato in udienza ed insistevano nella domanda di divorzio. 5
La causa era rimessa al Collegio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 01/04/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi _1
, nata il [...] in [...], e nato il
[...] E_
10/04/1980 in MADDALONI (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 103, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conSIlio del 01/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese